Altre garanzie sempre operanti Clausole campione

Altre garanzie sempre operanti. Spese mediche da infortunio La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per infortunio dell’assicurato e/o dei suoi familiari, dei suoi soci e/o dei prestatori di lavoro avvenuto in occasione di rapina: • all’interno dei locali assicurati; • all’esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di valori per conto dell’azienda stessa. La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per anno assicurativo.
Altre garanzie sempre operanti. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Altre garanzie sempre operanti. Fabbricati in condominio Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/08 La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati assicurati, e alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi. La garanzia vale altresì per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o lesioni personali, purché l’assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.
Altre garanzie sempre operanti. Spese di demolizione e sgombero Fermo quanto disposto al capitolo “Esclusioni”, sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di impianto che non siano state direttamente danneggiate, nonché quelle relative al Fabbricato ove l’impianto è installato. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% dell’Indennizzo liquidato con il minimo di 250 Euro. Resta fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di sinistro – Incendio e Xxxxx alla proprietà/Furto”.
Altre garanzie sempre operanti. Sono compresi inoltre i danni: a) provocati da persone non alle dipendenze dell’assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma comprovatamente saltuaria e occasionale, e in quanto l’assicurato debba risponderne come previsto dall’art. 2049 del Codice civile; b) a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l’attività dell’assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, purché il danno sia conseguenza dell’attività dell’assicurato stesso. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, e i danni causati dai veicoli per i quali sussista l’obbligo di assicurazione come previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche. c) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso; d) derivanti dalla proprietà e dall’uso di velocipedi, ciclofurgoni senza motore, natanti non soggetti all’obbligo di assicurazione e mezzi di trasporto a mano; e) derivanti dall’organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell’azienda, e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti; f) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi che si trovano nell’azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, se l’assicurato deve risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o se il terzo responsabile non risarcisce, in tutto o in parte, il danno causato; g) in conseguenza dell’esercizio di attività connesse alla difesa dell’azienda da atti dolosi di terzi, anche con l’utilizzo di personale non alle dipendenze dell’assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, purché l’assicurato debba risponderne come previsto dalla legge; h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a parcheggio di veicoli, comprese relative strade private, e a parco, giardino, attività ricreative per bambini (esclusi tappeti elastici e giochi gonfiabili), queste ultime riservate a clienti e visitatori; i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se non collocati nelle adiacenze...
Altre garanzie sempre operanti. La garanzia comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati alla presente Sezione DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO.
Altre garanzie sempre operanti. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx • l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro; • il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata e/o del Limite di Indennizzo; • non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno. L’acconto non può comunque essere superiore a 500.000 euro.
Altre garanzie sempre operanti. In aggiunta a quanto previsto alla voce 1.1 (Rimborso spese sanitarie), ma nell'ambito della somma assicurata, la garanzia vale anche per: a) Spese Ambulatoriali b) Spese di trasporto c) Terremoto all'estero
Altre garanzie sempre operanti. In aggiunta a quanto previsto al capitolo "COSA E COME ASSICURIAMO" la garanzia vale anche per:
Altre garanzie sempre operanti. Fermo quanto previsto ai punti 3.3 “Oggetto dell’Assicurazione” e 3.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, le seguenti garanzie valgono con le regole, i Limiti di Indennizzo, le somme assicurate, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.