Contract
Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi: Incendio e Danni alla proprietà.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Il presente Fascicolo Informativo deve essere sempre venduto in abbinamento allo specifico allegato che riporta le informazioni richieste dagli artt. 49 e 50 Reg. ISVAP 35/2010 e art. 22 D. Lgs. 179/2012.
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Condizioni di Assicurazione I n d i c e | ||
Glossario | pag. | 1 di 5 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 9 |
Condizioni generali | pag. | 1 di 9 |
Sezione Incendio e Danni alla proprietà | pag. | 4 di 9 |
In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà | pag. | 6 di 9 |
Modulo Denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |
Glossario e
Glossario assicurativo
Abitazione abituale: casa unifamiliare od appartamento dove il Contraente/Assicurato o i Familiari, abbiano residenza anagrafica o, in alternativa, dove gli stessi risiedano per la maggior parte dell’anno.
Abitazione locata a terzi a uso residenziale: casa unifamiliare od appartamento di proprietà del Contraente/Assicurato, locata o in attesa di essere locata a terzi ad uso residenziale oppure concessa in comodato d’uso.
Abitazione saltuaria o locata a terzi a uso non residenziale: casa unifamiliare od appartamento destinato a:
• dimora saltuaria del Contraente/Assicurato;
• dimora ceduta in locazione a terzi a titolo di “Casa per vacanze”, “Appartamento per vacanze”, “Alloggio vacanze” o “Appartamento ammobiliato per uso turistico” o a uso foresteria.
La casa in multiproprietà non è considerata Abitazione saltuaria o locata a terzi a uso non residenziale.
Alluvione: v. Inondazione e Alluvione.
Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Apparecchiature elettroniche: apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, elettronica di consumo, giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Atto di terrorismo: l’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della violenza, da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.
Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenuto:
• tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato, dei Familiari, anche se di proprietà di xxxxx, e dei collaboratori domestici, posto all’interno dell’abitazione assicurata e/o nelle Dipendenze;
• Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili;
• Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e preziosi;
• personal computer anche ad uso professionale;
• migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”, con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, impianti fotovoltaici, impianti solari termici e impianti eolici.
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• mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo “a pedalata assistita”, il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge.
Non si considerano Contenuto:
• veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi di cui al capoverso precedente;
• motori nautici e le loro parti, Unità per la navigazione fatta eccezione per i Natanti da diporto di lunghezza non superiore a 7,5 metri fuori tutto;
• velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli;
• animali;
• tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all’esterno dei fabbricati;
• nel caso in cui il Contraente agisca in qualità di proprietario di un’abitazione locata a terzi, non si considera Contenuto tutto quanto di proprietà dei locatari;
• tutto quanto previsto alla voce Fabbricato fatta eccezione per le migliorie apportate dal locatario se non assicurato il Fabbricato.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Costruzione tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del tetto realizzato mediante impiego di materiali incombustibili.
E’ ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Soltanto per le porzioni di edificio la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali e nelle tamponature.
Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”:
edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un’opera edile fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:
• Edificio a telaio: intelaiatura con ossatura portante in legno massiccio, lamellare o altri materiali giuntati e assemblati a pannellature tramite l’utilizzo di adeguata carpenteria metallica; i pannelli strutturali di rivestimento devono avere le seguenti caratteristiche:
• pannelli di particelle con uno spessore non inferiore a 13 mm
• pannelli di compensato con uno spessore non inferiore ai 9 mm
• pannelli OSB con uno spessore non inferiore ai 12 mm se disposti a coppia, non inferiore a 15 mm se disposti singolarmente.
• Edificio a traliccio: edificio costituito da travi e pilastri in legno lamellare che costituiscono l’ossatura portante dell’opera. Tali edifici sono composti da un reticolo verticale e orizzontale. Le dimensioni di tale reticolo non deve essere inferiore a 120 cm x 120 cm.
In entrambi i casi è previsto l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l’adeguata manutenzione all’opera come da piano di uso e manutenzione.
I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.
La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili. Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”.
Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM):
edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un’opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:
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• Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
• Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell’opera.
• Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
• Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “MHM” o “XLAM”)
• Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
• I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l’impiego di pannelli in legno massiccio.
In entrambi i casi è previsto l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l’adeguata manutenzione all’opera come da piano di uso e manutenzione.
I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.
La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili. Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”.
Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo.
Dipendenze: locali quali cantine, soffitte e box:
• non comunicanti con l’abitazione ma ubicati nell’area di pertinenza del Fabbricato, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in polizza;
• ubicati presso altro indirizzo, fuori dall’area di pertinenza del Fabbricato, che sono specificatamente identificati in Polizza.
Le cantine, soffitte e box direttamente comunicanti con l’abitazione assicurata sono considerati abitazione a tutti gli effetti.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
Fabbricato: l’edificio o la porzione di edificio assicurato, destinato ad uso abitativo, comprese le opere di fondazione o interrate nonché le quote costituenti proprietà comune.
Sono altresì compresi:
• tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all’interno dell’xxxxxxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, compresi serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, gazebo, bersò, forni, barbecue, piscine, campi da tennis, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne nonché impianti di prevenzione, allarme e videosorveglianza;
• pavimenti flottanti anche sopraelevati, armadi a muro, pareti in cartongesso;
• le Dipendenze;
• Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate, cabine doccia e pareti;
• strutture portanti delle tende solari fissate all’edificio;
• opere d’arte fisse di valore singolo non superiore a 5.000 euro.
Non si considerano Fabbricato:
• muri di contenimento;
• palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
• impianti fotovoltaici, impianti solari termici e impianti eolici;
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• tutto quanto previsto alla voce Contenuto.
Familiari: le persone appartenenti alla “famiglia anagrafica” dell’Assicurato, attestata dal “certificato di Stato di Famiglia”, indipendentemente da vincoli di parentela, quindi compreso il convivente “more uxorio”.
Forze dell’ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione civile.
Franchigia: l’importo in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo.
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.
Implosione: v. Scoppio/Implosione
Incendio: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Inondazione / Alluvione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini;
l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Lastre: i manufatti piani e curvi di cristallo, specchio e vetro, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide;
Limite di Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato, in caso di Sinistro. L'eccedenza rispetto a tale limite sarà tenuta in carico dall'Assicurato.
Locatario: soggetto che ha in locazione l’abitazione assicurata.
Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Mutuo bancario: contratto con cui una banca (definita “mutuante”) presta ad un'altra parte (definita “mutuatario”) una certa quantità di denaro ed il mutuatario ha l'obbligo di restituire l'ammontare preso a prestito (quota capitale) insieme agli interessi (quota interessi) entro una determinata data.
Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell’Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Preziosi: vedi Gioielli e Preziosi.
Primo rischio assoluto (Assicurazione a): forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
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Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione presentata per iscritto nei confronti di una impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: l’importo che rimane a carico dell’Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del Danno liquidabile e dedotto da quest’ultimo.
Scoppio / Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “Colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio o Implosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.
Superficie ponderata (del Fabbricato): criterio di stima della superficie della casa utilizzato per determinare il premio.
La Superficie ponderata dell’abitazione è data dalla sommatoria:
• del 100% delle superfici calpestabili di tutti i vani dell’abitazione, comprese eventuali mansarde e taverne;
• e del 50% delle superfici calpestabili di cantine, soffitte, box, posti auto coperti, verande, porticati chiusi o aperti, locali accessori e tecnici.
Balconi, terrazzi, corti e cortili scoperti, orti, giardini, vialetti e posti auto scoperti non si considerano nel computo.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tipologia abitativa – Tipo A: appartamento, facente parte di un edificio costituito da tre o più unità abitative tra loro contigue, con o senza accesso indipendente dall’esterno (es. appartamento in condominio, villetta a schiera costituita da almeno tre unità abitative);
Tipologia abitativa – Tipo B: casa indipendente, villa o appartamento semi–indipendente facente parte di un edificio costituito da non oltre due unità abitative (es. villa singola, casa uni o bi-familiare).
Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.
Valore a nuovo: s’intende:
• per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (escluso il valore dell’area);
• per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per caratteristiche tecniche, uso e destinazione.
Valori: denaro, carte valori e titoli di credito.
Valore totale (Assicurazione a): forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, “Assicurazione parziale”, qualora risulti accertato dalla stima che il valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccede la somma assicurata.
Vincolo: clausola apposta al contratto di assicurazione attraverso la quale il contraente e la Compagnia assicurativa convengono di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, un altro beneficiario (il vincolatario) al quale fare conseguire l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza. In presenza di un vincolo, pertanto, qualora si configuri un sinistro, la Compagnia assicurativa non potrà risarcire direttamente l’assicurato ma dovrà liquidare l’indennizzo, in tutto o in parte, al vincolatario.
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Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Condizioni di Assicurazione
Avvertenza: a norma dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private” e della normativa emanata da Ivass, si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.
Condizioni generali
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1894 “Assicurazione in nome o per conto di terzi” del Codice Civile.
In particolare:
a) se il Contraente e/o gli Assicurati hanno fatto tali dichiarazioni con dolo o colpa grave, la Compagnia può annullare il Contratto, entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni, trattenendo i premi relativi al periodo assicurativo in corso. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la società non è tenuta a pagare alcunché.
b) se il Contraente e/o gli Assicurati hanno fatto tali dichiarazioni senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto
Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.
Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha durata poliennale ed ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto prevede come unica modalità di pagamento la “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto anticipatamente ed in un’unica soluzione.
Il premio deve essere pagato all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.
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Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Per la descrizione dei criteri e delle modalità per la definizione del rimborso, così come per le informazioni relative a tutti i costi a carico del Contraente, con l'indicazione della quota parte percepita in media dall'Intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale, si rinvia all’allegato alle condizioni di assicurazione che riporta le informazioni richieste dagli artt. 49 e 50 del Reg. ISVAP n. 35/2010 e dall’art. 22 del D. Lgs. 179/2012.
Articolo 3 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 30 giorni. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R.
Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
La Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto.
Articolo 5 - Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del rischio”, dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio.
La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Articolo 6 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premioai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del rischio” e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 8 - Assicurazione per conto altrui
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Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta”.
Articolo 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia e/o all’Intermediario
assicurativo al quale è assegnata la polizza dell’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile “Assicurazione presso diversi assicuratori”. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L’omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l’Indennizzo.
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascuno degli assicuratori l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.
Articolo 11 - Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”) e senza indicazione dello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.)
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell’Annualità di Polizza in corso.
La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. Il Contraente avrà in questo caso diritto al rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 12 - Foro competente
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Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l’Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto. Qualora l’Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell’Assicurato.
Sezione Incendio e Danni alla proprietà
Cosa assicuriamo
La polizza assicura i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, nei limiti delle somme indicate in Polizza per ciascuna abitazione specificata, in conseguenza degli “Eventi coperti”, delle “Altre garanzie sempre operanti”, delle “Condizioni particolari” nonché delle “Garanzie aggiuntive” specificatamente richiamate in Polizza per ogni abitazione assicurata.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato rispetti le caratteristiche costruttive indicate in Polizza, la cui descrizione è riportata nel Glossario, tra:
• Costruzione Tradizionale;
• Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”;
• Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).
Eventi coperti
a) Incendio;
b) Fulmine;
c) Scoppio, Esplosione ed Implosione
d) Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché parti dei medesimi e cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
e) Onda sonica;
f) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti a servizio del Fabbricato, oppure sviluppatisi in conseguenza di eventi garantiti che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
g) Danni cagionati allo scopo di impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.
Altre garanzie sempre operanti
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
La Compagnia anticipa all’Assicurato un importo pari al 50% dell’ammontare del danno stimato allo stato d’uso, purché:
• l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
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• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
• il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata e/o del Limite di Indennizzo;
• non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno. L’acconto non può comunque essere superiore a 500.000 euro.
Buona Fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.
La Compagnia ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
I danni garantiti ai termini della presente sezione sono indennizzati anche se causati con colpa grave dell’Assicurato e/o dei Familiari.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” verso i Familiari e i parenti dell’Assicurato fino al 2° grado, gli ospiti o gli addetti ai servizi domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Condizioni particolari
(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)
Ricorso Terzi e Locatari
La Compagnia risponde, fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per anno indicato in Polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.
A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, l’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il sottolimite del 10% del Massimale assicurato per la presente garanzia. In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.
Non sono considerati terzi i Familiari, nonché i genitori e i figli dell’Assicurato, anche se non conviventi. E’ fatta eccezione unicamente per i danni subiti dalle proprietà immobiliari di proprietà dei genitori e dei figli d’Assicurato, qualora facenti parte del medesimo edificio dell’abitazione assicurata.
Sono esclusi i danni:
• alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
P.0132.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 11
Per le spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile “Assicurazione della responsabilità civile”.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi;
2. conseguenti a Inondazioni e alluvioni, Terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e
penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
3. causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d’aria;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o di sabotaggio, Atti di terrorismo, occupazione militare, invasione;
5. causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
6. a cose mobili all’aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
7. subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
8. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
9. conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
10. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da traboccamento, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche.
11. derivanti da esplosione, implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall’Assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge.
Garanzie aggiuntive
(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)
Spese demolizione e sgombero
In caso di Sinistro indennizzabile in base alla garanzia “Incendio e danni alla proprietà”, la Compagnia indennizza le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche. Fermo quanto disposto al capitolo “Esclusioni”, in quanto non espressamente derogato, sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
La presente garanzia è prestata entro i limiti determinati dalla percentuale massima indicata in Polizza da applicarsi all’Indennizzo per le partite Contenuto, Fabbricato o Rischio locativo.
Resta fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di sinistro – Incendio e Xxxxx alla proprietà”.
In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà
P.0132.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 12
Obblighi
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”);
b) in caso di Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all’Autorità
giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese.
Il mancato adempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile “Inadempimento dell’obbligo di avviso e di salvataggio”.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto descritto nel paragrafo “Obblighi” del presente capitolo;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del paragrafo “Procedura per la valutazione del danno” comma b), ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
P.0132.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 13
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Per il Fabbricato
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dell’area e dei recuperi. Fermo il limite di Indennizzo indicato in Polizza.
In caso di mancata riparazione, la Compagnia limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
L’Assicurato matura il diritto al pagamento del costo di riparazione o di ricostruzione per intero purchè ripari e/o ricostruisca il Fabbricato entro 12 mesi dalla data del Sinistro, nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia, fermi i limiti previsti. La Compagnia si riserva il diritto di valutare eventuali richieste di proroga pervenute dall’Assicurato entro tale termine.
Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Criteri di stima della superficie del Fabbricato
La stima della superficie del Fabbricato si calcola applicando le regole della Superficie ponderata come definita nel Glossario.
Per il Contenuto
L’ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti.
L’Assicurato matura il diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le cose assicurate entro dodici mesi dalla data del Sinistro.
Se fosse già stato erogato un indennizzo, verrà corrisposta una integrazione fino alla concorrenza del Valore a nuovo, fermi i limiti previsti.
Ove il diritto al pagamento del Valore a nuovo non fosse operante fermi i limiti di indennizzo previsti, l’ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate al netto del deprezzamento calcolato con i “Criteri di stima” che seguono e il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Criteri di stima
La percentuale di deprezzamento prevista dalle tabelle sotto riportate, che verrà utilizzata per il calcolo del valore delle cose assicurate oggetto di sinistro, si applica al prezzo di acquisto delle stesse alla data del sinistro. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.
Età del bene | Deprezzamento |
Fino a 2 anni | 0% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
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Forma a Valore Totale per il Fabbricato - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro la superficie dichiarata per il Fabbricato risulta inferiore a quella reale, determinata con i criteri di stima della Superficie ponderata di cui all’apposito paragrafo, la
Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
Tale proporzione si applica anche nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato in Polizza fosse sufficiente.
Tuttavia, se al momento del Sinistro, la Superficie ponderata accertata non supera di oltre il 20% quella dichiarata, la regola proporzionale non si applica.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale si applica nel rapporto tra la superficie dichiarata, incrementata del 20%, e la superficie accertata.
Forma a Valore Totale per il Contenuto - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Contenuto risulta inferiore a quella reale, determinata con i criteri indicati nell’apposito paragrafo, la Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
Tuttavia, se al momento del Sinistro, i valori di esistenza accertati non superano di oltre il 10% quelli dichiarati, la regola proporzionale non si applica.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale si applica nel rapporto tra la somma assicurata, incrementata del 10%, e il valore accertato.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
• l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’Azione cambiaria.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia in Euro mediante bonifico bancario o assegno, nei limiti previsti dalla Legge, al soggetto indicato sul Vincolo, obbligatoriamente apposto al momento della sottoscrizione del contratto.
Limite massimo d’Indennizzo
P.0132.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 15
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.
In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
N° polizza
FAX
TELEFONO
INDIRIZZO
ASSICURATO
FAX
TELEFONO
INDIRIZZO
COGNOME NOME
DANNEGGIATO
DATI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
Denuncia sinistro
SINISTRO | |||
DATA SINISTRO TIPO SINISTRO: | q | INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETÀ | LUOGO SINISTRO |
Descrizione delle modalità dell’evento
SOMME ASSICURATE
NUMERO DI POLIZZA
COMPAGNIA
qno
qsi
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato?
DATA FIRMA |
P.0132.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 16
ALLEGATI: q Denuncia alle autorità Altri..................................................................................................................................
Totale pagine allegate inclusa la presente......................................................................................................................................
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0132.CGA - xx. 00.0000