Cessione e costituzione in pegno. 26.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il forni- tore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.
Cessione e costituzione in pegno. Il fornitore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del committente previo consenso scritto di quest’ultimo. Il committente può negare il suo consenso soltanto in casi motivati.
Cessione e costituzione in pegno. Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera.
Cessione e costituzione in pegno. 1. Per quanto consentito dalla legge, i diritti alle prestazioni risultanti dal presente regolamento non sono soggetti a esecuzione forzata e non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta salva la costituzione in pegno ai sensi delle disposizioni sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
2. I diritti alle prestazioni già divenuti esigibili possono essere compensati con i crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione soltanto se tali crediti si riferiscono a importi che non sono detratti dal salario.
Cessione e costituzione in pegno. La cessione e la costituzione in pegno del pretesa derivante da un contratto di assicu- razione sulla vita richiedono per la loro validità la forma scritta ai sensi degli arti- coli 13–15 CO13 e la consegna della polizza, come pure la notificazione scritta all’impresa di assicurazione.
Cessione e costituzione in pegno. Partecipazione alle eccedenze 23 Distribuzione degli utili prodotti dall'investimento orientato al rendimento 24 Violazione contrattuale involontaria
Cessione e costituzione in pegno. Adeguamento del premio dovuto a pattuizione della garanzia in caso di vita
Cessione e costituzione in pegno. Il mandatario non può cedere né costituire in pegno pretese nei confronti del committente senza previo consenso scritto di quest’ultimo.
Cessione e costituzione in pegno risparmio, in modo da adeguare di conseguenza la prestazione per il caso di vita. Il calcolo per la conversione della componente di risparmio si basa sul valore di riscatto senza deduzione per rischio interessi, considerando il tasso tecnico negativo e i costi previsti nella tariffa per la conversione. Se il valore di conversione della componente di risparmio è inferiore all'importo minimo valido al momento della conversione, il contratto viene risolto a meno che la persona assicurata non insista espressamente sulla conversione della componente di risparmio. Se la componente di risparmio non possiede un valore di conversione, il contratto viene risolto. La risoluzione del contratto dà diritto al valore di riscatto ai sensi del punto 23. Con la conversione della componente di risparmio si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che queste non possiedano a loro volta un valore di conversione.
Cessione e costituzione in pegno. La disposizione riprende, in forma concisa, il diritto vigente nell’assicurazione delle persone (art. 73 cpv. 1 LCA). Sotto il profilo della sistematica essa è ora inserita nelle regolamentazioni speciali relative all’assicurazione sulla vita, dato che nella pratica le decisioni su pretese assicurative riguardano soprattutto il settore dell’assicurazione sulla vita. Dato che la legislazione in vigore ha dato buoni risulta- ti, per la validità della cessione e della costituzione in pegno delle pretese risultanti dai contratti d’assicurazione sulla vita si esigerà anche in futuro, oltre alla forma scritta ai sensi dell’articolo 13 CO, la consegna della polizza e la notificazione all’impresa di assicurazione. Per evitare possibili abusi in caso di sostituzione incontrollata degli aventi diritto, non saranno più ammesse in futuro polizze munite della clausola al portatore. Si rinuncia pertanto a una disposizione corrispondente all’articolo 73 capoverso 2 LCA in particolare per motivi legati alla prevenzione del riciclaggio di denaro.