Assicurazione R.C. Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C. Auto per Autotassametri, Autobus, Autocarri, Macchine Agricole, Macchine Operatrici (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Polizza “LINEA STRADA CLASSIC”
Il presente documento è stato redatto in data 01/10/2020 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
R.C. AUTO Vittoria assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. | |
Garanzie estese | Non sono previste estensioni di garanzia offerte gratuitamente. |
Tipo di guida | Non prevista. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Rivalsa per età inferiore a 26 anni | La guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un’azione di rivalsa della Compagnia fino a 1.500,00 euro. |
Franchigia | Se accetti di tenere a tuo carico un importo fisso per ogni sinistro RCA che la Compagnia è tenuta a risarcire, hai diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Carico/scarico con mezzi meccanici | Sono assicurati i danni causati a terzi durante le operazioni di carico/scarico merci con mezzi meccanici. Valida solo per autocarri, esclusi i veicoli speciali, solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il rispettivo premio. |
Sospensione del contratto | Con la scelta della presente opzione, è possibile sospendere la garanzia per un periodo massimo di 18 mesi. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. E’ prevista la possibilità che alcune garanzie possano essere vendute solamente in abbinamento ad altre, e non possano essere abbinate ad altre ancora. Alcune garanzie sono riservate solamente ad alcune tipologie di veicoli.
Complementare RCA New | |
Garanzie di base | E’ un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente: • RC dei trasportati: Sono coperti i rischi della responsabilità civile dei trasportati verso terzi per fatti connessi alla circolazione del veicolo nei limiti dei massimali di polizza • Spese per il dissequestro del veicolo: Garanzia che prevede il rimborso delle spese per il dissequestro del veicolo in caso di forzata sosta a seguito di sinistro con lesioni o morte. • Guida di prova in attesa superamento degli esami: La copertura RCA è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi una persona che abbia superato l’esame teorico di guida e stia effettuando guide di prova. • Danni da inquinamento: La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti dalla fuoriuscita dei liquidi del veicolo assicurato (il carburante e gli oli necessari al funzionamento del veicolo e non trasportati) per danni accidentali, quando il veicolo non è in circolazione. • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente sempre che l’assicurato venga assolto dal reato di fuga o omissione di soccorso. • Ricorso a terzi da incendio: La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall’incendio del veicolo quando questo si trovi in aree private. • Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati: Vittoria rinuncia all’azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate. • Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta: Vittoria rinuncia all’azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate. • Estensione periodo di mora a 30 giorni: Relativamente alla sola garanzia RCA il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data della scadenza annuale della polizza. • Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore purché la guida del veicolo avvenga all’insaputa del genitore. • Garanzia Noleggio: In caso di noleggio a breve termine di un’autovettura senza conducente, effettuato in Italia, in caso di sinistro occorso al veicolo noleggiato, la Società risarcisce al contraente di polizza la quota di danno rimasta a suo carico in base al contratto di noleggio. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Spese per il dissequestro del veicolo: Nel limite di 200 euro e purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria. • Danni da inquinamento: Nel limite di 30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo. • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: Nel limite di 200 euro. • Ricorso a terzi da incendio: Nel limite di 150.000 euro con l’esclusione di danni a cose di proprietà dell’assicurato. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: - in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 2,50 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 2,51 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: Valida solo per veicoli intestati a Società. • Garanzia noleggio: nel limite di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo Sono escluse dalla garanzia: - qualsiasi forma di car sharing; - il noleggio a lungo termine; - tutte le altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine. |
Complementare RCA Gold | |
Garanzie di base | E’ un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente: • RC dei trasportati: Sono coperti i rischi della responsabilità civile dei trasportati verso terzi per fatti connessi alla circolazione del veicolo nei limiti dei massimali di polizza. • Spese per il dissequestro del veicolo: Garanzia che preveder il rimborso delle spese per il dissequestro del veicolo in caso di forzata sosta a seguito di sinistro con lesioni o morte. • Guida di prova in attesa superamento degli esami: La copertura RCA è operante anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi una persona che abbia superato l’esame teorico di guida e stia effettuando guide di prova. • Danni da inquinamento: La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti dalla fuoriuscita dei liquidi del veicolo assicurato (il carburante e gli oli necessari al funzionamento del veicolo e non trasportati) per danni accidentali, quando il veicolo non è in circolazione. • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente sempre che l’assicurato venga assolto dal reato di fuga o omissione di soccorso. • Ricorso a terzi da incendio: La garanzia prevede il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall’incendio del veicolo quando questo si trovi in aree private. • Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati: Vittoria rinuncia all’azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate. • Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta: Vittoria rinuncia all’azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore o uguale a 1,5 gr/l. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. • Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate. • Estensione periodo di mora a 30 giorni: per tutte le garanzie presenti in polizza viene esteso il periodo di mora a 30 giorni dalla data di scadenza annuale o intermedia indicata in polizza. • Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori: Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa per i danni da circolazione arrecati a terzi dalla conduzione del veicolo assicurato da parte di un figlio minore purché la guida del veicolo avvenga all’insaputa del genitore. • Garanzia Caso fortuito: La garanzia RCA è operante nei confronti dei terzi Trasportati sul veicolo assicurato anche nel caso di sinistro accaduto esclusivamente a seguito di caso fortuito. • Garanzia Noleggio: In caso di noleggio a breve termine di un’autovettura senza conducente, effettuato in Italia, in caso di sinistro occorso al veicolo noleggiato, la Società risarcisce al contraente di polizza la quota di danno rimasta a suo carico in base al contratto di noleggio. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Spese per il dissequestro del veicolo: Nel limite di 300 euro e purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria. • Danni da inquinamento: Nel limite di 40.000 euro per sinistro e per anno assicurativo • Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: Nel limite di 300 euro. • Ricorso a terzi da incendio: Nel limite di 300.000 euro con l’esclusione di danni a cose di proprietà dell’assicurato. • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: - in caso di tasso alcolemico da 1,51 gr/l a 2,00 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico da 2,01 gr/l a 2,50 gr/l sarà applicata una rivalsa fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro; - in caso di tasso alcolemico pari o superiore a 2,51 gr/l sarà applicata rivalsa fino ad un massimo di € 20.000,00 per sinistro. • Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: Valida solo per veicoli intestati a Società. • Garanzia noleggio: nel limite di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo Sono escluse dalla garanzia: - qualsiasi forma di car sharing; - il noleggio a lungo termine; - tutte le altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine. |
Incendio | |
Garanzie di base | Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: la garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza La garanzia può prevedere la presenza di scoperti e franchigie come richiamato in polizza La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ad apparecchiature non di serie, alle cose trasportate o causati da semplici bruciature non seguite da incendio; dovuti a fenomeno elettrico. |
Furto | |
Garanzie di base | Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti furto o rapina (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: la garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza la garanzia può prevedere la presenza di scoperti e franchigie come richiamato in polizza La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada nel caso di danno da circolazione conseguente a Furto/Rapina. |
Cristalli | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri, autotassametri e autobus Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a € 350,00. In caso di riparazione e sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria o centri specializzati sui cristalli, la garanzia è prestata con franchigia pari a € 200,00 per sinistro. La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all’autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli. |
Cristalli Elite | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri, autotassametri e autobus Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a € 1.000,00. In caso di riparazione e sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria o centri specializzati sui cristalli, la garanzia è prestata con franchigia pari a € 200,00 per sinistro. La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all’autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli. |
Atti Vandalici New | |
Garanzie di base | sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: la garanzia opera nel limite del valore dichiarato in polizza L’indennizzo avviene previa deduzione dello scoperto e relativo minimo come di seguito indicato: • 15% minimo € 500 |
La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; a tetto e cerchioni in conseguenza di atti vandalici; provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. | |
Fenomeni Naturali | |
Garanzie di base | Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: la garanzia opera nel limite del valore dichiarato in polizza L’indennizzo avviene previa deduzione dello scoperto e relativo minimo come di seguito indicato: • 15% minimo € 500 La garanzia non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie. |
Collisione | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri: Sono assicurati i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli identificati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: la garanzia opera nel limite del valore dichiarato in polizza La garanzia non copre i danni: Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall’art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; Durante la circolazione su pista (autodromi e similari); Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. |
Maxicasco | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri: Sono assicurati i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: la garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza La garanzia non è operante: Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall’art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; Durante la circolazione su pista (autodromi e similari); Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. |
Pacchetto Classic New | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri, autotassametri e autobus: E’ un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente: • Danni da effrazione: prevede l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall’autoveicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. • Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l’apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. • Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. • Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell’autoveicolo assicurato, disposti dall’Autorità in caso di furto, rapina o incendio. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Danni da effrazione: limite di € 550,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con massimo risarcimento di € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo. • Perdita chiavi: con il limite di € 300,00. • Danni alla tappezzeria: con il limite di € 200,00. • Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di € 200,00. |
Pacchetto Elite | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri, autotassametri e autobus: E’ un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente: • Danni da effrazione: prevede l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall’autoveicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. • Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l’apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. • Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. • Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell’autoveicolo assicurato, disposti dall’Autorità in caso di furto, rapina o incendio. • Garanzia ripristino airbag: prevede il rimborso delle spese sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo. • Garanzia lavaggio: prevede il rimborso delle spese per il lavaggio del veicolo in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina. • Garanzia trasporto: sono coperti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto a bordo di treni o navi traghetto. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Danni da effrazione: limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con massimo risarcimento di € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo. • Perdita chiavi: con il limite di € 1.000,00. • Danni alla tappezzeria: con il limite di € 1.000,00. • Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di € 1.00,00. • Ripristino airbag: con il limite di € 500,00. • Garanzia lavaggio: con il limite di € 100,00. • Garanzia trasporto: nei limiti del valore previsto dalla garanzia incendio. |
Infortuni del Conducente | |
Garanzie di base | Sono coperti gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati. Sono assicurati i casi: “morte”, “invalidità permanente”, “ricovero” e “rimborso spese sanitarie” |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione ai trasportati: esclusivamente per le autovetture ad uso privato e nella forma “sulla targa” è possibile estendere le coperture assicurative del conducente ai trasportati. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | I capitali massimi assicurabili sono: • caso “morte”: 300.000,00 euro; • caso “invalidità permanente”: 300.000,00 euro; • caso “ricovero”: diaria giornaliera di 100,00 euro; • caso “rimborso spese sanitarie”: 5.000,00 euro . L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Franchigie: Nel caso “Invalidità Permanente”: • per somme assicurate pari o inferiori a € 100.000,00 non si applica alcuna franchigia. • per somme assicurate oltre € 100.000,00 è prevista una franchigia pari al 3%. Esclusioni: Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell’abilitazione alla guida del veicolo. L’assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l’eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente. |
Infortuni CARD | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri: Sono coperti infortuni subiti dal conducente durante la circolazione in caso di sinistro CARD (dove sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto) nei casi di responsabilità, parziale o totale, dell’assicurato. E’ assicurabile la sola “invalidità permanente”. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | sono indennizzate le sole lesioni fisiche, oggettivamente constatabili, per la parte che abbia avuto per conseguenza un’invalidità permanente fino al 9% compreso. In caso di lesione che abbia avuto per conseguenza un’invalidità permanente superiore al 9%, Vittoria calcolerà l’indennizzo come se la lesione fosse del 9%. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Esclusioni: Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell’abilitazione alla guida del veicolo. L’assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l’eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente. |
Infortuni del Conducente e del tempo libero | |
Garanzie di base | Sono coperti infortuni subiti dal Contraente e dai componenti il suo Nucleo Famigliare durante le attività della Vita Privata. Sono assicurati i casi: “morte”, “invalidità permanente”, “ricovero”” e “rimborso spese sanitarie” |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | I capitali massimi assicurabili sono: • caso “morte”: 300.000,00 euro; • caso “invalidità permanente”: 300.000,00 euro; • caso “ricovero”: diaria giornaliera di 100,00 euro; • caso “rimborso spese sanitarie”: 5.000,00 euro La somma assicurata è suddivisa in base al numero di familiari al momento del sinistro. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Franchigie: Nel caso “Invalidità Permanente”: • per somme assicurate pari o inferiori a € 100.000,00 non si applica alcuna franchigia. • per somme assicurate oltre € 100.000,00 è prevista una franchigia pari al 3%. Esclusioni: sono esclusi gli infortuni derivanti: dalla pratica di sport esercitato professionalmente (gare, allenamenti, prove); derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Conducente è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada; nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada. |
Sospensione Patente | |
Garanzie di base | Viene corrisposta all’Assicurato/Contraente l’indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente in conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni di terzi, e non in violazione di uno o più articoli del Codice della Strada oppure che sia stato accolto il ricorso contro il provvedimento. Per le sole persone giuridiche la garanzia è operante anche a seguito di violazione del Codice della Strada per risarcire i danni economici subiti dal datore di lavoro a seguito della sospensione della patente a loro dipendenti. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La diaria prevede un limite massimo di 365 giorni. Nel caso di diaria per persone giuridiche operano le seguenti limitazioni: • esclusione dell’operatività della garanzia in caso di sospensione/ritiro della patente a seguito del superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h (art. 142 CdS); • riduzione del 50% del pagamento della diaria pattuita in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcool test. Esclusioni: la garanzia non è operante se: la patente non è valida e regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro; se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall’Assicurato; se al momento dell’incidente il veicolo condotto dall’Assicurato non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge; nel caso di revoca della patente; nel caso che la patente venga sospesa in relazione a fatti diversi, ancorché concomitanti, da quelli assicurati. |
LifeStyle | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri: Nel caso di perdita del lavoro da parte dell’assicurato, viene garantito il pagamento del premio di polizza per l’anno successivo a quello nel quale viene perso il lavoro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | È possibile arricchire la garanzia Lifestyle con un’ulteriore garanzia che prevede l’indennizzo corrispondente all’annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica relativo al veicolo assicurato in polizza per l’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dell’impiego (fino al massimo di 250,00 euro). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono ammesse all’Assicurazione le persone fisiche di età massima di 70 anni che rivestano alternativamente la qualifica di: • Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato; • Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato; • Lavoratore a Progetto; • Lavoratore Autonomo o Libero Professionista. Il rimborso è previsto nel limite massimo di 500,00 euro. Esclusioni: la garanzia non è operante nei casi di: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per causa comunque addebitabile a colpa, responsabilità o volontà dell’Assicurato; pensionamento o prepensionamento o di risoluzione del rapporto di lavoro consensuale o a seguito di processi di riorganizzazione aziendale, in base ai quali sono previsti trattamenti economici accompagnatori alla quiescenza o in generale all’uscita. |
Tutela Legale Circolazione | |
Garanzie di base | Vengono coperte le spese che il cliente deve sostenere per difendersi sia in giudizio che durante la fase stragiudiziale, per procedimenti connessi alla circolazione del veicolo. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nei casi in cui: • subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero nei casi di fuga e/o omissione di soccorso; • debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida; • debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; • debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso una sanzione amministrativa; • debba presentare ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Tutela legale “Circolazione Plus” È possibile arricchire la garanzia Circolazione con la garanzia Circolazione Plus che prevede nel caso in cui l’Assicurato subisca una decurtazione dei punti della propria patente di Guida il rimborso dei costi sostenuti per partecipare ai corsi di aggiornamento/esami per rinnovo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Le garanzie sono prestate con massimale di 50.000 euro. La garanzia “Circolazione Plus” prevede il massimo rimborso: - di 500 euro, per le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento; - di 1.000,00 euro per le spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida. |
Esclusioni: La garanzia è esclusa per: le controversie tra Vittoria e l’Assicurato; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; La garanzia è inoltre esclusa se: il conducente non è abilitato secondo la normativa vigente; il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; il veicolo è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione. | |
Patente Imprese | |
Garanzie di base | Vengono coperte le spese che il cliente deve sostenere per difendersi sia in giudizio che durante la fase stragiudiziale, per procedimenti connessi alla circolazione del veicolo. La garanzia riguarda la TUTELA dei diritti dell’Assicurato nei casi in cui: • subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero nei casi di fuga e/o omissione di soccorso; • debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida; • debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; • debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso una sanzione amministrativa; • debba presentare ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto); • subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida per violazione di norme del Codice della Strada. In tale ipotesi, Vittoria riconosce: • rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti; • il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Diaria da Sospensione Patente di Guida La garanzia prevede la corresponsione della diaria giornaliera fissata in polizza per il periodo di sospensione temporanea della patente di Guida. Questa garanzia prevede due ulteriori coperture, a pagamento: • Condizione aggiuntiva “EBBREZZA” che copre anche l’infrazione dell’art. 186-186bis del Codice della Strada- Guida in stato di ebbrezza con tasso inferiore a 1,5 gr/l. • Condizione aggiuntiva “AUTOTRASPORTATORI” che copre anche nel caso di una o più infrazioni delle norme del Codice della Strada specifiche per l’Autotrasporto. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Le garanzie sono prestate con massimale di 50.000 euro. La garanzia “Diaria da Sospensione Patente di Guida” prevede una Diaria: da un minimo di 10,0 € ad un massimo di 100,00, per giorno, corrisposta fino ad un massimo di 180 giorni. Qualora l’Assicurato abbia subito un provvedimento di sospensione del Documento di Guida nei due anni precedenti alla decorrenza della polizza, la diaria verrà corrisposta nella misura del 50% di quella prevista in polizza. per la condizione aggiuntiva “ebbrezza” la diaria di polizza è corrisposta in misura del 50% Esclusioni: La garanzia è esclusa per: le controversie tra Vittoria e l’Assicurato; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; La garanzia è inoltre esclusa se: il conducente non è abilitato secondo la normativa vigente; il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; il veicolo è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione. |
Assistenza | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri (nel caso di veicolo a Noleggio, alcune garanzie potrebbero non essere prestate): La garanzia offre le seguenti prestazioni per il veicolo assicurato: • Traino: se in caso di sinistro o di immobilizzo del veicolo per errato rifornimento, carburante congelato, rottura delle chiavi smarrimento, dimenticanza nell’abitacolo, blocco della serratura per tentato furto o congelamento, il veicolo non può circolare, viene trainato al centro di assistenza più vicino. • Officina mobile: se a seguito di guasto, il veicolo non può circolare viene inviata un’officina mobile per la riparazione. • Recupero del Veicolo fuori strada: viene inviato un mezzo idoneo a recupero del veicolo uscito di strada. • Spese di rimessaggio: se a seguito di sinistro il veicolo non può essere immediatamente riparato, viene rimborsato il costo dell’eventuale rimessaggio per i primi 3 giorni. • Demolizione del Veicolo in Italia (solo per autocarri entro 35 q.li): nel caso in cui il Veicolo, a seguito di Sinistro o ritrovamento dopo Furto o Rapina, debba essere e demolito, viene organizzato il recupero del Veicolo e la demolizione. • Richiesta documenti in caso di Furto, rapina, incendio totali del veicolo (solo per autocarri entro 35 q.li): verranno richiesti ai competenti uffici e forniti all’assicurato il certificato cronologico ed il certificato di proprietà con annotazione dei perdita di possesso. • Viaggio per recupero del Veicolo (solo per autocarri entro 35 q.li): se il veicolo, a seguito di Sinistro, resta immobilizzato, viene fornito all’assicurato biglietto aereo o ferroviario per il rientro. • Invio pezzi di ricambio: vengono inviati i pezzi di ricambio per la riparazione, qualora non vengano reperiti sul posto. • Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (estero): se a seguito di sinistro il veicolo resta immobilizzato, viene organizzato il rimpatrio. La garanzia offre le seguenti prestazioni per la persona: • Trasporto in autoambulanza in ltalia: se a seguito di incidente l’Assicurato necessiti di ricovero in Pronto Soccorso, viene inviata l’autoambulanza. • Informazioni e consigli telefonici: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. • Trasferimento in centro ospedaliero specializzato: se l’assicurato, in caso di ricovero a seguito di incidente, si necessita il trasferimento in altra struttura, viene organizzato il trasferimento. • Rientro dal centro ospedaliero attrezzato: ultimate le cure, viene organizzato il rientro con aereo, treno o autoambulanza. • Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: se, a seguito di Sinistro, il veicolo resta bloccato all’estero, viene garantita la prosecuzione del viaggio agli assicurati fino a destinazione o la possibilità di rientrare. • Spese albergo: se il fermo del veicolo a seguito di sinistro si protrae rendendolo necessario, viene organizzato il pernottamento in albergo. • Autista a disposizione (solo per autocarri entro 35 q.li): se a seguito di sinistro il conducente non è in grado di guidare viene messo a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo al domicilio o verso altra località. • Viaggio di un familiare: se a seguito di sinistro, l’assicurato viene ricoverato, e non è trasferibile prima di 10 giorni, viene messo a disposizione di un familiare un biglietto aereo/ferroviario A/R. • Rientro sanitario: se a seguito di sinistro, l’assicurato necessita di trasporto in ospedale o a casa, viene organizzato il trasporto ed eventualmente il rientro. • Rientro salma: se a seguito di sinistro l’assicurato sia deceduto viene organizzato il trasporto fino al luogo di sepoltura. • Anticipo spese prima di necessità: vengono pagate immediatamente le fatture che l’assicurato coinvolto in un sinistro, debba sostenere in modo imprevisto. • Anticipo delle cauzioni penali e civili: in caso di fermo, arresto o minaccia dell’Assicurato a seguito di Sinistro, viene versato l’importo per la cauzione fissata dall’Autorità. • Anticipo spese legali: in caso di fermo, arresto o minaccia dell’Assicurato a seguito di Sinistro viene versato l’onorario legale. • Interprete a disposizione: in caso di fermo, arresto o minaccia dell’Assicurato a seguito di Sinistro se si rende necessario, viene fornito un interprete. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Opzione Assistenza Estesa Trucks (per i soli autocarri con peso superiore a 360 q.li) Con questa opzione vengono aumentati i limiti delle seguenti prestazioni: - Traino - Officina Mobile - Recupero del veicolo fuori strada |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | nel caso di veicolo a Noleggio, alcune garanzie potrebbero avere differenti limiti: • Traino: nel limite di 1.000,00 euro (1.500,00 euro per autocarri oltre i 35 q.li); nel limite di 2.000,00 nel caso della garanzia Assistenza Estesa Trucks • Officina mobile: nel limite di 200,00 euro (600,00 euro per autocarri oltre i 35 q.li); nel limite di 800,00 euro nel caso della garanzia Assistenza Estesa Trucks • Recupero del Veicolo fuori strada: nel limite di fino a 1.000,00 euro (2.000,00 euro per autocarri oltre i 35 q.li); nel limite di 6.500,00 euro nel caso della garanzia Assistenza Estesa Trucks • Spese di rimessaggio: nel limite di 200,00 euro (350,00 euro per autocarri oltre i 35 q.li); • Invio pezzi di ricambio: al rientro l’assicurato rimborserà il costo dei pezzi; • Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (estero): nel limite di a 2.500,00 euro. |
• Trasporto in autoambulanza in ltalia: viene tenuto a carico il costo del viaggio fino ad una distanza di 300 Km A/R; • Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: nel limite di 260,00 euro per sinistro accaduto in Italia e 500,00 euro se accaduto all’estero; • Spese albergo: nel limite di 520,00 euro; • Viaggio di un familiare: nel limite di 800,00 euro; • Rientro sanitario: nel limite di 20.000,00 euro; • Rientro salma: nel limite di 5.000,00 euro; • Anticipo spese prima di necessità: nel limite di 1.500,00 euro; • Anticipo delle cauzioni penali e civili: nel limite di 6.000,00 euro; • Anticipo spese legali: nel limite di 5.000,00 euro; • Interprete a disposizione: nel limite di 1.100,00 euro. Limitazioni: Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell’anno di validità della polizza. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza, è di 60 giorni. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. | |
Assistenza - Foratura | |
Garanzie di base | valida solo per autocarri: la garanzia offre le seguenti prestazioni per il veicolo assicurato: se a seguito di Sinistro ad uno dei pneumatici del Veicolo, la Struttura Organizzativa, invierà un’officina mobile per la riparazione e/o sostituzione del pneumatico. In caso di impossibilità di effettuare la riparazione sul posto non fosse possibile, la Struttura Organizzativa predisporrà il traino del Veicolo all’officina più vicina al luogo di fermo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Nel caso di riparazione, l’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’intervento e della manodopera, fino a un massimo di Euro 200,00 per Sinistro (400,00 euro per autocarri oltre i 35 q.li) • Nel caso di traino all’officina più vicina nel limite nel limite di Euro 1.000,00 per Sinistro (1.500,00 euro per autocarri oltre i 35 q.li), con l’esclusione delle spese relative alla manodopera. Limitazioni: Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell’anno di validità della polizza. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza, è di 60 giorni. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA • durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente. PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA • (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l’utilizzo. PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE • se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992). • i danni causati dalla partecipazione del veicolo a: gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. |
• se il Conducente non ha conseguito la patente o è scaduta o non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in violazione dell’art. 186 del Codice della Strada;
• nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione dell’art. 187 del Codice della Strada;
• nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della
carta di circolazione;
• nel caso in cui il veicolo assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
• durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
• durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro • Relativamente alla garanzia R.C. Auto: Il contraente o l’assicurato devono comunicare il sinistro all’impresa o all’agenzia di competenza entro 3 giorni. Numero verde 800.330664 La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. se: • l’incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se: • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it. Nel caso di incidenti stradali con controparte straniere, si rinvia alla Sezione Sinistri del sito www.vittoriaassicurazioni.com. • Relativamente alle principali garanzie auto rischi diversi: I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all’agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l’indicazione dell’entità presunta del danno e della data dell’evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia. Per alcune garanzie è necessario presentare denuncia all’autorità. • Relativamente alla garanzia Lifestyle: l’Assicurato deve denunciare lo stesso alla Struttura Liquidativa entro la data di scadenza del Premio della Polizza Auto, o della Tassa Automobilistica, telefonando: al numero verde 800 955 536 oppure, dall’estero, al numero +39 015 5829805 Alternativamente l’Assicurato può inviare una e-mail all’indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com, comunicando con precisione: - Nome e Cognome - Numero di polizza - Descrizione dell’Evento Assicurato, data di accadimento e causa - Recapito telefonico al quale può essere ricontattato dalla Struttura Liquidativa. • Relativamente alle garanzie Assistenza: Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24. Per tutto il territorio nazionale: 800.069.627, dall’estero: +39 015.25.59.741 Comunicare con precisione il tipo di assistenza, cognome, nome, numero targa, indirizzo del luogo in cui ci si trova, recapito telefonico. • Relativamente alla garanzia tutela legale: Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità: 1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000; 2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS: • per posta elettronica a: sinistri@das.it. • per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona. |
Assistenza diretta / in convenzione Non prevista. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro per proprie responsabilità, l’assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Tutte le informazioni su come attivare la procedura su www.consap.it | |
Gestione da parte di altre imprese Non prevista. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal verificarsi del fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | • Relativamente alla R.C. Auto: L’impresa deve formulare un’offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l’assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti. • Relativamente alla garanzia Lifestyle: La Compagnia si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, e a fronte della sottoscrizione e restituzione, da parte dell’Assicurato, della quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento. • Relativamente alla garanzia Assistenza: La Compagnia si impegna a fornire le Prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all’anno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento È prevista la possibilità di richiedere il frazionamento del premio con i relativi costi aggiuntivi: • 3% di aumento per il frazionamento semestrale; • 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; • 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione • 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit). |
Rimborso | Relativamente alla sola garanzia RCA, nel caso di annullamento del contratto Vittoria restituirà, su richiesta del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui il veicolo è stato alienato. Nel caso di furto del veicolo, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Per tutte le altre garanzie non è previsto alcun rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione ad eccezione dell’opzione con premio aggiuntivo “Sospensione del contratto” descritta a pagina 2 del presente documento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il presente contratto R.C. Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Parimenti, anche le garanzie complementari auto rischi diversi acquistate in abbinamento alla copertura R.C. Auto hanno durata annuale e non prevedono il tacito rinnovo. |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella , 2 – 20149 Milano. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ai clienti maggiorenni che hanno necessità di coprire un veicolo per uso privato o professionale dal rischio di responsabilità civile contro
i terzi ed hanno inoltre la necessità di coprire i danni diretti subiti dal veicolo assicurato o dal conducente.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,11%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/ CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Conciliazione paritetica (Valida per la sola garanzia RCA) Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell’ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. |
• Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione delle garanzie “Assistenza”) Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.