Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz1 Business – Catastrofi naturali”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle
somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Il prodotto offre ulteriori garanzie pagamento
di un premio aggiuntivo.
Che cosa è assicurato?
✓ Danni materiali e diretti causati da terremoto, inondazione, alluvione, allagamento alle Cose assicurate.
Per il dettaglio dei contenuti della copertura si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato?”.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Alberi, piante, cespugli, coltivazioni in genere;
🗶 locali adibiti ad attività diversa da quella indicata nella Scheda tecnica di modulo;
🗶 fabbricato con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività”.
Ci sono limiti di copertura?
! Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” del DIP aggiuntivo Danni.
È un’assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative contro il rischio di terremoto, inondazione, alluvione e allagamento.
Dove vale la copertura?
✓ L’Assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo Danni.
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Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo.
Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5 %, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile, dal secondo pagamento in poi, il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione del modulo e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di modulo.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire il modulo?
Il modulo non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Puoi disdettare alla scadenza indicata nel modulo inviando una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
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Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa AllianzS.p.A.
Prodotto “Allianz1 Business – Catastrofi naturali”
29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Xxxxxxxxx | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle Cose assicurate da Xxxxxxxxx. L’assicurazione è operante per i soli terremoti di magnitudo Xxxxxxx (Ml) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Xxxxxxx (Ml), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. L’Impresa indennizza inoltre una serie di spese, oneri e onorari resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate. |
Alluvione, inondazione ed allagamento | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle Cose assicurate da: a) fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; b) allagamento verificatosi all’interno del Fabbricato a seguito di: • formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; • fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di |
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riscaldamento. L’Impresa indennizza inoltre una serie di spese, oneri e onorari resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Estensione al Contenuto | E’ compreso il Contenuto dell’azienda posto nella Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ | |
Caratteristiche costruttive del fabbricato | Le garanzie prestate sono operanti purché l’attività indicata nella Scheda tecnica di modulo sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con: • strutture portanti verticali in materiali Incombustibili; • pareti esterne in materiali Incombustibili; • manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose; • strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili; • Solai in materiali anche combustibili. Le pareti esterne possono comunque: • essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; • impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo. Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo. Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili: • per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto: ▪ sono costituite in materiali Incombustibili; ▪ sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili; oppure • fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; oppure • fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi. E’ consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze. Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del Fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile. |
Stato d’uso del fabbricato | La copertura assicurativa è prestata a condizione che il Fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione. |
Ci sono limiti di copertura?
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ESCLUSIONI | |
Esclusioni | Esclusioni comuni alle Garanzie Terremoto e Alluvione, inondazione ed allagamento: |
La copertura assicurativa non vale per i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b) verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; e) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; f) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa; h) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa; i) subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere; j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate. | |
Esclusioni relative alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: | |
Relativamente alla garanzia Xxxxxxxxx, sono inoltre esclusi i danni: k) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione e da maremoto; l) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate. | |
Esclusioni relative alla Garanzia Alluvione, inondazione ed allagamento: | |
Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione ed allagamento, sono inoltre esclusi i danni: m) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; n) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; o) a cose mobili poste all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie; p) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell’alluvione o dell’allagamento sulle Cose assicurate. q) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento; r) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine; s) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; t) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento oggetto della copertura assicurativa; u) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. |
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Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni delle Garanzie Terremoto e Alluvione, inondazione ed allagamento | |
Esclusioni Estensione al Contenuto | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni delle Garanzie Terremoto e Alluvione, inondazione ed allagamento. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Terremoto - Fabbricato | Limite di indennizzo Franchigia |
Alluvione, inondazione, allagamento - Fabbricato | Limite di indennizzo Franchigia |
Terremoto - Contenuto | Limite di indennizzo Franchigia |
Alluvione, inondazione, allagamento - Contenuto | Limite di indennizzo Franchigia |
Oneri previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto | Limite di indennizzo |
Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del Sinistro | Limite di indennizzo |
Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi | Limiti di indennizzo |
Spese di riparazione o di ricostruzione delle Cose particolari | Limiti di indennizzo |
Merci diverse da quelle proprie dell’attività indicata nella Scheda tecnica di modulo | Limiti di indennizzo |
Valori e Preziosi | Limiti di indennizzo |
Cose pregiate che fanno parte delle Merci proprie dell’attività indicata nella Scheda tecnica di modulo | Limiti di indennizzo |
Cose pregiate di arredamento che non fanno parte delle Merci proprie dell’attività indicata nella Scheda tecnica di modulo | Limiti di indennizzo |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
• Franchigia 300 euro • Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 1000 euro • limite di indennizzo = 900 euro • Importo indennizzato = 1000-300= 700 euro • Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 1500 euro • limite di indennizzo = 1000 euro • Importo indennizzato = 1500-300= 1200 euro. L’indennizzo sarà pari a 1000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo • Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 2000 euro • Somma assicurata = 3000 euro • Importo indennizzato = 2000-300= 1700 euro |
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• Scoperto 10%, minimo 300 euro
• Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 4.000 euro
• limite di indennizzo = 2.800 euro
• Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
• Importo indennizzato = 4.000-400= 3.600 euro. L’indennizzo sarà pari a 2.800 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo
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Danno accertato e coperto dall’assicurazione 4.000 euro
Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro Importo indennizzato = 4.000-400= 3.600 euro
Danno accertato e coperto dall’assicurazione 2.000 euro
Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro.Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo minimo Importo indennizzato = 2.000-300= 1.700 euro
AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in
caso di Sinistro, se non espressamente e diversamente indicato, trova applicazione la “c.d. Regola proporzionale”, e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro |
Il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge; b) darne avviso all’Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell’evento, la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: • conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; • mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; • denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese). | |
Assistenza diretta / in convenzione | |
Servizio di salvataggio e risanamento. Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro. | |
Gestione da parte di altre imprese |
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Servizio di salvataggio e risanamento Il Contraente e/o l'Assicurato può attivare i servizi di salvataggio e risanamento utilizzando il numero verde dell’Impresa 800 68 68 68 tramite il quale si verrà messi direttamente in contattocon l’azienda specializzata. | |
Prescrizione | |
I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all’attività lavorativa svolta), o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell’attività svolta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire il modulo? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese che operano nei seguenti settori:
• commercio al dettaglio
• commercio all’ingrosso
• commercio di veicoli
• ristorazione
• aziende manifatturiere
• servizi
• edilizia
che impiegano un numero di addetti non superiore a 5 e che generano un fatturato annuo fino a 4 milioni di euro.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
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Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’ Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’ Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’ Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. |
Risoluzione delle liti | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente |
transfrontaliere | allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il |
reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto | |
direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di | |
assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito | |
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, | |
che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Allianz1 Business
Catastrofi naturali
Assicurazione catastrofi naturali
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Edizione 953 - 01/01/2019
V. 22/136 - C01R099W027000002T071122102322
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
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Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Glossario
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.
Apparecchiature elettroniche: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.
Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di modulo.
Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose assicurate: le Cose individuate all’interno dell’articolo 11 - “Cosa assicuriamo”.
Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.
Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Impresa: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incombustibili: sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.
Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
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Glossario
Ubicazione: insediamento specificato nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di Fabbricato principale.
Valore a nuovo: per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
per le altre cose: la spesa necessaria per rimpiazzare le altre Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d’uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
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Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
Indice
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 5
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 5
OPERATIVITA' 9
IN CASO DI SINISTRO 10
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD – Sepa Direct Debit)
Art. 1 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit ) ed è dovuto per l'intera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura resta sospesa:
a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall’Impresa)
Art. 1bis - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del Premio
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all’Impresa e sono dovuti per l’intera annualità.
Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa
La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa
Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 7 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD – Sepa Direct Debit)
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.
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La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall’Impresa)
Art. 8bis - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Cose in leasing (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di modulo)
A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo 12 - "Cosa non assicuriamo", si assicura anche il Macchinario in godimento all'Assicurato in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio.
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 11 - Cosa assicuriamo
E' assicurato, anche se di proprietà di terzi:
il Fabbricato o parte di esso, la cui Ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a: opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, opere di fondazione o interrate; piazzali, lastricati, strade interne;
cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne; pannelli solari, termici e fotovoltaici;
impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali, a titolo esemplificativo: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, di prevenzione e allarme;
ascensori, montacarichi, scale mobili;
moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, mosaici affreschi e statue; campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata.
Relativamente al Fabbricato, non sono comprese le Cose rientranti nella descrizione di Xxxxxxxxx.
Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di Fabbricato, essa si estende alle relative quote della parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.
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il Contenuto dell'azienda posto nella Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, sempreché sia indicata la relativa Somma assicurata nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:
Macchinario; Merci;
Cose particolari; Valori e Preziosi; Cose pregiate.
Per Macchinario si intende:
macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
impianti e attrezzature di imballaggio;
attrezzatura, arredamento, mobilio, mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; materiale d’ufficio e tutto quanto serve per l’esercizio dell’Attività dichiarata;
serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
distributori automatici di Merci, cibi e bevande posti all’interno dei locali. A tale riguardo, sono compresi anche quelli posti all’interno del fabbricato la cui distribuzione di Merci, cibi e bevande avviene all’esterno;
tende esterne frangisole ed insegne installate sull’edificio o nell’area esterna ad uso esclusivo dell’Attività dichiarata;
sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, Apparecchiature elettroniche in genere;
gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con altra copertura assicurativa;
indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali degli Addetti e dei clienti esclusi Valori e Preziosi;
dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant’altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell’Attività dichiarata.
Per Merci si intende:
Merci proprie dell’Attività dichiarata;
materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo;
imballaggi e supporti;
stampati e materiale pubblicitario; lubrificanti, carburanti e combustibili; scarti e residui di lavorazione.
sono comprese, fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda tecnica di modulo, le Merci diverse da quelle proprie dell’Attività dichiarata. Entro predetti limiti non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’Attività dichiarata.
Per Cose particolari si intende:
archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor; supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Tali Cose, si intendono assicurate con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Per Valori si intende:
carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
Per Preziosi si intende:
gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.
Valori e Preziosi sono assicurati con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
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Per Cose pregiate si intende:
quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi);
collezioni e/o raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi; pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.
Tali Cose, si intendono assicurate con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12 - Cosa non assicuriamo
alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; macchinario in godimento all'Assicurato in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio;
aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, gestione di autorimesse, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione dell’Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo; apparecchiature elettroniche se assicurate con altra copertura assicurativa;
merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con altra copertura assicurativa.
Art. 13 - Gli eventi assicurati
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
La copertura assicurativa vale, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle Cose assicurate da Xxxxxxxxx.
L'assicurazione è operante per i soli terremoti di magnitudo Xxxxxxx (Ml) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Xxxxxxx (Ml), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto. Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con l'Impresa, riguardanti la stessa Ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del presente contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le Somme assicurate già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di perfezionamento del presente contratto ha pieno effetto quest'ultimo.
La copertura assicurativa è prestata con la Franchigia e con i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Garanzia alluvione, inondazione ed allagamento
La copertura assicurativa vale, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 14 - "Le esclusioni della copertura assicurativa", per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle Cose assicurate da:
a) fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) allagamento verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di: formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto. Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità - in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con l'Impresa, riguardanti la stessa Ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del presente contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le Somme assicurate già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di perfezionamento del presente contratto ha pieno effetto quest'ultimo.
La copertura assicurativa è prestata con la Franchigia e con i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo.
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Condizioni valide per entrambe le garanzie:
sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.
L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, rimborsa, senza applicazione della Regola proporzionale e con i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo:
le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, con esclusione dei residui tossici e nocivi, di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro e con esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento e trattamento speciale dei residui tossici e nocivi;
le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi delle cose poste nei locali la cui Ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e/o nelle eventuali pertinenze, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali;
le spese di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari, ridotte in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse ed escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico, sempreché tali spese siano sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Sono, inoltre, rimborsati i seguenti oneri necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa:
a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
b) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica;
c) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. Tali oneri concorrono alla determinazione della Somma assicurata.
Relativamente agli oneri di cui ai punti a) e b), se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa non concorrono alla determinazione della Somma assicurata ed in caso di Sinistro indennizzabile sono rimborsabili entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 14 - Le esclusioni della copertura assicurativa
La copertura assicurativa non vale per i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
e) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
f) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
i) subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
Relativamente alla garanzia Xxxxxxxxx, sono inoltre esclusi i danni:
k) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione e da xxxxxxxx;
l) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate.
Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione ed allagamento, lettere a) e b) dell'articolo 13 - "Gli eventi assicurati",
sono inoltre esclusi i danni:
m) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
n) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
o) a cose mobili poste all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie;
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p) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell'alluvione o dell'allagamento sulle Cose assicurate.
Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione ed allagamento, lettera b) dell'articolo 13 - "Gli eventi assicurati", sono inoltre esclusi i danni:
q) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
r) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
s) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
t) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa;
u) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.
OPERATIVITA'
Art. 15 - Destinazione dei locali
L'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda tecnica di modulo e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.
Art. 16 - Caratteristiche costruttive del fabbricato
Le garanzie prestate sono operanti purché l'Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con: strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
pareti esterne in materiali Incombustibili;
manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose; strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
Solai in materiali anche combustibili.
Le pareti esterne possono comunque:
essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili: per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:
sono costituite in materiali Incombustibili;
sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili;
oppure
fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
oppure
fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.
E' consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze.
Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del Fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.
Art. 17 - Stato d'uso del fabbricato
La copertura assicurativa è prestata a condizione che il Fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.
Art. 18 - Forma della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è prestata a Valore intero e, salvo quanto diversamente stabilito nell'articolo 25 - "Determinazione del danno", a Valore a nuovo.
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Art. 19 - Colpa grave e dolo
L'Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con:
colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.
Art. 20 - Indicizzazione
Premesso che con l'espressione:
"indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
“indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l’indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Xxxxxxxxxx (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula del presente contratto di assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 21 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.
Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.
In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.
Art. 23 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
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In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.
Art. 24 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 21 - "Obblighi";
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 25 - "Determinazione del danno".
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
L'Impresa si riserva il diritto di fare trasportare le Cose assicurate e danneggiate presso laboratori di fiducia specializzati, al fine del migliore espletamento delle operazioni peritali.
Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia su supporti informatici
La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente copertura assicurativa, fermo restando che l'Impresa non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale l'Impresa resta del tutto estranea.
Art. 25 - Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro con i criteri di seguito riportati.
Si premette che per le Merci, i veicoli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, i Preziosi, i Valori, le Collezioni, gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la copertura assicurativa è prestata in base al Valore allo stato d'uso.
Per le Collezioni, inoltre, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.
Relativamente alle Cose assicurate per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore allo stato d'uso delle cose stesse, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.
Si procede con corrispondere l'Indennizzo in base al Valore allo stato d'uso.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
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in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 26 - "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", se le somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo risultano:
superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Si conviene inoltre che, relativamente al Fabbricato, qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
Merci:
si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, il presente contratto sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempre ché il danno sia indennizzabile.
L'Indennizzo per la riparazione di un autoveicolo danneggiato non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:
si stima il Valore a stato d'uso delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Cose particolari:
per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni..
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Valori:
si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito.
Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
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Art. 26 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle Cose assicurate, escluse quelle assicurate senza applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 18 - "Forma della copertura assicurativa" delle norme di Operatività eccede la Somma assicurata alla rispettiva garanzia, separatamente considerata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Art. 27 - Anticipo dell'indennizzo
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto importo, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.
Art. 28 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.
Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini della presente copertura assicurativa, entro 30 giorni dalla data in cui l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.
Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.
Ogni pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 codice civile.
Art. 30 - Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini della copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 31 - Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Fermo quanto disposto all'articolo 3 - "Modifiche della copertura assicurativa" nel caso in cui, al momento del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 codice civile.
Resta fermo il diritto dell'Impresa di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale con preavviso di 30 giorni.
Art. 32 - Servizio di salvataggio e risanamento
Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
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A fronte di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa.
000.00.00.00
attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata.
Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.
I costi riconducibili ai servizi prestati dall'azienda specializzata saranno a carico dell'Assicurato.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, le spese sostenute ai soli fini di salvataggio, saranno a carico dell'Impresa stessa secondo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile.
In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.
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