Diffida ad adempiere Clausole campione

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
Diffida ad adempiere. 1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell’Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20 in merito all’applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, di cui al precedente articolo 13, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. 2. Nell’ipotesi in cui l’Impresa, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l’ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all’Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale. 3. In quest’ultimo caso il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Diffida ad adempiere. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 10.1, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, l’Acquirente invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l’inadempimento permanga, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. e il Fornitore sarà tenuto, oltre che a restituire i corrispettivi eventualmente già incassati, a risarcire tutti i danni dovuti alla mancata disponibilità di Beni o Servizi ordinati.
Diffida ad adempiere. 1 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare. 2 Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, quest’ultima potrà procedere all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. L’invio di cinque diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.
Diffida ad adempiere. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901). Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Diffida ad adempiere. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Contraente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica alla Società, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Contraente. Qualora la Società non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto. Analogamente può procedere la Società qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili. La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Diffida ad adempiere. 18.1. In caso di inadempimento anche lieve o di adempimento inesatto o parziale da parte dell’Agente, e al di là delle ipotesi di cui all’Articolo 17, il Preponente potrà intimare allo stesso di adempiere pienamente e correttamente all’obbligazione tramite diffida scritta ai sensi dell’art. 1454 c.c., fissando il termine ultimo di adempimento a … giorni dalla ricezione della diffida stessa. Ove ciò non avvenga, il presente contratto si intenderà risolto per fatto colposo dell’Agente.
Diffida ad adempiere. La diffida ad adempiere è un istituto che rientra nella risoluzione di diritto insieme alla clausola risolutiva espressa e al termine 184A. TORRENTE – X. XXXXXXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit., p. 687 e ss. 185 C. M. BIANCA – X. XXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 532 e ss. essenziale, che verranno esposti di seguito.186 Viene definita di diritto in quanto la parte adempiente ordina per iscritto alla controparte di eseguire la prestazione entro un termine di almeno quindici giorni con l’indicazione che qualora la prestazione non avesse luogo, il contratto sarà risolto di diritto e non vi sarà bisogno dell’intermediazione di un giudice (art. 1454 c.c.).187 L’obiettivo di tale istituto è quello di fissare un termine per la rapida risoluzione del rapporto sinallagmatico, tale termine può essere fissato all’interno di uno smart contract al fine di automatizzare anche questa fase patologica e al verificarsi dell’inadempimento, il contratto in linguaggio macchina invierebbe una notifica alla parte inadempiente. In aggiunta, lo stesso si potrebbe collegare ad un oracolo come una camera di commercio o un altro organismo di fiducia da parte dei contraenti cosi da determinare a posteriori se vi sono le condizioni di attivazione della diffida ad adempiere e di conseguenza far partire il meccanismo di risoluzione e anche di risarcimento dei danni.
Diffida ad adempiere. Fatto salvo quanta disposto dal precedente articolo, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, GSK CH invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l'inadempimento permanga, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed il Fornitore sarà tenuto, oltre che a restituire i corrispettivi eventualmente già incassati, a risarcire tutti i danni dovuti alla mancata disponibilità di Beni/Servizi ordinati.
Diffida ad adempiere. In caso di ritardo nell’adempimento da parte dell’AFFIDATARIA rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite dal Direttore Esecuzione, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l’art. 1454 c.c., diffidando espressamente per iscritto l’AFFIDATARIA medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz’altro risolto.