Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risul- ta che il valore delle Cose assicurate, escluse quelle assicurate senza applicazione della Regola proporzio- nale di cui all’art. 1907 del codice civile, determinato secondo i criteri di cui all’articolo “Forma dell’Assicu- razione” delle norme di Operatività eccede la Somma assicurata alla rispettiva garanzia, separatamente con- siderata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Xxxxx assicurata e valore risultante al momento del Sinistro. Tuttavia l’Impresa rinuncia all’applicazione della sud- detta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risultasse inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto, escluse le Merci, inferiore al valore a nuovo, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore del Fabbricato eccede la Somma assicu- rata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro. Tuttavia l’Impresa rinuncia all’applicazione della sud- detta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qua- lora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile si conviene che: - per le Partite 1 “Beni immobili” e 2 “Fabbricati di interesse storico ed artistico” non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 30% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 30% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l’indennizzo non superi euro 50.000,00. - per la partita 3 “Beni mobili / Contenuto” l’assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. A parziale deroga delle condizioni di polizza , si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, le condizioni di polizza rimarranno operative per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile - nel caso in cui il Contraente non adempia a quanto previsto dalla norma 2.11 Copertura nuovi enti
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore del Fabbricato eccede la Somma assicurata, MPACGA - N13 Condizioni di assicurazione Ed.07/2016 Danni ai locali Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se prescelta la forma di copertura a valore intero (punto. c) del precedente Art. 3.9), se dalle stime fatte secondo le norme di cui all’Art. 3.15 risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte di danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il valore risultante dalle suddette stime. Tuttavia, in caso di sinistro non si applicherà il predetto disposto nel caso in cui la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora la somma assicurata risulti insufficiente in misura superiore al 10% verrà applicata la regola proporzionale, ma solo per l’eccedenza rispetto a detto 10%.