FORNITURA BENZINA SENZA PIOMBO E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DELL’ANCONAMBIENTE SPA - COMUNE DI ANCONA
Foglio Patti e Condizioni
FORNITURA BENZINA SENZA PIOMBO E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DELL’ANCONAMBIENTE SPA - COMUNE DI ANCONA
Cig: 7984760067
ART. 1 – Oggetto dell’appalto
Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una Società che provveda alla fornitura di Benzina senza piombo e gasolio per autotrazione degli automezzi dell’AnconAmbiente SpA presso le cisterne site nei due depositi del Comune di Ancona.
ART. 2 – Specifiche tecniche
Le modalità di fornitura, di accettazione e collaudo di benzina e gasolio per autotrazione rispondente alle caratteristiche chimico fisiche stabilite nelle rispettive norme UNI EN 590 e UNI EN 228 in vigore all’atto della singola consegna.
Le forniture potranno essere effettuate anche con cadenza settimanale, in relazione al quantitativo di gasolio e/o benzina necessario per l’effettuazione dei servizi ed alla capienza delle cisterne aziendali presso i depositi:
• deposito di Ancona, xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00;
• deposito di Ancona, via Einaudi n. 26.
Il quantitativo mensile presunto della fornitura di :
✓ Gasolio per autotrazione è circa 617.643 litri complessivi;
✓ Benzina senza piombo per autotrazione è circa 37.541 litri complessivi;
I quantitativi di carburante sopra indicati sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi relativi all’anno 2018.
Poiché gli automezzi, di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche dl servizio possono consumare in più o in meno non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici che si renderà necessario fornire settimanalmente. Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di carburante per autotrazione oggetto della presente procedura, durante il periodo di validità contrattuale, la ditta aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sulla mancata somministrazione.
Resta inteso che i consumi sopra dichiarati non rappresentano alcun vincolo per AnconAmbiente e conseguentemente nel caso in cui il quantitativo totale effettivo prelevato a consuntivo fosse inferiore al quantitativo annuale presunto indicato nel presente FPC, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.
Le consegne dovranno avvenire obbligatoriamente dalle ore 7,00 alle ore 12,00 del giorno feriale indicato di volta in volta nella lettera d’ordine.
La data espressa nella richiesta d’ordine può essere prorogata, per cause di forza maggiore, alle ore 12,00 del giorno successivo a quello stabilito per la consegna.
Le consegne dovranno avvenire entro gli orari indicati nella richiesta d’ordine; solo in caso di particolari e gravi motivazioni, le consegne potranno essere effettuate, previo accordo con il Resp. del Magazzino in orario diverso da quello indicato.
Poiché l’Anconambiente SpA svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al presente contratto dovranno avere priorità sulle altre.
La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino e con regolare certificato di taratura dello strumento di misura rilasciato dall’Ufficio Metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza del personale Anconambiente SpA addetto, nei depositi di consegna. Non si accetteranno carichi che non rispettano le condizioni sopra indicate.
Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nella lettera d’ordine. La merce viaggerà a rischio e pericolo del fornitore.
Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:
• il quantitativo di gasolio e/o benzina espresso sia in litri che in chilogrammi;
• la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
• la specificazione che trattasi in caso di gasolio con max 0,001% (10ppm) di zolfo in peso e in caso di benzina senza piombo con 95 Xxx.
A tutte le operazioni di consegna dovrà anche assistere l’incaricato del fornitore che firmerà il relativo verbale di consegna.
ART. 3 Durata dell’appalto
Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi dalla data che verrà indicata nel relativo “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale presunto.
L’AnconAmbiente SpA si riserva di rinnovare il rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’originario contratto della fornitura di che trattasi. E’ escluso il tacito rinnovo.
Ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il contratto potrà essere prorogato alla scadenza, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni previo invio di comunicazione da parte del AnconAmbiente al Fornitore, inviata a mezzo PEC entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale.
Qualora l’importo contrattuale si esaurisca prima della sua scadenza temporale, dell’Anconambiente si riserva di richiedere una variazione di aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo contrattuale che la Ditta aggiudicataria è tenuta
ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.
ART. 4 Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto dell’appalto è pari a € 761.100,00 (euro settecentosessantunomilacento/00) oltre IVA e oneri di sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati e così suddiviso:
- € 46.589,00 (euro quarantaseimilacinquecentoottantanove/00) oltre IVA per la fornitura di benzina senza piombo;
- € 714.511,00 (euro settecentoquattordicimilacinquecentoundicimila/00) oltre IVA per la fornitura annuale di gasolio per autotrazione.
Trattandosi di mera fornitura di carburante alla “cisterna” i costi della sicurezza sono pari a zero. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si provvede all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento senza che l’appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare.
Si informa che l’Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura in via d’urgenza.
ART. 5 Caratteristiche del prodotto
Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590:2017, in particolare:
• acqua e sedimenti : deve essere inferiore a 200 mg/kg;
• punto di infiammabilità : deve essere superiore ai 55 °C;
• aggiunta Biodiesel B7 : Diesel B7 è un carburante composto per il 93% da gasolio senza zolfo e dal rimanente 7% da Fame (esteri metilici degli acidi grassi);
• zolfo: max 10 ppm (gasolio BTZ 0,001%);
• densità a 15°: min 820,0 max 845,0 kg/m3.
La benzina senza piombo fornita dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 228 in vigore, in particolare:
• contenuto di Piombo : max 5,0 mg/l;
• contenuto di Olefine : max 18,0 % v/v;
• contenuto di Benzene : max 5,0 % v/v;
• contenuto di Aromatici : max 35,0 % v/v;
• contenuto di Ossigeno : max 2,7 % m/m;
• Metanolo : max 3,0;
• Etanolo : max 5,0;
• punto di infiammabilità : deve essere superiore ai 21 °C;
• densità a 15°: min 720,0 max 775,0 kg/m3.
ART. 6 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione.
Il Fornitore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, l’offerta economica formulata compilando il Modello “Offerta Economica” allegato ai documenti di gara.
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del “minor prezzo” mediante ribasso unico da applicarsi sui corrispettivi dei prezzi della Convenzione CONSIP denominata “Lotto 4 anno 2018 – Gara Carburanti Extrarete 10 (All. 3)” ai sensi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi come definito nel Modulo Offerta sulla base dell’importo espresso in percentuale con due cifre decimali e tenendo conto delle quantità stimate per la tipologia di carburante.
Si specifica che l’affidamento potrà essere disposto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea.
L’AnconAmbiente si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento a suo insindacabile giudizio oppure nel caso che il miglior corrispettivo finale di gara non sia inferiore di almeno 0,1% rispetto al corrispettivo previsto dalla convenzione Consip attiva:
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara;
- non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;
- ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, nel caso in cui siamo presenti migliori offerte uguali, e qualora i concorrenti che hanno fatto tali offerte non siano presenti o siano presenti non intendano migliorare l’offerta, si procederà al sorteggio,
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore;
- L’AnconAmbiente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione;
- è fatto obbligo alle Ditte di dichiarare la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni.
La procedura di gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, nel Discipliane di Gara e nel presente FPC e i suoi allegati.
ART. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.
Costituiscono parte integrante del contratto d’appalto:
a) tutta la documentazione di gara, nonché il presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni ed i relativi Allegati;
b) l’offerta della ditta aggiudicataria della gara d’appalto.
ART. 8 – Condizioni di fornitura.
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire il carburante con continuità salvi i casi di forza maggiore. Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne AnconAmbiente, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti. Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore.
La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante c/o le sedi di Anconambiente SpA, dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di leggi vigenti e per quanto compatibile con il D.Lgs 81/2008, sollevando fin d’ora l’Anconambiente SpA da ogni responsabilità civile o penale per:
a) versamenti o spandimenti di gasolio e ogni altro evento di inquinamento che si dovesse verificare durante le operazioni di fornitura che, anche all’interno delle pertinenze aziendali, saranno a totale gestione, direzione e responsabilità dell’impresa fornitrice;
b) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti dell’Anconambiente SpA o a terze persone, verificatesi durante o in occasione delle operazioni di fornitura all’interno delle dipendenze aziendali;
c) eventuali danni, anche indiretti, a cose di proprietà Anconambiente SpA o di terzi. OPERAZIONI NECESSARIE PER LO SCARICO DEL GASOLIO DA AUTOCISTERNE CON CONTALITRI
Ogni attività sulle autocisterne dovrà essere effettuata dal trasportatore, sotto la supervisione dell’addetto Anconambiente premunito di tutti gli opportuni dispositivi di protezione individuali.
Le operazioni necessarie per lo scarico del gasolio da cisterne con conta litri sono di seguito specificate:
1. controllo preliminare dei documenti di accompagnamento merce
2. controllo preliminare del certificato di prova, integrità sigilli e funzionalità stampante della conta litri
3. misura della rimanenza di gasolio all’interno del serbatoio Anconambiente
4. collegamento a terra del veicolo mediante apposito cavo con pinza
5. protezione delle botole rimosse per mezzo di transenne
6. accertamento dell’avvenuto inserimento del cartellino conta litri
7. controllo visivo della prima campionatura
8. in caso di accertamento a vista di presenza di sedimenti macroscopici e/o presenza dell’acqua, rifiuto della fornitura
9. in caso contrario, scarico del gasolio a cauta dell’autocisterna al serbatoio
10. prelievo dei campioni secondo la procedura “Operazioni per il campionamento manuale del gasolio per autotrazione in autocisterne con conta litri”
11. accertamento dell’avvenuto completamento dello scarico
12. stampa della conta litri
13. sottoscrizione del DAS e del cartellino conta litri ad opera dell’incaricato dell’Anconambiente SpA e del fornitore e/o trasportatore.
14. misura della giacenza di gasolio all’interno del serbatoio Anconambiente a fine carico. L’Anconambiente SpA, potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione del peso, presso pesa pubblica, prima e dopo lo scarico in cisterna: in caso di discordanza fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, dovranno essere emesse note di credito o debito.
In tal caso si applicherà una penale pari alla differenza, se negativa, tra il quantitativo effettivamente rilevato e quello dichiarato per il costo unitario del prodotto consegnato.
Anconambiente SpA procederà a verificare la temperatura e densità del prodotto al momento della consegna ed a far controfirmare dal vettore i risultati ottenuti.
ART. 9 – Pagamenti e tracciabilità
Le fatturazioni di quanto fornito avverranno mensilmente e dovrà evidenziare le seguenti voci:
a) costo carburante unitario fornito al litro in corso;
b) le imposte erariali ed addizionali e l’I.V.A. sulle fatture con le modalità di legge;
c) costo carburante unitario fornito al litro con prezzo di gara offerto relativo agli ordini;
d) il codice CIG (Codice identificativo gara).
Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 (1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di Fatturazione Elettronica, sia nei confronti di soggetti IVA Italiani sia nei confronti dei privati cittadini) la Società aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture in “formato elettronico” utilizzando i seguenti dati di riferimento dell’AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 - oppure - Indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 10 – Penali
In caso di ritardo dell’ordina previsto di consegna della fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata un penale in misura giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) sull’importo del contratto per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di fornitura.
Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro. Con riferimento al D.P.R. 633/72 e s.m.i, l’Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Xxxxxx (esente IVA) emessa da AnconAmbiente.
L’importo complessivo delle penali, determinato dal Direttore dell’esecuzione, non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale d’appalto.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui l’AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice Civile.
ART. 11 – Variazioni della fornitura
L’Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di AnconAmbiente introdurre variazioni o addizioni alla fornitura assunta, rispetto alle previsioni contrattuali. In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.
ART. 12 – Subappalto, cessione del contratto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e smi.. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del medesimo D.Lgs 50/2016 e smi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e smi il subappalto non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di fornitura.
ART. 13 – Disposizioni
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.
ART. 14 – Fallimento o morte dell’Appaltatore
In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l’Anconambiente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 15 – Responsabilità dell’Appaltatore
Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare a sua cura e spese, nell’esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del proprio personale addetto al servizio di fornitura e/o di personale terzo nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. Resta pertanto fermo e convenuto che l’Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per AnconAmbiente, ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all’oggetto dell’appalto, nel corso della fornitura ed in dipendenza da essa. Dalla suddetta responsabilità si intendono sollevate AnconAmbiente e il loro personale.
ART. 16 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore
Al personale impiegato nell’appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Nell'esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.
ART. 17 – Risoluzione del contratto
AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) Per frode nell’esecuzione della fornitura;
b) Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura oggetto dell’Appalto;
c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità della fornitura;
d) In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
e) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile;
f) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, AnconAmbiente Spa agirà ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta Aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente Spa, fatto salvo il maggior onere derivante ad AnconAmbiente spa per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. La Ditta dovrà in ogni caso risarcire all’AnconAmbiente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’AnconAmbiente SpA procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 18 – Definizione delle controversie
Qualora sorgano contestazioni tra l’AnconAmbiente SpA e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.
Tutte le controversie tra l’AnconAmbiente SpA e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione della fornitura così come richiesta come al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.
ART. 19 – protezione dei dati personali
1. L’aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello corso della fornitura, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni. L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l’AnconAmbiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. II trattamento dei dati personali da parte dell’AnconAmbiente, viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.
ART. 20 - Codice Etico
Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – amministrazione trasparente).
ART. 21 - Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione
1. La AnconAmbiente S.p.A., ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), incarica con la presente l’Affidatario che acconsente, al trattamento dei dati contenuti nel presente documento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.
2. Analogamente l’Affidatario autorizza la AnconAmbiente S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento.
3. L’aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello corso della fornitura, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni.
4. L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la AnconAmbiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
ART. 22 - Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati:
• Allegato 2 - “Corrispettivi CONSIP Lotto 4 anno 2018 – Gara Carburanti Extrarete 10”.
Il referente tecnico per AnconAmbiente è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx tel.. 071/0000000 e-mail: x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, il referente relativo alle consegne e il Magazzino tel. 0000000000 fax 0000000000 mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, mentre il referente specifico per gli aspetti amministrativo-commerciali è il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx rintracciabile al n. 071/2809828 e- mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx .