Fine della copertura assicurativa Clausole campione

Fine della copertura assicurativa. Fatte salve le possibilità di termine secondo l'art. XIII la copertura assicurativa viene concessa rispettivamente per il periodo di un mese e si proroga automaticamente per un altro mese fino a che subentra una delle seguenti scadenze: • la data in cui termina in contratto di credito oppure il giorno in cui il conto presso la Banca viene conguagliato e saldato; • la data in cui tutto l'importo del contratto di credito in quel momento ancora dovuto scade anzitempo, soprattutto in caso di disdetta a causa di mora, per fallimento o simili della persona assicurata; • il 65° compleanno della persona assicurata; • il giorno in cui l'assicuratore ha prestato 36 contributi mensili per la copertura di incapacità al lavoro; • il giorno in cui l'assicuratore ha prestato la prestazione assicurativa per l'incapacità totale al guadagno; • il giorno in cui l'assicuratore ha prestato la prestazione assicurativa per malattia grave; • 90 giorni dopo il termine dell'attività autonoma della persona assicurata, indipendentemente per quale motivo sia stata terminata; • il giorno in cui la persona assicurata assume un lavoro retribuito non importa di che tipo al di fuori della Svizzera o del Principato di Liechtenstein; • il giorno di termine della copertura assicurativa (sulla base dell'Art. XIII); • il giorno del decesso della persona assicurata.
Fine della copertura assicurativa. Per la persona assicurata la copertura assicura­ tiva termina
Fine della copertura assicurativa. Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto. Completamento del progetto di costruzione o di montaggio assicurato (assicurazione Lavori di costruzione) Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento del domicilio o della sede dello stipulante all’estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) Prestazioni di costruzione: Dopo il completa- mento, l’acquisto, la messa in funzione, il colaudo degli immobili/elementi parziali assicurati, seconde le norme SIA Prestazioni di montaggio: Dopo il montaggio, la messa in funzione e il completamento di un eventuale ciclo di prova Data del trasferimento del domicilio o della sede La protezione assicurativa per persone coas- Data del trasferimento del domicilio o della sicurate o le società coassicurate si estingue sede in caso di trasferimento del domicilio o della sede all’estero (eccetto il Principato del Xxx- xxxxxxxxxx)
Fine della copertura assicurativa. → Per le prestazioni di costruzione: → Per le prestazioni di montaggio: → Solo per l’assicurazione responsabilità civile del committente: L’assicurazione si estende ai danni che si verificano durante la dura- ta del contratto o entro 24 mesi dalla scadenza dello stesso e comu- nicati non oltre 60 mesi dal termine del contratto alla Basilese → da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell’avvenuto pagamento → da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento.
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa termina anche per gli eventi assicurati in corso
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata in polizza. Termina anticipatamente in caso di decesso dell'assicurato oppure in caso di riscatto o di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta. In caso di riscatto o disdetta, fa fede la data indicata nella dichiarazione oppure, in mancanza di tale informazione, la data di recapito della dichiarazione al destinatario.
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa spira il giorno in cui la rescissione del contratto, cioè l’esclusione dall’assicurazione diventa effettiva. Le prestazioni assicurative sono dovute fino e incluso tale giorno. Sono riservati gli obblighi di prestazioni periodici ai sensi dell’art. 35c LCA.
Fine della copertura assicurativa. Il contratto di assicurazione termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso. Se il premio addebitato in seguito a una diffida scritta non viene sal- dato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest’ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene so-
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la di­ sdetta è pervenuta all’altra parte contraente o dopo la scaden­ za del termine di ritiro alla posta.
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza. Essa termina anticipatamente in caso di morte dell'assicurato oppu- re in caso di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta. In caso di disdetta è determinante la data indicata nella dichiarazio- ne e, se tale informazione manca, la data in cui la dichiarazione perviene al destinatario. Qualora l'assicurato trasferisca il proprio domicilio all'estero prima che sia trascorsa la metà del periodo assicurativo (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein), il contratto di assicurazione si estingue dodici mesi dopo detto trasferimento, salvo diversa pattui- zione scritta con Allianz Suisse.