ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI Clausole campione

ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI. Alimenti salati - snack salati: confezionati singolarmente.
ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI. (marca di rilevanza nazionale) Tramezzino confezionato in atmosfera protetta da almeno 60 gr., farcito con ad es. prosciutto crudo gr.20 e formaggio gr.20/ prosciutto cotto gr.20e formaggio gr.20/ tonno gr.20, pomodoro gr.20, maionese gr.0,05 / prosciutto cotto gr.20, funghi gr.10, maionese gr. 0,05; Panino confezionato in atmosfera protetta da almeno 100 gr. farcito con ad es. prosciutto cotto gr.30/ prosciutto crudo gr.40/ salame gr. 60 /mozzarella 30 gr. Snacks salati tipo Crackers e Tarallini. Prodotti di pasticceria tipo Biscotti Ringo monodose da 55 gr.; Biscotti Wafers gusti vari, brioches farcito; crostatina farcita; tavoletta di cioccolato;
ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI alimenti salati - snacks salati tipo Crakers, grissini, fette biscottate, pane ecc; prodotti di pasticceria tipo croissant, biscotti di farro, biscotti di frumento, merendine di farro ecc; PRODOTTI FRESCHI E ORTOFRUTTA (minimo 2: un prodotto salato ed una frutta o verdura) Prodotti freschi e trasformati a base di ortofrutta. La frutta fresca, di diverse qualità, pronta all’uso e in porzioni monodose Formaggio stagionato confezionato tipo parmigiano a xxxxxxxxx; Formaggio fresco confezionato tipo jocca, philadelpia ecc; macedonia di frutta fresca a pezzi mele fresche a fette mele tagliate a fette disidratate banane fresche verdura in pinzimonio polpa di frutta al 100% senza zucchero confezione di frutta secca succhi di frutta al 100 % senza zuccheri aggiunti succhi di frutta arricchiti con cereali Caratteristiche minime per alcuni prodotti:
ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI. Snack salati: a titolo esemplificativo e non esaustivo taralli, grissini, schiacciatine, crackers, chips di verdura disidratata, patatine (contenuto g 20); - Snack dolci e salati a base di legumi (contenuto g 40); - Snack dolci: a titolo esemplificativo e non esaustivo frollini, frutta disidratata o essiccata, barrette di cereali/semi/frutta secca, prodotti di pasticceria lievitata, merendine (contenuto g 25); - Frutta secca e mix di frutta secca: a titolo esemplificativo e non esaustivo mandorle, nocciole, noci…(contenuto g 20); - Snack equo-solidali, sia dolci che salati (contenuto g 25); - Snack per celiaci e intolleranti al lattosio, sia dolci che salati (contenuto g 25); - Yogurt magro naturale o alla frutta, con stoviglia usa e getta, per il consumo. Gli alimenti solidi preconfezionati dovranno rispettare i criteri precedentemente stabiliti al secondo comma del precedente articolo 4. Almeno un prodotto di ogni distributore per ciascuna delle tipologie 17.2 e 17.3 deve avere almeno due delle seguenti indicazioni nutrizionali, ai sensi del Reg. CE 1924/2006 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute dei prodotti alimentari: • A basso contenuto di sodio/sale; • A basso contenuto di zucchero; • A basso contenuto di grassi saturi; • Fonte di fibre; • Ad alto contenuto di fibre; • Fonte di proteine ; • Ad alto contenuto di proteine. 6. L’impresa affidataria dovrà fornire prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, la lista dei prodotti che intende immettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede tecniche ivi compresa l’etichettatura ai sensi del D.lgs. n° 231/2017 e ss.mm.ii. e l’etichettatura nutrizionale. Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza. Si precisa che: - tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente erogare anche un prodotto proveniente dal commercio equo e solidale, con apposita segnaletica; - tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce “Alimenti solidi confezionati” dovranno erogare un prodotto del commercio equo e solidale; - tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce “Alimenti solidi confezionati” dovranno erogare un prodotto con etichettatura “bio”, secondo i criteri previ...
ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI. Merendine dolci e salate: prodotti di pasticceria lievitata, croissant, biscotti ripieni vari gusti, merendine, schiacciatine, snack salati, salati con formaggio, taralli, crackers. 10. Patatine busta; 11. Arachidi salate; 12. Merendine dolci; 13. Biscotti/wafer porzionati; 14. Snack equo-solidale: merendine dolci e salate, cioccolato; 15. Snack per celiaci: merendine dolci e salate. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta per tutti i prodotti compresi nelle tre tipologie sopraelencate (bevande calde, bevande fredde e alimenti solidi preconfezionati), il prezzo di vendita al pubblico. Tali prodotti potranno essere integrati nel corso della concessione. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, la lista dei prodotti che intende immettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede tecniche ivi compresa l’etichettatura ai sensi del D.Lgs. 109/1992 e l’etichettatura nutrizionale. Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale. - tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente erogare anche un prodotto proveniente dal commercio equo e solidale; - tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce “Alimenti solidi confezionati” dovranno erogare prodotti del commercio equo e solidale nella percentuale minima del 20% (venti per cento) del totale (arrotondamento all’unità superiore). I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta di zucchero. L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere concordata con AMA. AMA si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l’erogazione nonché di fare effettuare dalle Autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare ...
ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI. Prodotti salati - Prodotti snack - Prodotti lievitati - Gelati
ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI. Alimenti salati - snack salati: cracker gr. 30, schiacciatina gr. 38 ca. e taralli gr.40 confezionati singolarmente.

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  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.