COMUNE DI BENTIVOGLIO
COMUNE DI BENTIVOGLIO
(Provincia di Bologna)
ACCORDO FRA IL COMUNE DI BENTIVOGLIO E LA SOCIETÁ GO INTERNET S.p.a.
RELATIVO A SERVIZI DI CONNETTIVITÁ WIRELESS DA FORNIRE ALLA CITTADINANZA
L’anno duemilaquindici il giorno del mese di
TRA
Il Comune di Bentivoglio di seguito denominato, Ente nella persona del Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Bologna il 17/02/1967, C.F. GRZ MSM 67B17 A944J, nella sua veste di Responsabile del III Settore Lavori Pubblici
E
La società GO Internet S.p.a., di seguito denominata Società o Go Internet, con sede legale in xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX), nella persona del Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, all’uopo munito dei necessari poteri
Premesso che:
o Esiste una porzione del territorio del Comune di Bentivoglio nella frazione di Saletto, la quale comprende anche numerose case sparse, all’interno della quale non esiste la possibilità di usufruire delle tecnologie di connettività in banda larga via cavo, e che tale situazione comporta una limitata disponibilità di offerte commerciali per i residenti;
o Tale situazione di disagio è presente soprattutto nella frazione di Saletto e Fabbreria;
o Tale situazione risulta penalizzante per i singoli cittadini e le imprese locali;
o Tra le finalità dell’Amministrazione Pubblica esiste quella di rendere fruibile tali nuove tecnologie che permetterebbero alla collettività di accedere a tutti quei servizi e opportunità che solo una veloce connessione telematica a Internet può fornire ampliando la possibilità di accedere a svariante offerte commerciali presenti sul mercato;
o La GO Internet S.p.a. è fornitrice di servizi di connettività a banda larga tramite in;
o La società Go Internet S.p.a. risulta assegnataria, a seguito di gara bandita dal Ministero delle Comunicazioni di diritti d’uso nazionali WiMax nella banda 3.4-3.6 GHz (banda 3.5 GHz) per le regioni Marche ed Xxxxxx Xxxxxxx;
o A seguito di vari incontri, la Società ha manifestato l’interesse a installare apparati di telecomunicazione su siti dell’Amministrazione Comunale al fine di rendere disponibili sul territorio i propri servizi commerciali;
o Il Comune di Bentivoglio con deliberazione n_ del ha approvato il testo del presente accordo.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Finalità dell’accordo
L’accordo ha la finalità di implementare le possibilità di connettività a banda larga in radiofrequenza per i cittadini e le imprese, opportunità ritenuta di rilievo in particolare per le aree
del territorio non coperte dal servizio via cavo, tramite il potenziamento della rete wireless, grazie alla messa a disposizione dei siti comunali.
Art. 2 – Durata dell’accordo
Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione e per cinque anni. Al termine della naturale scadenza lo stesso dovrà essere rinnovato in forma espressa.
Ciascuna delle parti potrà recedere dandone preventiva comunicazione entro 180 giorni.
In ogni momento, anche prima che siano trascorsi 5 anni, la Società ha la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il presente accordo per caso fortuito o forza maggiore, mentre l’Ente potrà recedere per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati.
Art. 3 – Obblighi Convenzionati
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le stesse in convenzione.
Art. 4 – Obblighi della Società
La Società si obbliga a coprire con il proprio servizio di connettività la porzione di territorio comunale di Saletto e Fabbreria affinché, per i cittadini ed aziende li insediate, siano disponibili offerte commerciali a seguito dell’installazione della base station di cui all’art. 4.
La Società si impegna a realizzare, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione comunale, un hot spot pubblico wi fi a copertura dell’area sportiva del Capoluogo entro 3 mesi dalla firma del presente accordo.
Art. 5 – Impegni del Comune
L’Ente si impegna a mettere a disposizione della Società per l’installazione di apparati per la connettività uno dei pali dell’illuminazione del campo sportivo comunale del capoluogo, presso il quale viene garantita la possibilità dell’allacciamento alla rete elettrica con apposito contratto e gruppo di misura intestato esclusivamente alla Società GO Internet S.p.a..
Su tale struttura il Comune autorizza l’installazione di una base station messa a disposizione da GO Internet S.p.a. aventi le seguenti caratteristiche:
• N. 1 Unità centrale Cabinet per routing e amministrazione aventi le seguenti dimensioni: altezza 60 cm, larghezza 40 cm, profondità 30 cm);
• N. 1 antenna settoriale per distribuzione del servizio aventi le seguenti dimensioni: altezza 71 cm, larghezza 16 cm, profondità 9 cm
• N. 1 Parabola parabolica per connessione al backbone internet aventi le seguenti dimensioni: diametro 65 cm
GO internet installerà stazioni radio sulla frequenza dei 3.5 GHz fino a 5W di potenza. Le emissioni di queste antenne hanno un bassissimo inquinamento elettromagnetico, inferiore a quello emesso dai comuni telefoni cellulari (si consideri che le emissioni di una stazione radio di cellulari sono mediamente fra i 20W e i 60W di potenza), garantendo un corretto funzionamento del servizio nel rispetto e nella tutela della saluta pubblica.
L’installazione dell’impianto WiMax risulta compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente, il
parere tecnico radio protezionistico di valutazione dell’inquinamento elettromagnetico è stato rilasciato dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) in data 01/06/2012.
GO internet garantisce il corretto funzionamento del servizio anche con bassissime emissioni di potenza grazie ad antenne direttive ad alto guadagno che consentono una ricezione ottimale anche con segnale debole.
Le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono costi a carico del Comune.
Art. 6 – Autorizzazioni e nulla osta
Le parti convengono fin da ora che spetterà esclusivamente alla Società richiedere e ottenere, dalle Autorità Pubbliche competenti, eventuali e necessarie autorizzazioni, permessi, nulla-osta, concessioni e qualsiasi altro provvedimento amministrativo, comunque denominato, che norme di legge impongono.
In ogni caso le relative spese saranno a carico della Società.
La Società assicura che saranno rispettati i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente in materia e si impegna a fornire le necessarie certificazioni. La Società si impegna inoltre ad adeguare i propri impianti anche alle eventuali future disposizioni di legge in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
Art. 7 – Cessione a terzi della concessione
La Società non può in nessun caso far subentrare altri soggetti nel presente accordo senza l’assenso espresso del Comune.
La Società non può sublocare neanche parzialmente ad altre società i sistemi di comunicazione installati su struttura comunale senza autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.
La Società si obbliga ad ospitare sulle strutture definite al precedente articolo 4, a titolo gratuito e su indicazioni dell’Ente, altri operatori nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.
L’ospitalità sarà regolata da appositi contratti specifici stipulati fra le parti.
Art. 8 – Manutenzione degli impianti
La Società provvederà a sua cura e spese alla manutenzione degli impianti, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività nel pieno rispetto della Legge.
Art. 9 - Decadenza
Il Comune di Bentivoglio si riserva il diritto di dichiarare la decadenza della presente convenzione nei casi di inosservanza di quanto stabilito dal presente accordo o dalla normativa vigente in materia, in particolare:
• mutamento sostanziale dello scopo per la quale è stata fatta la concessione;
• sostituzione del beneficiario non autorizzata;
• inadempienza rispetto agli obblighi inseriti nel presente accordo;
Prima di dichiarare la decadenza l’Ente invierà alla Società preavviso scritto, invitandola a presentare le sue deduzioni. Nel caso in cui la società, anche a seguito della diffida, non ottemperi, non presenti deduzioni o le stesse risultino manifestamente infondate, l’Ente dichiarerà la decadenza della concessione e degli impegni di cui all’art. 4 e nulla sarà dovuto per le opere eseguite e per le spese sostenute dalla Società.
In caso di decadenza del contratto, e comunque alla scadenza naturale dello stesso, la Società si impegna a rimuovere tutte le attrezzature installate sul sito concesso con la presente convenzione.
Art. 10 – Spese inerenti il presente accordo
Le spese di stipulazione, bollo, registrazione, oneri fiscali e qualunque altra spesa di qualsiasi natura che dovesse rendersi necessaria in conseguenza al presente accordo, nessuna esclusa, sarà a totale carico della Società GO Internet S.p.a.
Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia derivante dalla presente scrittura sarà competente il Foro di Bologna.
Art. 12 – Elezione del domicilio
A tutti gli effetti del presente accordo le parti eleggono domicilio in:
• Comune di Bentivoglio, Piazza dei Martiri per la Libertà, 2 – 40010 Bentivoglio BO
• GO Internet S.p.a., Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX)
Art. 13 – Disposizioni Finali
Il Comune è espressamente esonerato da responsabilità verso terzi che si dovessero presentare a causa degli apparati installati e/o durante l’installazione degli stessi.
La Società manleva il Comune da qualunque danno subito o provocato alle proprie strutture e apparecchiature installate.
Art. 12 - Rinvio
Per quanto non disposto con il presente accordo le parti si richiamano alle disposizioni regolamentari e di legge vigenti in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Bentivoglio GO Internet S.p.a.
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx