Fine della copertura assicurativa Clausole campione

Fine della copertura assicurativa. Fatte salve le possibilità di termine secondo l'art. XIII la copertura assicurativa viene concessa rispettivamente per il periodo di un mese e si proroga automaticamente per un altro mese fino a che subentra una delle seguenti scadenze: • la data in cui termina in contratto di leasing oppure il giorno in cui il conto presso il locatore del leasing viene conguagliato e saldato; • la data in cui tutto l'importo del contratto di leasing in quel momento ancora dovuto scade anzitempo, soprattutto in caso di disdetta a causa di mora, per fallimento o simili della persona assicurata; • il 65° compleanno della persona assicurata; • il giorno del pensionamento regolare oppure del pensionamento anticipato della persona assicurata; • il giorno in cui l'assicuratore ha prestato 27 contributi mensili per la copertura di incapacità al lavoro e/o disoccupazione; • il giorno in cui l'assicuratore ha prestato la prestazione assicurativa per l'incapacità totale al guadagno; • il giorno in cui la persona assicurata assume un rapporto di lavoro retribuito presso un datore di lavoro al di fuori della Svizzera; • il giorno di termine della copertura assicurativa (sulla base dell'Art. XIII); • il giorno del decesso della persona assicurata.
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa termina anche per gli eventi assicurati in corso 4.3.1. dopo la durata concordata, ma al più tardi alla fine del soggior- no assicurato 4.3.2. in caso di decesso della persona assicurata 4.3.3. se i requisiti per l’assicurabilità non sono più validi.
Fine della copertura assicurativa. Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto. Completamento del progetto di costruzione o di montaggio assicurato (assicurazione Lavori di costruzione) Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento del domicilio o della sede dello stipulante all’estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) Prestazioni di costruzione: Dopo il completa- mento, l’acquisto, la messa in funzione, il colaudo degli immobili/elementi parziali assicurati, seconde le norme SIA Prestazioni di montaggio: Dopo il montaggio, la messa in funzione e il completamento di un eventuale ciclo di prova Data del trasferimento del domicilio o della sede La protezione assicurativa per persone coas- Data del trasferimento del domicilio o della sicurate o le società coassicurate si estingue sede in caso di trasferimento del domicilio o della sede all’estero (eccetto il Principato del Xxx- xxxxxxxxxx)
Fine della copertura assicurativa. → Per le prestazioni di costruzione: → Per le prestazioni di montaggio: → Solo per l’assicurazione responsabilità civile del committente: L’assicurazione si estende ai danni che si verificano durante la dura- ta del contratto o entro 24 mesi dalla scadenza dello stesso e comu- nicati non oltre 60 mesi dal termine del contratto alla Basilese
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata in polizza. Termina anticipatamente in caso di decesso dell'assicurato oppure in caso di riscatto o di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta. In caso di riscatto o disdetta, fa fede la data indicata nella dichiarazione oppure, in mancanza di tale informazione, la data di recapito della dichiarazione al destinatario.
Fine della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue alla conclusione del contratto d’assicurazione. Rimangono riservate le dispo- sizioni in merito all’età finale. La copertura assicurativa per il capitale d’invalidità in caso di malattia finisce al raggiungimento del 26° anno di età.
Fine della copertura assicurativa. Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto. Parte recedente del recesso Termine di recesso Assicura- tore Contravvenzione 4 settimane a Ricezione all’obbligo di no- partire dal mo- della disdetta tifica precontrat- mento in cui si tuale viene a cono- scenza della contravvenzione Importante ag- 30 giorni a par- 30 giorni dopo gravamento del tire dalla rice- la ricezione rischio zione della della disdetta notifica dell’ag- gravamento Frode assicura- Nessuno Ricezione tiva della disdetta Motivi particolari di estinzione Momento dell’estinzione Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all’estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante Data del trasferimento sede o della cancellazione dell’azienda dal registro di commercio svizzero La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all’estero (eccetto il Princi- pato del Liechtenstein) Data del trasferimento sede o della cancellazione dell’azienda dal registro di commercio svizzero Momento dell'espira- zione Parte recedente del recesso
Fine della copertura assicurativa. Fine della copertura assicurativa
Fine della copertura assicurativa. Per i singoli dipendenti la copertura assicurativa si estin- gue: – all’uscita dalla cerchia di persone assicurate; – alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determi- nato o stagionale; – al termine del rapporto di lavoro; – al raggiungimento dell’età finale; – all’estinzione della durata completa delle prestazioni convenuta nella polizza; – con la conclusione del contratto di assicurazione. Per il lavoratore indipendente e i suoi familiari collabora- tori la copertura assicurativa si estingue: – con la cessazione dell’attività di lavoratore indipendente; – con la cessazione dell’attività nel ramo aziendale del la- voratore indipendente; – con la cessazione del contratto di assicurazione; – dopo sei mesi dal trasferimento del domicilio legale all’e- stero. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. Per i frontalieri, il paese di domicilio è equiparato alla Sviz- zera. Il lavoratore indipendente o i suoi familiari collaboratori devono comunicare immediatamente alla Mobiliare il tra- sferimento del domicilio legale all’estero. Inoltre, la copertura per l’indennità giornaliera di malattia o infortunio si estingue: – al raggiungimento dell’età finale; – all’estinzione della durata completa delle prestazioni convenuta nella polizza.
Fine della copertura assicurativa. Per la persona assicurata la copertura assicura­ tiva termina a) con la risoluzione del rapporto di lavoro presso il contraente, b) con il pensionamento, c) in caso di continuazione dell’occupazione in età di pensionamento AVS al compi­ mento del 70° anno di età, d) con l’esaurimento del diritto alle prestazioni, e) in caso di interruzione volontaria dell’attività lavorativa senza diritto allo stipendio, ad eccezione di interruzioni dell’attività lavora­ tiva dovute a malattia, infortunio, maternità o servizi nell’esercito svizzero o nella prote­ zione civile. Durante un congedo non retribuito l’assicurazione rimane valida fino a 210 giorni, a condizione che il rapporto di lavoro venga mantenuto. Per la durata prevista del congedo non retribuito non è previsto alcun diritto a prestazioni e non sono dovuti premi. Se la persona assicurata si ammala durante il congedo non retri­ buito, i giorni dall’inizio dell’incapacità lavorativa fino alla ripresa prevista del lavoro vengono detratti dal termine di attesa e dalla durata di prestazione. Xxxxxxx gli obblighi di cooperazione in caso di sinistro conformemente alle presenti CGA, f) con il decesso della persona assicurata, g) con la cessazione del contratto di assicura­ zione, h) durante la sospensione dell’obbligo di prestazione in seguito a ritardi nei paga­ menti da parte del contraente, i) con la rinuncia al domicilio in Svizzera, j) con la perdita del permesso di lavoro della polizia degli stranieri senza probabilità di rinnovo, k) a seguito di decisione della cassa. Qualora un assicurato adotti un comporta­ mento abusivo o ingiustificabile così che per Sympany la prosecuzione del rapporto assicurativo non sia più ragionevolmente esigibile, allora egli può essere escluso dall’assicurazione, previo segnalazione di avvertimento, se – nella richiesta di adesione o di passaggio non ha risposto in modo veritiero o com­ pleto alle domande o – intenzionalmente percepisce o tenta di percepire in modo illecito delle presta­ zioni o – non restituisce, dopo espressa richiesta, prestazioni percepite ingiustamente o se contribuisce a determinare il pagamento di prestazioni non dovute a terzi o – viola le presenti CGA in modo elementare. L’esclusione viene comunicata all’assicurato mediante una decisione che può essere oggetto di impugnazione.