Mandato dei periti. I Periti devono:
Mandato dei periti. Ai periti è confermato il seguente mandato:
Mandato dei periti. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Mandato dei periti. I Periti devono: • indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; • verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "Obblighi in caso di sinistro"; • stimare il valore a nuovo dei beni assicurati ed il valore dei medesimi al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"; • procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
Mandato dei periti. (Incendio e altri danni materiali, Furto e Xxxxxx) I periti devono:
Mandato dei periti. I periti devono: • indagare su circostanze e modalità del Sinistro; • verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio; • verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 1 delle Norme comuni per la gestione del Sinistro; • verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore; • procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni di verifica e stima dei danni sono vincolanti per le parti, che rinunciano preventivamente a opporsi, salvo il caso di dolo, errore e violazione dei patti contrattuali; in ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del danno.
Mandato dei periti. I Periti nell’assolvimento del loro mandato devono:
Mandato dei periti l Periti devono:
Mandato dei periti. I periti devono: Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 9 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Mandato dei periti. I Periti di cui all’Art. 21) Modalità per la valutazione del danno e all’Art. 25) Perizia d’Appello devono: