Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Clausole campione

Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell’indennizzo di cui all’ art. 4.2 – Aumento dell’indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all’art. 1908 del Codice Civile.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice civileObbligo di salvataggio”, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Assicurazione a Primo Rischio assoluto In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell’ambito della Sezione interessata al sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice CivileObbligo di salvataggio” e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Salvo i casi previsti dall’art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.