PROGRAMMA CoveR LEASING CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
PROGRAMMA CoveR LEASING CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
contro i danni agli autoveicoli oggetto di un piano di locazione finanziaria
di FINDOMESTIC BANCA SPA
SET INFORMATIVO
Edizione 122018FINDOLEA Mod. TA3295 ed. 12/2018
Ultimo aggiornamento 10/12/2018
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA
Prodotto: CoveR LEASING (Polizza Collettiva n. 8 427 343)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Veicoli ad uso privato
Veicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico non superiore a 45 x.xx
Garanzie di base:
Furto (totale e parziale) Rapina
Incendio Valore a nuovo
Garanzie Opzionali:
Atti Vandalici Eventi naturali Rottura Cristalli
Garanzie aggiuntive Danni: Danni all’autoveicolo a causa del trasporto di vittime delle strada, Danni a causa di urto contro animali selvatici, Ripristino dei dispositivi di sicurezza, Spese di dissequestro, Rifacimento chiavi
Assistenza in viaggio Kasko
Che cosa non è assicurato?
Veicoli di aziende di autonoleggio senza conducente, autotassametri, autoveicoli per uso speciale
Ci sono limiti di copertura?
Principale esclusioni :
Dolo o colpa grave
Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
Principale limiti :
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquisto con un contratto di locazione finanziaria Findomestic Banca.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale in tutta Europa.
Per la garanzia Assistenza in viaggio, territorialità secondo specifiche disposizioni contrattuali.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione e non è frazionabile.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: assegni bancari, postali o circolari, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito, denaro contante.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione del piano di locazione finanziaria, così come riportato nel certificato di assicurazione cessa alla scadenza ivi indicata.
Cesserà comunque contestualmente alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria per qualunque motivo.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Version 12/2018
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126
MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto: Programma CoveR Leasing (polizza Collettiva n. 8427343) Data di realizzazione: 10 dicembre 2018
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xxx , e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 00 xxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 522 % , ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 235%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutueles il patrimonio netto è pari a 1.367.337.255,91 euro di cui per reserve 803.557.508,66 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx .). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 915 000 000 € , il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879 % , ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 470%.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell’autoveicolo indicati sul Certificato di Assicurazione causati dagli eventi di cui alle seguenti garanzie:
In caso di Cover Leasing Light:
Furto o rapina:
Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all’autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Xxxxx, di cose non assicurate poste all’interno dell’autoveicolo.
Incendio:
incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.
Valore a nuovo:
Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento e salvi gli eventuali Scoperti, in caso di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali”.
In caso di Cover Leasing Full (oltre alle garanzie previste dalla Cover Leasing Light):
Atti Vandalici:
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
Eventi Naturali:
In caso di bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, alte calamità naturali.
Rottura cristalli:
Rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo, limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.
Altre Garanzie Aggiuntive danni:
Danni all’Autoveicolo a causa de trasporto di vittime della strada:
La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.
Xxxxx all’Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici:
Opera solo se avviene su strade asfaltate aperte al pubblico.
Lesioni subite dagli animali domestici trasportati:
La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull’autoveicolo, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.
Ricorso terzi e rischio locativo:
La Società tiene indenne l’Assicurato delle somme, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
1) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
2) al locale condotto in locazione dall’assicurato per il rimessaggio dell’Autoveicolo.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza: L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione conseguente ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Spese di dissequestro: Sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’Autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere: In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell’autoveicolo, la Società rimborsa, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione: a) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché b) le spese per la procura a vendere a favore della Società. Spese di parcheggio e custodia: Spese sostenute per il parcheggio o la custodia dell’autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo: Spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere), entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Assistenza in viaggio: Comprende le seguenti prestazioni: Soccorso stradale e traino – Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale – Auto in sostituzione in Italia – Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero) – Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero – Riconsegna dell’autoveicolo assicurato Garanzie Opzionali (solo alla Cover Full Leasing): Kasko: Scontro contro un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? L’Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzia esclusivamente in base ai seguenti programmi: A) PROGRAMMA COVER LEASING LIGHT: in base al quale sono prestate garanzie principali, per Danno totale e parziale a seguito di: Furto e rapina; Incendio - Valore a nuovo fino ad un massimo di 12 mesi; B) PROGRAMMA COVER LEASING FULL: in base al quale sono prestate le garanzie per Danno totale e parziale a seguito di: a) Furto; B) Incendio; C) Atti vandalici; D) Eventi naturali; E) Rottura cristalli – con aggiunta: F) della garanzia Valore a nuovo fino ad un massimo di 12 mesi; G) delle altre Garanzie aggiuntive danni e delle prestazioni di Assistenza in viaggio. C) PROGRAMMA COVER LEASING FULL CON KASKO: in base al quale sono prestate le garanzie per Xxxxx totale e parziale a seguito di: a) Furto; B) Incendio; C) Atti vandalici; D) Eventi naturali; E) Rottura cristalli – con aggiunta: F) della garanzia Valore a nuovo fino ad un massimo di 12 mesi; G) delle altre Garanzie aggiuntive danni; H) della Garanzia Kasko e delle prestazioni di Assistenza in viaggio. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni con riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni aggiuntive |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per le singole garanzie, sono esclusi: Per la garanzia INCENDIO: semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; Per la garanzia ROTTURA CRISTALLI: rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’Autoveicolo, fanaleria e specchietti retrovisori Per la garanzia FURTO TOTALE: Qualora l’Autoveicolo al momento del furto non sia chiuso a chiave. |
Ci sono limiti di copertura?
Sono ulteriormente esclusi i danni causati all’Autoveicolo da:
1. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare.
Limitatamente alla sola garanzia KASKO, sono esclusi i danni:
1. cagionati da cose o da animali trasportati sull’autoveicolo;
2. cagionati da operazioni di carico e scarico;
3. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
4. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
Limitatamente alla sola garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO, sono esclusi:
a. gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione de-terminata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipa-zione a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Assicurato:
a. in caso di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:
a.1. per la garanzia Furto e Rapina (compreso il tentativo di Furto):
- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1, 2 e 3;
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.
a.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali:
- 15% col minimo di:
A. € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a
€ 80.000,00;
C. € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00.
Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 200,00; B) € 300,00; C) € 500,00
a.3. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per Sinistro.
b. con riparazione NON effettuata presso la Rete convenzionata:
b.1. per la garanzia Furto (compreso il tentativo di Furto):
- 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
- 15% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.
b.2. per la garanzia Atti vandalici: 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.
b.3. per la garanzia Eventi Naturali: Scoperto del 20% con il minimo di:
A. € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. € 1.000,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. € 1.500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00.
Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 500,00; B) € 600,00; C) 700,00.
b.4. per la garanzia KASKO: 15% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro.
c. per la garanzia Cristalli:
c.1. senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso la Rete Convenzionata;
c.2. con Franchigia di € 100,00 per Sinistro limitatamente alle riparazioni NON effettuate presso la Rete Convenzionata.
d. Relativamente agli Autoveicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
e. In caso di furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Veicolo, sarà applicato uno ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
Le zone territoriali sono le seguenti:
ZONA | PROVINCE |
1 | tutte le restanti province |
2 | AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, MT, PZ, RM, SR, TO, VV; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; |
5 | CE, FG; |
DEGRADO – DEPREZZAMENTO:
DANNO TOTALE: Si ha Danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli dell’autoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente tabella:
Xxxxxx trascorsi dalla data di decorrenza dell’assicurazione alla data del Sinistro | Da 1 a 365 | Da 366 a 730 | Da 731 a 1095 | Da 1096 a 1460 | Da 1461 a 1825 | Da 1826 a 2190 | Da 2191 a 2555 |
% di deprezzamento | 0 | 20% | 35% | 45% | 55% | 65% | 68% |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro l'assicurato, entro 3 giorni, deve: A. presentare – solo in caso di danno da furto, incendio, atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che l’autoveicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell’autoveicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), fax +39 00.00000000, email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-0.xx, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l’autoveicolo. In caso di danno totale, l’assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A); 2. copia della fattura di acquisto dell’autoveicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale dell’autoveicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviata anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A. In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. Nel caso di danno parziale l’assicurato non deve provvedere a far riparare l’autoveicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato con la Società per le riparazioni è l’autofficina/carrozzeria nonché, per quanto riguarda la fornitura dell’Autoveicolo sostitutivo, la società di noleggio convenzionata con la Società. Per la rottura cristalli sono Centri Convenzioni i riparatori Carglass. È quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH-1 - (Telefono x00 00 00000000; Numero verde 000.000.000 – fax x00 00 00000000 – contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-0.xx – xxx.xxxx-0.xx)per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA l’Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER |
Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie Principali, la determinazione dell’Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente.
Qualora l’autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. A richiesta della Società, il Contraente dovrà fornire una delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione dell’Autoveicolo dal PRA, attestante la cessazione della circolazione dell’autoveicolo assicurato per rottamazione.
In caso di Xxxxx totale subito da un Veicolo in leasing, l’IVA è liquidata esclusivamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate sempre che l’IVA resti a carico dell'Assicurato.
Danno Parziale: Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all’età e allo stato dell’autoveicolo, sulla base di quanto indicato per il danno totale.
Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera.
La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all’autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell’autoveicolo, né dei danni da mancato uso dell’autoveicolo o da suo deprezzamento.
ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia. in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 110955, (dall’estero x00 00 00000000; fax x00 00 0000000). Alla centrale Operativa l’Assicurato deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 8427343, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa dell’autoveicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l’Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Assicurato è comprensivo di imposta. |
Rimborso | L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - In caso di ripensamento dell’Assicurato, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto del Veicolo), la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all’annualità in corso; - Nel caso in cui l’Assicurazione debba cessare anticipatamente a seguito di Danno Totale garantito dalla copertura, la Società rimborserà al Contraente, proporzionalmente, il Premio imponibile corrisposto e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all’annualità in corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione avrà effetto dalla data di attivazione del Piano di Locazione finanziaria, così come riportato nel Certificato di Assicurazione, e cesserà alla scadenza ivi indicata, con una tolleranza di 30 giorni , senza necessità di disdetta. |
Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture Non sussistono differenziazioni in termini di durata per le singole coperture assicurative. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. L’Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. |
Risoluzione | - In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per qualsiasi motivo, l’assicurazione si cesserà automaticamente. - In caso di sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell’autoveicolo, l’assicurazione cesserà anticipatamente. - In caso di Danno Totale garantito dalla copertura, l’assicurazione cesserà per le annualità successive. |
La persona fisica o giuridica, Proprietario dell’autoveicolo o Conduttore in caso di leasing, che ha sottoscritto una polizza per il tramite del contraente (Findomestic Banca S.p.A.) il cui interesse è protetto dall’Assicurazione stessa.
Il massimo valore assicurabile per ogni Autoveicolo è di € 100.000,00; sugli Autoveicoli di valore assicurato superiore a
€ 65.000 è obbligatoria l’installazione di un antifurto satellitare o un sistema di localizzazione a radiofrequenza Lojack.
A chi è rivolto questo prodotto?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: |
Il premio viene versato in un’unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico anticipato dal Contraente, e non è frazionabile
costi di intermediazione
Il premio è comprensivo delle spese relative all’intermediazione e alla gestione del contratto di assicurazione. La quota parte percepita dal Contraente in qualità di intermediario è pari al 40,00% del premio imponibile (al netto tasse), mentre le spese di gestione percepite dalla Società (comprese la gestione dei contratti e dei sinistri) è pari all’4,27% del
premio lordo pagato dall’Assicurato.
Quali costi devo sostenere?
Centro Assistenza Mach1 Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800-178047 (dall’estero: x0000000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dale15.00 alle 17.30 – fax: x000000000000– email: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx oppure all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution - Direction du controle des pratiques commerciales– 75436 Paris Cedex, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. |
Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Assicurato può presentare reclamo all’Ivass chiedendo | |
l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS direttamente FIN-NET. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
Glossario | ||
Art. 1 | Condizioni relative al contratto……………………………………………….. | 1 |
Art. 2 | Condizioni relative all’autoveicolo assicurato e sue pertinenze……………… | 2 |
Art. 3 | Garanzie disponibili…………………………………………………………... | 2 |
Art. 4 | Programmi e combinazioni di garanzie………………………………………. | 2 |
Art. 5 | Valore assicurabile……………………………………………………………. | 3 |
Art. 6 | Prestazioni di assistenza (non incluse nel programma cover leasing light)…… | 3 |
Art. 7 | Xxxxxxxx xxxxx (inclusa nel programma cover leasing full con xxxxx)………. | 4 |
Art. 8 | Xxxxx esclusi………………………………………………………………….. | 4 |
Art. 9 | Scoperti e franchigie………………………………………………………….. | 4 |
Art. 10 | Limiti di risarcimento………………………………………………………… | 5 |
Art. 11 | Come si determina il premio…………………………………………………. | 5 |
Art. 12 | A chi rivolgersi……………………………………………………………….. | 5 |
Art. 13 | Obblighi dell’assicurato………………………………………………………. | 6 |
Art. 14 | Recupero dell’autoveicolo rubato…………………………………………….. | 6 |
Art. 15 | Applicazione del deprezzamento……………………………………………... | 6 |
Art. 16 | Come si liquida il danno……………………………………………………… | 6 |
Art. 17 | Protezione dei dati personali………………………………………………….. | 7 |
GLOSSARIO
(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione e che aderisce alla polizza collettiva n. 8427343. Più precisamente Findo- mestic Banca S.p.A. (Locatore) e/o il Conduttore (Locatario) che aderisce alla po- lizza collettiva, per quanto di loro interesse.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costi- tuita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e orga- nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.
Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. CERT201812LEAFINDO) che riporta:
• i dati contenuti nel Modulo di Adesione;
• la sottoscrizione per conferma dell’attivazione delle garanzie da parte
della Società.
Conduttore/Locatario: chi ha sottoscritto con Findomestic Banca S.p.A. un contratto di locazione finanziaria per l’Autoveicolo oggetto della presente coper- tura assicurativa.
Contraente: FINDOMESTIC S.p.A., via Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 48 – 50123 Fi- renze, che stipula l’Assicurazione.
Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore dell’au-
toveicolo al momento del Sinistro ai sensi dell’art. 15.1.
Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia assicurativa.
Dealer: L’azienda venditrice dell’autoveicolo assicurato. Sono parificate al Dea- ler anche le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o conso- ciate) dell’azienda venditrice dell’autoveicolo assicurato.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’assicurato.
Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati all’autoveicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli all’autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all’Assi- stenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza fornita tramite la Centrale Opera- tiva.
Guasto: il danno subito dall’autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni nor- mali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: l’evento occorso all’autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni all’autoveicolo stesso.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sini- stro.
Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.
MACH 1 s.r.l., Sede legale Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX (numero
verde 800.178047) agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assi- curato; i dati identificativi dell’autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicu- rato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sot- toscrizione del richiedente.
Parti: Il Contraente, l’Assicurato e la Società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di assicurazione e dal Certificato di as- sicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. 8427343 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.
Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
Prezzo di acquisto: Il valore riportato in fattura.
Proprietario dell’autoveicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Auto- mobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui me- diante violenza o minaccia
Relitto: L’autoveicolo con danni pari o superiori al 75% del valore dell’auto- veicolo al momento del Sinistro.
Residenza: Il luogo in cui il Conduttore dell’autoveicolo ha stabilito la resi- denza anagrafica o la sede legale.
Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la Società per le ripara- zioni (autofficina o carrozzeria) nonché, per quanto riguarda la fornitura dell’au- toveicolo sostitutivo di cui all’art. 6.1., la società di noleggio convenzionata con la Società. Carglass per la rottura cristalli.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scop- pio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la società Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Utilizzatore: Colui che utilizza il veicolo oggetto dell’Assicurazione, essendo a
ciò autorizzato dal Conduttore.
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Xxxxx Totale a seguito delle garanzie Principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua vali- dità, i deprezzamenti previsti dall’art. 15.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Veicolo/Autoveicolo: L’autoveicolo oggetto dell’Assicurazione. Si conside- rano parte integrante dell’autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla con- cessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
PROGRAMMA CoveR LEASING
ASSICURAZIONE contro i danni agli autoveicoli
con contratto di locazione finanziaria di Findomestic Banca S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE polizza collettiva n. 8427343
Condizioni relative al contratto e all’autoveicolo assicurato
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Xxxxxxx è stipulata ai sensi e per effetti dell’art. 1891 c.c. per conto e nell’interesse dei singoli titolari dei contratti di locazione finanziaria (Conduttori) che vi abbiano aderito, e an- che nell’interesse proprio.
d. L’Assicurazione vale per Sinistri verificatisi in Europa, salvo per alcune co- perture della garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO, nel cui titolo è contem- plato solo l’estero o solo l’Italia (art. 6).
e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessa- zione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
f. Recesso dal contratto. In caso di ripensamento, l’Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Po- lizza. La Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge. In caso di durata poliennale della polizza, l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preav- viso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rap- porti fra le Parti, l’Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 60 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal con- tratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal caso la Società rimborsa l’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
g. Modalità per rendere operativa l’Assicurazione. Il Conduttore, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione, potrà aderire al programma assicurativo prescelto tramite il Contraente, che ha stipulato con lui il contratto di leasing/locazione fi- nanziaria. Il Conduttore sottoscriverà il Modulo di Adesione, verserà l’im- porto del premio assicurativo e riceverà il Certificato di Assicurazione sot- toscritto dalla Società. La Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il Contraente e riconosce che tale pagamento è liberatorio per il Conduttore.
h. Durata del contratto. L’Assicurazione avrà effetto dalla data di attivazione
del Piano di Locazione finanziaria, così come riportato nel Certificato di As- sicurazione, e cesserà alla scadenza ivi indicata, con una tolleranza di 30 gg., senza necessità di disdetta. Cesserà in ogni caso all’eventuale perdita definitiva del Veicolo oggetto della copertura o comunque contestual- mente alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria per qualunque motivo.
i. Cessazione dell’Assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demo- lizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell’autoveicolo, estin- zione del finanziamento), la Società rimborserà al Contraente, proporzio- nalmente, il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le mensilità successive; nel caso in cui l’Assicurazione debba cessare anticipatamente a seguito di Danno Totale garantito dalla copertura, la So- cietà rimborserà al Contraente, proporzionalmente, il Premio imponibile corrisposto e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all’annualità in corso.
j. Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del Conduttore (o di subentro di altro Assicurato al contratto di locazione finanziaria del Veicolo), questi è tenuto a darne im- mediata comunicazione per iscritto alla Società. In caso di Xxxxxxxx si appli- cheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all’art. 9) previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.
k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ov- vero oneri a carico dell’Assicurato, sono evidenziate in grassetto.
l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e fu- turi, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L’aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Antiracket).
m. Clausola di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al re- cesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegata- ria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà te- nuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coas- sicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri. L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidalmente respon-
sabili.
TA3295 ed.122018 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 8
2. CONDIZIONI RELATIVE ALL’AUTOVEICOLO ASSICURATO E SUE PERTINENZE
Sono assicurabili veicoli acquistati oggetto di un nuovo piano di locazione finanziaria con Findomestic Banca e di valore non superiore a € 100.000. Il Valore assicurato (per il quale è pagato il Premio) del Veicolo deve corrispondere al prezzo di acquisto come documentato in fattura, con il massimo aumento del 10% calcolato sul valore di listino in vigore alla data di decorrenza del contratto di locazione. Possono essere assicurati anche gli autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 45 quintali. Sono esclusi gli autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente, autotassametri, autoveicoli per uso speciale. Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 65.000 è obbligatoria l’installazione di un antifurto satellitare o un sistema di localizzazione a radio- frequenza Lojack. Si considerano parte integrante dell’autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell’autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, det- tagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all’autoveicolo assicurato.
Garanzie disponibili e programmi
3. GARANZIE DISPONIBILI
Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell’autoveicolo indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza così definite (vedasi art. 4 per le combinazioni):
GARANZIE “PRINCIPALI”:
a) “FURTO”
Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all’autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Xxxxx, di cose non assicurate poste all’interno dell’autoveicolo.
La garanzia opera a condizione che al momento del furto l’autoveicolo sia chiuso a chiave.
b) “INCENDIO”
Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell’autoveicolo.
GARANZIE “AGGIUNTIVE”:
c) “ATTI VANDALICI”
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
d) “EVENTI NATURALI”
Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, altre calamità naturali.
e) “ROTTURA CRISTALLI”
Rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limi- tatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000,00.
f) “VALORE A NUOVO”
Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall’art. 15.1. e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall’art. 9, in caso
di Danno Totale ai sensi delle garanzie “Principali” (v. art.3, lettere a) e b)).
g) “ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI”:
- Danni all’autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
- Danni all’autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico
- Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull’autoveicolo.
- Xxxxxxx xxxxx e Rischio locativo. La Società tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale
civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell’autoveicolo assicurato:
I. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’autoveicolo non è in circolazione ai sensi del Decreto Legislativo 07 settembre 2005;
II. al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il rimessaggio dell’autoveicolo.
- Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura
- Spese di dissequestro, sostenute per il dissequestro e la restituzione dell’autoveicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
- Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell’autoveicolo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché b) le spese per la procura a vendere a favore della Società.
- Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell’autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.
- Spese per il rifacimento delle chiavi dell’autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
GARANZIA “KASKO”
h) Scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
4. PROGRAMMI E COMBINAZIONI DI GARANZIE
L’Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi:
A. PROGRAMMA COVER LEASING LIGHT in base al quale sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di Assicurazione), per
Danno totale e parziale a seguito di:
a) FURTO b) INCENDIO
con aggiunta della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.f. delle Condizioni di Assicurazione) per 12 mesi.
B. PROGRAMMA COVER LEASING FULL in base al quale sono prestate le garanzie (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) per Danno totale e parziale a seguito di:
a) FURTO b) INCENDIO; c) ATTI VANDALICI d) EVENTI NATURALI e) ROTTURA CRISTALLI con aggiunta:
f) della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.f) delle Condizioni di Assicurazione) per 12 mesi
g) delle altre “GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI” (v. art. 3.g) delle Condizioni di Assicurazione) e delle prestazioni di ASSISTENZA IN VIAGGIO (v. art. 6 delle Condizioni di Assicurazione)
C. PROGRAMMA COVER LEASING FULL con KASKO in base al quale sono prestate le garanzie (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) per Danno totale e parziale a seguito di:
a) FURTO b) INCENDIO; c) ATTI VANDALICI d) EVENTI NATURALI e) ROTTURA CRISTALLI con aggiunta:
f) della garanzia “VALORE A NUOVO” (v. art. 3.f) delle Condizioni di Assicurazione) per 12 mesi
g) delle altre “GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI” (v. art. 3.g) delle Condizioni di Assicurazione)
h) della “GARANZIA KASKO” (v. art. 3.h) delle Condizioni di Assicurazione)
e delle prestazioni di ASSISTENZA IN VIAGGIO (v. art. 6 delle Condizioni di Assicurazione)
5. VALORE ASSICURABILE
5.1. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è di € 100.000,00; su- gli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 65.000 è obbligatoria l’installazione di un antifurto satellitare o un sistema di localizzazione a radiofrequenza LoJack.
5.2. Il valore assicurato dell’autoveicolo deve corrispondere a quello indi-
cato all’art. 2.
Detto valore dovrà essere comprensivo di aliquota IVA se l’Assicurato non è un soggetto in grado di recuperare l'imposta.
6. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (NON incluse nel PROGRAMMA COVER LEASING LIGHT)
Le prestazioni che seguono devono essere richieste a Inter Partner As- sistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, nei termini indicati all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
6.1. Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l’autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, op- pure organizzerà il traino dell’autoveicolo stesso fino al Dealer, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, l’Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino. L’Utilizza- tore può inoltre richiedere di essere trainato fino al Dealer anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.
Recupero difficoltoso dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l’autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa pro- cura direttamente all’Utilizzatore il mezzo di soccorso per riportare l’autoveicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il re- lativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Utilizzatore alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione po- trà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Utilizzatore i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Auto in sostituzione in Italia. Qualora l’autoveicolo assicurato risulti inutiliz- zabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo dell’au- toveicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Uti- lizzatore presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibil- mente con le disponibilità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di categoria C (classifica- zione delle Società di autonoleggio), senza autista, per il periodo strettamente necessario alle riparazioni e comunque per un periodo massimo di:
a) 5 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione viene eseguita presso un centro non convenzionato;
b) 14 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione viene eseguita presso un centro convenzionato;
c) 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di Xxxxx totale all’Autoveicolo, pre- visto dal contratto. In caso di Xxxxx totale dell’autoveicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
A carico dell’Utilizzatore restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Utilizza- tore può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicura- zione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a seguito di Inci- dente, Guasto o Danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non pos- sano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio l’Utilizzatore dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero. Qualora a seguito di Incidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l’autoveicolo assicurato resti immobiliz- zato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto ap- positamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concor- dato con l’Utilizzatore. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Opera- tiva sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia dell’autoveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Utilizzatore i costi eventuali per diritti doganali, ripa- razioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell’Au- toveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Riconsegna dell’autoveicolo assicurato. Qualora l’autoveicolo assicurato venga ritrovato, a seguito di Furto o Rapina, ad oltre 50 km. dal luogo di resi- denza dell’Utilizzatore o sia immobilizzato per una della cause coperte dalle ga- ranzie previste dal contratto di Assicurazione e, se riparabile, richieda oltre otto
ore di manodopera (certificate dal riparatore alla Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato un autista per re- cuperarlo e consegnarlo alla sua residenza. A carico dell’Utilizzatore restano le eventuali spese di carburante, pedaggio, e traghetto. In caso di ritrovamento successivo a furto, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Centrale Operativa che di- sponga la riconsegna dell’Autoveicolo alla propria residenza purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’autovei- colo sia ancora di proprietà del Locatore.
In alternativa, su richiesta dell’Utilizzatore, la Centrale Operativa provvede a pro- curargli, tenendo il costo a carico della Società, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, turistica in aereo) per recarsi egli stesso sul luogo dove è stato riparato l’autoveicolo per ricondurlo alla propria residenza.
6.2. Obblighi in caso di Sinistro.
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Assicurato non abbia preso contatti per qual- siasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare inden- xxxxx per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate
dalla Centrale stessa.
6.3. Esclusioni.
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle persone di cui egli deve
rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione deter- minata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di inter- venti sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicu- rati con il presente contratto.
7. XXXXXXXX XXXXX (inclusa nel programma COVER LEASING FULL con XXXXX)
La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Esclusioni e limitazioni
8. DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati all’autoveicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità in- dette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’Autovei- colo;
6. dolo dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;
7. colpa grave dell’Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia XXXXX, se operante.
Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sola garanzia
XXXXX, non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposi- zioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente sca- duta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sull’autoveicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di xxxxxxx a spinta,
di circolazione “fuori strada”;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno in- dennizzabile.
9. SCOPERTI e FRANCHIGIE
La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell’Assicurato:
a. in caso di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:
a.1. per la garanzia Furto e Xxxxxx (compreso il tentativo di Xxxxx e i dan-
neggiamenti di cui all’art. 3.a):
- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di Con- duttori Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1, 2 e 3 (vedi art. 11.1);
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona ter- ritoriale 4;
- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona ter- ritoriale 5;
a.2. per le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali:
- 15% col minimo di:
A. € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-
curato fino a € 40.000,00;
B. € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-
curato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicu-
rato superiore a € 80.000,00;
qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la
tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società, i suddetti
minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 200,00; B) € 300,00;
C) € 500,00
a.3. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per Sinistro.
b. con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:
b.1. per la garanzia Xxxxx (compreso il tentativo di Xxxxx e i danneggia-
menti di cui all’art. 3.a):
- 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Auto- veicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2 (vedi art. 11.1);
- 15% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Auto- veicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Auto- veicoli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autovei- coli di Conduttori Assicurati residenti nelle province della zona ter- ritoriale 5;
b.2. per la garanzia Atti vandalici: 20% con il minimo di € 500,00 per Sini- stro;
b.3. per la garanzia Eventi Naturali: Scoperto del 20% con il minimo di:
A. € 750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-
curato fino a € 40.000,00;
B.€ 1.000,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-
curato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. € 1.500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assi-
curato superiore a € 80.000,00;
qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la Società i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 500,00; B) € 600,00;
C) 700,00
b.4. per la garanzia KASKO: 15% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro.
c. per la garanzia Cristalli:
c.1. senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso la
10. LIMITI DI RISARCIMENTO
Rete Convenzionata;
c.2. con Franchigia di € 100,00 per Sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso la Rete Convenzionata.
d. Relativamente agli Autoveicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condi- zioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
Per ciascun Sinistro, la Società non è tenuta a pagare Indennizzo superiore a:
a. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Xxxxxxx locativo;
b. € 1.000,00 per anno assicurativo per ciascuna delle seguenti garanzie:
rottura Cristalli, Ripristino dei dispositivi di sicurezza;
c. € 420,00 per le garanzie spese di annotazione della perdita di possesso,
procura a vendere;
d. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Spese di dissequestro; Spese di par- cheggio e custodia.
Calcolo del premio
11. COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1. provincia ove ha sede il Conduttore, in relazione alle seguenti Zone Territoriali:
ZONA | XXXXXXXX |
0 | XX, XX; |
0 | BA, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; |
0 | AV, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, PZ, RM, SR, TO, VV; |
2 | AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS; |
1 | tutte le restanti province |
2. marca dell’Autoveicolo
3. valore assicurato (vedi art. 2 e 5.2 delle Condizioni di Assicurazione)
4. durata dell’Assicurazione, per un minimo di 12 mesi.
Il premio degli anni successivi al primo viene ridotto nella medesima percentuale (deprezzamento) con la quale si riduce convenzionalmente di anno in anno il valore
dell’Autoveicolo, come indicato all’art. 15.
In caso di Sinistro
12. A CHI RIVOLGERSI
In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 – Via Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX (Xxlefono x00 00 00000000; Numero verde 000.000.000 – fax +39 02
00000000 – contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-0.xx – xxx.xxxx-0.xx) alla quale devono essere denunciati tutti i danni all’autoveicolo assicu- rato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12. 30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali;
Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’ Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’Assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da un’autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. 6) da parte di chi ne ha diritto.
In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 279088 (dall’estero +39 06 42115.871; fax x00 00 0000000).
Alla centrale Operativa l’Assicurato deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di polizza 8427343, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa dell’autoveicolo.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assi-
stenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.
CARGLASS In caso di rottura dei cristalli, l’Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Carglass potrà chiamare Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione MACH 1) per conoscere l’indirizzo del centro Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.
13. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – solo in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che l’Au- toveicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo al- cune parti o accessori dell’Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Via Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX (XX), xxx +39 00.00000000, email assistenzafindome- xxxx@xxxx-0.xx, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l’Autoveicolo.
In caso di Danno totale, l’Assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell’autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
14. RECUPERO DELL’AUTOVEICOLO RUBATO
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell’Autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
In caso di furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Vei- colo, sarà applicato uno ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a ter- mini di polizza.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere in- viata anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denun- cia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di Danno parziale l’Assicurato non deve provvedere a far riparare l’Au- toveicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le ripara- zioni di prima urgenza.
In caso di recupero dell’Autoveicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH1 appena ne abbia avuto notizia e prov- vedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Il Contraente rilascerà una procura alla vendita a favore della Società.
L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di
proprietà dell’Autoveicolo mettendo a disposizione della Società i documenti
necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora l’Autoveicolo venga recuperato prima che ne sia stata iscritta una perdita di possesso, la Società indennizzerà i danni parziali eventualmente subiti dall’Au- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx.
Xalcolo dell’Indennizzo
15. APPLICAZIONE DEL DEPREZZAMENTO
15.1 DANNO TOTALE. Si ha Danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del de- prezzamento – dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato
di nuovi modelli dell’autoveicolo – che viene calcolato in modo forfettario in re- lazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza sulla base della seguente ta- bella:
Xxxxxx trascorsi dalla data di decorrenza dell’assicurazione alla data del Sinistro | Da 1 a 365 | Da 366 a 730 | Da 731 a 1095 | Da 1096 a 1460 | Da 1461 a 1825 | Da 1826 a 2190 | Da 2191 a 2555 |
% di deprezzamento | 0 | 20% | 35% | 45% | 55% | 65% | 68% |
Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie Principali, la determinazione dell’Inden- nizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente.
Qualora l’autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. A richiesta della Società, il Contraente dovrà fornire una delega alla rot- tamazione e produrre il certificato di radiazione dell’Autoveicolo dal PRA, atte-
16. COME SI LIQUIDA IL DANNO
stante la cessazione della circolazione dell’autoveicolo assicurato per rottama- zione.
15.2. DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all’età e allo stato dell’Autoveicolo, sulla base di quanto indicato per l’art. 15.1.
Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera.
La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all’Au- toveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell’Autoveicolo, né dei danni da man- cato uso dell’Autoveicolo o da suo deprezzamento.
A. DANNO TOTALE.
In caso di Danno Totale devono essere allegati i seguenti documenti (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell’art. 3. g., qua- lora sia prevista questa garanzia):
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso dell’Autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta
del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di proprietà dell’autoveicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del do- cumento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sull’autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
6. Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo.
L’Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall’art. 15.1 con la de- curtazione dell’eventuale Scoperto di cui all’art. 9.
In caso di Xxxxx totale subito da un Veicolo in leasing, l’IVA è liquidata esclusi- vamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate sempre che l’IVA resti a carico dell'Assicurato.
B. DANNO PARZIALE
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente allo stesso.
L’Assicurato, perciò, al momento del ritiro dell’Autoveicolo, pagherà diretta- mente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o della Franchi- gia di cui all’art. 9 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 15.2 e rilascerà benestare per il pagamento dell’Indennizzo al Centro appartenente alla Rete.
C. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispet- tivamente dalla Società e dall'Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’As- sicurato.
I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli ob- blighi di cui all'art. 13;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determi- nando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di er- rore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabi- lità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
D. TERMINI DI PAGAMENTIO
In caso di Danno Parziale la liquidazione del danno verrà effettuata all’Assicu- rato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in pos- sesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effet- tuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà ef- fettuata dalla Società direttamente allo stesso.
In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata all’Assicurato entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sini- stro secondo le disposizioni di cui al punto A.
Protezione dei dati personali
17. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrat- tuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des don- nées personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?
1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.
La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.
2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.
3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?
I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.
Nell'ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
Quali sono i diritti di cui disponete?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
o in caso di uso illecito dei vostri dati;
o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità garante della privacy competente.
IN COLLABORAZIONE
TA3295 ed.122018 MODULO DI ADESIONE Pagina 1 di 1