Partecipazione alle eccedenze. L’entità della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei con- tratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limi- tato. È importante l’andamento dei rischi assicurati e dei costi. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita. La Basilese Vita SA ha tuttavia il dovere di presentare un resoconto det- tagliato sulle eccedenze nell’ambito del rapporto di vigilanza annua- le all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). > Data di assegnazione delle eccedenze L’eventuale partecipazione alle eccedenze sarà assegnata all’i- nizio dell’anno assicurativo. Questa non può avere inizio prima del secondo anno di assicurazione. Assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi non hanno diritto alle eccedenze.
Partecipazione alle eccedenze. L’assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
Partecipazione alle eccedenze. La presente assicurazione si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.
Partecipazione alle eccedenze. L’assicurazione in caso di decesso xxxxx.xxxx viene calcolata in base a tariffa annua. La partecipazione alle eccedenze non è prevista. Una modifica del sistema di eccedenze è permessa solo previa comunicazione all’autorità di vigilanza e non può avvenire a suo sfavore.
Partecipazione alle eccedenze. L’elemento caratteristico delle assicurazioni sulla vita è rappresentato dalle prestazioni assicurative accordate per una lunga durata contrat- tuale. Per essere in grado di fornire tali prestazioni, la Basilese Vita SA deve fare un calcolo prudente delle tariffe, nonché cautelarsi contro le fluttuazioni dei mercati finanziari e un eventuale andamento sfavore- vole dei rischi assicurati e delle spese. Le ipotesi sull’andamento de- gli interessi ottenuti per gli investimenti di capitali, dei rischi assicurati e delle spese, adottate per il calcolo, sono prudenti e possono tradursi in eccedenze di vario tipo (eccedenze accumulate in caso di andamento favorevole degli interessi, dei rischi assicurati e/o delle spese). In que- sto caso, i clienti ricevono la loro parte delle eccedenze. Riferendosi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA determina la parte delle eccedenze annuali che spetta all’insieme dei contraenti e che va ad alimentare il «fondo delle eccedenze» per essere distribuita tra i vari contraenti in conformità alle condizioni previste dalla legge. Per ripartire le eccedenze, la Basilese Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili caratteristiche tenendo conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato, nonché di quello che ci si può aspet- tare per il futuro. L’importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fat- tori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei con- tratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. L’andamento degli interessi ottenuti sui mercati finanziari è il princi- pale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e delle spese è impor- tante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garan- tita, in quanto non è prevedibile. Per le componenti contrattuali delle assicurazioni di rischio, le even- tuali eccedenze vengono assegnate per la prima volta alla prima sca- denza principale, mentre per le componenti contrattuali delle assicura- zioni con formazione di capitale vengono assegnate dopo un periodo di attesa di un anno. Le eccedenze vengono assegnate annualmente alla scadenza principale per I’anno assicurativo successivo. Per questo mo- tivo, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il contraente ha di- ritto alla partecipazione alle eccedenze solo proporzionalmente alla du- rata effettiva del suo contratto nell’anno di scioglimento. Ci ...
Partecipazione alle eccedenze. I contratti d’assicurazione sulla vita con costituzione di un capitale sono general- mente di lunga durata; le prestazioni assicurative e l’ammontare dei premi sono stabiliti già alla conclusione del contratto. Nel calcolo dell’ammontare del premio, l’impresa di assicurazione definisce anticipatamente un prezzo massimo garantito del prodotto assicurativo adottando un approccio basato su modelli attuariali. I modelli poggiano però su numerosi parametri relativi all’evoluzione demografica ed economica il cui valore può essere stimato solo con grande incertezza in considera- zione della durata generalmente lunga dei contratti d’assicurazione sulla vita. Le imprese di assicurazione calcolano pertanto un premio medio che rimane invariato per la durata del contratto. Inoltre anche le prestazioni assicurate alla conclusione del contratto sono garantite per tutta la durata contrattuale. Non è possibile né una modifica unilaterale successiva, né un adeguamento unilaterale di queste parti inte- granti del contratto. Per tenere conto in misura adeguata dei numerosi rischi le imprese di assicurazione effettuano, non fosse che per motivi di solvibilità, un calcolo possibilmente prudente dei premi, includendovi supplementi di sicurezza. Se i premi sono calcolati con una prudenza tale da superare il fabbisogno effettivo per i rischi e per i costi e da generare un utile per l’impresa di assicurazione, lo stipulante deve partecipare a questo utile. Pertanto, fin dalla conclusione del contratto è garan- tita, oltre alla prestazione in caso di decesso o di vita, una prestazione supplementare nella forma della cosiddetta partecipazione alle eccedenze. Al momento della con- clusione del contratto l’importo della partecipazione alle eccedenze non può ancora essere calcolato esattamente; allo stipulante viene nondimeno indicata, sulla base di modelli di calcolo, l’evoluzione probabile dei valori a partire da stime attuariali realistiche (cfr. in merito anche art. 12 cpv. 2 lett. b). La LCA disciplinava finora solo marginalmente la partecipazione alle eccedenze (art. 94 LCA). La regolamentazione entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (art. 3 LCA) contiene invero una disposizione sulla partecipazione alle eccedenze, che riguarda però unicamente l’obbligo d’informare precontrattuale dell’impresa di assicurazione. Secondo la LSA in vigore l’impresa di assicurazione deve consegnare annualmente un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. L’OS stabilisce inoltre il con...
Partecipazione alle eccedenze. 16.1. La Fondazione beneficia delle eccedenze di Allianz Suisse Vita relative alla previdenza professionale secondo quanto stabilito dalle regole determinanti per il contratto di assicurazione collettiva, dalle disposizioni di legge e dal piano di ripartizione delle eccedenze. Le eccedenze vengono calcolate da Allianz Suisse Vita alla fine di ogni anno civile secondo le disposizioni di legge per l’intero ramo della previdenza professionale. L’assegnazione delle eccedenze ai collettivi di assicurati avviene con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo (giorno di riferimento) sulla base del piano di assegnazione delle eccedenze.
16.2. Un diritto alla partecipazione alle eccedenze sussiste soltanto nella misura dell’assegnazione delle eccedenze da parte di Allianz Suisse Vita. Il diritto viene differito fino a quando Allianz Suisse Vita non abbia calcolato le eccedenze e deciso in merito alla distribuzione e all’assegnazione delle stesse.
Partecipazione alle eccedenze. La presente assicurazione non dà alcun diritto di partecipazione alle eccedenze.
Partecipazione alle eccedenze. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione alle ecce- denze.
Partecipazione alle eccedenze. Partecipazione alle eccedenze