ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Busalla Campomorone Ceranesi Mignanego Serra Riccò Sant’Olcese
Bacino di affidamento n. 4 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Appalto verde
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxxx Xxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Busalla (Valle Scrivia) Alta Valpolcevera:
Comune di Campomorone, Comune di Ceranesi, Comune di Mignanego, Comune di Sant’Olcese, Comune di Serra Riccò
AMMINISTRAZIONI ADERENTI
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’Accordo Quadro
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Appaltatore, Fornitore Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che stipula il contratto di appalto
Comune, Committente .............................................. I soggetti aggiudicatori che aderiscono all’Accordo
Quadro e attivano i contratti derivati
DEFINIZIONI
Accordo quadro ......................................................... Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione
Appaltante, Committenti e Fornitore, e l’attivazione dei contratti derivati
Contratti derivati ........................................................ Il contratto stipulato dai Committenti con il Fornitore
sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria
Disciplinare di gara.................................................... L’insieme della documentazione di gara e
contrattuale: bando, norme di partecipazione, accordo quadro, condizioni generali, capitolato speciale d’oneri, progetto offerta
Documentazione contrattuale .................................. Accordo quadro, condizioni generali, capitolato
speciale d’oneri, offerta aggiudicataria
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo
quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell’esecuzione .......................................... I soggetti incaricati dal Committente a supporto del
RUP
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
pagina
Articolo 1 Oggetto 4
Articolo 2 Disciplina di riferimento 4
Articolo 3 Valore dell’accordo quadro 5
Articolo 4 Validità dell’accordo quadro 6
Articolo 5 Contratti derivati 6
Articolo 6 Durata del contratto derivato 7
Articolo 7 Luogo di esecuzione 8
Articolo 8 Modalità di esecuzione 8
Articolo 9 Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze 9
Articolo 10 Clausole di legalità 9
Articolo 11 Garanzia definitiva 9
Articolo 12 Facoltà di recesso 10
Articolo 13 Clausole risolutive espresse 11
Articolo 14 Diffida ad adempiere 12
SOMMARIO
Articolo 1 Oggetto
L’Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, per utenze domestiche (famiglie) e utenze non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.), come definiti dall’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.
Hanno aderito all’Accordo Quadro i Comuni della Città Metropolitana di Genova, facenti parte del Bacino di affidamento n. 4 individuato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57 del 23 dicembre 2015 e con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 dell'11 maggio 2016, e precisamente i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò, denominati anche Alta Valpolcevera, e il Comune di Busalla in Valle Scrivia.
I Comuni committenti si prefiggono di raggiungere i seguenti obiettivi:
(a) ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento;
(b) migliorare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;
(c) massimizzare le tipologie di rifiuti da avviare al recupero;
(d) ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti;
(e) raccogliere in modo differenziato le percentuali minime previste dall’art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
(f) perseguire gli obiettivi di riciclaggio previsti dall’art. 1 della Legge Regionale della Liguria 1 dicembre 2015, n. 20;
(g) utilizzare procedure e materiali ecologicamente sostenibili, in attuazione dei criteri ambientali minimi (CAM) definiti all’interno del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP).
L’Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana di Genova, esclusivamente con l’operatore economico risultato aggiudicatario.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti Derivati che saranno attivati dai Comuni aderenti.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall’Accordo Quadro.
Articolo 2 Disciplina di riferimento
L’Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:
(1) Il documento denominato CONDIZIONI GENERALI;
(2) Il documento denominato CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI e relativi allegati;
(3) L’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato PROGETTO OFFERTA.
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti:
a) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
b) Decreto 13 febbraio 2014, Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito dei servizi sociali.
Articolo 3 Valore dell’accordo quadro
Il valore presunto del presente Accordo Quadro, è stimato in € 10.028.118,08, I.V.A. esclusa, cifra che comprende i costi di investimento stimati in € 1.162.695,06 e gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 110.687,64, questi ultimi non soggetti a ribasso.
Non sono compresi nell’importo a base di gara i costi derivanti dal recupero e smaltimento della frazione secca residua, che saranno assunti a totale carico dei Committenti.
L’importo complessivo a base di gara, calcolato sulla durata contrattuale massima ipotizzata di 42 mesi, è così ripartito nei contratti derivati:
BUSALLA | CAMPOMORONE | CERANESI | |
Importo canone soggetto a ribasso | € 1.944.531,96 | € 1.680.014,26 | € 932.825,16 |
Costi fissi di investimento soggetti a ribasso | € 73.381,93 | € 278.752,49 | € 155.437,96 |
Oneri per la sicurezza non ribassabili | € 26.698,56 | € 20.719,44 | € 11.504,22 |
TOTALE CONTRATTO DERIVATO | € 2.044.612,45 | € 1.979.486,19 | € 1.099.767,34 |
Canone mensile | € 48.681,25 | € 47.130,62 | € 26.184,94 |
di cui Oneri per la sicurezza | € 635,68 | € 493,33 | € 273,91 |
MIGNANEGO | SANT'XXXXXX | XXXXX RICCO' | |
Importo canone soggetto a ribasso | € 875.670,64 | € 1.431.415,88 | € 1.890.277,48 |
Costi fissi di investimento soggetti a ribasso | € 139.243,31 | € 219.924,52 | € 295.954,85 |
Oneri per la sicurezza non ribassabili | € 10.799,46 | € 17.653,44 | € 23.312,52 |
TOTALE CONTRATTO DERIVATO | € 1.025.713,41 | € 1.668.993,84 | € 2.209.544,85 |
Canone mensile | € 24.421,75 | € 39.737,95 | € 52.608,21 |
di cui Xxxxx per la sicurezza | € 257,13 | € 420,32 | € 555,06 |
Sono compresi nell’importo a base di gara i costi ed i ricavi dal recupero della frazione organica, e di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e presso i centri di raccolta comunali. I costi fissi di investimento si riferiscono, in linea di massima, agli oneri che l’Appaltatore dovrà affrontare nella fase di avvio del servizio in relazione alle attrezzature di cui all’Allegato 4 al Capitolato e alla fase di start up.
La stima dell’importo ha tenuto conto della situazione riferita al territorio di riferimento dei Comuni aderenti come individuato dai seguenti allegati del Capitolato speciale d’oneri: Allegato 1 – “Dati raccolta differenziata” e Allegato 2 – “Dati residenti ed altre utenze”.
Articolo 4 Validità dell’accordo quadro
L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro può essere anticipata, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su richiesta motivata anche di uno solo dei Comuni aderenti, nei casi in cui l’esecuzione immediata delle prestazione dei contratti derivati possa scongiurare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ovvero risulti utile a ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica.
Articolo 5 Contratti derivati
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro i Comuni attivano i Contratti Derivati adottando il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve contenere in particolare:
a) l’individuazione del Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione, se necessario,
b) la durata del Contratto Derivato,
c) l’assunzione degli impegni di spesa.
Il Contratto Derivato può essere formalizzato con scrittura privata. Non è prevista la sottoscrizione di atto pubblico. La sottoscrizione dei contratti resta comunque subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
L’attivazione del contratto derivato deve essere comunicato all’Appaltatore a mezzo pec, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del servizio, allegando il provvedimento di autorizzazione a contrarre. La comunicazione deve essere fatta anche alla Stazione Appaltante.
Nei casi in cui l’esecuzione immediata dei contratti derivati potesse scongiurare un grave danno all'interesse pubblico che sono destinati a soddisfare, ovvero fosse ritenuta necessaria per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, o per l’igiene e la salute pubblica, i Committenti possono richiedere l’attivazione e l’esecuzione anticipata dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Il Fornitore ha l’obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d’Oneri, e conformemente alla propria offerta.
Il canone mensile di corrispettivo è determinato con la seguente formula:
MS
Canone = [(C − R ) ÷ 42]+ O + [( I − R ) ÷ MS ]
laddove,
C R | = = | Valore complessivo dell’accordo quadro soggetto a ribasso Ribasso risultante dall’offerta aggiudicataria |
OMS | = | Oneri della sicurezza su base mensile |
I | = | Costi fissi di investimento |
MS | = | Durata contrattuale espressa in mesi |
I Comuni non assumono alcun impegno in ordine all’effettivo volume di rifiuti prodotti e l’Appaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti.
I Comuni, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dall’Appaltatore, si riservano la facoltà di variare le modalità e gli orari di svolgimento del servizio.
Il canone mensile come sopra determinato, sarà corrisposto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali.
Il canone si intende remunerativo di tutte le prestazioni d’opera previste nel Capitolato speciale d’oneri e nei suoi allegati, nonché delle proposte migliorative e integrative formulate in sede di offerta.
In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:
(1) garanzia definitiva;
(2) polizza assicurativa;
(3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza, così come integrato ai sensi dell’Articolo 13 delle Condizioni Generali.
L’attivazione di servizi aggiuntivi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani deve essere comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all’offerta presentata.
Le singole Amministrazioni, in corso di rapporto e alle medesime condizioni contrattuali, si riservano la facoltà di variare i luoghi di raccolta e di conferimento dei rifiuti e gli orari di svolgimento del servizio.
L’Appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere ed utilizzare per l’espletamento dei servizi in oggetto, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano ammortizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio. L’impegno di cui trattasi va inteso anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 6 del vigente C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE. Tale impegno si intende assunto anche nel caso in cui l’appaltatore non applichi nei confronti dei propri dipendenti il CCNL sopraindicato.
Articolo 6 Durata del contratto derivato
La durata del Contratto derivato è stabilita dal Comune al momento dell’attivazione. Il contratto derivato ha durata minima di tre anni e massima di quattro. La scadenza di tutti i Contratti Derivati è al momento fissata al 31 dicembre 2020.
La decorrenza contrattuale è stata ipotizzata in fase di preparazione della gara, per ciascuno dei Comuni aderenti, dal 1° luglio 2017. L’importo a base di gara riportato all’Art. 4 è pertanto riferito ad un’ipotesi di durata contrattuale pari a 42 mesi.
In caso di avvio del servizio, posticipato rispetto alla data sopra indicata, detto importo sarà riparametrato secondo l’effettiva durata contrattuale, facendo riferimento ai costi mensili di gestione del servizio (comprensivi degli oneri per la sicurezza) ai quali verrà sommato l’importo fisso relativo ai costi di investimento secondo la rappresentazione di cui al precedente articolo 4 (determinato secondo i ribassi offerti in sede di gara).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 4 della legge Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 aprile 2015, n. 12, al fine di
favorire la successiva transizione ad una gestione unitaria del servizio per l’area di appartenenza, la durata contrattuale potrebbe in ogni caso essere soggetta a cessazione anticipata rispetto alla durata prevista, senza possibilità alcuna, da parte dell’Appaltatore, di poter richiedere indennizzi nel caso in cui dovesse verificarsi tale ipotesi.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.
Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare.
Articolo 7 Luogo di esecuzione
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente Accordo Quadro, sarà espletato a favore delle utenze ubicate nei territori dei Comuni aderenti, secondo le indicazioni contenute negli Allegati 2 e 3 al Capitolato speciale d’oneri.
Articolo 8 Modalità di esecuzione
L’attività di raccolta dei rifiuti potrà subire, nel corso di vigenza contrattuale, modifiche in riferimento alle modalità che verranno individuate quali le più idonee allo svolgimento del servizio in relazione alle diverse località dei territori comunali ed alle specifiche tipologie di utenza.
In linea di massima, le possibili modalità che potranno essere prese in considerazione sono:
1) la raccolta porta a porta;
2) la raccolta di prossimità;
3) la raccolta stradale.
Tali opzioni, saranno oggetto di scelta, soprattutto in ragione del raggiungimento degli obiettivi massimali della raccolta differenziata, in confronto all’economicità del sistema di raccolta e delle specificità del territorio. In ogni caso, la raccolta stradale può essere individuata in fase di prima applicazione e non come unica modalità ma all'interno di un sistema misto.
Gli obiettivi minimi sono quelli stabiliti dall'art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti), nonché quelli indicati dall'art. 1 della Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20, Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio (devono essere introdotti sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45% al 2016 e almeno del 65% al 2020 in termini di peso).
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani deve essere svolto con le modalità operative e il calendario indicato da ogni singolo Comune.
I Comuni si riservano, nell’ambito dei propri territori, di attivare nuovi centri di raccolta o di modificare l’ubicazione di quelli in oggi individuati per ciascuna delle tipologie dei rifiuti previste dal Capitolato speciale d’oneri.
Articolo 9 Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze
Il contratto derivato è integrato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo al Comune committente, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del suddetto documento così come definito, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.
L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro alle vigenti disposizioni igienico sanitarie.
Articolo 10 Clausole di legalità
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’amministrazione di chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro.
Articolo 11 Garanzia definitiva
Il Fornitore s’impegna a mantenere per tutta la durata del contratto la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Città Metropolitana, in misura pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro, nelle forme e con le modalità previste dal disciplinare di gara.
La garanzia a favore della Città Metropolitana garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei contratti derivati.
La garanzia a favore della Città Metropolitana non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione. Si applicano gli incrementi dell’importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d’asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell’esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.
Il Fornitore s’impegna a costituire, a favore del Committente, per ogni contratto derivato una garanzia definitiva in misura pari all’8% dell’importo contrattuale, con decorrenza a far data dall’attivazione del contratto derivato, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto derivato e in via residuale degli obblighi derivanti dall’accordo quadro.
Si applicano gli incrementi dell’importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d’asta e le riduzioni della garanzia conseguenti alla dimostrazione dell’esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.
Le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante e i Committenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l’applicazione delle penali.
Le garanzie definitive hanno durata corrispondente a quella della convenzione e dei contratti derivati e comunque fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di proroga dell’Accordo Quadro e/e dei contratti derivati il Fornitore s’impegna ad adeguare conseguentemente la durata e l’importo della
garanzia. Analogamente l’Appaltatore dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi e/o complementari.
Entrambe le garanzie operano per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni del Fornitore. Le garanzie saranno svincolate, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 12 Facoltà di recesso
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto per giusta causa prima della scadenza, intendendo come tale ogni situazione o fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia con l’Appaltatore.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
1) Sia sopravvenuta la perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti contrattuali di carattere generale o sia intervenuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare o una causa di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
2) Sia accertata a carico dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della legislazione antimafia, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
3) Sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell’Appaltatore;
4) L’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento.
5) L’Appaltatore abbia posto in essere comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, ecc.);
6) L’Appaltatore abbia commesso violazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e in generale agli obblighi in materia di lavoro.
Le situazioni e le fattispecie di cui sopra rilevano sia per l’accordo quadro che per i contratti derivati. A tal fine i Responsabili del procedimento e i Direttori dell’esecuzione dei Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante l’emergere delle fattispecie di cui al presente articolo.
Ai Committenti è riservata, altresì, la facoltà di recedere dal contratto derivato sulla base di valutazioni inerenti i seguenti profili:
a) la congruità e la compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio;
b) qualora sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
c) qualora intervengano situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio;
d) qualora venga modificato il tipo di gestione del servizio o vengano meno, in tutto o in parte, le esigenze del contratto per gravi motivi.
La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Committente deve essere effettuata all’Appaltatore a mezzo pec,fax o lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.
Articolo 13 Clausole risolutive espresse
L’Accordo Quadro può essere risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:
1) L’Appaltatore non sottoscriva il contratto derivato o non dia avvio al servizio entro la data convenuta;
2) In caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3) Per cumulo di penali in misura superiore al 10% del valore dell’accordo quadro;
4) La violazione dei limiti posti al subappalto del servizio e del divieto di cessione del contratto;
5) La risoluzione di un singolo contratto derivato;
6) L’Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara, compresa la sospensione o decadenza dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto derivato:
a) L’utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
b) La mancanza delle autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio, a cui l’Appaltatore deve scrupolosamente e costantemente attenersi e adeguarsi, ancorché non espressamente richiamate nei documenti di gara;
c) La cessione a terzi da parte dell’Appaltatore di diritti e/o obblighi derivanti dal contratto, in assenza del consenso preventivo del Committente.
d) L’accertamento di false dichiarazioni o la contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) L’interruzione o l’abbandono del servizio;
f) L’effettuazione da parte del Concessionario di pagamenti senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Il Comune che intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Città Metropolitana e agli altri Committenti l’intenzione di risolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Committente previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai fini della valutazione delle conseguenze sull’accordo quadro.
Articolo 14 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, in tutti gli altri casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d’oneri e dall’offerta presentata, che possano configurare gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, gravi errori nell’esercizio delle attività, carenze e insufficienze tali da compromettere in modo grave la funzionalità del servizio, il Committente del contratto derivato, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni.
Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.
Il Comune che intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Città Metropolitana e agli altri Committenti l’intenzione di risolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Committente previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai fini della valutazione delle conseguenze sull’accordo quadro.