Cessione e costituzione in pegno. 26.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il forni- tore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.
Cessione e costituzione in pegno. Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il proprio diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera.
Cessione e costituzione in pegno. Il fornitore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del beneficiario previo consenso scritto di quest’ultimo. Il beneficiario può negare il suo consenso soltanto in casi motivati.
Cessione e costituzione in pegno. 1. Per quanto consentito dalla legge, i diritti alle prestazioni risultanti dal presente regolamento non sono soggetti a esecuzione forzata e non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta salva la costituzione in pegno ai sensi delle disposizioni sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
2. I diritti alle prestazioni già divenuti esigibili possono essere compensati con i crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione soltanto se tali crediti si riferiscono a importi che non sono detratti dal salario.
Cessione e costituzione in pegno. Senza il previo consenso scritto della Holcim non è consentito al prestatore di servizi cedere o costituire in pegno i crediti maturati in virtù dell’ordine.
Cessione e costituzione in pegno. Partecipazione alle eccedenze 23 Distribuzione degli utili prodotti dall'investimento orientato al rendimento 24 Violazione contrattuale involontaria
Cessione e costituzione in pegno. La cessione e la costituzione in pegno del pretesa derivante da un contratto di assicu- razione sulla vita richiedono per la loro validità la forma scritta ai sensi degli arti- coli 13–15 CO13 e la consegna della polizza, come pure la notificazione scritta all’impresa di assicurazione.
Cessione e costituzione in pegno. Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita
Cessione e costituzione in pegno. Previo consenso scritto del compratore, il venditore può costi- tuire in pegno o cedere pretese nei confronti del compratore. Il compratore può rifiutare il suo consenso solo in casi motivati.
Cessione e costituzione in pegno. La disposizione riprende, in forma concisa, il diritto vigente nell’assicurazione delle persone (art. 73 cpv. 1 LCA). Sotto il profilo della sistematica essa è ora inserita nelle regolamentazioni speciali relative all’assicurazione sulla vita, dato che nella pratica le decisioni su pretese assicurative riguardano soprattutto il settore dell’assicurazione sulla vita. Dato che la legislazione in vigore ha dato buoni risulta- ti, per la validità della cessione e della costituzione in pegno delle pretese risultanti dai contratti d’assicurazione sulla vita si esigerà anche in futuro, oltre alla forma scritta ai sensi dell’articolo 13 CO, la consegna della polizza e la notificazione all’impresa di assicurazione. Per evitare possibili abusi in caso di sostituzione incontrollata degli aventi diritto, non saranno più ammesse in futuro polizze munite della clausola al portatore. Si rinuncia pertanto a una disposizione corrispondente all’articolo 73 capoverso 2 LCA in particolare per motivi legati alla prevenzione del riciclaggio di denaro.