Rifiuti speciali Clausole campione

Rifiuti speciali. Rifiuti di demolizione e costruzione manufatti; • Rifiuti d’imballi di materiale edile, contenitori di prodotti edilizi; • Rifiuti riconducibili ad attività di produzione di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, impianti di fabbricazione; • Rifiuti riconducibili agli impianti di depurazione; • Rifiuti derivanti da attività di scavo non ricadenti nella categoria di sottoprodotto; • Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali; • Rifiuti derivanti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue.
Rifiuti speciali. Per i rifiuti speciali ANCI Lombardia condivide l’obiettivo di valutare la gestione nell’ottica del rispetto dell’autosufficienza al trattamento, benché non previsto dalla normativa; è quindi auspicabile evitare un sovradimensionamento degli impianti e soprattutto delle discariche destinate ad ospitare rifiuti speciali. In particolare, per quelle riservate allo smaltimento dell’amianto, sarebbe opportuno censire il fabbisogno esistente e dimensionare le capacità di smaltimento sulle sole necessità regionali. Per l’individuazione delle localizzazioni degli impianti si rimanda a quanto già affermato per i rifiuti urbani sulla determinazione dei fattori di pressione. Per i rifiuti provenienti da costruzione e demolizione si auspica un’azione diretta a: • diffondere le conoscenze tra operatori ed enti locali e promuovere progetti diretti a separare dalla massa dei rifiuti C/D le singole componenti riciclabili; • individuare un ente regionale (potrebbe essere ARPA) che garantisca il rigoroso rispetto delle procedure di end of waste per il reimpiego di questi materiali (così come delle scorie di fusione); • evitare che i Comuni, che sono direttamente (nelle opere pubbliche) o indirettamente (negli interventi urbanistici) il principale “mercato” di questi prodotti, incorrano in “sorprese” riguardo all’impiego di materiali di riciclo: questi non devono avere effetti ambientali di alcun genere, con particolare riguardo alla presenza di inquinanti percolabili nelle acque o tossici per la popolazione umana, animale o vegetale; • organizzare la formazione dei tecnici comunali in materia di impiego di materiali derivanti da procedure di end of waste nel campo delle costruzioni; • proporre l’introduzione nei CAM di quote obbligatorie di materiali riciclati nelle opere pubbliche con precisazione che i materiali devono essere certificati da un ente regionale lombardo. Gli impieghi devono preferire materiali provenienti da attività di costruzione/ demolizione svolte in Lombardia, nella logica dell’autosufficienza. Analoghe valutazioni possono essere estese all’impiego di scorie di fusione, qualora ne venga definita la procedura EoW.
Rifiuti speciali. L’aggiudicatario deve farsi carico di tutte le incombenze previste dalla normativa vigente ed eventuali modifiche della stesse avvenute in corso di periodo aggiudicato relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti speciali E/O PERICOLOSI derivanti dall’attività svolta In particolare deve fare proprio il rifiuto provvedendo: alla corretta allocazione in deposito temporaneo ove necessario; alla gestione dei rifiuti sopranominati nel pieno rispetto delle norme vigenti assumendosene le responsabilità amministrative e economiche comprensiva della corretta tenuta di un registro di carico e scarico per sede di attività e dei contenitori adeguati per l’eventuale contenimento in attesa dello smaltimento presso ditta autorizzata; all’espletamento di tutte le pratiche amministrative ed allo smaltimento (a proprie spese) dei rifiuti prodotti presso ditta autorizzata. Non deve in nessun caso lasciare nei locali di ASL4 contenitori di rifiuti speciali e/o pericolosi, ne contenitori dei propri rifiuti nei depositi temporanei di ASL4, ne utilizzare contenitori di rifiuti pericolosi aziendali come contenitori “multiutilizzo”
Rifiuti speciali. Sono rifiuti speciali: 1. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 2. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’art. 186 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni; 3. Rifiuti da lavorazioni industriali; 4. Rifiuti da lavorazioni artigianali; 5. Rifiuti da attività commerciali; 6. Rifiuti da attività di servizio; 7. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 8. Rifiuti derivanti da attività sanitarie; 9. Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 10. Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
Rifiuti speciali. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006. I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all’effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall’obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.
Rifiuti speciali. La gestione completa dei rifiuti speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è a carico dei MMG della MGI. La MGI “Al Centro” di Chioggia risponde ai requisiti previsti dalla medicina di Gruppo ai sensi dell’ACN e AIR, nonché a quanto previsto dal presente Contratto di Esercizio al capitolo “Accessibilità” ed è composta dai seguenti 7 medici, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, per un popolazione totale al 31.12.2014 di 9.107 assistiti. Le prestazioni di primo livello vengono garantite, in caso di necessità, a tutti gli assistiti della MdGI, indipendentemente dalla scelta medica effettuata. Il Comitato Aziendale per l’Assistenza Primaria ha espresso parere favorevole ai contenuti del presente Contratto di Esercizio. La liquidazione dei compensi avverrà con le seguenti modalità:
Rifiuti speciali. 1. I rifiuti speciali (ad eccezione di quelli assimilati ai rifiuti urbani) non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. 2. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali sono tenuti a separare detti rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere autonomamente a proprie spese ad un adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. 3. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e del decoro urbano.
Rifiuti speciali. L’Appaltatore è informato del fatto che la raccolta dei rifiuti speciali è affidata ad altro soggetto, pertanto non rientra nell’ambito dell’appalto la raccolta differenziata e lo smaltimento dei seguenti rifiuti: • rifiuti derivanti da attività di laboratorio (tranne gli assimilabili agli urbani); • lampade al neon ed altri rifiuti speciali derivanti dalle attività di manutenzione degli immobili.
Rifiuti speciali. Con riferimento all’art. 184 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, si considerano rifiuti speciali: 1) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 3) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento; 4) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento; 5) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento; 6) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all’art. 8 del presente Regolamento; 7) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006; 9) i veicoli fuori uso.
Rifiuti speciali. Per rifiuti speciali si intendono: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi non assimilati ai rifiuti urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilati a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.