REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI COMO
Comune di Como
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI COMO
Approvato con Deliberazione consiliare n. 38 del 26/6/2014
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Modificazioni ed integrazioni
Articolo 3 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti
Articolo 6 - Competenze del Comune e del Gestore
TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Articolo 7 - Oggetto del servizio e principi generali Articolo 8 - La raccolta differenziata
Articolo 9 - Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti Articolo 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani. Criteri generali Articolo 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari Articolo 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali Articolo 13 - Rifiuti speciali
Articolo 14 - Altre particolari categorie di rifiuti Articolo 15 - Esclusioni
Articolo 16 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani Articolo 17 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione
TITOLO III
GESTIONE OPERATIVA
Articolo 18 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
Articolo 19 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani
Articolo 20 - Raccolta differenziata porta a porta Articolo 21 - Esposizione per la raccolta Articolo 22 - Lavaggio dei contenitori
Articolo 23 - Raccolta porta a porta della frazione secca indifferenziata Articolo 24 - Raccolta porta a porta della frazione organica
Articolo 25 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro ed in metallo (barattolame)
Articolo 26 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica
Articolo 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak
Articolo 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature
Articolo 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie
Articolo 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti
Articolo 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
Articolo 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici
Articolo 33 - Raccolta rifiuti ingombranti Articolo 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali
Articolo 35 - Raccolta domiciliare “a chiamata” per rifiuti ingombranti
TITOLO IV
NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 36 - Rifiuti abbandonati sul territorio Articolo 37 - Spazzamento
Articolo 38 - Cestini stradali
Articolo 39 - Pulizia dei mercati
Articolo 40 - Imbrattamento di aree pubbliche
Articolo 41 - Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio Articolo 42 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l’igiene del suolo Articolo 43 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti
Articolo 44 - Volantinaggio
Articolo 45 - Attività di carico e scarico di merci e materiali Articolo 46 - Associazioni di volontariato / Aziende
Articolo 47 - Pulizia delle aree private – Pulizia dei fabbricati privati e delle aree contigue
Articolo 48 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche
Articolo 49 - Sgombero della neve
Articolo 50 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio
TITOLO V
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Articolo 51 - Centro di Raccolta Comunale
Articolo 52 - Compiti del gestore del Centro di Raccolta Comunale Articolo 53 - Accesso al Centro di Raccolta Comunale da parte degli utenti Articolo 54 - Modalità di conferimento
TITOLO VI
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Articolo 55 - Oneri dei produttori e dei detentori
Articolo 56 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
TITOLO VII
DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 57 - Divieti Articolo 58 - Controlli
Articolo 59 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni
Articolo 60 - Sanzioni
Articolo 61 - Introito delle Sanzioni
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Articolo 62 - Osservanza di altre disposizioni
Articolo 63 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni
Articolo 64 - Danni e risarcimenti
Articolo 65 - Entrata in vigore del Regolamento
Articolo 66 - Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti
ALLEGATI
ALLEGATO A: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI ALLEGATO B: SANZIONI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati nel territorio del Comune di Como ed è adottato ai sensi della Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i, ed in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
Articolo 2 - Modificazioni ed integrazioni
1. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile l’applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l’obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.
3. Sono fatti salvi i limiti all’autonomia normativa comunale di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Articolo 3 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani
1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento, al fine di assicurare una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché la qualificazione del decoro urbano.
2. Essa è sottoposta all’osservanza dei seguenti principi generali:
• deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l’incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;
• deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
• devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;
• devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
• deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il Comune promuove iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite:
• campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
• promozione di accordi di programma o protocolli d’intesa finalizzati alla prevenzione, alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché a favorirne il recupero e riciclo.
Articolo 4 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come specificato all’articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i...
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006, di seguito specificate:
a) «esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
b) «comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
c) «facilmente infiammabile»: sostanze e preparati
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi;
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione;
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
d) «infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
e) «irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
f) «nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
g) «tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
h) «cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;
i) «corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
j) «infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
k) «tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
l) «mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;
m) rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
n) «sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
o) «ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
Articolo 6 - Competenze del Comune e del Gestore
1. Al Comune competono le seguenti attività:
a) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
b) l’adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
c) l’adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
d) l’approvazione di progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e l’autorizzazione alla realizzazione dei medesimi, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
e) l’adozione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l’igiene o il decoro pubblico;
f) l’adozione di misure di sorveglianza volte all’individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
g) la promozione ed adozione di opportune forme di informazione, di educazione e di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche nonché del Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.);
h) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
- conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o degli appaltatori incaricati.
2. Al gestore del servizio, d’intesa con l’amministrazione comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto d’appalto, competono le seguenti attività:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico;
b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge;
c) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
d) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
e) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
f) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.
g) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio di cui sopra.
TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Articolo 7 - Oggetto del servizio e principi generali
1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il Gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all’art. 6 del presente Regolamento, determina, attraverso il Capitolato Speciale d’Appalto, le modalità dell’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
4. L’organizzazione della raccolta dei rifiuti, degli interventi di igiene urbana e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono effettuati entro i limiti del territorio comunale definito nei piani tecnico finanziari e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi, e predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all’individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, “grandi
condomini”, in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.
Articolo 8 - La raccolta differenziata
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato su tutto il territorio comunale mediante il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
2. L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.
3. Il Comune in collaborazione con il soggetto Gestore stabilisce:
a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.
Articolo 9 - Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti
1. I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell’utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto,
2. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento ed osservando in particolare le seguenti disposizioni:
• esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei contenitori e/o sacchi previsti;
• esporre le varie tipologie di rifiuti nei giorni ed orari previsti dal calendario;
• esporre i rifiuti su aree pubbliche a filo strada, nei pressi dell’abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
• esporre gli imballaggi ridotti di volume.
3. In ogni caso è assolutamente vietato:
• conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
• introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
• conferire in maniera miscelata materiali non selezionati per la raccolta differenziata;
• depositare rifiuti sciolti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti,
• prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
• appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico;
• effettuare qualsiasi operazione di cernita sui rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta.
• intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’attività degli operatori addetti ai servizi.
4. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
5. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 4 con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. In particolare:
a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale;
b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell’imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale;
c) i prodotti e contenitori etichettati “T” (tossico) e/o “F” (infiammabile), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e gli oli vegetali e minerali devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.
Articolo 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani. Criteri generali.
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui all’allegato A, qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità come indicato ai commi successivi.
2. I rifiuti di cui all’Allegato A per i soli C.E.R. 150101 “Imballaggi in carta e cartone”, 150102 “Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx”, 000000 “Imballaggi metallici” e 150107 “Imballaggi in vetro”, sono assimilati agli urbani per qualità. Gli altri rifiuti ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato A, sono assimilati per qualità e quantità.
La quantità massima ammessa di assimilazione è data dal Kd coefficiente potenziale di produzione kg/m2 anno, assunto come parametro di riferimento per ciascun anno per il calcolo delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, applicato al totale della superficie tassata dell’utenza.
I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che eccedono tale quantità sono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e devono essere gestiti secondo quanto indicato all’art. 13 del presente Regolamento.
Articolo 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
1.I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 15.07.2003 n. 254 e, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi, sono assimilati ai rifiuti urbani come da allegato A del presente Regolamento.
Articolo 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti cimiteriali, come indicato nell’art. 5, sono classificati come rifiuti urbani.
2. I rifiuti quali ceri e lumini, fiori secchi, corone, carte, cartoni e plastiche ed altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali devono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.
3. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/03 e s.m.i..
Articolo 13 - Rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali (ad eccezione di quelli assimilati ai rifiuti urbani) non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.
2. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali sono tenuti a separare detti rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere autonomamente a proprie spese ad un adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e del decoro urbano.
Articolo 14 - Altre particolari categorie di rifiuti
1. Ai fini del presente Regolamento, si qualificano quali rifiuti inerti i materiali provenienti da demolizioni e scavi, materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all’art. 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell’utente privato, al Centro di Raccolta Comunale, nel quantitativo di n. 8 secchi da 30 litri al giorno o massimo 0,25 mc/giorno.
2. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, sono rifiuti speciali e come tali non sono disciplinati dal presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati. I soli rifiuti costituiti da pneumatici, accumulatori per auto esausti ed oli minerali esausti possono essere conferiti, da parte degli utenti domestici, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso il Centro di Raccolta Comunale.
3. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali esausti, prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività, sono rifiuti
speciali e come tali devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti, e conferiti dagli stessi al servizio pubblico di raccolta.
4. I soli olii e grassi vegetali ed animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente al Centro di Raccolta Comunale.
Articolo 15 - Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 16 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani
1. In conformità all’art.117 del T.U.E.L. ed alla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani sarà coperto come disposto dalla normativa vigente.
2. In ordine alla disciplina del tributo o della tariffa si fa riferimento allo specifico Regolamento comunale.
Articolo 17 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione
1. Il Comune in collaborazione con il Gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Ogni sei mesi viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo (multilingue), dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.
3. Il Comune in collaborazione con il Gestore del servizio diffonde, con cadenza periodica e con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l’uso e la collocazione dei contenitori. Tale documentazione fornisce ampia divulgazione dei servizi resi e degli orari del Centro di Raccolta Comunale. Il Gestore del servizio predispone e diffonde, altresì, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, vengono predisposti e diffusi calendari specifici.
4. Sono inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
TITOLO III
GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Articolo 18 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
1. I contenitori e sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio ad ogni singola utenza in base al contratto di servizio ed hanno una capacità compresa tra litri 10 e litri 360. L’utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell’utenza.
2. Tutti i contenitori rigidi previsti sono forniti all’utenza in comodato d’uso. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte. È però consentito riportare il proprio nominativo sul retro del coperchio del contenitore assegnato o altro contrassegno personalizzato.
3. Nel caso di furto, il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utenza di dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l’avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360.
4. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
5. I contenitori consegnati all’utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico.
Articolo 19 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani
1. Le tipologie di raccolte porta a porta istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze domestiche è stabilito dal Comune in collaborazione con il Gestore del servizio in funzione del numero totale degli occupanti l’utenza (singola o plurima), della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.
3. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal Comune in collaborazione con il Gestore del servizio in funzione della produzione stimata del rifiuto e della frequenza di raccolta.
4. La volumetria da assegnare ai sensi dei commi 2 e 3 dovrà essere soddisfatta con il minor numero possibile di contenitori (per gli stabili da 1 a 4 famiglie bidoncini mono-familiari come da Capitolato; mentre per i condomini i bidoni carrellati).
Articolo 20 - Raccolta differenziata porta a porta
1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti conferiti in contenitori specifici nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l’utente è tenuto a chiudere correttamente il coperchio; allo stesso modo, nel caso di conferimento in sacchi, questi devono essere chiusi in modo adeguato.
3. Il rifiuto non va mai depositato sciolto sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
5. L’utente, prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Gestore del servizio, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall’operatore che effettua il servizio di raccolta, applicati sulla superficie dei contenitori per i quali venga rilevata la difformità o, in alternativa, consegnati direttamente all’utente.
Articolo 21 - Esposizione per la raccolta
1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto nei giorni prestabiliti, qualora vi dovessero essere modifiche il gestore affiggerà volantini informativi ai cancelli delle proprietà interessate almeno 24 ore prima.
2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno. In caso di più giorni festivi consecutivi dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito.
L’esposizione dei rifiuti deve avvenire, negli orari stabiliti, esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro.
In sede di prima applicazione l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire non prima delle ore 18.00 per la zona in cui è previsto il ritiro serale e non prima delle ore
21.00 della sera precedente per le zone in cui è prevista la raccolta diurna e, in ogni caso, prima dell’inizio del turno di raccolta.
3. I contenitori sono esposti a filo strada al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell’utente, o presso punti approvati dal Gestore del servizio dove l’utente colloca il contenitore.
4. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi compatibilmente con la tipologia e dimensioni dei marciapiedi e delle strade.
5. I contenitori, dopo lo svuotamento, sono riportati dall’utente all’interno del confine di proprietà entro le ore 8.00 nelle zone in cui è prevista la raccolta
serale, il prima possibile e comunque non oltre le ore 14.00 per i bidoni carrellati e non oltre le ore 21.00 per gli altri nelle zone in cui è prevista la raccolta in orario diurno, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano.
6. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico raggiungibili dagli automezzi di servizio.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l’Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme del presente Regolamento in merito all’esposizione dei contenitori, l’operatore potrà utilizzare l’adesivo di segnalazione di cui all’articolo 20 comma 6.
8. Qualora non venga eseguito un servizio previsto dal presente Regolamento, l’utente inoltra tempestiva segnalazione mediante telefono, fax o e-mail, all’Amministrazione che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore. Il disservizio dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva alla comunicazione ricevuta. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all’appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.
9. Il servizio deve avvenire in orari anche diversi in presenza di manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione, con orari da concordare - di comune accordo
- fra ufficio ambiente, SUAP e gestore del servizio.
Articolo 22 - Lavaggio dei contenitori
1. Il lavaggio dei contenitori, anche di quelli carrellati per la frazione organica, è eseguito a cura dell’utenza. I liquami derivanti dal lavaggio vanno smaltiti in fognatura e la frazione solida introdotta nuovamente nel contenitore di pertinenza.
Articolo 23 - Raccolta porta a porta della frazione secca indifferenziata
1. La frazione secca indifferenziata, non recuperabile, non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti urbani pericolosi;
d) rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall’art. 21 mediante sacchi in polietilene da lt 100 di colore semi-trasparente;
b) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi per il rifiuto secco indifferenziato non recuperabile;
c) qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l’Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento
di rifiuto non recuperabile, l’operatore potrà usare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 20, comma 6;
d) il trasporto del rifiuto secco indifferenziato all’impianto di termovalorizzazione o altro idoneo impianto di smaltimento avviene nello stesso giorno della raccolta.
Articolo 24 - Raccolta porta a porta della frazione organica
1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all’art. 5 .
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall’art. 21, mediante contenitori di colore marrone (con volume compreso tra 10 e 240 lt.);
b) le utenze domestiche inserite nelle unità immobiliari singole o comprendenti fino a 4 famiglie, dovranno esporre a filo strada il relativo secchiello da 10 lt. fornito dal gestore del Servizio. Le utenze domestiche incluse in condomini costituiti potenzialmente da almeno 5 famiglie, dovranno esporre esclusivamente il bidone carrellato da 120 o 240 lt.; eventuali secchielli da 10 lt. o di altra tipologia e dimensione, non verranno svuotati.;
c) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per il rifiuto organico.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l’Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l’operatore potrà usare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 20, comma 6.
5. Ai sensi dell’art. 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze domestiche dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), i sacchetti distribuiti dal Gestore del servizio o comunque sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
6. Le utenze non domestiche dovranno utilizzare sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 con acquisto a loro carico.
Articolo 25 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro ed in metallo (barattolame)
1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita da imballaggi in vetro ed imballaggi in materiale ferroso e non ferroso, vuotati e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici di qualsiasi natura.
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal presente Regolamento mediante appositi contenitori di colore verde (con volume compreso tra 30 e 240 lt.);
b) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore senza l’utilizzo di sacchetti in plastica e/o di altri materiali;
d) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per i rifiuti da imballaggi in vetro e metallo.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l’Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro e metallo, l’operatore potrà usare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 20, comma 6.
Articolo 26 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica
1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita dagli imballaggi in plastica, ed in particolare dai contenitori vuoti ed accuratamente puliti, secondo le specifiche fornite dal CO.RE.PLA. (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica).
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall’art. 21 mediante sacchi di polietilene da circa 100 litri di colore semitrasparente;
b) l’utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
d) tutto il materiale è introdotto previo svuotamento ed opportuna pulizia, onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
3. La distribuzione annuale dei sacchi all’utenza (solo domestica) verrà effettuata a cura del Gestore del servizio tramite modalità comunicate preventivamente.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l’Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica, l’operatore potrà usare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 20 comma 6.
Articolo 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak
1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile di cui al comma 1, è svolto con le seguenti modalità:
a) con contenitore per la raccolta porta a porta congiunta di carta-cartone- tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche;
b) con raccolta a mano del solo cartone, per le sole utenze non domestiche nelle zone dove tale modalità di servizio è prevista nel Capitolato Speciale e Descrittivo.
3. Per la fattispecie di cui al comma 2 lettera a):
a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall’art. 21 mediante appositi contenitori di colore blu;
b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino;
d) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone- tetrapak.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l’Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta- cartone-tetrapak, l’operatore potrà usare l’adesivo di segnalazione di cui all’art. 20 comma 6.
6. Gli imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l’ordinario servizio di raccolta di cui al presente articolo, sono conferiti nel Centro di Raccolta Comunale con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.
Articolo 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature
1. Il conferimento della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature avviene in maniera diretta da parte dell’utenza tramite conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. E’ consentito lo smaltimento nella frazione organica solo per piccole quantità di potature (es.: balconi di singole abitazioni, fiori recisi e null’altro).
Articolo 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie
1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituiti da pile e batterie esauste ed, in particolare:
- pile a bottone;
- pile stilo e rettangolari;
- batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 1, è svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti sul territorio comunale, presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il Centro di Raccolta Comunale;
b) l’utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all’interno dell’apposito contenitore;
c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta Comunale.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Gestore.
4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori sono svuotati dall’Appaltatore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato e comunque con una periodicità tale da consentire all’utenza l’utilizzo continuativo.
Articolo 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti
1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituti da farmaci e medicinali scaduti ed, in particolare:
- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi di cui al comma 1, è svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori da 120 litri di colore bianco posti presso le farmacie o presso il Centro di Raccolta Comunale;
b) il prodotto viene introdotto, mentre l’imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento;
c) l’utente ripone il rifiuto pericoloso all’interno degli appositi contenitori.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Gestore.
4. L’organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori sono svuotati dall’Appaltatore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato e comunque con una periodicità tale da consentire all’utenza l’utilizzo continuativo.
6. Il Gestore del servizio può prevedere particolari forme di raccolta per i medicinali citotossici e citostatici, contrassegnati dal codice CER 20 01 31*.
Articolo 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituti da materiali di impiego domestico quali :
a) contenitori per vernici;
b) oli esausti minerali;
c) oli, grassi vegetali e animali;
d) accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 1 è svolto con le modalità indicate al Titolo V del presente Regolamento.
Articolo 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici
1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, di cui al comma 1 è svolto con le modalità indicate nel presente Regolamento.
Articolo 33 - Raccolta rifiuti ingombranti
1. Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, deve avvenire da parte degli utenti esclusivamente nel Centro di Raccolta Comunale.
2. E’ vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti all’ordinario servizio di raccolta.
Articolo 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti provenienti dall’ordinaria attività cimiteriale sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree poste all’interno del cimitero con le modalità del presente Regolamento.
Articolo 35 - Raccolta domiciliare “a chiamata” per rifiuti ingombranti
1. E’ istituito il servizio di raccolta domiciliare “a chiamata”. finalizzato al ritiro di rifiuti ingombranti sia per le “categorie protette” (invalidi, persone di età maggiore di 70 anni), che per tutte le utenze domestiche.
2. Il servizio deve essere garantito gratuitamente secondo le seguenti modalità:
a. Categorie protette
Previo accordo telefonico con il Settore Competente del Comune, la verifica da parte del medesimo circa la legittimità della richiesta e il conseguente incarico al Gestore del Servizio, quest’ultimo effettuerà il ritiro entro i tempi concordati con l’utenza e con un margine operativo di 12 ore. Il ritiro avverrà ad hoc all’interno dell’abitazione o delle sue pertinenze, secondo quanto previsto dal contratto di servizio in essere con il Gestore;
b. Utenze domestiche
La raccolta dei rifiuti ingombranti, per tutte le utenze domestiche, avverrà al piano strada nel giorno stabilito per il ritiro secondo un programma ciclico concordato con l’Amministrazione Comunale. Il limite quantitativo giornaliero è previsto dal contratto di servizio in essere con il Gestore, ed equivale a 1 metro cubo per utenza. Il servizio verrà espletato per un massimo di n. 10 utenze a settimana.
TITOLO IV
NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 36 - Rifiuti abbandonati sul territorio
1. Ai sensi dell’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del medesimo decreto.
2. In mancanza dell’individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti secondo quanto previsto dalle condizioni disciplinate dal contratto di servizio in essere con il Gestore.
3. La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del Gestore ed è compito degli agenti della polizia locale e delle GEV sorvegliare affinché non vi sia abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta porta a porta. In caso questo si verifichi, si applica quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo. Si invita pertanto la popolazione tutta a segnalare alla polizia locale ed alle GEV ogni abuso, documentandolo opportunamente.
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d’acqua medesimi.
5. Sono disciplinati da apposita convenzione con la Provincia di Como i termini per la gestione e pulizia delle acque del lago.
Articolo 37 - Spazzamento
1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, secondo il Capitolato, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal Gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
4. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori adottano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
Articolo 38 - Cestini stradali
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sul territorio sono dislocati cestini stradali dedicati ai rifiuti di piccole dimensioni, prodotti dai passanti, quali ad esempio ricevute d’acquisto, scontrini, tovaglioli e piccoli imballaggi di bevande e cibi d’asporto (lattine, bottigliette, confezioni di merende, ecc.).
2. Le aree servite nonché le modalità di esecuzione del servizio di svuotamento e pulizia dei cestini sono stabilite dal Gestore del servizio previo accordo con l’Amministrazione ed indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato dal Gestore del servizio secondo la periodicità programmata dal Capitolato Speciale d’Appalto.
4. E’ vietato introdurre in tali cestini rifiuti di produzione domestica e speciale, che non siano di piccola dimensione.
5. E’ vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve le comunicazioni di servizio del Comune e del Gestore.
Articolo 39 - Pulizia dei mercati
1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l’esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il Gestore del servizio e l’Amministrazione ed indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Al termine dell’attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita nei mercati sono tenuti a:
a. spazzare l’area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 1 metro, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2, ponendoli negli appositi sacchi dati in dotazione dal Gestore;
b. sgombrare l’area da veicoli e altre attrezzature usate per l’esercizio dell’attività entro 90 minuti dall’ora di cessazione dell’attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde consentire l’igienizzazione delle aree.
4. Al termine delle attività di pulizia di cui al comma 3 il gestore del servizio provvederà alla pulizia delle aree mercatali.
5. Il costo del servizio di cui al comma 4 è posto a carico degli operatori indicati al comma 2 ed è determinato secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici.
6. Gli stessi obblighi valgono per mercati occasionali, fiere e sagre autorizzate e comunicate dall’Amministrazione al Gestore del servizio.
Articolo 40 - Imbrattamento di aree pubbliche
1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l’imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio persone non vedenti).
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri, oli, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e nell’eventualità che ciò accada intervenire per rimuoverli.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l’imbrattamento delle aree pubbliche e nell’eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia.
Articolo 41 - Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio
1. Eventuali animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico dovranno essere segnalati al Settore Ambiente del Comune il quale provvederà a sua volta ad inoltrare la comunicazione al competente Distretto Veterinario dell’A.S.L. di Como, che procederà al loro recupero e smaltimento.
Articolo 42 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l’igiene del suolo
1. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla xxxxxxx stradale, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico (quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili), e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato (quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili), debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui
viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’Appaltatore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto Gestore.
3. I cantieri edili che usufruiscono di concessioni di occupazione di suolo pubblico devono provvedere costantemente, e comunque quotidianamente in giornate lavorative, alla pulizia dell’area occupata o transitata.
4. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori e/o imprese edili di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
5. E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare pulita.
Articolo 43 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti
1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
Articolo 44 - Volantinaggio
1. E’ consentito esclusivamente il volantinaggio a mano. E’ vietato collocare, sui veicoli in sosta su suolo pubblico, volantini o simili.
2. E’ fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.
Articolo 45 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.
Articolo 46 - Associazioni di volontariato/aziende
1. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere, previo accordo con il Gestore, della collaborazione delle associazioni di volontariato/aziende e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato/aziende possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Comune e il Gestore del servizio. Le associazioni/aziende devono presentare apposita richiesta indicante:
a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal Gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
Articolo 47 - Pulizia delle aree private – Pulizia dei fabbricati privati e delle aree contigue
1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono provvedere alla pulizia delle medesime e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di favorire il coinvolgimento della popolazione nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell’igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l’adozione delle vie, la sponsorizzazione, etc). Inoltre, i residenti ed i proprietari dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche possono provvedere allo spazzamento dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
3. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
Articolo 48 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche
1. E’ vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare i muri, la segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell’autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.
Articolo 49 - Sgombero della neve
1. Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d’immobili sono invitati a tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 2 antistante l’immobile.
2. E’ vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
Articolo 50 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio
1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Gli addetti sono dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per legge.
TITOLO V
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Art. 51 - Centro di Raccolta Comunale
1. Il Centro di Raccolta Comunale è costituito, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche. Tale area è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è munita di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del Centro di Raccolta Comunale e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. Il Centro di Raccolta Comunale ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
3. Il Centro di Raccolta Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, è un’area recintata, separata dalle attività circostanti e presidiata nell’orario di apertura al pubblico, presso la quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.
4. Il conferimento può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio di raccolta domiciliare nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
5. Le frazioni di rifiuto che potenzialmente possono essere conferite presso il Centro di Raccolta Comunale dalle utenze domestiche sono le seguenti:
tabella 1
Codice C.E.R. | Descrizione |
08 03 18 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (provenienti da utenze domestiche) |
15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone |
15 01 02 | Imballaggi in plastica |
15 01 03 | Imballaggi in legno |
15 01 04 | Imballaggi metallici |
15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
15 01 07 | Imballaggi in vetro |
16 01 03 | Pneumatici fuori uso solo se conferiti dalle utenze domestiche |
17 09 04 | Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 derivanti da piccole manutenzioni casalinghe effettuate dai proprietari e/o inquilini locatari residenti in Comune di Como nella quantità massima di n. 8 secchi |
da 30 litri al giorno o max 0,25 mc/giorno. | |
Rifiuti oggetto di raccolta differenziata | |
Codice C.E.R. | Descrizione |
20 01 01 | Carta e cartone |
20 01 02 | Vetro |
20 01 10 | Abbigliamento |
20 01 21 | Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (neon) |
20 01 23 | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (elettrodomestici e RAEE – gestito dal Centro coordinamento RAEE) |
20 01 25 | Oli e grassi commestibili |
20 01 26 | Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (oli minerali) |
20 01 27 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (solventi, coloranti, vernici prodotti etichettati “T” e/o “F”) |
20 01 28 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
20 01 31 | Medicinali tossici e citotossici |
20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici) |
20 01 33 | Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (provenienti da utenze domestiche) |
20 01 34 | Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
20 01 35 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi |
20 01 36 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 200135 |
20 01 38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose) |
20 01 39 | Plastica |
20 01 40 | Metallo |
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) | |
Codice C.E.R. | Descrizione |
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
Altri rifiuti urbani | |
Codice C.E.R. | Descrizione |
20 03 07 | Rifiuti ingombranti |
6. I rifiuti di cui sopra possono essere conferiti nei seguenti orari di apertura:
• da martedì a venerdì: 8.30 – 14.00
• sabato: 8.30 – 12.00 e 13.30 – 17.00
• domenica: 8.30 – 12.00
Chiusura in concomitanza di festività.
7. Non possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale i rifiuti non recuperabili non ingombranti e tutti quei rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro di Raccolta Comunale. Ai fini del presente Regolamento per rifiuto non recuperabile non ingombrante si intende quello che possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume in modo tale da poter essere conferito in un contenitore da 120 litri.
8. Non possono essere consegnati al Centro di Raccolta Comunale rifiuti pressati meccanicamente.
9. L’ubicazione, le tipologie di materiali conferibili e gli orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale sono stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione, esposti su idonea segnaletica posizionata all’ingresso del medesimo e comunicati ai cittadini tramite apposite forme di pubblicità.
00.Xx situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l’utenza esponendo un avviso all’ingresso del Centro di Raccolta Comunale e attraverso altre opportune forme di comunicazione.
11.E’ vietato depositare i rifiuti all’esterno del Centro di Raccolta Comunale.
12. Le utenze non domestiche, possono conferire al Centro di Raccolta Comunale i seguenti rifiuti, accompagnati dai documenti di legge richiesti dalla normativa vigente ( DM 8/4/2008 e s.m.i.)
tabella 2
Codice C.E.R. | Descrizione |
15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone |
15 01 02 | Imballaggi in plastica |
15 01 03 | Imballaggi in legno |
15 01 04 | Imballaggi metallici |
15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
15 01 07 | Imballaggi in vetro |
Rifiuti oggetto di raccolta differenziata | |
Codice C.E.R. | Descrizione |
20 01 01 | Carta e cartone |
20 01 02 | Vetro |
20 01 10 | Abbigliamento |
20 01 21 | Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (neon) |
20 01 23 | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (elettrodomestici e RAEE – gestito dal Centro coordinamento RAEE) |
20 01 25 | Oli e grassi commestibili |
20 01 35 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi |
20 01 36 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 200135 |
20 01 38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose) |
20 01 39 | Plastica |
20 01 40 | Metallo |
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) | |
Codice C.E.R. | Descrizione |
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
Altri rifiuti urbani | |
Codice C.E.R. | Descrizione |
20 03 07 | Rifiuti ingombranti |
Articolo 52 - Compiti del gestore del Centro di Raccolta Comunale
1. Competono al gestore del Centro di Raccolta Comunale i seguenti compiti, da svolgersi tramite appositi addetti:
a) il controllo dell’osservanza del presente Regolamento;
b) l’apertura e la chiusura del Centro di Raccolta Comunale, rispettando gli orari previsti;
c) l’assistenza agli utenti nel conferimento dei materiali al Centro di Raccolta Comunale, anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli informativi;
d) la comunicazione delle necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal Gestore del servizio;
e) la segnalazione di qualsiasi abuso al Gestore del servizio;
f) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia del Centro di Raccolta Comunale;
g) la registrazione degli accessi tramite apposito schedario e/o tramite apposite procedure informatiche che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
h) la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (registri di carico e scarico, ecc.);
i) la comunicazione al Gestore del servizio delle eventuali migliorie o lavori che si rendessero necessari.
2. Gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell’applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.
3. In caso di emergenza l’addetto al controllo avvisa il Gestore del servizio e procede alla chiusura del Centro di Raccolta Comunale successivamente all’apposizione all’ingresso di idoneo avviso.
Articolo 53 - Accesso al Centro di Raccolta Comunale da parte degli utenti
1. La consegna dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, a cura di un soggetto terzo, purchè non sia ditta /società, previa apposita autorizzazione al conferimento rilasciata al residente che ne faccia richiesta su modulo predisposto dal Comune.
2. Possono accedere al Centro di Raccolta Comunale esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio comunale.
3. L’accesso al Centro di Raccolta Comunale è consentito da un sistema automatizzato, in grado di identificare l’utente e consentirne l’ingresso mediante registrazione automatica, oltre che di identificare la quantità di rifiuti conferiti tramite pesatura (lordo, tara e peso netto). Il riconoscimento del conferitore avverrà tramite apposite tessere di prossimità personali fornite dal Gestore del servizio.
4. Non è comunque consentito l’accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Titolo.
Articolo 54 - Modalità di conferimento
1. L’utente che intende consegnare rifiuti al Centro di Raccolta Comunale deve qualificarsi, qualora richiesto dall’addetto al controllo, tramite l’esibizione di idoneo tesserino fornito dal Gestore del servizio, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell’utente; qualora l’utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; l’utente deve evitare l’imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall’addetto al controllo.
5. L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente
articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.
6. E’ consentito l’accesso contemporaneo al Centro di Raccolta Comunale di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell’addetto al controllo.
TITOLO VI
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Articolo 55 - Oneri dei produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell’allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.
Articolo 56 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
TITOLO VII
DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 57 - Divieti
1. Sono vietati:
a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
b) la cernita e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del servizio;
d) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
e) l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza;
f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi;
h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
m)il conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica e degli imballaggi in plastica) mediante l’uso di sacchetti;
n) il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori da parte degli assegnatari dei contenitori stessi;
o) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
p) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
s) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.
2. Presso il Centro di Raccolta Comunale sono vietati:
a) il deposito di rifiuti all’esterno del Centro di Raccolta Comunale;
b) il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
d) la cernita e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comunale;
f) il danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta Comunale;
g) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo del Centro di Raccolta Comunale.
Articolo 58 - Controlli
1. I controlli in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti nonché alla conformità alle norme del presente Regolamento, alle ordinanze sindacali emanate in materia ed in generale alla normatova vigente in materia di rifiuti, verranno espletati dal personale della Polizia Locale e del Settore Ambiente, nonchè dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) ;
2. Gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento verranno espletati dalla Polizia Locale, dalle GEV e, all’occorrenza dai corpi od organi di Polizia statale.
Articolo 59 - Individuazione dell’Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni
1. La Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Comune strettamente al loro decreto, sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 60.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l’obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi in esenzione di bollo alla Polizia Locale allegando tutti i documenti ritenuti idonei per eventuale audizione personale.
3. La Polizia Locale, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell’opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, qualora ritenga fondato l’accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l’ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 689/81 con l’emissione di cartella esattoriale.
4. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. In deroga al comma 3, per le sole sanzioni amministrative del presente Regolamento, come disposto dall’art. 262 del D.Lgs. 152/2006, l’autorità
competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze- ingiunzioni è il Comune di Como.
Articolo 60 - Sanzioni
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell’allegato B.
2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nell’allegato B del presente Regolamento; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.
3. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all’art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
4. E’ fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.
6. I soggetti di cui all’articolo 59 possono altresì irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 255, comma 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e riguardanti la violazione dell’articolo 192 commi 1 e 2 del medesimo Decreto, di seguito specificate:
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all’esterno del Centro di Raccolta Comunale
Minimo Massimo
300,00 3.000,00
2. Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee
300,00 3.000,00
Articolo 61 - Introito delle Sanzioni
1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, sono introitati dal Comune anche per le violazioni accertate dalla Polizia Locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Articolo 62 - Osservanza di altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Locale.
Articolo 63 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni
1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005,
D.P.R. 184/2006).
3. I consiglieri comunali, tramite il sindaco, possono ottenere dal Gestore una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.
Articolo 64 - Danni e risarcimenti
1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell’utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all’addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
Articolo 65 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione.
Articolo 66 - Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere efficacia le norme contenute in altri Regolamenti
comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- la frazione umida derivante da attività di ristorazione, mense, attività di vendita all’ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari (raccolta a domicilio);
- oli e grassi commestibili da frittura esausti derivanti da attività di ristorazione, mense, attività di vendita all’ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari (raccolta a domicilio);
- rifiuti di carta, cartone e similari, xxxxxx e sacchetti di carta purché non contaminati da polvere di marmo, fogli di carta, cellophane (raccolta a domicilio);
- vetro cavo e lattine derivante da attività di ristorazione, mense, bar e similari (raccolta a domicilio);
- contenitori vuoti in plastica, sacchi e sacchetti di plastica purché non contaminati da polvere di marmo (raccolta a domicilio)
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo, specchi;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, in metallo, simili);
- cassette in plastica e legno;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- scarti di legno;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica (purché tagliati in strisce non più lunghe di 20 cm), stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali e simili, con totale esclusione di materiali contenenti amianto;
- moquette, linoleum, tappezzerie, con totale esclusione di materiali contenenti amianto;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili), con totale esclusione di materiali contenenti amianto;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (esempio: scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, e simili purché non allo stato liquido);
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) compresa la manutenzione del verde ornamentale (purché raccolti in forma differenziata e con totale assenza di altri tipi di rifiuti);
- cavi e materiale elettrico in genere;
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine (differenziati alla fonte per tipologia: umido, carta e cartone, plastica, vetro e lattine, frazione secca residua, oli di frittura esausti);
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi (differenziati alla fonte per tipologia – vedi sopra -);
- contenitori in vetro per alimenti o flebo in flaconi che contenevano soluzione fisiologica, con totale esclusione di quanto abbia contenuto sangue, urine o altro, a meno che non siano stati debitamente sterilizzati in autoclave;
- carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani (differenziati alla fonte per tipologia);
- indumenti e lenzuola monouso, purché non contaminati con materiali organici che conferiscano tenore radiattivo uguale o superiore a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi, purché non contaminati con materiali organici che conferiscano tenore radioattivo uguale o superiore a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- pannolini pediatrici e i pannoloni, purché con tenore radioattivo < a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- contenitori e sacche delle urine, purché con tenore radioattivo < a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- rifiuti verdi (purché raccolti in forma differenziata e con totale assenza di altri tipi di rifiuti).
ALLEGATO B SANZIONI
Divieti o obblighi per i quali sono previste specifiche sanzioni dal presente Regolamento
Articolo | Violazione al regolamento comunale | Sanzione (in €) |
1 Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di cui all’art. 192 in relazione all’art. 255 comma 1 del D.Lg.s 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 205/2010. Non esiste più graduazione sanzionatoria come nel D.Lgs. 152/2010 in base al quantitativo di rifiuti oggetto di abbandono. | Inadempienza alle modalità di gestione dei rifiuti speciali | da 75 a 450 |
2 | Inadempienza alle modalità di conferimento nei punti | da 25 a 150 |
Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di cui all’art. 192 in relazione all’art. 255 comma 1 del D.Lg.s 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 205/2010. Non esiste più graduazione sanzionatoria come nel D.Lgs. 152/2010 in base al quantitativo di rifiuti oggetto di abbandono. | di prelievo | |
3 Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di cui all’art. 192 in relazione all’art. 255 comma 1 del D.Lg.s 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 205/2010. Non esiste più graduazione sanzionatoria come nel D.Lgs. 152/2010 in base al quantitativo di rifiuti oggetto di abbandono. | Conferimento nei contenitori stradali di frazioni di rifiuto diverse da quelle previste per lo specifico contenitore | da 25 a 150 |
4 | Utilizzo dei contenitori stradali pieni che non | da 25 a 150 |
Ipotesi sanzionatoria regolamentare | consentono un idoneo contenimento dei rifiuti | |
5 Ipotesi a carattere penale Si tratta dell’art. 256/bis introdotto nel | Incendio di rifiuti in area pubblica o privata | da 50 a 300 |
D.Lgs n. 152/06 dal decreto/legge 10 dicembre 2013 n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”. (GU Serie Generale n. 289 del 10- 12-2013). Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2013. | ||
6 Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di cui all’art. 192 in relazione all’art. 255 comma 1 del D.Lg.s 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 205/2010. Non esiste più graduazione sanzionatoria come nel D.Lgs. 152/2010 in base al quantitativo di rifiuti oggetto di abbandono. | Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi | da 50 a 300 |
7 | Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del | da 25 a 150 |
Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le | normale servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati e non pericolosi | |
violazioni di cui all’art. | ||
192 in relazione all’art. | ||
255 comma 1 del D.Lg.s | ||
152/2006 così come | ||
modificato dal D. Lgs | ||
205/2010. Non esiste più | ||
graduazione | ||
sanzionatoria come nel | ||
D.Lgs. 152/2010 in base | ||
al quantitativo di rifiuti | ||
oggetto di abbandono. | ||
8 | Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del | da 50 a 300 |
Violazione assimilabile alle disposizioni | normale servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi | |
sanzionatorie per le | ||
violazioni di cui all’art. | ||
192 in relazione all’art. | ||
255 comma 1 del D.Lg.s | ||
152/2006 così come | ||
modificato dal D. Lgs | ||
205/2010. Non esiste più | ||
graduazione | ||
sanzionatoria come nel | ||
D.Lgs. 152/2010 in base | ||
al quantitativo di rifiuti | ||
oggetto di abbandono. | ||
9 | Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del | da 25 a 150 |
Ipotesi sanzionatoria | normale servizio di raccolta di rifiuti urbani e speciali | |
regolamentare | assimilati agli urbani per i quali siano istituite |
particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero | ||
10 Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le | Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di sostanze allo stato liquido | da 25 a 150 |
violazioni di cui all’art. | ||
192 in relazione all’art. | ||
255 comma 1 del D.Lg.s | ||
152/2006 così come | ||
modificato dal D. Lgs | ||
205/2010. Non esiste più | ||
graduazione | ||
sanzionatoria come nel | ||
D.Lgs. 152/2010 in base | ||
al quantitativo di rifiuti | ||
oggetto di abbandono. | ||
11 Violazione assimilabile | Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi. | da 25 a 150 |
alle disposizioni | ||
sanzionatorie per le | ||
violazioni di cui all’art. | ||
192 in relazione all’art. | ||
255 comma 1 del D.Lg.s | ||
152/2006 così come | ||
modificato dal D. Lgs | ||
205/2010. Non esiste più | ||
graduazione | ||
sanzionatoria come nel | ||
D.Lgs. 152/2010 in base | ||
al quantitativo di rifiuti | ||
oggetto di abbandono. | ||
12 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Divieto di cernita dei rifiuti conferiti | da 25 a 150 |
13 Illecito a carattere penale che può ravvisare reato di cui all’art. 340 del C.P. (Interruzione di pubblico servizio) | Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai servizi | da 50 a 300 |
14 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta o posti in luogo diverso dai punti di prelievo previsti | da 25 a 150 |
15 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti | da 25 a 150 |
16 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle previste al servizio di raccolta domiciliare | da 25 a 150 |
17 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Conferimento al servizio di raccolta domiciliare di rifiuti non idoneamente separati | da 25 a 150 |
18 | Conferimento della frazione residua in modo non | da 25 a 150 |
Ipotesi sanzionatoria regolamentare | idoneo (tipologia involucri e chiusura) | ||||
19 | Divieto immissione nei | sacchi di residui | liquidi, | da 50 a 300 | |
Ipotesi sanzionatoria | infiammabili | ||||
regolamentare | |||||
20 | Mancate precauzioni al | conferimento | di | oggetti | da 25 a 150 |
Ipotesi sanzionatoria | taglienti od acuminati | ||||
regolamentare | |||||
21 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Conferimento di sacchi di peso superiore a 15 kg | da 25 a 150 | |||
22 | Conferimento di imballaggi in cartone | voluminosi | da 25 a 150 | ||
Ipotesi sanzionatoria | senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura | ||||
regolamentare | |||||
23 Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le | Conferimento di materiali estranei o non conformi (es. materiale non biodegradabile, sfalci e ramaglie) a quelli previsti per la raccolta della frazione organica | da 50 a 300 | |||
violazioni di cui all’art. | |||||
192 in relazione all’art. | |||||
255 comma 1 del D.Lg.s | |||||
152/2006 così come | |||||
modificato dal D. Lgs | |||||
205/2010. Non esiste più | |||||
graduazione | |||||
sanzionatoria come nel | |||||
D.Lgs. 152/2010 in base | |||||
al quantitativo di rifiuti | |||||
oggetto di abbandono | |||||
24 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Conferimento della frazione organica sacchetti in plastica non biodegradabile | utilizzando | da 25 a 150 | ||
25 | Divieto di spostare, danneggiare o | ribaltare i | da 50 a 300 | ||
Ipotesi sanzionatoria | contenitori stradali e i cestini | ||||
regolamentare | |||||
26 Illecito a carattere penale che può | I comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi. | da 50 a 300 | |||
ravvisare reato di xxx | |||||
all’art. 340 del C.P. | |||||
(Interruzione di | |||||
pubblico servizio) | |||||
qualora sussista dolo; | |||||
illecito amministrativo | |||||
negli altri casi | |||||
27 Violazione assimilabile alle disposizioni | Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti | da 50 a 300 | |||
sanzionatorie per le | |||||
violazioni di cui all’art. | |||||
192 in relazione all’art. | |||||
255 comma 1 del D.Lg.s | |||||
152/2006 così come | |||||
modificato dal D. Lgs |
205/2010. Non esiste più graduazione sanzionatoria come nel D.Lgs. 152/2010 in base al quantitativo di rifiuti oggetto di abbandono | |||||
28 Violazione assimilabile alle disposizioni | Divieto di conferire scarti vegetali, es. sfalci e potature congiuntamente ad altre frazioni | da 50 a 300 | |||
sanzionatorie per le | |||||
violazioni di cui all’art. | |||||
192 in relazione all’art. | |||||
255 comma 1 del D.Lg.s | |||||
152/2006 così come | |||||
modificato dal D. Lgs | |||||
205/2010. Non esiste più | |||||
graduazione | |||||
sanzionatoria come nel | |||||
D.Lgs. 152/2010 in base | |||||
al quantitativo di rifiuti | |||||
oggetto di abbandono | |||||
29 Violazione assimilabile alle disposizioni | Divieto di conferire servizio di raccolta | rifiuti | ingombranti | all’ordinario | da 50 a 300 |
sanzionatorie per le | |||||
violazioni di cui all’art. | |||||
192 in relazione all’art. | |||||
255 comma 1 del D.Lg.s | |||||
152/2006 così come | |||||
modificato dal D. Lgs | |||||
205/2010. Non esiste più | |||||
graduazione | |||||
sanzionatoria come nel | |||||
D.Lgs. 152/2010 in base | |||||
al quantitativo di rifiuti | |||||
oggetto di abbandono | |||||
30 Illecito a carattere penale che può ravvisare reato di cui all’art. 340 del C.P. (Interruzione di pubblico servizio) qualora sussista il dolo, illecito amministrativo negli altri casi | impedimento allo svolgimento del servizio di pulizia | da 50 a 300 | |||
31 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Divieto di conferire nei, o presso, i cestini portarifiuti rifiuti domestici, speciali o ingombranti | da 25 a 150 | |||
32 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Inosservanza delle disposizioni di conferimento dei rifiuti provenienti dall’attività svolta da concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico | da 50 a 300 | |||
33 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Mancata rimozione dei rifiuti / mancata pulizia dell’area utilizzata per l’esercizio di commercio su suolo pubblico in forma itinerante anche se lasciati dagli avventori | da 50 a 300 |
34 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Mancato mantenimento della pulizia nell’area pubblica o ad uso pubblico da parte dei concessionari di aree adibite a pubblico parcheggio a pagamento e mancata rimozione dalla stessa da ogni tipo di rifiuto | da 50 a 300 |
35 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici | da 50 a 300 |
36 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti ecc. | da 75 a 450 |
37 Violazione assimilabile alle disposizioni | Divieto di introdurre qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e feritoie | da 25 a 150 |
sanzionatorie per le | ||
violazioni di cui all’art. | ||
192 in relazione all’art. | ||
255 comma 1 del D.Lg.s | ||
152/2006 così come | ||
modificato dal D. Lgs | ||
205/2010. Non esiste più | ||
graduazione | ||
sanzionatoria come nel | ||
D.Lgs. 152/2010 in base | ||
al quantitativo di rifiuti | ||
oggetto di abbandono. | ||
38 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Obbligo per chi conduce animali di avere paletta e di rimuovere le deiezioni animali | da 25 a 150 |
39 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Inosservanza disposizioni di pulizia al termine delle operazioni di carico, scarico | da 50 a 300 |
40 Illecito a carattere penale per quanto | Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono rifiuti delle aree circostanti i cantieri | da 75 a 450 |
riguarda l’abbandono | ||
di rifiuti da cantiere | ||
41 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree e terreni non edificati | da 75 a 450 |
42 | Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non | da 50 a 300 |
Ipotesi sanzionatoria | residenti o non aventi sede nel territorio comunale | |
regolamentare | ||
43 | Presso il Centro di Raccolta Comunale la consegna di | da 50 a 300 |
Violazione assimilabile alle disposizioni | rifiuti all’esterno degli appositi contenitori. | |
sanzionatorie per le | ||
violazioni di cui all’art. | ||
192 in relazione all’art. | ||
255 comma 1 del D.Lg.s | ||
152/2006 così come | ||
modificato dal D. Lgs | ||
205/2010. Non esiste più | ||
graduazione | ||
sanzionatoria come nel |
D.Lgs. 152/2010 in base al quantitativo di rifiuti oggetto di abbandono. | ||
44 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Presso il Centro di Raccolta Comunale la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati. | da 50 a 300 |
45 Illecito a carattere penale che può | Presso il Centro di Raccolta Comunale il danneggiamento delle strutture | da 50 a 300 |
ravvisare reato di xxx | ||
all’art. 635 del C.P. | ||
(Danneggiamento) | ||
per tutte le ipotesi | ||
avente dolo generico | ||
o rafforzato mentre | ||
ravvisa illecito a | ||
carattere | ||
amministrativo per | ||
tutte le ipotesi | ||
colpose | ||
46 Ipotesi sanzionatoria regolamentare | Presso il Centro di Raccolta Comunale il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio dei Comuni serviti dai Centri | da 50 a 300 |
47 | Presso il Centro di Raccolta Comunale il mancato | da 50 a 300 |
Ipotesi sanzionatoria | rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al | |
regolamentare | controllo dei Centri |