Diffida ad adempiere Clausole campione
Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le Amministrazioni Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali le Amministrazioni Committenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalle Amministrazioni Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
Diffida ad adempiere. 1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell’Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20 in merito all’applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, di cui al precedente articolo 13, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui l’Impresa, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l’ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all’Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest’ultimo caso il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Diffida ad adempiere. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 10.1, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, l’Acquirente invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l’inadempimento permanga, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. e il Fornitore sarà tenuto, oltre che a restituire i corrispettivi eventualmente già incassati, a risarcire tutti i danni dovuti alla mancata disponibilità di Beni o Servizi ordinati.
Diffida ad adempiere. 1 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare.
2 Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o un suo delegato, quest’ultima potrà procedere all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. L’invio di cinque diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.
Diffida ad adempiere. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901). Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Diffida ad adempiere. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Contraente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica alla Società, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Contraente. Qualora la Società non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto. Analogamente può procedere la Società qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili. La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Diffida ad adempiere. Il Concessionario dovrà garantire che l’esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel presente capitolato, con il progetto tecnico presentato in sede di offerta e con gli indirizzi generali fissati dal Concedente. Nel caso in cui, dovesse risultare che il Concessionario disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la programmazione di attività non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l’immagine dei servizi e del Concedente, il danneggiamento o incuria nell’utilizzo di arredi o apparati tecnologici, la non rispondenza tra i curricula del personale impiegato e i livelli di qualificazione professionale offerti in sede di gara, sarà facoltà del Concedente risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico del Concessionario il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Concedente a questo riguardo. Pertanto, quando, nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal Capitolato e non sono svolte a regola d'arte, uno dei Responsabili individuati nell’art. 9 comma 9 inoltrerà mediante PEC al Concessionario apposita diffida ad adempiere, mettendo formalmente in mora il Concessionario e assegnando allo stesso un termine per adempiere agli obblighi contrattuali non minore di giorni 15 (quindici) né maggiore di giorni 60 (sessanta). Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell’aggiudicatario.
Diffida ad adempiere. In caso di ritardo nell’adempimento da parte dell’AFFIDATARIA rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite dal Direttore Esecuzione, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l’art. 1454 c.c., diffidando espressamente per iscritto l’AFFIDATARIA medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz’altro risolto.
Diffida ad adempiere. Nel caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento alle prestazioni previste dal contratto di concessione ovvero dal contratto di comodato d’uso gratuito, l’Istituto provvederà a contestare l’inadempimento alla ditta aggiudicataria, concedendole un termine non superiore a 5 giorni solari consecutivi al fine della presentazione delle proprie controdeduzioni e diffidandola ad adempiere entro e non oltre 10 giorni solari consecutivi alla ricezione della contestazione, fermo quanto disposto dai restanti articoli del presente Capitolato d’Oneri o da altri documenti della procedura. Nel caso di effettuazione del servizio con modalità differenti rispetto a quelle previste, l’Istituto procederà come descritto al paragrafo precedente.
Diffida ad adempiere. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, in caso di inadempimento anche parziale da parte del Fornitore, ▇▇▇▇▇ invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni ai sensi dell’art. 1454, secondo comma, cc. Trascorso tale termine e perdurando lo stato di inadempienza l’Ordine d’acquisto è da intendersi risolto di diritto, ed il fornitore dovrà restituire i corrispettivi già incassati; fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata fornitura.
