Garanzie occupazionali Clausole campione

Garanzie occupazionali. Con specifico e esclusivo riferimento all’operazione di trasferimento del Ramo oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo personale in perimetro, troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni: A) in caso di tensioni occupazionali presso CF (che implichino o meno la chiusura della sede di Genova), causate da recesso unilaterale di Carige dal contratto di servicing stipulato con CF stesso (dovuto alla decisione strategica di Carige di internalizzare le attività, ovvero di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore), saranno assunti nell’ambito del Gruppo Banca Carige le/i Lavoratrici/Lavoratori: - non ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti (e, nel caso di lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, non ricollocabili se non con soluzioni che vanifichino i benefici dell’adibizione a part-time); - e ancora in esubero successivamente all’applicazione delle procedure di contratto, tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 83486/2014. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporale, ferma restando, per quanto ovvio, l’applicazione, a decorrere dalla data di rientro nel Gruppo Banca Carige, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso quest’ultimo. Le previsioni di cui alla presente lettera A) avranno efficacia in connessione con la durata iniziale del contratto di servicing (che nel contratto preliminare stipulato dalle aziende è prevista in 10 anni). La durata dell’efficacia della presente garanzia viene pattuita in stretta considerazione delle caratteristiche di lungo termine specifiche dell’attività di recupero dei crediti deteriorati. In considerazione delle suddette caratteristiche peculiari, la durata dell’efficacia della presente garanzia non costituisce in alcun modo un precedente per le successive trattative relative alle ulteriori operazioni riguardanti rami d’azienda previste dal Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo Carige; B) qualora in CF dovessero emergere tensioni occupazionali conseguenti a causali diverse da quella di cui alla precedente lettera A) – ivi compresa la decisione di CF di chiudere la sede di Genova, con conseguente trasferimento collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori ad una distanza, tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro, superiore ad un raggio individuato in 100 km – le Parti sottosc...
Garanzie occupazionali. La possibilità di ottenere il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro con la Bcc di provenienza o con un’altra società del GBCI al verificarsi di determinate condizioni rappresenta l’elemento più qualificante e avanzato dell’accordo sottoscritto. - Nel caso in cui dovessero manifestarsi in Sinergia tensioni occupazionali con conseguenti riduzioni di organico, anche causate dal recesso unilaterale dal contratto di servicing da parte di una BCC o di una società del GBCI, i dipendenti appartenenti ai rami d’azienda trasferiti, eventualmente risultanti in esubero, potranno formulare domanda diretta per il ripristino, ai sensi dell’art. 1406 c.c., del rapporto di lavoro presso la Società/Capogruppo o la BCC di provenienza, qualora alla data della richiesta non abbiano già maturato il requisito minimo per l’accesso al trattamento A.G.O. ovvero per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, mantenendo la retribuzione individuale annua, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e i diritti soggettivi acquisiti. - Nel caso in cui, invece, Sinergia dovesse essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, oppure dovesse cedere all’esterno del GBCI suoi rami d’azienda, si procederà ad una gestione solidaristica di eventuali esuberi nell’ambito delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di provenienza. Tale garanzia avrà efficacia fino a 15 anni dal momento della stipula del presente accordo.
Garanzie occupazionali. 1) I lavoratori che risultassero eccedenti a causa di processi di riorganizzazione tecnologico- produttiva saranno riqualificati in seno all’azienda e utilizzati in base ai posti disponibili o per le nuove eventuali attività che l’azienda sarà in grado di realizzare.
Garanzie occupazionali. La possibilità di ottenere il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro con la Bcc di provenienza o con un’altra società del GBCI al verificarsi di determinate condizioni rappresenta l’elemento più qualificante e avanzato dell’accordo sottoscritto.
Garanzie occupazionali. In conformità a quanto stabilito dal protocollo d’intesa del 10/07/2000, le parti concordano sull’istituzione di un organismo paritetico con funzione di “Osservatorio del Lavoro“ con le seguenti finalità: - Monitoraggio delle dinamiche occupazionali delle Compagnie Aeree associate a FAIRO, con costituzione di una banca dati con le caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti dai processi di ristrutturazione. - Progettazione e gestioni di interventi formativi sia in caso di ristrutturazioni che in caso di gestione ordinaria. I costi derivanti dalla realizzazione dei progetti formativi e/o dal ricorso ad un soggetto tecnico di supporto, saranno oggetto di valutazione e di eventuale, preventiva approvazione da parte della FAIRO e/o delle Compagnie interessate.
Garanzie occupazionali. Si è convenuto su di un impianto di garanzie occupazionali così articolato:
Garanzie occupazionali. Partiamo dal tema “Garanzie Occupazionali”, per il quale la FABI ha caratterizzato la sua linea politica sin dall’inizio del confronto negoziale, e che riteniamo sia la componente più caratterizzante di questo accordo di spessore e lungimiranza. Tali garanzie servono per presidiare e governare scenari peraltro non coincidenti e conciliabili con l’attuale Piano Industriale di Gruppo.
Garanzie occupazionali. Agli operai a tempo determinato, nell'ottica del percorso di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, viene garantito un numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell'anno precedente e, comunque, almeno per 156 giornate lavorative da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Per la riassunzione degli operai a tempo determinato storici, si fa espresso richiamo all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 1/2016.
Garanzie occupazionali. Sostanziale rafforzamento delle garanzie occupazionali previste dall’articolo 9 dell’Accordo UBIS del 17.2.2012, anche attraverso una significativa estensione temporale: – le tutele previste in caso di tensioni occupazionali determinate da perdita del controllo del proprietario, vendita o cessione dell’azienda ovvero di rami d’azienda, crisi aziendali, processi di ristrutturazione organizzativa e di ridimensionamento/ redistribuzione territoriale dei poli di ABAS avranno la durata di 5 anni a partire dal 01/04/2013. – le tutele previste in caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di Ubis dal contratto di servizio stipulato con ABAS (che avrà la durata di 15 anni) dovuta alla decisione strategica di Ubis di internalizzare le attività, di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, ovvero di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, avranno efficacia per tutta la durata del primo contratto di servizio, pertanto 15 anni a partire dal 01/04/2013. Al verificarsi di eventuali tensioni occupazionali le norme di garanzia sopraccitate prevedono: l’assunzione da parte di Ubis o altra Azienda del Gruppo Unicredit, compatibilmente con le esigenze organizzative nell’ambito territoriale della sede di lavoro, delle lavoratrici/lavoratori successivamente all’applicazione di tutte le norme contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporale, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianità fino ad allora maturato.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Demolizioni Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio. Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume è da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto. I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica. Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva della demolizione.

  • Operazioni di gara 1. La prima seduta pubblica ha luogo presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio Centrale unica di committenza, sede di Udine, xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx, il giorno 17/02/2016, ore 10.00, alla presenza del Seggio di gara. 2. Possono partecipare attivamente i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 3. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo sono comunicate via pec, fino al giorno antecedente la suddetta data. 4. Le successive sedute pubbliche, che possono essere calendarizzate per singolo lotto, hanno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato agli operatori economici a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata. 5. I lotti sono valutati e aggiudicati anche separatamente. 6. Nel corso della prima seduta il Seggio di gara procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità, della tempestività dell’arrivo degli stessi e procede alla loro numerazione progressiva in base all’ordine di arrivo in protocollo; il Seggio di gara procede, quindi, all’apertura dei plichi e alla verifica, per ciascun plico, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, nonché alla verifica della presenza delle buste B e C. 7. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella busta “A - Documentazione amministrativa” e constatata la regolarità degli stessi e la corrispondenza con quanto richiesto all’articolo 00 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx procede all’esclusione degli operatori economici che risultino privi di uno o più dei requisiti richiesti, ovvero in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a disporre il soccorso istruttorio, sospendendo a tal fine la seduta. 8. Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, il Seggio di gara procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice dei contratti a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 9. Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge 180/2011, la verifica del possesso dei requisiti speciali non viene effettuata nei confronti degli operatori economici sorteggiati qualificabili “micro, piccole e medie imprese” secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Pertanto, se il concorrente sorteggiato è qualificabile quale “micro, piccola o media impresa” (PMI), il Seggio di gara non procederà nei suoi confronti alla verifica dei requisiti di ordine speciale richiesti. In tal caso, non viene effettuato alcun ulteriore sorteggio e la Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati dal concorrente sorteggiato solo qualora questo risulti poi aggiudicatario. 10. Nel caso di partecipazione di concorrenti costituiti da più operatori economici, essi sono esonerati dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti solo qualora tutti i loro componenti siano qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”. Nel caso in cui essi siano costituiti solo in parte da componenti qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”, esclusivamente quest’ultime sono esonerate dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti. 11. Al fine di comprovare il requisito di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g) del presente disciplinare, i concorrenti sorteggiati devono produrre nel sistema AVCPASS copia dell’avvenuto pagamento del bollo e dell’assicurazione di responsabilità civile relativi alla targa prova posseduta. 12. All’esito di tali verifiche, il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica, provvede ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali dichiarati e a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla Stazione appaltante perché provveda ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti. 13. La CUC, nel procedimento di verifica dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa, assicura la massima valorizzazione del principio del contraddittorio ma nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall’articolo 48 del Codice dei contratti. Pertanto qualora la CUC richieda chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e il concorrente non sia in grado di fornirli entro il termine perentorio assegnatole, il differimento del termine di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti può avvenire solo in virtù di una specifica richiesta del concorrente in cui devono venire esplicitate le ragioni oggettive che non consentono il rispetto del suddetto termine. 14. Il Seggio di gara procede, quindi, nella medesima seduta pubblica, all’apertura della busta “B - offerta tecnica” al solo fine di verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 15. Il Seggio di gara procede quindi, in seduta riservata, per ciascun lotto, all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta B di ciascun offerente e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 23. 16. Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse. 17. In seduta pubblica, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste “C - offerte economiche”, dando lettura delle offerte economiche ivi contenute. 18. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara procede all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara, ottenuta sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica, e ne dà lettura. 19. Qualora i punti relativi all’offerta economica e la somma dei punti relativi all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2 del Codice dei contratti, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell’articolo 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1 del Codice. La CUC esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 20. Ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, il Seggio di gara prende in considerazione il punteggio attribuito alle offerte tecniche dei concorrenti prima della riparametrazione e non il punteggio finale riparametrato. 21. All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara espone, se del caso, gli esiti delle operazioni di verifica dell’anomalia dichiarando l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate nel loro complesso inaffidabili o, nel caso in cui sia stata accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale, redige la graduatoria definitiva e dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo più alto.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.