Rifiuti speciali Clausole campione

Rifiuti speciali. Rifiuti di demolizione e costruzione manufatti; • Rifiuti d’imballi di materiale edile, contenitori di prodotti edilizi; • Rifiuti riconducibili ad attività di produzione di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, impianti di fabbricazione; • Rifiuti riconducibili agli impianti di depurazione; • Rifiuti derivanti da attività di scavo non ricadenti nella categoria di sottoprodotto; • Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali; • Rifiuti derivanti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue.
Rifiuti speciali. Per rifiuti speciali si intendono:
Rifiuti speciali. L’aggiudicatario deve farsi carico di tutte le incombenze previste dalla normativa vigente ed eventuali modifiche della stesse avvenute in corso di periodo aggiudicato relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti speciali E/O PERICOLOSI derivanti dall’attività svolta. In particolare deve: Fare proprio il rifiuto provvedendo alla corretta allocazione in deposito temporaneo ove necessario; Alla gestione dei rifiuti soprannominati nel pieno rispetto delle norme vigenti assumendosene le responsabilità amministrative e economiche comprensiva della corretta tenuta di un registro di carico e scarico per sede di attività e dei contenitori adeguati per l’eventuale contenimento in attesa dello smaltimento presso ditta autorizzata All’espletamento di tutte le pratiche amministrative ed allo smaltimento (a proprie spese) dei rifiuti prodotti presso ditta autorizzata Non deve in nessun caso lasciare nei locali di ASL4 contenitori di rifiuti speciali e/o pericolosi, ne contenitori dei propri rifiuti nei depositi temporanei di ASL4, ne utilizzare contenitori di rifiuti pericolosi aziendali come contenitori “multiutilizzo”
Rifiuti speciali. Sarà cura dell’aggiudicataria provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ed in particolare: - rifiuti igienici femminili e/o assimilabili agli ospedalieri; - lampade al neon; - nastri, cartucce stampanti, toner, raccolti in appositi contenitori che dovranno essere predisposti in numero adeguato nei vari ambienti a seconda dell’effettiva necessità a cura dell’aggiudicataria. Il relativo smaltimento verrà effettuato secondo le indicazioni degli Uffici e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti normative. L’aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutta la documentazione relativa allo smaltimento e prestare assistenza nella compilazione del modello MUD. Fatte salve le eventuali procedure stabilite da specifiche normative, i rifiuti diversi da quelli speciali dovranno essere posti a cura e spesa dell’aggiudicataria in appositi sacchi. Gli stessi dovranno essere successivamente depositati nei contenitori delle società delegate alla raccolta dei rifiuti urbani, in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina, salvo quanto diversamente indicato dall’Ufficio Risorse Materiali (es. container di soggetto privato per raccolta differenziata). Qualora singole realtà locali non prevedano la presenza di cassonetti ma diverse procedure di prelievo dei rifiuti da parte delle società demandate alla raccolta, l’aggiudicataria è obbligata ad immagazzinare i sacchi in appositi locali messi a disposizione dall’Agenzia, e successivamente ad esporli nei luoghi e nei tempi indicati dalle Amministrazioni comunali. Nei casi in cui tali contenitori siano insufficienti o inutilizzabili, sarà obbligo dell’aggiudicataria avviare presso le predette società le procedure necessarie al ripristino dei contenitori. Nei casi in cui lo smaltimento dei rifiuti venga effettuato con l’utilizzo di mezzi propri di trasporto, questi dovranno essere preventivamente autorizzati ed identificati. Con la sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicataria solleverà l’Agenzia da ogni responsabilità relativa al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta pubblica della nettezza urbana, restando pertanto unica responsabile.
Rifiuti speciali. Art. 11 – Rifiuti pericolosi
Rifiuti speciali. Gli Utenti sono tenuti a provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti speciali e pericolosi, in ragione dell’effettiva produzione degli stessi, ed a sostenere i relativi costi. Il servizio di stoccaggio dei rifiuti speciali (gestione e relativi costi) è a carico di PCR.
Rifiuti speciali. L’Appaltatore è informato del fatto che la raccolta dei rifiuti speciali è affidata ad altro soggetto, pertanto non rientra nell’ambito dell’appalto la raccolta differenziata e lo smaltimento dei seguenti rifiuti: • rifiuti derivanti da attività di laboratorio (tranne gli assimilabili agli urbani); • lampade al neon ed altri rifiuti speciali derivanti dalle attività di manutenzione degli immobili.
Rifiuti speciali. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006. I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all’effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall’obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.
Rifiuti speciali. Con riferimento all’art. 184 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, si considerano rifiuti speciali:
Rifiuti speciali. Sono rifiuti speciali: