DANNI ESCLUSI Clausole campione

DANNI ESCLUSI. La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relati- vi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.; 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri feno- meni elettrici non seguiti da incendio; 5. rigature, segnature, screpolature e simili dan- ni ai cristalli del veicolo; 6. dolo dell’Assicurato o dei suoi familiari con- viventi; 7. colpa grave dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzie COLLI- SIONE e XXXXX. Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limita- tamente alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO e 2SAFE, non indennizza i danni: 8. provocati dal conducente in stato di ebbrez- za o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; 9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con pa- tente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizio- ne che la validità della stessa venga confer- mata entro 3 mesi dalla data del sinistro; 10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; 11. cagionati da operazioni di carico e scarico; 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”; 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’a- ria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
DANNI ESCLUSI. La Società non risponde: 3.1 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale; f) f) la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’UAS si trova fuori del controllo del Proprietario o dell’Operatore UAS a causa di uno degli eventi menzionati nel presente punto a); l’ UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo dell’Assicurato se ne ha titolo, o del Proprietario o dell’ Operatore UAS a partire dal momento in cui verrà restituito al medesimo. 3.2 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di uso o impiego: a) di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; b) di qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico. 3.3 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da: a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; c) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; d) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; e) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminati di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combu...
DANNI ESCLUSI. Oltre alle esclusioni previste dall’Art. 31 delle “Norme Specifiche per l’Assicurazione Responsabilità Civile Terzila Società non risponde dei danni: a) cagionati da pilota sprovvisto della certificazione medica prevista dal D.P.R. 09.07.2010 n° 133 e dal D.P.R. 28.4.93 n° 207 o non in corso di validità. A tal fine si specifica che la copertura è comunque operante qualora l’assicurato sia provvisto di visita medica in corso di validità, prescindendo dalla relativa annotazione sull’attestato del rinnovo della visita stessa. Tuttavia nel caso di ritardo nell'adempiere al rinnovo biennale della visita medica per l'idoneità al volo, si conferma la validità delle garanzie assicurative entro un periodo comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di scadenza. Qualora al pilota non sia rinnovata l'idoneità al volo, a seguito di parere medico sfavorevole, non saranno accolti a risarcimento eventuali sinistri accaduti entro il su esposto periodo. b) agli attrezzi sportivi per il volo libero, paracadute da pendio e deltaplani a meno che non siano conseguenti a sinistro avvenuto durante la fase di "Volo" cosi come definita nelle definizioni di polizza; nonché di danni occorsi: c) durante voli acrobatici o effettuati per tentativi di primato se effettuati in dispregio a norme e regolamenti. d) fuori dai limiti territoriali indicati nelle Condizioni di polizza eccetto il caso che detti limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, per errore di navigazione causato da condizioni meteorologiche avverse.
DANNI ESCLUSI. La Società non risponde dei danni, delle perdite, degli Indennizzi verificatisi in occasione di: • danni derivanti da mancato o errato funzionamento dei dispositivi UAS assicurati che siano conseguenza a vizio originario del prodotto; • competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove qualora il UAS venga utilizzato per lo svolgimento delle stesse - l'esclusione non trova applicazione nel caso in cui il UAS venga utilizzato per attività di riprese delle summenzionate competizioni; • impiego del UAS per uso diverso da quello indicato in polizza; • manovre incompatibili con le caratteristiche del UAS, inclusa l’esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del Fabbricante del UAS; • impiego del UAS a scopo illecito che vada a violare la privacy o ledere i diritti personali di terzi; • dei danni alle cose o beni di proprietà, in uso o a qualsiasi titolo detenute dai partecipanti alle attività; • impiego del UAS per scopi militari o operazioni di assistenza ad azioni militari. Impiego di APR equipaggiati con armi. La Società non risponde inoltre dei danni causati: • da dolo dell’Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti; • da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio o con le specifiche di sicurezza del Fabbricante del UAS o delle sue componenti o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità; • a cose che l’assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione; • da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni; • direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato.
DANNI ESCLUSI. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko e Infortuni del Conducente, l’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche pre- liminari e finali previste dal regolamento di gara. b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento; c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Aderente, o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Xxxxxxx assicurato, salvo quanto previsto nelle singole garanzie.
DANNI ESCLUSI. Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati: a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti; b) da apparecchi SAPR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità; c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione; d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni. e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal SAPR assicurato.
DANNI ESCLUSI. È data facoltà al Contraente di includere nel corso del presente contratti altre attività sul territorio per le quali l’Assicuratore comunicherà con apposita appendice di polizza, i relativi costi assicurativi.
DANNI ESCLUSI. La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e /o C.S.A.I.; 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; 6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi; 7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi. Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni: 8. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge; 9. da inquinamento o da contaminazione.
DANNI ESCLUSI. La Società non indennizza i danni causati all’autoveicolo da:
DANNI ESCLUSI. L’Assicurazione non comprende i danni: a) da impiego di macchinari o impianti che siano azionate o condotti da persona non autorizzata a norma di legge; b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a questa equiparate, di veicoli a motore, di natanti a motore nonché da impiego di aeromobili; c) alle persone trasportate su veicoli e natanti di proprietà del Contraente o da lui detenuti; d) conseguenti ad inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo; e) derivanti da trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; f) da distribuzione e utilizzazione del sangue; g) da attività di sperimentazione clinica; h) da furto; i) alle cose trasportate, alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute e/o riparate; j) da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque misura l’amianto né per i danni da campi elettromagnetici; k) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica; l) conseguenti a guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti; nonché gli incidenti dovuti ad ordigno di guerra; m) da analisi genetiche.