Delibera n. 234/2017 del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2017
Prot. n. 0076113 del 02/08/2017 - [UOR: Ufficio relazioni sindacali - Classif. I/10]
Delibera n. 234/2017 del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2017
OGGETTO: Ipotesi di «Contratto collettivo integrativo per la “cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori” (c.d. Ferie solidali)»: determinazioni | |||
N. o.d.g.: 11/06 | Rep. n. 234/2017 | Prot. n. 76113 | UOR: UFFICIO RELAZIONI SINDACALI |
Nominativo | F | C | A | As |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx | X | |||
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | X | |||
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | X | |||
Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx | X | |||
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | X |
Nominativo | F | C | A | As |
Ing. Sirio Vurro | X | |||
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx | X | |||
Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | X | |||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx | X | |||
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx | == | == | == |
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Membri del Collegio dei Revisori | ||
Nome | Pres. | Ass. |
Dott. Xxxxx Xx Xxxxx – Presidente | X | |
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx – Componente | X | |
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx – Componente | X | |
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx – Supplente | X | |
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx – Supplente | X |
Il Rettore introduce l’argomento e fa presente che, l’art. 24 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 151 prevede che “Xxxxx restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.
La norma prevede la possibilità da parte dei colleghi di lavoro di beneficiare un lavoratore di ferie aggiuntive in caso di necessità, senza che ciò comporti oneri per l’Amministrazione, nel rispetto del principio di irrinunciabilità delle ferie. La quantità minima di giorni di ferie di cui ciascun lavoratore deve beneficiare nel corso dell’anno, prevista dal D.Lgs. n. 66/2003, rappresenta un diritto indisponibile del lavoratore medesimo volto a tutelare la sua integrità psico-fisica. Ciò, nel pieno rispetto di quanto statuito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali cui non può rinunciare.
Sulla scorta della predetta disposizione normativa questa Amministrazione ha inteso, dunque, dare concreta attuazione al principio solidaristico che anima la norma in questione, garantendo un adeguato sostegno alle cure parentali e favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mediante l’adozione di un contratto collettivo integrativo che disciplina l’istituto de quo con riferimento unicamente alla cessione delle ferie e dei riposi settimanali come disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 28 e 29 del CCNL di comparto, sottoscritto il 16/10/2008. Inoltre, questa Amministrazione ha individuato quali beneficiari dell’istituto in questione solo ed esclusivamente i soggetti di cui al citato art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015. Le delegazioni sono giunte, quindi, a siglare, in data 6/6/2017, l’Ipotesi di «Contratto Collettivo Integrativo per la “Cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori” (c.d. Ferie solidali)».
La parte sindacale, prosegue il Rettore, in sede di contrattazione di II livello, ha sostenuto che:
a. il termine “riposo”, utilizzato dal legislatore, includa anche l’istituto del “conto ore individuale” di cui all’art. 27 del CCNL;
b. la platea dei beneficiari possa essere estesa anche a quei lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:
malattia grave, certificata e documentata, che abbiano esaurito sia il periodo massimo di malattia retribuita (18 mesi) sia le giornate di ferie e permessi retribuiti;
assistenza a componenti del nucleo familiare e/o parenti e affini di primo grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
Tali proposte, aggiunge il Rettore, sono state avanzate dalla parte sindacale in considerazione del fatto che alcuni Atenei ed Enti pubblici avevano ampliato le fattispecie disciplinate dalla norma in questione.
Al fine di conoscere se tale estensione fosse praticabile, si è ritenuto opportuno, quindi, formulare una richiesta di parere all’ARAN con nota prot. n. 46204 del 7/6/2017. L’ARAN, con propria nota prot. n. 5029 del 12/6/2017, da un lato ha confermato la convinzione dell’Amministrazione sulla non estensibilità dell’istituto oltre la specifica fattispecie prevista dalla legge ma, dall’altro lato, ha rappresentato la propria interpretazione normativa ritenendo che: “Dal tenore letterale della suddetta norma sembra, pertanto, doversi escludere che l’istituto in oggetto possa essere disciplinato in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in considerazione del fatto che la materia in esame non rientra tra quelle che sono demandate dal CCNL al contratto di secondo livello. Alla luce di quanto sopra, si ritiene, invece, che la misura, le condizioni e le modalità di attuazione della facoltà prevista dall’art. 24 del d.lgs. 151/2015 debbano essere disciplinate nell’ambito della contrattazione collettiva di livello nazionale cui è attribuita la competenza a regolare la materia delle ferie e dei riposi in genere”.
Ritenendo pienamente legittima la possibilità di disciplinare l’istituto de quo in sede di contrattazione collettiva integrativa, precisa il Rettore, sono state formulate all’Agenzia delle controdeduzioni con nota prot. n. 52816 del 16/6/2017. Con tale nota si è rappresentato, infatti, che la disciplina dell’istituto de quo può ben essere definita in sede di contrattazione di II livello, in ossequio a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 8 del 3/03/2005 - con cui sono stati disciplinati alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro - laddove è precisato che, qualora nella disposizione normativa (D. Lgs. n. 66/2003, richiamato dall’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015) non sia specificato alcun livello di contrattazione collettiva di riferimento, “il rinvio alla contrattazione collettiva deve intendersi come rinvio a tutti i possibili livelli di contrattazione collettiva: nazionale, territoriale, aziendale”. In tal senso: X. Xxxx, professore di I fascia presso l’Università di Bari, “La cessione dei riposi e delle ferie secondo l’art.
24 del d.lgs. n. 151/2015” - pag. 10 - secondo cui “Secondo una tecnica normativa ormai consolidata, il rinvio legale opera in favore dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro: nessuna opzione dunque, si registra in favore dell’uno o dell’altro livello negoziale”. Tale Autore richiama nel proprio saggio altri Autori (Gheida e Xxxxxxx) i quali osservano che “trattandosi, genericamente, di contrattazione collettiva, saranno probabilmente i contratti collettivi aziendali lo strumento più idoneo a disciplinare una materia così delicata e, nel contempo, così portatrice di solidarietà fra i lavoratori”.
Ad ulteriore conferma della bontà dell’interpretazione sostenuta da questa Amministrazione, rileva il Rettore, si è richiamato l’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015 che recita: “ Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
E’ stato rilevato, inoltre, che, verosimilmente con analoga interpretazione normativa, altri Atenei (ad es. Politecnico di Torino) ed Amministrazioni pubbliche (ad es. Comune di Cagliari), hanno già disciplinato in sede locale l’istituto delle “Ferie solidali”, come si può facilmente verificare sui singoli siti web istituzionali.
Si ritiene, inoltre, che il rinvio da parte del legislatore “ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” sia riferito al requisito della “rappresentatività” dei soggetti sindacali abilitati, che deve essere misurata, per l’appunto, a livello nazionale e non ai contratti collettivi nazionali. Peraltro, prosegue il Rettore, corre l’obbligo di rappresentare, come è stato già fatto nei confronti dell’ARAN, che qualora si dovesse concludere, come sostiene l’Agenzia, che la facoltà prevista dall’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015 debba essere disciplinata di necessità nell’ambito della contrattazione collettiva di livello nazionale, non si potrebbe non evidenziare che la situazione contingente di grave patologia che caratterizza la contrattazione di I livello, bloccata da anni, arrecherebbe certamente pregiudizio nei confronti dell’attuazione di un istituto che si ispira ad un principio solidaristico tra i lavoratori e che è finalizzato a garantire adeguato sostegno alle cure parentali ed a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come si deduce dalla legge delega.
Il Rettore aggiunge, poi, che, nelle more di un secondo riscontro da parte dell’ARAN, con nota prot.
n. 70135 del 18/7/2017, si è provveduto a richiedere la rituale certificazione dell’Accordo di cui trattasi al Collegio dei Revisori dei Conti. Nella seduta del 26/7/2017, il Collegio, con verbale n.6 ha espresso parere favorevole in ordine alla Ipotesi di «Contratto Collettivo Integrativo per la “Cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori” (c.d. Ferie solidali)», con riferimento alla compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte e dei pareri acquisiti, il Rettore, tenuto conto anche della complessità della questione sottoposta, invita il Consiglio a deliberare sulla autorizzazione o meno alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo di cui trattasi.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore;
VISTA l’ipotesi di «Contratto collettivo integrativo per la “cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori” (c.d. Ferie solidali)”, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 6/6/2017;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 6, in data 26.07.2017, ha espresso parere favorevole in ordine alla Ipotesi di «Contratto Collettivo Integrativo per la “Cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori” (c.d. Ferie solidali)», con riferimento alla compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge;
RITENUTO necessario autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
«Contratto collettivo integrativo per la “cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori” (c.d. Ferie solidali)”, nel testo siglato in data 6/6/2017;
DELIBERA
Art. 1 Autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del «Contratto collettivo integrativo per la “cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati dai lavoratori dipendenti a favore dei propri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori” (c.d. Ferie solidali)”, nel testo siglato dalle Delegazioni della contrattazione integrativa in data 6/6/2017 (All. ).
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.