Limitazioni della copertura assicurativa. Annullamento del viaggio / Interruzione del viaggio Non è prevista nessuna copertura assicurativa ad esempio se la causa di annullamento o interruzione del viaggio • si era già presentata o era prevedibile; • è attinente a una malattia preesistente dell’assicurato o di una persona a rischio (es. familiare), nel caso in cui questi sia stato sottoposto a – cure ambulatoriali negli ultimi 6 mesi oppure – cure ospedaliere negli ultimi 9 mesi antecedenti alla stipula della polizza (in caso di annullamento del viaggio), ovvero antecedenti alla data di inizio del viaggio (in caso di interruzione del viag- gio). Sono esclusi dalla presente clausola gli esami di controllo.
Limitazioni della copertura assicurativa. Revoca della proposta
Limitazioni della copertura assicurativa. L’assicurazione non copre
Limitazioni della copertura assicurativa. Gli Indennizzi eventualmente dovuti dall’Impresa in conseguenza del verificarsi di un Sinistro, saranno soggetti alle seguenti limitazioni:
Limitazioni della copertura assicurativa. Non è prevista alcuna copertura se – il decesso dell'assicurato è intenzionalmente provocato da un avente diritto, oppure se – l'assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza dell'assicurazione. Lo stesso vale in caso di variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato e garantito in caso di decesso. In caso di suicidio successivo alla scadenza di tale termine, Allianz Suisse versa l'intera prestazione assicurata. Prima della scadenza di questo termine Allianz Suisse restituisce il valore di liquidazione del capitale maturato dei fondi disponibile per la componente interessata. Sussiste suicidio anche se l'assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento. Se l'assicurato muore e non sussiste copertura, Allianz Suisse versa il valore di liquidazione del capitale maturato dei fondi per la componente interessata in luogo del capitale garantito in caso di decesso. Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni qualora il decesso dell'assicurato sia stato cagionato da colpa grave.
Limitazioni della copertura assicurativa. Aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno (ampliamento dell'assicurazione)
Limitazioni della copertura assicurativa. Non è prevista alcuna copertura se l'incapacità di guadagno suben- tra - a seguito di una gravidanza svoltasi senza complicazioni; - a seguito di un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato disponesse o meno della capacità di discernimento; - in caso di partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumul- ti; - nel commettere o nel tentativo di commettere un crimine o un delitto intenzionale. Se decade la copertura per incapacità di guadagno dell'assicurato, non sussiste diritto alle prestazioni assicurate né per l'attuale grado di incapacità di guadagno né per un suo eventuale peggioramento futuro se riconducibile alla stessa causa. Se l'incapacità di guadagno dell'assicurato darebbe diritto a una rendita piena ma non vi è copertura, non sussiste alcun diritto alla prestazione e il contratto assicurativo viene completamente risolto. Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni assicurate qualora la malattia o l'infortunio che determi- nano l'incapacità di guadagno siano dovuti a colpa grave.
Limitazioni della copertura assicurativa. Sono esclusi dall’assicurazione
a) le conseguenze di eventi bellici • in Svizzera; • all’estero. L’assicurazione continua tuttavia ad avere effetto per 14 giorni dall’inizio di una guerra quando questa coglie di sorpresa l’assicurato nel paese in cui sta soggiornando;
b) gli infortuni avvenuti nel corso di un’infrazione o un reato commessi intenzionalmente;
c) le prestazioni dovute per infortuni avvenuti nel corso di un’infrazione sono ridotte o rifiutate per analogia con quanto previsto nella LAINF. Rientrano in questa categoria gli infortuni avvenuti in seguito al consumo di alcol e droghe, eccetto nel caso in cui non esista evi- dentemente alcun nesso causale tra lo stato di ebbrezza/alterazione e l’infortunio;
d) il suicidio e gli atti autolesionistici consumati o tentati;
Limitazioni della copertura assicurativa. Annullamento del viaggio / Interruzione del viaggio
Limitazioni della copertura assicurativa a) Nel caso in cui la persona assicurata determini l‘evento assicu- rativo con colpa grave, AWP ha il diritto di ridurre la prestazio- ne in rapporto corrispondente alla gravità della colpa.
b) Se il veicolo assicurato è perduto a seguito di furto, la copertu- ra assicurativa sussiste solamente se lo stesso era stato legato con un lucchetto autorizzato ad un oggetto fisso, come ad esempio al palo di un lampione. Per autorizzati si intendono lucchetti a prova di spray freddo (i lucchetti approvati dalla VdS di classe A+ o B+, quali ad es. ABUS dalla classe di protezi- one 6, TRELOCK dalla classe di protezione 3 soddisfano questa necessità). Per i veicoli aventi un prezzo di vendita fino a € 1.000,00 si considerano autorizzati, diversamente da quanto scritto sopra, anche i lucchetti aventi un prezzo minimo di vendita pari a € 19,50.