Ministero dell’Economia e delle ãinanze
Ministero dell’Economia e delle ãinanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personal e dei Servizi
Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali
Disciplinare procedura di selezione
per l’affidamento, in concessione, del servizio di ristorazione, mediante installazione e gestione di n. 41 distributori automatici di bevande e prodotti alimentari preconfezionati (snack), per le sedi di via XX Settembre n. 97, piazza Dalmazia n. 1, xxx xx Xxxxx Xxx x. 00 e xxx Xxxxxxxx x. 0/0 - Xxxx.
Numero CIG: ZE9156E666
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. I/1 - PREMESSA
Il presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE definisce i requisiti per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione, mediante installazione e gestione di n. 41 distributori automatici di bevande e prodotti alimentari preconfezionati (snack), da collocare presso le sedi di via XX Settembre n. 97, piazza Dalmazia n. 1, xxx xx Xxxxx Xxx x. 00 e xxx Xxxxxxxx x. 0/0 – Roma, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’ora in poi denominata “Amministrazione”, e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere eseguito dal soggetto aggiudicatario, d'ora in poi denominato “Concessionario”.
Il servizio di ristorazione sarà rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione e ai visitatori interessati che si troveranno all'interno delle citate strutture.
Si evidenzia che nelle sedi di via XX Settembre e di via Casilina sono già presenti servizi di bar/ristorazione e che informazioni, al riguardo, potranno essere acquisite in sede di sopralluogo, di cui al successivo ART. I/5.
Tutte le parti del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE saranno recepite nei contratti che i responsabili di ogni singola sede stipuleranno, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, direttamente con il Concessionario.
I Direttori dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, saranno nominati direttamente, in sede di stipula del contratto di Concessione, dai responsabili di ogni singola sede.
ART. I/2 - NORME APPLICABILI
La procedura di selezione e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione saranno regolati da:
• norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessioni di servizi; in particolare, l’affidamento de qua soggiace alla disciplina contemplata dagli artt. 20, comma 1, e 30 del D. Lgs. n. 163/2006 per cui, per come fissato da quest’ultimo articolo, le disposizioni del citato Decreto Legislativo non si applicano alla presente procedura di selezione, la quale, pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici, sarà disciplinata dall’articolato del presente DISCIPLINARE DI SELEZIONE;
• normativa specifica di settore;
• RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924;
• norme del Codice Civile.
La procedura, non soggiacendo all’applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e non sussistendo alcun corrispettivo da riconoscere al Concessionario da parte dell’Amministrazione, è esentata dall’obbligo della contribuzione ANAC.
Il Codice identificativo della procedura (SMART CIG) ai fini della tracciabilità della procedura di selezione e dei flussi finanziari, è stato comunque acquisito, pur non essendoci da verificare flussi finanziari pubblici dall’Amministrazione verso il concessionario.
ART. I/3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione tutti i soggetti di cui all’articolo 34 del D. Lgs
n. 163/06, purchè si tratti di società iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato per le attività oggetto dell’appalto, non rientranti in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in possesso dei requisiti di adeguata capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale, nonchè delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali e dei requisiti per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 recante “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle Leggi Regionali 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 dicembre 2006, n. 34, Suppl. Ord. n. 10.
Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura anche gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e dalle relative disposizioni di settore.
La partecipazione alla procedura di selezione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 37 del D. Lgs n. 163/06.
I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, dovranno indicare in sede d'offerta per quali consorziati concorrono.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed
e) del D. Lgs. n. 163/2006, anche se ancora non costituiti.
L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura di selezione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto di concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Non è ammessa che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla selezione dell'impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa.
E' vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del
D. Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede d'offerta.
In caso di Raggruppamento di imprese/Consorzi, già costituiti o costituendi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs.
n. 163/2006, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di cui agli artt. 41, 42 e 43, dovranno essere soddisfatti e dichiarati come di seguito indicato:
- il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo al fatturato globale complessivo e al fatturato medio negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE (2012 - 2013 - 2014), non inferiore a quattro volte l'importo annuale di € 14.450,00 posto a base della procedura di selezione, dovrà essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento o dal Consorzio e, in particolare, dimostrato dai soggetti costituenti il R.T.I. o il Consorzio nella misura minima del 40% dall'impresa mandataria capogruppo e nella misura minima del 10% da ciascuna delle singole impresa/e mandante/i.
Tale obbligo non è previsto per i Consorzi stabili ex art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto i requisiti sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
- il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo alla dichiarazione referenziale di almeno un istituto di credito, dovrà essere posseduto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio;
- il requisito di capacità tecnica e professionale, relativo all'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE (2012 - 2013 - 2014), che rilevi l'esecuzione di almeno n. 1 contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico, dovrà essere posseduto da almeno uno dei soggetti che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio;
- i requisiti di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006 (Norme di garanzia della qualità), dovranno essere posseduti da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio.
Il R.T.I. e il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006).Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e
c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 troverà applicazione quanto disposto dall'art. 35 dello stresso D. Lgs. n. 163/2006.
In ogni caso la mandataria, ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.r. n. 207/2010, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Riguardo ai requisiti di ordine generale, si fa presente che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, comporterà nei confronti della Società - ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo - l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a €. 500,00 (cinquecento/00), da versare in Conto Entrate Tesoro, e l’obbligo di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, adeguandosi al contenuto e al termine indicato dall’Amministrazione (non superiore a 10 giorni). Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’Amministrazione costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale necessari per l'esecuzione del servizio, i concorrenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e nel pieno rispetto delle relative prescrizioni, potranno far riscorso all'istituto dell'avvalimento nei limiti e alle condizioni previsti dalla predetta norma; al riguardo, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione nell'Allegato C, da inserire, unitamente alla documentazione elencata dal comma 2, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 163/2006, in Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list", di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001, dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010, e del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. L'Amministrazione procederà per verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.
Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati in sede di offerta in via sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e dovranno essere documentalmente dimostrati ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.
La Commissione procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo e secondo nella graduatoria di merito.
Il Concessionario, per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, dovrà comprovare l'assenza di condizioni ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nonchè la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE e dai suoi allegati.
Il Concessionario dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Concessionario, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e di ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
ART. I/4 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
E' fatto espressamente divieto al Concessionario:
- di cedere, in tutto o in parte, salvo quanto stabilito dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/06, l'oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
- di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
ART. I/5 - SOPRALLUOGO
I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’espletamento del servizio, dovranno effettuare, obbligatoriamente, prima della presentazione dell’Offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati, pena l’esclusione dalla selezione, un sopralluogo di ricognizione presso le sedi dove dovranno essere installati i distributori automatici.
A tal fine, i concorrenti dovranno, entro le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2015, prendere accordi con i seguenti referenti:
o per la sede di via XX Settembre n. 97: Dr. Belli Massimo
email: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx - Tel. 0000000000 – 3291710000
o per la sede di X.xx Dalmazia n. 1: Sig. Xxxx Xxxxxxxxx
email: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx - Tel. 0647615883 0000000000 email: xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx – Tel 0000000000 - 0000000000
o per la xxxx xx xxx xx Xxxxx Xxx x. 00: Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx o il Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxxx email: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx - Tel. 0000000000
xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - Tel. 0000000000
o per la sede di xxx Xxxxxxxx x. 0/0: Sig. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
email: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - Tel. 0000000000 - 0000000000
Ciascun concorrente potrà indicare al massimo due incaricati. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò avvenga, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione.
Al termine del sopralluogo, il concorrente dovrà farsi timbrare e firmare l’attestato di presenza e presa visione dello stato dei luoghi (Allegato A), da inserire, unitamente agli altri documenti amministrativi dell’offerta, in busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
I concorrenti, con l’effettuazione del sopralluogo e con la presentazione dell’offerta, confermeranno implicitamente di aver valutato e accettato le condizioni fissate nel presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE e preso visione e conoscenza, di tutti i particolari che possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio.
ART. I/6 – DURATA DELLA CONCESSIONE – ESTENSIONE E RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il contratto per il servizio di concessione, oggetto della presente procedura di selezione, avrà la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data del verbale d’installazione di cui al successivo ART. II/3, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati al successivo ART. I/9.
L'Amministrazione, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà far riscorso ad uno dei seguenti istituti contrattuali:
✓ affidamento di servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, nei limiti del 50% del valore quadriennale della concessione;
✓ varianti in aumento o in diminuzione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto (comma 2) o nei limiti del 5% del valore del contratto (comma 3);
✓ rinnovo del contratto di concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario, per massimo due anni;
Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare gli spazi nello stato in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro 10 (dieci) giorni, pena l’applicazione delle penali previste dall’art. VI/3.
ART. I/7 – VALORE DELLA CONCESSIONE (RIMBORSO SPESE)
L’importo della presente concessione (rimborso spese) sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.
L’ammontare annuale del valore minimo a base della procedura di selezione, a titolo di rimborso spese per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) da tutti i distributori automatici che si prevede di installare è pari ad € 14.450,00 (quattordicimilaquattrocentocinquanta/00), così determinato:
Tipologia distributore | Quantità | Canone unitario annuale | CANONE TOTALE ANNUALE | |
1 | Bevande calde | 16 | 200,00 | 3.200,00 |
2 | Bevande fredde | 6 | 450,00 | 2.700,00 |
3 | Snack | 1 | 450,00 | 450,00 |
4 | Bevande calde + snack | - | - | - |
5 | Bevande fredde + snack | 17 | 450,00 | 7.650,00 |
6 | Gelati | 1 | 450,00 | 450,00 |
T O T A L E | 41 | 14.450,00 |
Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla selezione, offerte pari o in diminuzione al rimborso posto a base della procedura di selezione.
L’importo complessivo presunto della concessione (rimborso spese), riferito al quadriennio e alle eventuali possibili estensioni, è così determinato:
N | SEDE | NR. DIST RIBU TORI | VALORE CONTRATTUALE (1) | VALORE ECONOMICO (rimborso spese) CON POSSIBILI ESTENSIONI | ||||
ANNUALE | QUADRIENNA LE | SERVIZI COMPLEMENTARI (art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006) (2) | VARIANTI (art. 311 del D.P.R. n. 207/10) | RINNOVO DUE ANNI | ||||
comma 2 (3) | comma 3 (4) | |||||||
1 | XX SETTEMBRE | 27 | 9.650,00 | 38.600,00 | 19.300,00 | 7.720,00 | 1.930,00 | 19.300,00 |
2 | DALMAZIA | 6 | 1.950,00 | 7.800,00 | 3.900,00 | 1.560,00 | 390,00 | 3.900.00 |
3 | ADA | 3 | 1.100,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 880,00 | 220,00 | 2.200,00 |
4 | CASILINA | 5 | 1.750,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 1.400,00 | 350,00 | 3.500,00 |
T O T A L E | 14.450,00 | 57.800,00 | 28.900,00 | 11.560,00 | 2.890,00 | 28.900,00 |
(1) Importo canone annuale posto a base della procedura di selezione per ciascun distributore automatico x numero distributori x nr. anni
(2) Nei limiti del 50% del valore quadriennale della concessione
(3) Fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto
(4) Nei limiti del 5% del valore del contratto (comma 3).
ART. I/8 - CORRISPETTIVI DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE (RIMBORSO SPESE) E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO)
Il canone annuale offerto dal Concessionario in sede di procedura di selezione, a titolo di rimborso spese per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia spazi), dovrà essere
corrisposto all'Amministrazione anticipatamente, almeno cinque giorni prima della data di avvio formale del servizio, come prevista dall'ART. II/3, e dell'inizio delle annualità successive, tramite versamento sul Bilancio dello Stato – Conto Entrate Tesoro – Capo X – Cap. 2368 – Conto corrente Codice IBAN IT19R01000032245348010236806, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma Succursale.
Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.
In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, l'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali di cui all'ART. VI/3, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge.
Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.
La relativa quietanza, a comprova del corrispettivo versato, dovrà essere presentata all’Amministrazione secondo le modalità che saranno in seguito comunicate.
Il Concessionario dovrà impegnarsi, altresì, alla sottoscrizione dell'atto di concessione/sublocazione con l'Agenzia del Demanio e a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d’inizio servizio, come stabilita nel verbale di consegna e installazione di cui all'ART. II/3, la relativa indennità di occupazione degli spazi demaniali che sarà determinata, nei modi e nei tempi, dalla stessa Agenzia. L’atto di concessione/sottoscrizione dovrà essere trasmesso all’Amministrazione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione e, comunque, prima della stipula dell’atto di convenzione, pena la revoca dell’aggiudicazione della concessione.
ART. I/9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'Amministrazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi al Concessionario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/06), come dichiarati nella dichiarazione di cui all’Allegato C;
b) qualora Il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
c) violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012), come da impegno assunto nella dichiarazione di cui all’Allegato C;
d) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l’espletamento del servizio;
e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
f) ritardo nella consegna e installazione dei distributori superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto;
g) inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
h) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;
i) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
j) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
k) abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
l) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
m) fallimento del Concessionario;
n) mancata corresponsione del canone entro i termini concordati e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell’attività;
o) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
p) mancata sottoscrizione dell’atto di concessione/sublocazione con l’Agenzia del Demanio o mancata presentazione all’Amministrazione dello stesso entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione;
q) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo quadriennale del Contratto;
r) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
s) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
t) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
u) vendita di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità;
v) reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
w) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le giustificazioni del Concessionario;
x) qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:
• la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
• il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l’Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di selezione e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 comma 2° X.X., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti una o più sedi dell'Amministrazione, che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto (pubblico interesse).
Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
L’Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo dove saranno posti i distributori, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di far spostare le apparecchiature in altri luoghi, a cura e spese del Concessionario, riservandosi tuttavia la facoltà, qualora non fosse possibile il trasferimento, di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di ristorazione. In tale ultima evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d’interruzione.
Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.
Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all’Amministrazione, entro cinque giorni dall’inizio dell’evento, giusta comunicazione, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.
Nel caso d’interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.
PARTE II
NUMERO, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI, LUOGHI DI INSTALLAZIONE, MODALITA’ DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE
ART. II/1 – NUMERO E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI - LUOGHI DI INSTALLAZIONE
La procedura di affidamento è articolata nel seguente modo:
Ubicazione | X.xx totale distributori | Tipologia distributori | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Bevande calde | Bevande fredde | Merendine, biscotti e snack, dolci e salati | Bevande calde + Merendine, biscotti e snack, dolci e salati | Bevande fredde + Merendine, biscotti e snack, dolci e salati | Gelati | |||
XX SETTEMBRE | 2° piano g.d.f. - scala A | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
1° piano - scala G | 2 | 1 | 1 | |||||
2° piano - scala H | 2 | 1 | 1 | |||||
piano terra - scala D/H (lato via XX Settembre) | 3 | 1 | 2 | |||||
4° piano - scala G | 2 | 1 | 1 | |||||
4° piano - scala H | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
1° piano - scala H | 3 | 1 | 2 | |||||
3° piano - scala E | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
4° piano - SX ascensore (scala B) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Piano terra - scala E (lato via Goito) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
T O T A L E | 27 | 10 | 5 | 12 | ||||
DALMAZIA | piano 2° - scala b | 2 | 1 | 1 | ||||
piano 4° - scala b | 2 | 1 | 1 | |||||
piano 7° | 2 | 1 | 1 | |||||
T O T A L E | 6 | 3 | 3 | |||||
ADA | piano 4° | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
CASILINA | piano terra | 5 | 2 | 2 | 1 |
L'offerta, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà riguardare ed essere valida per tutti le sedi.
ART. II/2 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI
I distributori automatici da installare dovranno:
a) essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di produzione non anteriore all’anno di affidamento, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.
In particolare, le apparecchiature dovranno:
• essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
• essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
• rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
• rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
• contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
• possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
• riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dello stesso, la denominazione, la ragione sociale e il recapito della Società, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.
• essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del Concessionario.
b) garantire l’erogazione di:
• bevande calde (Tipologia 1);
• bevande fredde (Tipologia 2);
• prodotti alimentari solidi preconfezionati: merendine, biscotti e snack, dolci e salati (Tipologia 3);
• bevande calde + prodotti alimentari solidi preconfezionati (Tipologia 4);
• bevande fredde + prodotti alimentari solidi preconfezionati (Tipologia 5);
• gelati (Tipologia 6)
d) fornire automaticamente, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
e) essere dotati dei principali sistemi di pagamento:
• a monete e a banconote, con sistema rendi-resto;
• a scheda o chiave elettronica ricaricabile (di seguito “chiavetta”);
Ciascuno strumento elettronico dovrà permettere di utilizzare indistintamente tutti i distributori automatici collocati presso le varie sedi dell’Amministrazione, in modo da favorirne l’utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture.
La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici.
Il valore massimo della cauzione richiesta per la "chiavetta" non potrà superare il valore di € 2,00 (due/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto.
La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del Concessionario.
I distributori che dovessero risultare, durante lo svolgimento del servizio, tecnologicamente obsoleti dovranno essere, previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, tempestivamente sostituiti con altri di tecnologia moderna; parimenti, il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche.
Il Concessionario, rispettando gli orari concordati con l’Amministrazione, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori.
L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.
ART. II/3 - TERMINI PER LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI
Il Concessionario dovrà eseguire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l’installazione dei distributori automatici, negli spazi che saranno assegnati dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali previste dall’art. VI/3.
Gli allacciamenti elettrici e i collegamenti idraulici, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, s'intendono, nessuno escluso, a totale carico del Concessionario che dovrà rilasciare all’Amministrazione la relativa Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 e s.m.i.
In particolare, ciascun distributore dovrà essere dotato di interruttore magneto-termico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e Idn=30mA (comunemente definito "interruttore salvavita") e di rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica.
I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento, in modo da permettere una corretta pulizia della parte sottostante e adiacente.
Dell’avvenuto completamento della fase di consegna e installazione farà fede un verbale, redatto congiuntamente dal Concessionario e dall’Amministrazione, dal quale dovrà rilevarsi:
- che il servizio decorrerà formalmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del verbale stesso;
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specificata al successivo art. VI/1 (dichiarazioni di conformità CE, manuali d’istruzioni per l'uso, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento, autorizzazione Sanitaria registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici, ecc.).
Il Concessionario dovrà altresì impegnarsi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’installazione dell'ultimo distributore, a fornire all’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali previste dall’ART. VI/3, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate.
L’Amministrazione, fermo restando la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e la verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:
- idoneità igienico - sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico - sanitaria degli addetti al servizio;
- idoneità dell’impianto elettrico (norme UE- ENPI);
- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall’installazione dei distributori,
si riserva di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio.
ART. II/4 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - LIVELLI DI SERVIZIO
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate e il relativo costo saranno totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario, il quale s’impegna a rispettare, pena l’applicazione delle penalità previste dall’art. VI/3, i livelli di servizio offerti in sede di procedura di selezione, circa i tempi occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni dei distributori (in caso di malfunzionamenti o guasti), di cui al Criterio di valutazione A.2 e per il rifornimento e/o riassortimento (in caso di prodotti esauriti), di cui al Criterio di valutazione A.3; qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione entro il numero delle ore lavorative indicate in sede di procedura di selezione, il Concessionario avrà l’obbligo di segnalarlo all’Amministrazione e di provvedere, a propria cura e spese, entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penalità previste dall’art. VI/3, alla sostituzione del distributore ammalorato, con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori.
ART. II/5 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
E’ fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei distributori automatici.
Il Concessionario, che risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio e assumerà a suo esclusivo carico tutti gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, sarà tenuto a compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell’Amministrazione e degli eventuali utenti presenti durante il servizio; al riguardo, entro 30 giorni dalla data di formale inizio del servizio, dovrà trasmettere all'Amministrazione, pena l’applicazione delle penalità previste dall’art. VI/3, la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza.
Valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in oggetto, non sono rilevabili gravi rischi interferenti per i quali sia necessario redigere il DUVRI, per cui gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono da ritenersi pari a zero.
ART. II/6 - REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
Per la regolare esecuzione della concessione il Concessionario, prima di dar avvio al servizio, dovrà nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse alla prestazione.
Il Referente dovrà avere i seguenti requisiti:
1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l’esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per la gestione del servizio;
4. reperibilità, almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni lavorativi;
L’Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente, tramite il Concessionario, e s’intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall’Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.
In caso d’impedimento o assenza del Referente, il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia all’Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del referente e/o del sostituto, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inidonei o inadeguati alle esigenze del servizio, senza che il Concessionario possa sollevare alcuna obiezione.
ART. II/7 - REPORTISTICA
Il Concessionario s’impegna a eseguire una specifica attività di monitoraggio, al fine di inviare all’Amministrazione, su base semestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, pena l’applicazione delle penali previste dall’art. VI/3, un report in formato elettronico contenente, almeno, le seguenti informazioni:
numero di erogazioni nel semestre per tipologia di prodotto, suddivise per sedi/punti di ristoro; numero di erogazioni totali nel semestre suddivise per sedi/punti di ristoro;
incasso semestrale per tipologia di prodotto, suddivise per sedi/punti di ristoro; incasso totale semestrale suddiviso per sedi/punto di ristoro.
PARTE III
TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE SICUREZZA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI - CONTROLLI E VERIFICHE
ART. III/1 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I distributori automatici dovranno erogare, obbligatoriamente, i prodotti di cui al seguente elenco (“paniere prodotti”):
Prodotti di fascia A |
Caffè espresso/caffè decaffeinato/ caffè macchiato/caffè lungo/The/Camomilla/ Orzo/Cioccolato/Cioccolato extra forte/Cappuccino/Cappuccino decaffeinato e bevande calde in genere (N.B.: per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili) |
Caffè Ginseng/Ginseng lungo/Ginseng macchiato/Cappuccino Ginseng (N.B.: per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili) |
Caffè espresso/ caffè decaffeinato/ caffè macchiato/caffè lungo/cappuccino/ cappuccino decaffeinato/ mokaccino (N.B.: prodotti con cialde) (N.B.: per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili) |
Acqua naturale e frizzante in PET da 0,50 cl. |
Bibite in lattina da 0,33 cl. |
Prodotti di fascia B |
Cracker (1 confezione) 29/30 gr. |
Schiacciatina confezionata 37,5 gr. ca. |
Crostini dorati/croccanti 40 gr. |
Taralli 40 gr. |
Tuc Saiwa |
Chewingum/Caramelle (astuccio) |
Merendine 50 gr. (croissant farciti, ecc.) |
Merendine 40 gr. (treccine, ecc.) |
Wafers cioccolato/vaniglia, ecc. da 40/45 gr. |
Biscotti farciti al cioccolato/vaniglia gr.55 |
Crostata alle confetture da 40 gr. |
Succhi di frutta in brick da 0,20 cl. |
Succhi di frutta in PET da 0,25 cl |
Spremuta d’arancia PET da 0,25 cl |
Bibite in bottiglia da 0,50 cl. (the, succhi di frutta, ecc.) |
Yogurt in bottiglia o PET da 200 gr. |
Merendine Fiesta Ferrero |
Merendine Kinder Xxxxxx Xxxxxxx |
Prodotti di fascia C |
Barrette di cioccolato (Twix-M&M~Mars-Bounty-Kit Kat-Bueno-Duplo, ecc.) da 42/45 gr. |
Croccante 40 gr. |
Noccioline tostate 50 gr. |
Mito Snack |
Philadelphia Snack |
Bibita in lattina 0,25 cl. |
I prodotti da distribuire dovranno:
✓ avere le seguenti caratteristiche minime:
a) BEVANDE CALDE:
▪ Caffè: almeno di “prima miscela bar”, macinato all'istante e con grammatura minima di gr.7 di caffè per ogni erogazione.
▪ Caffè in cialde: 9,5 grammi
▪ Latte: grammatura minima gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
▪ Cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere per ogni erogazione;
▪ The/Ginseng: almeno gr. 14 di the/Ginseng in polvere per ogni erogazione;
▪ Cioccolato: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
▪ Caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5;
▪ Cappuccino decaffeinato: grammatura minima caffè gr. 1,5, latte gr. 9
▪ Orzo;
▪ Camomilla solubile: almeno gr. 14 di camomilla in polvere per ogni erogazione (in alternativa eventuale erogazione di acqua calda).
Sarà possibile prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato, cioccolato + latte, cioccolato extra-forte, orzo + latte, ecc.
b) BEVANDE FREDDE:
▪ bibite in lattina: da cl. 0,50, 0,33 e 0,25
▪ bibite in bottiglia (the, integratori, succhi di frutta, ecc.): cl. 0,50
▪ acqua minerale naturale e frizzante: in bottiglia PET da lt. 0,33 e 0,50;
▪ Succhi di frutta, the e drink-pack in genere: da cl. 020 e 0,33;
▪ Yogurt in bottiglia o PET: da cl. 0,20
c) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI
▪ Alimenti salati - snack salati: confezionati singolarmente.
d) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI FRESCHI
▪ Panini, piadine, tramezzini, pasticceria, brioches: confezionati singolarmente, in distributori refrigerati.
e) GELATI CONFEZIONATI (coppetta, cono, stecchino) : in distributori a temperatura costante – 20° C
✓ essere delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza;
✓ essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria:
- Legge 30 aprile 1962, n. 283 (“Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (“Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente "l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità" e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari";
- D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 (“Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”);
- Decreto Legislativo 155/97 (“Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti
- l'igiene dei prodotti alimentari”);
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Decreto legislativo 181/2003 - attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità
- Regolamento (CE) 852/2004 - igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1924/2006 “indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” aggiornato dal Regolamento 107/2008 e dal Regolamento 1169/2011;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
✓ essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di
O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il Concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell'elenco distributori/prodotti/prezzi, di cui all'art. II/3, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati;
✓ essere ben visibili all'acquirente ed indicare chiaramente prezzo, marca, data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il …” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.
La vendita di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.
L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con l’Amministrazione.
La somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal “paniere prodotti”, comporterà l'applicazione delle penali previste dall’art. VI/3.
In nessun caso, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. Lazio 21/2006 ("Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"), potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI INTOLLERANTI ED ALLERGICI
Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena,farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia -7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio:mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape
- 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l’applicazione delle penali previste dall’art. VI/3.
ART. III/2 – SICUREZZA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI - CONTROLLI E VERIFICHE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non distribuzione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.
In caso di contestazione sull’igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l’igiene generale, dal Servizio tecnico dell’Amministrazione.
Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali previste dall’art. VI/3 e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. I/9, lett. u).
PARTE IV DISCIPLINA TECNICA
ART. IV/1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/06, con l’attribuzione di 100 punti (30 punti per l’OFFERTA TECNICA e 70 punti per l’OFFERTA ECONOMICA) eseguita da una commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n.163/2006, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati.
La somma dei punteggi assegnati all’OFFERTA TECNICA e all’OFFERTA ECONOMICA di ciascun concorrente determinerà il suo punteggio complessivo.
Il servizio sarà affidato al concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto.
In caso di parità di punteggio, si procederà ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985.
ART. IV/2 - OFFERTA TECNICA
Per l’attribuzione dei 30 punti dell’OFFERTA TECNICA saranno valutati i seguenti criteri:
Criteri di valutazione | Punteggio massimo | ||||||
A | A.1 | Ampliamento della gamma dei prodotti offerti, rispetto a quelli minimi previsti nel “paniere prodotti” (Allegato D) | A.1.1 | Prodotti freschi (es.: sandwich, formaggi, frutta, macedonia, gelato, verdura ecc.) | 5 | 10 | 30 |
A.1.2 | Prodotti biologici | 2 | |||||
A.1.3 | Prodotti per diabetici/ per intolleranti al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, prodotti proteici | 2 | |||||
A.1.4 | Altri prodotti | 1 | |||||
A.2 | Tempi di intervento massimi per riparazioni e/o sostituzioni dei distributori in caso di malfunzionamenti o guasti (esclusivamente in ore) | 8 | |||||
A.3 | Tempi d’intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti (esclusivamente in ore) | 5 | |||||
A.4 | Costo “chiavetta” | 2 | |||||
A.5 | Certificazioni UNI EN ISO 9001-2008 o equivalenti, relative alla qualità del servizio offerto | 1 | |||||
A.6 | Certificazione relativa al Codice di Autodisciplina del Settore (Top Quality Standard “TQS–Vending”) | 1 | |||||
A.7 | Certificazioni della serie ISO 14001, EMAS o equivalenti, che dimostrino sensibilità verso tematiche ambientali (es: mezzi a metano o a GPL) | 1 | |||||
A.8 | Standard per la Responsabilità sociale XX 0000 o equivalenti | 1 | |||||
A.9 | Standard della serie UNI EN ISO 22000:2005 per la Gestione della Sicurezza nel settore agroalimentare | 1 |
Criterio A.1
Ampliamento della gamma dei prodotti offerti, rispetto a quelli minimi previsti nel “paniere prodotti” di cui all’ART. III/1.
La Commissione giudicatrice assegnerà a ciascuno dei tre sottocriteri A.1.1 – A.1.2 – A.1.3 e A.1.4 un giudizio articolato sulla base delle seguenti valutazioni:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
eccellente | 1,0 |
molto buono | 0,8 |
buono | 0,6 |
discreto | 0,4 |
sufficiente | 0,2 |
insufficiente | 0,0 |
Es.: sottocriterio A.1.1 | valutazione eccellente | punti 5 (5 x 1) |
valutazione molto buono | punti 4 (5 x 0,8) | |
valutazione buono | punti 3 (5 x 0,6) | |
valutazione discreto | punti 2 (5 x 0,4) | |
valutazione sufficiente | punti 1 (5 x 0,2) | |
Es.: sottocriterio A.1.2 e A.1.3 | valutazione eccellente | punti 2 (2 x 1) |
valutazione molto buono | punti 1,6 (2 x 0,8) | |
valutazione buono | punti 1,2 (2 x 0,6) | |
valutazione discreto | punti 0,8 (2 x 0,4) | |
valutazione sufficiente | punti 0,4 (2 x 0,2) | |
Es.: sottocriterio A.1.4 | valutazione eccellente | punti 1 (1 x 1) |
valutazione molto buono | punti 0,8 (1 x 0,8) | |
valutazione buono | punti 0,6 (1 x 0,6) | |
valutazione discreto | punti 0,4 (1 x 0,4) | |
valutazione sufficiente | punti 0,2 (1 x 0,2) |
Allo scopo di valorizzare la qualità del servizio e dei prodotti erogati agli utenti nonchè garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, la Commissione darà preminenza all'offerta tecnico-qualitativa rispetto all'offerta meramente economica.
La somma delle valutazione dei quattro sottocriteri determinerà il punteggio complessivo del criterio A.1.
Criterio A.2 - Tempi di intervento massimi per riparazioni e/o sostituzioni dei distributori in caso di guasti o malfunzionamenti (esclusivamente in ore);
Criterio A.3 - Tempi d’intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti (esclusivamente in ore).
L'attribuzione dei punteggi di cui ai sotto criteri A.2 e A.3 sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:
punteggio offerta (n) = tempo d’intervento minore offerto x 8 (A.2) o 5 (A.3) tempo d’intervento (in ore) offerta (n)
Criterio A.4 - Costo “chiavetta”/scheda elettronica
L'attribuzione del punteggio di cui al sotto criterio A.4 sarà effettuata secondo quanto indicato nel prospetto seguente:
Costo “chiavetta” (in euro) | Punteggio da attribuire |
0 | 2 |
1 | 1 |
2 | 0,5 |
oltre 2 | 0 |
Criterio A.5 (Certificazioni UNI EN ISO 9001 - 2008 o equivalenti, relative alla qualità del servizio offerto) Criterio A.6 (Certificazione relativa al Codice di Autodisciplina Settore (Top Quality Standard “TQS–Vending”) Criterio A.7 (Certificazioni della serie ISO 14001, EMAS o equivalenti, che dimostrino sensibilità verso tematiche ambientali (es: mezzi a metano o a GPL)
Criterio A.8 (Standard per la Responsabilità sociale XX 0000 o equivalenti)
Criterio A.9 (Standard della serie UNI EN ISO 22000:2005 per la Gestione della Sicurezza nel settore agroalimentare)
I punti attribuibili per questi criteri saranno assegnati solo se i concorrenti dimostreranno o dichiareranno, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, il possesso delle relative Certificazioni alla data di scadenza di presentazione delle offerte (ART. V/3 – punto 2)
Nel caso di R.T.I. o Consorzi o di ricorso all’istituto dell’avvalimento dei requisiti di terzi (ART. I/3), la documentazione comprovante il possesso della certificazione aziendale di cui ai Criteri A.5, A.7, A.8 e A.9 dovrà essere posseduta da almeno uno dei componenti; mentre quella riguardante il Criterio A.6 - Codice di Autodisciplina del Settore (Top Quality Standard “TQS–Vending”) dovrà essere posseduta da tutti i componenti.
ART. IV/3 - OFFERTA ECONOMICA
Per l’attribuzione dei 70 punti dell’OFFERTA ECONOMICA saranno valutati i seguenti criteri:
Criteri di valutazione | Punteggio massimo | ||||||
B | B.1 | Prezzi offerti per i principali prodotti (Allegato E - Offerta Economica – Sezione 1 | B.1.1 | Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia A | 15 | 40 | 70 |
B.1.2 | Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia B | 15 | |||||
B.1.3 | Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia C | 10 | |||||
B.2 | Percentuale di sconto su tutti i prodotti erogati attraverso l’utilizzo di chiavetta/card magnetica (Allegato E - Offerta Economica-Sezione 2) | 10 | |||||
B.3 | Canone offerto all’Amministrazione per rimborso utilità offerte (Allegato E - Offerta Economica-Sezione 3) | 20 |
Criterio B.1 – Sotto criteri B.1.1 – B.1.2 e B.1.3
Per ogni fascia di prodotto (A – B – C), di cui ai criteri B.1.1 – B.1.2 e B.1.3, sarà determinata la sommatoria dei singoli prezzi offerti e, di seguito, attribuito il relativo punteggio mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:
punteggio offerta (n) = somma prezzo offerta migliore (*) x 15 (B.1.1 e B.1.2) o x 10 (B.1.3) somma prezzo offerta (n)
(*) Offerta che presenta la somma degli importi più bassa
Criterio B.2 - Percentuale di sconto su tutti i prodotti erogati attraverso l’utilizzo di chiavetta/card magnetica (Allegato E - Offerta economica-Sezione 2)
L’attribuzione del punteggio di cui al criterio B.2, sarà eseguita sulla base della percentuale di sconto offerta dal concorrente sui prodotti erogati attraverso l’utilizzo di chiavetta/card magnetica.
L’Amministrazione intende facilitare la gestione di questo mezzo da parte degli utenti. A tal fine si richiede che, pena esclusione dalla selezione, il valore di sconto sia un numero intero, senza decimali (ad esempio: una diminuzione del 2% sarà accettata, una diminuzione del 2,3% comporta l’esclusione dalla selezione).
L'attribuzione del punteggio di cui al presente criterio sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:
punteggio offerta (n) = sconto offerta (n) x 10
miglior sconto offerto
Criterio B3 - Canone offerto quale rimborso a favore dell’Amministrazione (Allegato E - Offerta economica- Sezione 3)
L'attribuzione del punteggio di cui al criterio B.3, sarà eseguita sulla base del Canone annuo offerto, esclusivamente in aumento, quale rimborso a favore dell’Amministrazione, mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:
punteggio offerta (n) = canone annuo offerto (n) x 20
miglior canone annuo
PARTE V
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, APERTURA DELLE BUSTE, ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. V/1 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione il concorrente dovrà far pervenire al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali - Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX, tramite il servizio postale o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, inclusa la consegna brevi manu all'UFFICIO ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA di questa Amministrazione, con accesso da Xxx Xxxxx x. 0 (aperto al pubblico dal lunedi al venerdi, dalle ore 8,30 alle 19,30), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30 ottobre 2015, la propria offerta, redatta in lingua italiana, racchiusa in un plico chiuso e sigillato con mezzo idoneo a escludere qualsiasi manomissione dello stesso, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio, l'intestazione completa del mittente (denominazione sociale, indirizzo, telefono, fax, email, PEC) e la dicitura: “Procedura di selezione per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari preconfezionati (snack), per le sedi di via XX Settembre n. 97, piazza Dalmazia n. 1, xxx xx Xxxxx Xxx x. 00 e xxx Xxxxxxxx 0/0- Xxxx - NON APRIRE”.
In caso di R.T.I. o altra forma di aggregazione, il plico deve riportare l'intestazione completa:
- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, con l'indicazione dell'impresa designata quale mandataria: in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE, non formalmente costituiti al momento di presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria o equivalente: in caso di R.T.I., formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta ovvero di reti d'imprese;
- del Consorzio ordinario, se formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio stabile.
Non saranno ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il recapito del plico, ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine di scadenza, avverrà, indipendentemente dalla modalità di spedizione utilizzata, a cura ed esclusivo rischio del mittente. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante di partenza, poiché farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto dall'Amministrazione.
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla selezione, tre buste distinte, chiuse e sigillate, controfirmate e timbrate con le stesse modalità sopra specificate, riportanti ognuna sul frontespizio la denominazione completa dell'offerente, la dicitura “Procedura di selezione informale per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari preconfezionati (snack), per le sedi di via XX Settembre n. 97, piazza Dalmazia n. 1, xxx xx Xxxxx Xxx x. 00 e xxx Xxxxxxxx 0/0- Xxxx - NON APRIRE”, nonché, rispettivamente, le diciture:
“Busta A – Documentazione Amministrativa”; “Busta B - Offerta Tecnica”;
“Busta C - Offerta Economica”.
Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta non dovrà contenere prescrizioni, riserve, condizioni o modifiche, anche parziali, al DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE e ai suoi allegati, non dovrà essere formulata per una sola parte dell’oggetto del servizio, non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non dovrà riguardare persona da nominare.
Le offerte presentate avranno validità e saranno impegnative e immodificabili per centottanta giorni dalla data di scadenza stabilita per la loro presentazione.
Nessun compenso è dovuto e nessun diritto sorge in capo alla Società per il semplice fatto della presentazione dell’offerta.
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà:
- di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura di selezione, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno, se non esclusivamente quello di conoscere i motivi del mancato affidamento e dell'eventuale indizione di una nuova procedura di selezione;
- di non procedere all’aggiudicazione della procedura di selezione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006;
- di espletare la procedura di selezione e procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea.
ART. V/2 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, pena l'esclusione dalla selezione, i seguenti documenti:
1. Lettera di offerta su carta intestata della società (come da schema allegato);
2. Il presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE (da firmare o siglare in ogni pagina e sottoscrivere, pena l'esclusione dalla selezione, in tutte le pagine);
3. La dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato A), attestante che la società ha preso visione dello stato dei luoghi dove saranno installati i distributori automatici;
4. La Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (Allegato B);
5. La Dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni dell’artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006), d’idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla capacità tecnica e professionale (artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 163/2006), il rispetto delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 e l’impegno al rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici di cui all'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 (Allegato C);
6. Copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010, e del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima (eventuale, solo per le imprese aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list”);
7. La procura speciale notarile (in caso di dichiarazione resa da Procuratore Speciale), in originale o copia autenticata, oppure estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione;
8. Copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.
I documenti di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dovranno essere, pena l'esclusione dalla selezione, debitamente sottoscritti in calce per esteso, con timbro e firma leggibile e a margine di ogni foglio per sigla, dal legale rappresentante della società o da altro soggetto, giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, munito d’idonea procura speciale notarile (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di
Consorzio non ancora costituito, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio, in caso di R.T.I. da tutti i rappresentanti delle ditte raggruppate).
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte sulla base dei form, allegati al presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE (Allegati A, B, C, D, E), da intendersi parte integrante del DISCIPLINARE stesso. In caso di compilazione libera, le dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nei predetti form.
ART. V/3- BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta B - "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, pena l'esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:
1) RELAZIONE TECNICA, ampia e dettagliata, debitamente sottoscritta in calce per esteso, con timbro e firma leggibile e a margine di ogni foglio per sigla, dal legale rappresentante della società o da altro soggetto, giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, munito d’idonea procura speciale notarile (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio non ancora costituito, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio, in caso di R.T.I. da tutti i rappresentanti delle ditte raggruppate). In caso di Procuratore speciale, i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
In detta relazione, dovranno essere illustrati, in modo puntuale, anche attraverso l'ausilio di cataloghi e materiale illustrativo, i seguenti punti:
a) Curriculum aziendale (presentazione ed organigramma della società);
b) Dichiarazione indicante la tipologia e le caratteristiche delle macchine, dell'attrezzatura, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, ecc. da utilizzare per eseguire il servizio, nonchè illustrazione delle modalità di svolgimento del servizio, con particolar riguardo alle principali tematiche che possono interessare, a giudizio della società, il settore, ad esempio:
- piano delle operazioni di pulizia, interna ed esterna, e degli interventi periodici di sanificazione e disinfezione (indicare modalità e tempi);
- mezzi e personale impiegato;
- sistemi che garantiranno la "catena del freddo" (mantenimento dei prodotti a una temperatura costante e adeguata alla natura di ogni prodotto lungo tutto il percorso, dalla produzione alla vendita, comprese le fasi di trasporto, stoccaggio ed esposizione);
- eventuale altro;
c) Tempi di intervento massimi per le riparazioni dei distributori in caso di malfunzionamenti o guasti (esclusivamente in ore): Criterio di valutazione A.2 (punti 8)
In questa sezione, il concorrente dovrà illustrare il proprio Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria e indicare le ore necessarie, dalla segnalazione dell'Amministrazione, per provvedere alla riparazione dei distributori in caso di malfunzionamenti o guasti;
d) Tempi di intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti (esclusivamente in ore) : Criterio di valutazione A.3 (punti 5)
In questa sezione, il concorrente dovrà illustrare il proprio piano delle forniture, la frequenza e la tempistica di rifornimento dei prodotti, nonché indicare le ore intercorrenti tra due successive visite pianificate per il rifornimento/riassortimento dei prodotti esauriti;
e) Costo “chiavetta”: Criterio di valutazione A.4 (punti 2)
In questa sezione, il concorrente dovrà indicare il costo richiesto all'utente per la fornitura delle "chiavette", tenendo conto che i valori ammissibili sono quelli specificati al precedente art. IV/2;
f) Proposte migliorative
In questa sezione, il concorrente potrà esporre eventuali proposte migliorative per i prodotti, per progetti legati all'alimentazione e sani stili di vita, ecc.
g) Riservatezza: In questa sezione, il concorrente dovrà espressamente dichiarare se intende autorizzare l'Amministrazione a rilasciare, qualora un partecipante alla procedura di selezione eserciti, ai sensi della Legge n. 241/1990, la facoltà di "accesso agli atti", copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di selezione ovvero di non autorizzare l'accesso a specifiche parti dell'offerta tecnica che siano, motivatamente, coperte da riservatezza o espressive di segreti tecnici, commerciali o di know how (la segnalazione assolve gli obblighi a carico dell’Amministrazione di informare i controinteressatiai ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 12/4/2006); in ogni caso, l'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della richiesta di riservatezza con il diritto di accesso agli atti da parte dei soggetti interessati.
2) Dichiarazione sui sistemi adottati dalla società a garanzia del servizio offerto -
Certificazioni di qualità e conformità:
Criteri di valutazione A.5 - A.6 - A.7 - A.8 e A.9 (punti 5 complessivi)
Il concorrente dovrà dichiarare, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, il possesso delle relative Certificazioni (ART. IV/2) alla data di scadenza di presentazione delle offerte ed, eventualmente, allegarne copia resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di R.T.I. o Consorzio, costuito o costituendo, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun concorrente che costituisce o che costituità il Raggruppamento oil Consorzio;
3) Dichiarazione di referenze di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestante che la società “è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni della procedura di selezione di cui all’oggetto”; in caso di Raggruppamento o Consorzio, costituito o costituendo, la dichiarazione referenziale dovrà essere presentata da ogni concorrente che costituisce o costituirà il Raggruppamento o il Consorzio;
4) Dichiarazione del fatturato globale complessivo degli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE (2012 - 2013 - 2014), distinto per esercizio,
i.v.a. esclusa, dalla quale dovrà risultare, pena l'esclusione dalla selezione, di aver realizzato, per i medesimi servizi di ristoro a mezzo distributori automatici, oggetto dell’appalto, almeno un fatturato medio negli ultimi tre anni non inferiore a quattro volte l'importo annuale di € 14.450,00 posto a base della procedura di selezione. In alternativa, potrà essere presentata Copia dei bilanci o dei relativi estratti dei bilanci societari degli anni 2012/2013/2014, resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il requisito dovrà essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento o dal Consorzio e, in particolare, dimostrato dai soggetti costituenti il R.T.I. o il Consorzio nella misura minima del 40% dall'impresa mandataria capogruppo e nella misura minima del 10% da ciascuna delle singole impresa/e mandante/i.
Tale obbligo non è previsto per i Consorzi stabili ex art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006,
5) Dichiarazione dei servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura eseguiti negli anni 2012, 2013 e 2014, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi medesimi, dal quale risulti, pena l'esclusione dalla selezione, l'esecuzione di almeno n. 1 contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico.
In caso di Raggruppamento o Consorzio, costituito o costituendo, il requisito dovrà essere posseduto da almeno uno dei soggetti che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio.
6) OFFERTA TECNICA - Ampliamento della gamma dei prodotti offerti, rispetto a quelli minimi previsti nel “paniere prodotti”.
Il concorrente, utilizzando all’uopo il modello Allegato D, dovrà indicare ed illustrare i prodotti aggiuntivi che intende offrire (specificando, per ciascuno, tipo, marca, peso e prezzo), ripartiti nelle seguenti categorie:
a) Prodotti freschi (es.: sandwich, formaggi, frutta, macedonia, gelato, verdura ecc.): Criterio di valutazione
A.1.1 (punti 5)
b) Prodotti biologici: Criterio di valutazione A.1.2 (punti 2)
c) Prodotti per diabetici/ per intolleranti al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, prodotti proteici: Criterio di valutazione A.1.3 (punti 2)
d) Altri prodotti: Criterio di valutazione A.1.4 (punti 1)
Le dichiarazioni, di cui ai punti 4) e 5), da rendere in conformità alle disposizioni dell’artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dovranno essere debitamente sottoscritte in calce per esteso, con timbro e firma leggibile e a margine di ogni foglio per sigla, dal legale rappresentante della società o da altro soggetto, giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, munito d’idonea procura speciale notarile; nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio non ancora costituito, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio, in caso di R.T.I. da tutti i rappresentanti delle ditte raggruppate; in caso di Procuratore speciale, i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
La documentazione inserita nella busta B - OFFERTA TECNICA, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
ART. V/4 - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta C - “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, pena l'esclusione dalla selezione, l’offerta economica, redatta conformemente all'Allegato E, debitamente sottoscritto, in calce per esteso, con timbro e firma leggibile e a margine di ogni foglio per sigla, dal legale rappresentante della società o da altro soggetto, giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, munito d’idonea procura speciale notarile (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio non ancora costituito, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio, in caso di RTI da tutti i rappresentanti delle ditte raggruppate).
In caso di Procuratore speciale, i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
L’OFFERTA ECONOMICA è articolata nelle seguenti tre sezioni:
- Sezione 1: Prezzi dei prodotti inseriti nel "paniere prodotti", acquistati con moneta contante;
In questa sezione dovranno essere indicati i prezzi, sia in cifre sia in lettere (in caso di discordanza, varrà la quotazione più favorevole all’Amministrazione), dei prodotti inseriti nel "paniere prodotti", da acquistare con moneta contante;
- Sezione 2: Sconto sui pagamenti effettuati con chiavetta;
In questa sezione dovrà essere indicato lo sconto offerto sui pagamenti effettuati con "chiavetta" o altri strumenti elettronici;
- Sezione 3: Canone annuo offerto all’Amministrazione a titolo di rimborso per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia spazi).
In questa sezione dovrà essere indicato il corrispettivo, sia in cifre sia in lettere (in caso di discordanza, varrà la quotazione più favorevole all’Amministrazione), offerto in rialzo sul canone annuale complessivo di € 14.450,00 posto a base d’asta.
Saranno escluse dalla competizione le offerte che offriranno importi alla pari o in diminuzione rispetto al canone annuale posto a base della procedura di selezione.
ART. V/5 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Le operazioni di apertura dei plichi pervenuti saranno svolte da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata, con le modalità stabilite dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, dopo il termine di presentazione delle offerte e che si riunirà, in seduta pubblica, presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00 - XXXX, il giorno e l’ora che saranno comunicati, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax ai recapiti/contatti indicati sul plico.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, di seguito indicate, potrà presenziare il legale rappresentante del concorrente o un suo incaricato, i cui dati anagrafici dovranno essere comunicati mediante mail agli indirizzi: xxx0xxxx.xxx@xxxxxx.xx, xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx e xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx, entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, completo di fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
Ciascun concorrente potrà indicare come rappresentante al massimo una persona. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò accada, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, procederà, nell'ordine:
a) a verificare la tempestività, l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, provvedendo all'esclusione di quelli pervenuti oltre il termine indicato e/o difformi a quanto richiesto dal presente DISCIPLINARE;
b) all'apertura dei plichi ammessi e a verificare la presenza, al loro interno, delle buste “A”, “B” e “C”, nonchè l'integrità delle stesse, provvedendo all'esclusione dei concorrenti la cui documentazione, all'esito di tale verifica, risulti difforme e/o incompleta rispetto a quanto richiesto dal presente DISCIPLINARE;
c) all’apertura delle buste A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di tutte le offerte, e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti (ART. V/2), provvedendo all'esclusione dei concorrenti la cui documentazione, all'esito della verifica, risulti difforme e/o incompleta rispetto a quanto richiesto dal presente DISCIPLINARE;
d) alle operazioni di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di sorteggiare i concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale, a cura della stessa Commissione della procedura di selezione.
Le sedute della Commissione, diverse da quella di apertura delle buste “A”, delle buste “B” e delle buste “C” e di quella eventuale per l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, si svolgeranno a porte chiuse.
La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, all’esame del contenuto dei documenti delle Buste A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; in caso d’irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse dell'Amministrazione, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006, sarà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), a completare o a fornire i chiarimenti riguardo ai documenti presentati, ove necessario con il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 38, comma 0 xxx, xxx X- Xxx. x. 000/0000 (XXX. I/3). Il mancato invio dei documenti e/o chiarimenti richiesti e/o il mancato pagamento dell’eventuale sanzione, nei termini fissati dall’Amministrazione, comporterà l'esclusione del concorrente che, pertanto, non sarà ammesso alle successive fasi della procedura di selezione.
Al termine dell’analisi dei documenti delle Buste A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la Commissione, riunita in seduta pubblica, procederà all’apertura delle Buste B - OFFERTA TECNICA, per la sola verifica, ai sensi dell'art. 283, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, della presenza dei documenti (ART. V/3) pervenuti da parte dei concorrenti che hanno superato la fase di verifica della documentazione amministrativa.
In seguito, in una o più sedute riservate, la Commissione verificherà la regolarità dei documenti presentati, la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’OFFERTA TECNICA con quelle/i
previste/i nel DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE e procederà sulla, base dei parametri indicati all'art. IV/2, con la valutazione tecnica e l’attribuzione del relativo punteggio (PT).
Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare, preliminarmente, lettura dei punteggi tecnici assegnati ai concorrenti in base alla valutazione tecnica delle offerte e per procedere, successivamente, all'apertura delle Buste C - OFFERTA ECONOMICA, alla verifica del contenuto delle stesse, all'eventuale esclusione dalla procedura di selezione dei concorrenti la cui documentazione risulti, a pena di esclusione, non conforme alle prescrizioni stabilite nel DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE e alla lettura dei prezzi offerti per i prodotti inseriti nel "paniere prodotti" da acquistare con moneta contante, dello sconto sui pagamenti effettuati con "chiavetta" o altri strumenti elettronici e del Canone annuo offerto quale rimborso all’Amministrazione per i consumi energetici.
In seguito, la Commissione procederà, in seduta riservata:
1. all’esame delle Offerte Economiche presentate e all'attribuzione, sulla base dei parametri indicati all'art. IV/3, dei relativi punteggi (PE);
2. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse OFFERTE TECNICHE e OFFERTE ECONOMICHE, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
3. alla verifica, come prevista dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, riguardo la sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 C.C., proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali verrà accerterà, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;
4. al calcolo dell’anomalia, ai sensi dell’art. 86, comma 0, x xxxxxxxx xxx X.Xxx. x. 000/0000, xxxxx restando che l'Amministrazione, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
5. in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985; a tal fine, si rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l’impresa e di modificare l’offerta;
6. alla formazione della relativa graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente risultato primo nella graduatoria della procedura di selezione per aver formulato la migliore offerta economica che non sia risultata anomala, alla comunicazione e all'invio di tutti gli atti all'Amministrazione.
ART. V/6 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvederà all’aggiudicazione definitiva e, ai fini della sua efficacia, alle verifiche, ai sensi del comma 8 del citato articolo, del possesso dei prescritti requisiti.
La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006. e, conformemente a quanto stabilito dal comma 5-quater dello stesso articolo, l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto sarà consentito entro 10 (dieci) giorni dall’invio della medesima comunicazione, mediante visione e/o estrazione di copia degli atti.
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per l'Amministrazione diventerà tale solo dopo la stipulazione del contratto che avrà luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, entro il termine di sessanta giorni.
In esito al procedimento, l'Amministrazione procederà a richiedere al soggetto risultato aggiudicatario ed al secondo classificato la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di procedura di selezione (qualora non già prodotta in sede di offerta o a seguito delle verifiche effettuate sui concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006).
A conclusione di tutte le necessarie verifiche, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata o fax, a produrre la seguente documentazione per la stipula del contratto:
• Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e condizioni indicate al successivo ART. VI/4;
• Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e condizioni indicate al successivo ART. VI/5;
I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti dovranno, inoltre, presentare rispettivamente:
• i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato collettivo speciale dovrà contenere l'indicazione del tipo di associazione costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell'offerta da parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese;
• i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.
Verrà quindi stipulato tra l’aggiudicatario e l’Amministrazione un contratto conforme ai contenuti del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE, sulla base del fac simile di atto di convenzione allegato.
Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la società può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dall'Amministrazione, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.
PARTE VI DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
ART. VI/1 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, dovrà:
• comunicare all’Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all’installazione delle apparecchiature;
• fornire all’Amministrazione, contestualmente all’installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso d’appalto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normative CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e il Manuale d’istruzioni per l’uso, nonché la documentazione attestante l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
• fornire all’Amministrazione, contestualmente all’installazione dei distributori, l’autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall’autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
• operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e s.m.i. e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa;
• provvedere, al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi di contaminazione dei prodotti somministrati, alla pulizia, interna ed esterna, dei distributori e alla loro periodica sanificazione e disinfezione, secondo un piano di interventi adeguato, che dovrà essere illustrato nella relazione tecnica da presentare con la Busta B - OFFERTA TECNICA (punto 1, lettera b).
Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel CAPITOLO V dell’allegato II del Regolamento CE 852/2004, di seguito elencati:
1. Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:
- essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione;
- essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
- ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
- essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e dell’area circostante;
2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del regolamento;
3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.
Per ogni tipologia di distributore automatico, il concessionario deve prevedere un adeguato piano di pulizia e sanificazione dell’attrezzatura, da applicare con cadenza periodica, che deve contenere frequenza, descrizione delle operazioni e prodotto da utilizzare. Deve anche essere identificato il nome del responsabile dell’applicazione e della verifica (visiva e/o analitica) dell’efficacia della pulizia e sanificazione, che registrerà su apposito modulo; deve essere garantita l’effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell’operatività;
• mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
• fornire all'Amministrazione un numero telefonico dedicato, attivo almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni lavorativi, da utilizzare per ogni evenienza;
• fornire all’Amministrazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine dell’installazione dell'ultimo distributore, pena l’applicazione delle penali previste dall’ART. VI/3, l’elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate;
• impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
• provvedere, su richiesta dell’Amministrazione, a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
• provvedere, in caso di sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento o al definitivo trasferimento dei distributori;
• provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali, esonerando sin d’ora l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
• garantire il continuo e tempestivo rifornimento e/o riassortimento di tutti i prodotti, in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi, rispettando la tempistica garantita in sede di procedura di selezione, curandone costantemente la qualità e il buon mantenimento, e assicurando che non siano erogati prodotti vicini della scadenza di conservazione;
• eseguire una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, allo scopo di mantenere i distributori automatici in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore del distributore;
• Eseguire le riparazioni e/o sostituzioni, in caso di malfunzionamenti o guasti, rispettando la tempistica offerta in sede di procedura di selezione;
• In caso di non riparabilità, provvedere alla sostituzione del distributore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla segnalazione del fatto all'Amministrazione, con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori;
• garantire che i prezzi di vendita dei prodotti offerti:
- siano esposti in modo visibile all’utenza;
- siano identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate presso tutte le sedi interessate dal servizio;
- restino fissi e invariabili per i primi 12 mesi (dodici mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, dopodiché - su motivata richiesta scritta dell’affidatario, accompagnata da documenti
giustificativi - potranno essere aggiornati, con cadenza annuale, sulla base dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all’anno precedente.
I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di euro.
L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.
La revisione prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva.
Le variazioni sopraddette saranno applicabili solo qualora l’indice ISTAT abbia subito una variazione, dall’inizio del contratto, superiore al 5%;
• garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
• provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all’immobile e alle relative pertinenze, causati dall’installazione e dal funzionamento dei distributori;
• asportare, a proprie cure e spese, le proprie attrezzature e provvedere ai necessari ripristini entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione;
• essere disponibile, durante tutta la durata del contratto, a collaborare con l’Amministrazione per l’individuazione e il controllo degli alimenti e delle bevande e a partecipare a iniziative di promozione della salute, attraverso, ad esempio, l’utilizzo del distributore e/o dell’area adiacente per la diffusione di messaggi (manifesti, video) sui temi di sanità pubblica e consumo responsabile;
ART. VI/2 - OBBLIGHI A CARICO DEL PERSONALE
Il personale che eseguirà il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà:
• essere provvisto di divisa e cartellino d’identificazione, riportante la denominazione e la ragione sociale del Concessionario, il proprio nominativo, la qualifica e la propria fotografia;
• attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 327/1980 Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, ed essere in possesso del libretto d’idoneità sanitaria di cui all’art. 37 del D.P.R. citato;
• tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza (l’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio);
• provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
• adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• comunicare immediatamente al referente dell'Amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell’espletamento del servizio.
ART. VI/3 - PENALITA’ E MODALITA' DELLE CONTESTAZIONI
La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE, o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della concessione.
In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:
INADEMPI MENTO | DESCRIZIONE | IMPORTO PENALE |
1 | Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti (ART. I/6) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
2 | Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti (ART. I/8) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto (art. I/9, lett. n) |
3 | Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e l’installazione dei distributori (ART. II/3) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg., decorsi i quali l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto (art. I/9, lett. f) |
4 | Mancata consegna/aggiornamento, nei tempi stabiliti, dell’elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, e dichiarazione allegata (ART. II/3) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
5 | Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi per riparazioni o sostituzioni distributori in caso di guasti (ART. II/4) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
6 | Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti (ART. II/4) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
7 | Mancata sostituzione del distributore, entro quattro giorni lavorativi successivi alla segnalazione, nel caso l’entità del guasto non consenta la riparazione (ART. II/4) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito |
8 | Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all’art. 28, x. 0, xxxx. x), xxx X.Xxx. x. 00/0000 (xxx. II/5) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
9 | Mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della reportistica semestrale sul numero delle erogazioni/incassi (art. II/7) | € 20,00 per ogni giorno di ritardo |
10 | Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici (art. III/1) | € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive |
11 | Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal “paniere prodotti” (art. III/1) | € 50,00 a prodotto, per la prima infrazione € 100,00 a prodotto, per infrazioni successive |
12 | Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio (art. III/2) | € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto (art. I/9, lett. t) |
13 | Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta (ART. V/3, punto 1), lett. b) | € 100,00 a distributore, per la prima infrazione € 200,00 a distributore, per infrazioni successive |
14 | Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti (ART. VI/1) | €. 50,00 per ogni infrazione accertata |
15 | Scarso decoro o correttezza nei rapporti con l’utenza da parte del personale del Concessionario (ART. VI/2) | € 50,00 per la prima infrazione € 100,00 per le infrazioni successive |
16 | Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione (ART. VI/4) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto (art. I/9, lett. q) |
L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo quadriennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della concessione.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per fax o per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.
ART. VI/4 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la revoca dell’affidamento, è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010,, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, d’importo pari al 10% del valore economico massimo stimato del servizio per il periodo quadriennale.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Essa dovrà prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
• la validità temporale pari almeno alla durata del contratto.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero in presenza di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001-2008 o equivalenti rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, con l’avvertenza che in caso di R.T.I. o Consorzi, per riconoscere il diritto alla riduzione della garanzia, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento dovranno essere in possesso della certificazione di qualità.
Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la predetta certificazione di qualità ovvero copia conforme all’originale.
Al riguardo, si precisa inoltre che:
a) in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità già previste;
b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
La garanzia potrà essere progressivamente svincolata nella misura massima del 75% in relazione all’avanzamento dell’esecuzione dei servizi e nella rimanente quota del 25% decorso il termine contrattualmente previsto.
In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, la cauzione definitiva sarà incamerata dall’Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la costituzione della cauzione definitiva, dovrà essere presentata:
- in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n.163/2006, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 dal Consorzio stesso.
La mancata costituzione della garanzia e la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la revoca dell'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di procedura di selezione e costituzione della cauzione definitiva.
ART. VI/5 - POLIZZA ASSICURATIVA
Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la revoca dell’affidamento, è obbligato a presentare idonea copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
A titolo non limitativo segnaliamo le seguenti estensioni:
• rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a terzi (inclusi il MEF e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro dell’aggiudicatario (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), ed in relazione a tutte le attività svolte per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e ad
€ 1.500.000,00 per persona.
Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso dei distributori, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori automatici e per incendi.
La polizza dovrà esplicitamente contenere anche le seguenti condizioni:
"In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Concessionario, la sospensione dell’efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all' Amministrazione, dell’inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione”.
“Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, in nessun caso potranno aver luogo: diminuzione di somme assicurate, xxxxxx o disdetta del contratto”.
Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze.
Sarà considerata valida ad ogni effetto la presentazione di una polizza di assicurazione già in essere, purché avente le medesime caratteristiche sopra indicate ovvero eventualmente estese con apposita appendice, e dovrà avere una durata residua non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.
In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:
- in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n.163/2006, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 dal Consorzio stesso.
La mancata costituzione della garanzia e la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la revoca dell'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di procedura di selezione e costituzione della cauzione definitiva.
ART. VI/6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, il Concessionario, i subappaltatori e i sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni oggetto dell’appalto, dovranno utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.
Al riguardo, il Concessionario assume gli obblighi di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari con la sottoscrizione della Dichiarazione di cui all'Allegato B, indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi alla concessione in oggetto e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul/sui suddetto/i conto/i., ed impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione o la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché le variazioni delle persone delegate a operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo della procedura di selezione).
L’Amministrazione risolverà di diritto il contratto qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge (ART. I/9, lett. m).
ART. VI/7 - CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Fatti salvi i casi di legge, il concorrente sarà escluso dalla procedura di selezione nei seguenti casi:
• plico pervenuto oltre il termine ultimo di presentazione delle offerte;
• plico non contenente al suo interno le tre buste "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", "B - OFFERTA TECNICA" e "C - OFFERTA ECONOMICA", debitamente presentate secondo le modalità indicate all'art. V/1 del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE;
• Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA non contenente al suo interno i documenti richiesti, di cui all'art. V/3 del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE;
• Documenti di cui ai punti 1, 3 e 4 edell'art. V/3 non firmati o siglati in ogni pagina e sottoscritti nell’ultima pagina dal titolare o dal legale rappresentante o da procuratore munito dei relativi poteri;
• Non sia stato eseguito il sopralluogo obbligatorio presso tutte le sedi dove dovranno essere installati i distributori automatici;
• Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 non sanate nei termini fissati dall’Amministrazione (ART. I/3);
• Busta B - OFFERTA TECNICA non contenente al suo interno la documentazione richiesta all'art. V/4 del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE, ovvero la relazione tecnica e l'Allegato D - OFFERTA TECNICA;
• Documenti da presentare con l'OFFERTA TECNICA non firmati o siglati in ogni pagina e sottoscritti nell’ultima pagina dal titolare o dal legale rappresentante o da procuratore munito dei relativi poteri;
• OFFERTA TECNICA contenente qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
• Fatturato complessivo per servizi analoghi eseguiti negli anni 2012, 2013 e 2014, inferiore all'importo pari a quattro volte l'importo annuale di € 14.450,00 posto a base della procedura di selezione;
• BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA non contenente al suo interno l'Allegato E - OFFERTA ECONOMICA;
• OFFERTA ECONOMICA non firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina dal titolare o dal legale rappresentante o da procuratore munito dei relativi poteri;
• OFFERTA ECONOMICA con importi alla pari o in diminuzione rispetto al canone annuale di € 14.450,00 posto a base della procedura di selezione;
• Offerte riguardanti persone da nominare;
• Offerte nelle quali, rispetto alle condizioni di servizio specificate nel presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE e nei suoi allegati, fossero sollevate prescrizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
• Offerte incomplete e/o parziali, formulate per una sola parte dell’oggetto del servizio, espresse in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
• Offerte sottoposte a condizione, che sostituiscano, modifiche e/o integrino le condizioni di servizio, indicanti prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite o servizi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente DISCIPLINARE DI SELEZIONE;
• Impresa che partecipi sia singolarmente sia quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi (in tal caso saranno esclusi sia l'impresa medesima sia i R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa).
ART. VI/8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, si rappresenta che i dati dei concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del Concessionario. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del Concessionario e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Parimenti, il Concessionario, ai sensi e per gli effetti della stessa norma, sarà responsabile del trattamento dei dati personali dell’Amministrazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del servizio.
Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione della presente Concessione.
Il Concessionario s’impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio.
ART. VI/9 SPESE CONTRATTUALI
Le sperse inerenti l’aggiudicazione e la stipulazione degli atti di convenzione e di concessione, comprese le spese di bollo e di registro, saranno interamente a carico del Concessionario.
ART. VI/10 CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia, relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE, che non potrà essere risolta in via amichevole, è competente il Foro di Roma, in via esclusiva.
ART. VI/11 - DOCUMENTI ALLEGATI - CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Sono allegati al presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE e costituiscono parte integrante del medesimo i seguenti documenti:
• Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato A), attestante che la società ha preso visione dello stato dei luoghi dove saranno installati i distributori automatici;
• Comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (Allegato B);
• Dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni dell’artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006), d’idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla capacità tecnica e professionale (artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 163/2006), il rispetto delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 e l’impegno al rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici di cui all'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 (Allegato C);
• Offerta Tecnica (Allegato D);
• Offerta Economica (Allegato E);
• Schema lettera di offerta;
• Fac simile Atto di convenzione.
La medesima documentazione potrà essere reperita nell’apposita sezione del sito internet dell'Amministrazione.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI SELEZIONE e dei suoi allegati e sulle modalità di presentazione dell'offerta, potranno essere richiesti all'Amministrazione entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 22/10/2015, tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare al seguente indirizzo: xxxx.xxx@xxx.xxx.xxx.xx e, per conoscenza, ai seguenti indirizzi email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx e xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
Il responsabile unico del procedimento è il Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx - Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali - Tel 0000000000 - email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
Luogo e data
Per accettazione della società 1
(timbro e firma, leggibile e per esteso)
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente C.C. la società dichiara di accettare incondizionatamente il contenuto di tutti gli articoli del presente disciplinare di procedura di selezione e dei relativi allegati.
Per accettazione della società 1
(timbro e firma, leggibile e per esteso)
1 Il presente documento deve essere firmato o siglato in ogni pagina e sottoscritto, pena l'esclusione dalla selezione, in tutte le pagine:
- dal Titolare o Legale Rappresentante della Ditta;
- nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, da tutti i Legali Rappresentanti della Ditta;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o di Consorzio, di cui all’art. 34, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 già costituiti, dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del consorzio;
- per i soggetti di cui all’art. 34, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37 del decreto
medesimo, dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiscono i raggruppamenti o i consorzi.