Mandato dei periti Clausole campione

Mandato dei periti. I Periti devono: 1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro); 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Mandato dei periti. I periti devono: a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione. c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Mandato dei periti. I Periti devono: 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sul- la natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate; 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adem- piuto agli obblighi di cui all'Articolo 18 “Obblighi in caso di sinistro” delle Norme che regolano l'assicu- razione in generale; 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il va- lore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Ar- ticolo 13 “Somma assicurata” delle Norme che re- golano l'assicurazione in generale; 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del dan- no e delle spese secondo i criteri di cui all'Articolo 13 “Somma assicurata” delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi dell'Articolo 13 “Somma assicurata” delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrat- tuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni forma- lità.
Mandato dei periti. I Periti devono:
Mandato dei periti. I periti devono:
Mandato dei periti. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Mandato dei periti. Ai periti è confermato il seguente mandato: a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro; b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate; c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate; d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate; e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.
Mandato dei periti. I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 6.2 “Obblighi in caso di sinistro”; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 “Valore dei beni assicurati ”; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.4 b) “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Mandato dei periti. I periti devono: a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo “Obblighi”; c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stima- re il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro; d) procedere alla definizione del danno secondo i cri- xxxx di cui all’articolo “Determinazione del danno”. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti
Mandato dei periti. I periti devono: a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 “Obblighi”; c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 2.5.4 “Criteri per la determinazione delle Somme assicurate”, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro; d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.6 “Determinazione del danno”. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.