Clausola di salvaguardia finanziaria Clausole campione

Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2. 2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 3. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente contratto, si procederà a contrattazione integrativa, ad esclusione dei casi di finanziamenti vincolati .
Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva. 2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 4. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 5. L’importo delle economie a.p. è quello risultante al 31/12/21 sui P.G.–Cedolino Unico. La contrattazione viene effettuata sul totale (assegnato a.s. 2021/2022+economie a.p.). Nel caso intervengano variazioni sulle economie che verranno riassegnate dal MI tramite caricamento sul sistema SICOGE e sul POS al nostro Istituto, ci si riserva una ulteriore verifica con la RSU di Istituto.
Clausola di salvaguardia finanziaria. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente convoca la parte sindacale per rinegoziare il fondo d’istituto.
Clausola di salvaguardia finanziaria. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, dopo averne contrattato i criteri con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Clausola di salvaguardia finanziaria. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state
Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. I budget assegnati ai Progetti e alle attività dovranno essere assolutamente rispettati. Potranno essere in- tegrati solo previa nomina del Dirigente Scolastico verificata la disponibilità finanziaria e sentita la compo- nente Sindacale. 2. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali deri- vino oneri di spesa. 3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessi- vamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Clausola di salvaguardia finanziaria. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
Clausola di salvaguardia finanziaria. 1. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 2. Qualora dai monitoraggi in itinere emergano eventuali economie, il Dirigente scolastico propone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la ridistribuzione delle stesse finalizzata all’ottimizzazione delle attività progettuali e della didattica di recupero e potenziamento secondo le necessità accertate.