MANUALE OPERATIVO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INDETTI DAL CONCESSIONARIO OPEN FIBER S.P.A. NEL TERRITORIO DELLE AREE BIANCHE
MANUALE OPERATIVO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INDETTI DAL CONCESSIONARIO OPEN FIBER S.P.A. NEL TERRITORIO DELLE AREE BIANCHE
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 3
5. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 4
7. ACCESSO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 7
8. ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 10
9. CAUSE DI SOSPENSIONE O DI ESCLUSIONE 10
11. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 12
13. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 17
14. OFFERTE XXXXXXXXXXXX XXXXX 00
00. AGGIUDICAZIONE E STIPULA 19
17. MODIFICHE E VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE 22
18. ESECUZIONE CONTRATTUALE 25
19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÁ 28
20. VERIFICA DI IDONEITÀ E CONFORMITA’ 30
24. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 32
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
26. CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. N. 231/2001 33
27. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 33
INTRODUZIONE
Le procedure di affidamento dei contratti che Open Fiber S.p.A. emanerà in veste di concessionario dell’intervento di realizzazione dei lavori di costruzione di un’infrastruttura a banda ultra larga nelle aree bianche sono attuate nell’osservanza dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia e imparzialità, al fine di garantire il ricorso a imprese terze dotate dei necessari requisiti e che siano in grado di assicurare alti livelli di qualità e prestazioni ottimali per l’esecuzione a regola d’arte delle attività affidate.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Il presente Manuale operativo trova applicazione per l’affidamento di contratti di lavori, servizi (escluse le attività di progettazione che sono state affidate al progettista indicato in sede di offerta) e forniture di rilevanza comunitaria affidati da OpEn Fiber nella qualità di Concessionario per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una rete passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nel territorio delle aree bianche (c.d. cluster C e D).
1.2. I contratti aggiudicati sulla base del presente Manuale operativo sono finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione della rete a banda ultra larga, anche mediante l’utilizzo di infrastrutture esistenti, proposta da OpEn Fiber per l’erogazione di servizi passivi e attivi di accesso in modalità wholesale secondo le norme che regolano i rapporti tra Concessionario e Concedente.
1.3. Il valore stimato degli appalti e l’individuazione delle prestazioni oggetto di affidamento sono determinati sulla base dell’entità delle opere da realizzare e delle prestazioni ad esse connesse, anche ai fini della manutenzione e gestione dell’infrastruttura, così come
definite nell’ambito della Concessione e tenuto conto dell’offerta presentata dal Concessionario.
2. NORME E PRINCIPI
2.1 L’affidamento dei contratti aggiudicati sulla base del Manuale operativo costituisce una rafforzata attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente, ed è coerente con le norme che regolano la Concessione e con gli obblighi assunti dal Concessionario.
2.2 Le disposizioni del presente Manuale operativo potranno essere sostituite, modificate o eliminate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente all’adozione del medesimo ovvero per effetto di modifiche intervenute nell’ambito della Concessione aventi rilievo per le finalità del presente Manuale operativo.
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
3.1 Le funzioni di Responsabile del Procedimento vengono assicurate dal soggetto che, di volta in volta, sarà indicato negli atti della procedura di affidamento.
3.2 Per ogni singola procedura di approvvigionamento viene individuato un soggetto a cui affidare i compiti del Responsabile del Procedimento (di seguito “RdP”), distintamente per le fasi di affidamento ed esecuzione della commessa. La sostituzione nel corso della procedura della figura del RdP originariamente individuato non comporta modifiche alla pianificazione operata o alle modalità di svolgimento della procedura avviata.
3.3 Il RdP è designato mediante atto formale del Responsabile dell’unità organizzativa competente ed è selezionato sulla base di individuate competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato e sulla base di un meccanismo di rotazione su base aziendale. Lo stesso deve essere dotato del necessario inquadramento giuridico in relazione alla
struttura aziendale. Laddove sia accertata la carenza in organico della suddetta unità organizzativa, il RdP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
3.4 Il RdP deve svolgere, nell’ambito dei contratti oggetto del presente Manuale operativo, tutti i compiti che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti; il RdP, a titolo meramente esemplificativo (e non esaustivo):
o cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
o segnala a OpEn Fiber eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
o fornisce a OpEn Fiber i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento di attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
o cura gli obblighi informativi e comunicativi da adempiere in relazione alla procedura;
o procede alla richiesta del CIG nonché agli adempimenti comunicativi verso l’Autorità di settore.
4. DECISIONE A CONTRARRE
4.1 Gli atti relativi alle procedure di affidamento da indire sono disposti e formalizzati nella Richiesta di Acquisto (di seguito, “RdA”), adottata sulla base della specifica procedura di approvazione interna.
4.2 Le procedure di affidamento sono indette nel rispetto della tempistica richiesta dalla documentazione della Concessione e degli impegni presentati da OpEn Fiber in sede di offerta.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
5.1 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti indette da OpEn Fiber gli operatori economici stabiliti in Italia nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. La partecipazione alle procedure indette da OpEn Fiber da parte di operatori economici di Paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea è consentita secondo quanto
previsto dai vigenti accordi internazionali in materia di accesso al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea.
5.2 In particolare, sono ammessi alla partecipazione alle procedure indette sulla base del presente Manuale operativo:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa:
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ comunque consentita la presentazione dell’offerta da parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituto;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. È’ comunque consentita la presentazione dell’offerta da parte di un Consorzio non ancora costituito;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
6. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
6.1. OpEn Fiber procede all’indizione di procedure secondo modalità che assicurino la massima partecipazione degli operatori economici e la speditezza del procedimento di selezione, nonché il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e pubblicità.
6.2. Le procedure sono svolte con modalità telematiche mediante il ricorso a piattaforme on-line e strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC). In caso di indisponibilità dell’infrastruttura telematica e dei mezzi di comunicazione elettronici, ovvero a proprio insindacabile giudizio per ragioni di economicità e urgenza, OpEn Fiber si riserva di procedere, secondo modalità definite e comunicate a tutti i partecipanti, all’espletamento delle procedure in modalità tradizionale (cartacea) con consegna dei plichi in busta chiusa e scambiare comunicazioni e informazioni a mezzo fax o raccomandata A/R, dandone adeguata informativa ai partecipanti.
6.3. La selezione degli Operatori Economici avviene, ferma restando la facoltà di cui al successivo articolo 6.5, mediante ricorso ad un Meccanismo di Accesso aperto all’ingresso di tutti gli operatori in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, economico e tecnico-professionale.
6.4. La procedura di acquisizione ha luogo attraverso le seguenti macro-fasi:
a) Pubblicità del Meccanismo di Accesso;
b) Verifica dei requisiti degli Operatori Economici ai fini del Meccanismo di Accesso;
c) Emissione della Richiesta di Offerta;
d) Valutazione delle Offerte e Aggiudicazione della gara;
e) Emissione del Contratto e Stipula.
6.5. Open Fiber si riserva la facoltà di organizzare la procedura di acquisizione con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 6.4, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione di appositi bandi o avvisi, nel rispetto di quanto previsto nel punto 2.1.
7. ACCESSO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
7.1 L’adesione al Meccanismo di Accesso avviene secondo un processo aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato all’attribuzione della idoneità di un Operatore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all’esecuzione degli appalti indetti da OpEn Fiber. Gli Operatori Economici possono chiedere in qualsiasi momento l’adesione al Meccanismo di Accesso. Il termine minimo per la ricezione delle domande di adesione è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di istituzione del Meccanismo di Accesso.
7.2 OpEn Fiber procederà a dare pubblicità dell’istituzione del Meccanismo di Accesso, mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet di OpEn Fiber (xxxxxxxxx.xx/). Con cadenza semestrale, OpEn Fiber procederà a rinnovare la pubblicità circa l’utilizzo del Meccanismo di Accesso e dell’elenco delle categorie merceologiche attive al fine di consentire la massima partecipazione degli Operatori Economici.
7.3 Sono ammessi e iscritti nel Meccanismo di Accesso gli operatori economici che soddisfano i relativi requisiti richiesti, individuati nel rispetto del principio di proporzionalità. È onere dell’Operatore Economico iscritto comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell’adesione al Meccanismo di Accesso.
7.4 Alle gare possono partecipare tutti gli Operatori Economici che abbiano aderito al Meccanismo di Accesso alla data di trasmissione della Richiesta di Offerta.
7.5 Al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e/o per ampliare la concorrenza nel caso si riscontri, in determinate categorie merceologiche, l’assenza di operatori che abbiano aderito al Meccanismo di Accesso ovvero la presenza degli stessi in numero inferiore a 3 (tre), OpEn Fiber si riserva la possibilità - dandone adeguata informativa ai partecipanti - di ammettere alla partecipazione alla gara Operatori Economici per i quali non risulti ancora concluso l’iter di adesione, fermo restando che la stipula del
contratto risulta subordinata alla favorevole conclusione del processo di adesione dei suddetti Operatori Economici, a seguito dell’esito positivo delle necessarie verifiche.
7.6 I requisiti richiesti agli Operatori Economici, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina di cui alla Concessione e come specificati nei documenti di riferimento del Meccanismo di Accesso resi disponibili agli Operatori presso il sito internet di OpEn Fiber (xxxxxxxxx.xx/), riguardano, in via generale:
(i) Per i lavori, il possesso di:
▪ requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
▪ requisiti previsti dalla vigente normativa e richiamati dalla documentazione della Concessione, nonché quelli richiesti dagli enti gestori delle infrastrutture riutilizzate ai fini della posa della rete a banda ultra larga realizzanda;
▪ requisiti economico - finanziari;
▪ requisiti tecnico – professionali.
(ii) Per i servizi, il possesso di:
▪ requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
▪ requisiti economico - finanziari;
▪ requisiti tecnico – professionali.
(iii) Per i materiali, il possesso di:
▪ requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
▪ requisiti economico - finanziari;
▪ requisiti tecnico – professionali individuati in coerenza con le specifiche tecniche previste nella documentazione della Concessione.
7.7 OpEn Fiber si riserva, altresì, di adeguare o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti per l’adesione al Meccanismo di Accesso, dandone comunicazione agli Operatori Economici che abbiano già aderito. Gli adeguamenti o modifiche verranno comunque pubblicizzati mediante apposito avviso sul sito (xxxxxxxxx.xx/) e con ogni altra modalità tale da garantirne adeguata pubblicità.
7.8 Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non adesione ovvero l’esclusione del soggetto dal Meccanismo di Accesso.
7.9 Qualora la documentazione presentata dagli Operatori Economici non fosse completa o esauriente, OpEn Fiber si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di adesione o aggiornamento dati, che dovranno pervenire entro il termine indicato nella relativa richiesta.
7.10 A fronte dell’esito positivo del procedimento di adesione, gli Operatori Economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento per la classe merceologica di appartenenza, nei limiti del valore della classe di importo attribuita. La lista degli operatori che abbiano aderito al Meccanismo di Accesso sarà pubblicata da OpEn Fiber nella sezione dedicata del proprio sito internet (xxxxxxxxx.xx/). Il Meccanismo di Accesso è sempre aperto all’adesione degli Operatori Economici dotati dei requisiti richiesti da OpEn Fiber ed è tenuto costantemente aggiornato.
7.11 OpEn Fiber verifica il possesso dei requisiti di adesione dichiarati sulla base di verifiche a campione ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate. Inoltre, sia nel corso del procedimento di adesione che per tutta la durata della permanenza nel Meccanismo di Accesso, indipendentemente dalla partecipazione dell’operatore economico ad una gara, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, OpEn Fiber si riserva di richiedere agli Operatori Economici la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi. Tali approfondimenti e/o verifiche sono eseguiti, a discrezione di OpEn Fiber, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare. OpEn Fiber può, altresì, acquisire informazioni mediante verifiche presso gli enti preposti al rilascio di certificazioni/documentazioni attestanti i requisiti dichiarati.
7.12 Dell’esito del procedimento di adesione viene data informativa all’Operatore Economico interessato con apposita comunicazione attraverso le funzionalità del Meccanismo stesso ovvero mediante PEC, raccomandata A/R o con altra modalità. Nel caso di esito negativo,
la comunicazione all’Operatore Economico interessato è fornita entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione del provvedimento di non adesione con motivazione espressa. Il rigetto non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza di adesione, che potrà essere riformulata non prima di 3 (tre) mesi a partire dalla data del provvedimento di non adesione o non prima del termine indicato nel provvedimento stesso.
8. ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
8.1 L’approvazione della domanda di adesione al Meccanismo di Accesso di OpEn Fiber è demandata a un apposito comitato, istituito presso la Direzione Acquisti e Servizi il cui Presidente è nominato dal Direttore e i cui membri sono individuati dal Responsabile dell’unità organizzativa.
8.2 Per l’esercizio delle sue funzioni il comitato di cui all’articolo 8.1 si avvale della Direzione Acquisti e Servizi. Tale comitato delibera sulle domande di adesione, sulle esclusioni degli Operatori aderenti e sulle sospensioni.
9. CAUSE DI SOSPENSIONE O DI ESCLUSIONE
9.1 OpEn Fiber si riserva la facoltà di sospendere e/o escludere dal Meccanismo di Accesso gli Operatori Economici come di seguito descritto.
9.2 Si procede alla sospensione dell’adesione degli Operatori Economici, previa verifica effettuata sulla base di opportuna documentazione, in caso di:
• inadempienza all’obbligo di dichiarare periodicamente la permanenza dei necessari requisiti;
• mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei necessari requisiti in caso di variazioni;
• reiterati episodi di negligenza o inadempimento rilevati nell’esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, inadeguatezza del personale impiegato etc.).
9.3 In caso di sospensione, l’Operatore Economico non può partecipare alle procedure di gara indette nel corso del periodo di sospensione.
9.4 Laddove l’Operatore Economico sospeso non provveda a regolarizzare la propria posizione nel termine di 6 (sei) mesi, si provvede all’esclusione dello stesso dal Meccanismo di Accesso.
9.5 Si procede all’esclusione di ufficio dal Meccanismo di Accesso, nei seguenti casi:
• cessazione di attività;
• richiesta di esclusione presentata dall’Operatore Economico interessato;
• perdita dei necessari requisiti;
• grave negligenza e/o inadempimento grave nell’esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico e del Modello ex D.lgs.n. 231/2001 di OpEn Fiber;
• condanna, con sentenza definitiva, per uno o più reati rientranti nelle fattispecie di cui al D.lgs. n. 231/2001;
• gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro stabilite dalla normativa vigente o da OF nell’ambito delle prestazioni affidate;
• accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti a seguito dei controlli a campione nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
• in tutti i casi in cui la normativa applicabile vieta l’Operatore Economico di contrarre con il Concessionario.
9.6 Una nuova adesione non può essere richiesta dall’Operatore Economico prima di 6 (sei) mesi dall’esclusione, o ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che abbiano colpito l’Operatore Economico.
10. RICHIESTA DI OFFERTA
10.1 La Richiesta di Offerta è rivolta a tutti gli operatori aderenti al Meccanismo di Accesso.
10.2 La Richiesta di Offerta, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di gara e nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, può prevedere requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per l’adesione al Meccanismo di Accesso.
10.3 La Richiesta di Offerta prevede un termine per la ricezione delle offerte commisurato alla complessità dell’oggetto delle prestazioni da affidare e, comunque, non inferiore a 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di invio della Richiesta di Offerta stessa.
10.4 In caso di affidamenti caratterizzati da particolare urgenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da affidare e/o delle obbligazioni derivanti dalla Concessione nonché di circostanze sopraggiunte e non rinviabili, OpEn Fiber ha la facoltà di ridurre il termine di cui al precedente punto nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità e tenuto conto delle prestazioni oggetto di gara. A tal fine, il RdP predispone una relazione sulla ricorrenza dei motivi di urgenza e sottopone la stessa all’approvazione del Responsabile della Convenzione, nominato ai sensi di quanto previsto nell’art. 20.3 della Concessione.
10.5 In caso di proroga del termine di ricezione delle offerte ovvero di rettifica o errata corrige alla documentazione di gara, con eventuale concessione di una proroga per la presentazione delle offerte. Il differimento del termine originario viene comunicato a tutti i partecipanti, secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta.
10.6 La Richiesta di Offerta contiene la disciplina relativa:
▪ alle modalità di partecipazione dei concorrenti;
▪ allo svolgimento della procedura di gara;
▪ alla documentazione richiesta in capo ai partecipanti, ivi inclusa la produzione di polizze e cauzioni a garanzia dell’offerta presentata;
▪ ai criteri di aggiudicazione e alle modalità di valutazione delle offerte;
▪ alle modalità di aggiudicazione e stipula del contratto.
10.5 La Richiesta di Offerta è corredata dalla documentazione tecnica (capitolati, schede tecniche, etc.) e contrattuale afferente la prestazione oggetto di affidamento.
11. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
11.1 Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare le proprie offerte entro la data di scadenza indicata negli atti di gara, che sarà fissata in maniera congrua al fine di consentire la redazione dell’offerta. È facoltà dei partecipanti richiedere chiarimenti sui contenuti della disciplina di gara nel termine indicato negli atti di gara. È, altresì, facoltà dei partecipanti formulare motivata istanza di proroga in ordine al termine di presentazione delle offerte; le ragioni a fondamento della predetta istanza saranno valutate da OpEn Fiber compatibilmente con le esigenze di celerità del procedimento.
11.2 Sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati negli atti di gara;
c) che OpEn Fiber ha giudicato anormalmente basse, secondo i criteri richiamati all’articolo 14 del presente Manuale operativo.
11.3 Il concessionario si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
11.4 È facoltà dei concorrenti partecipare alle procedure di gara in forma associata mediante Raggruppamenti temporanei di Imprese (RTI) costituiti o costituendi, Consorzi (ordinari o stabili), Reti di imprese o Gruppi europei di interesse economico (GEIE) ovvero mediante ricorso all’avvalimento dei requisiti di una o più imprese ausiliarie. La partecipazione in forma plurisoggettiva ovvero il ricorso all’avvalimento devono avvenire per il tramite di imprese aderenti al Meccanismo di Accesso. Trovano applicazione gli artt. 47, 48 e 89 del D.lgs. n. 50/2016.
11.5 È fatto divieto agli Operatori Economici di partecipare alla gara in più di un RTI/Consorzio/Rete/GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
xxxxxxx abbia partecipato alla gara medesima all’interno di un RTI/Consorzio/Rete/GEIE, pena l’esclusione dalla procedura.
11.6 In relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
12. COMMISSIONE DI GARA
12.1 I componenti delle commissioni giudicatrici vengono individuati tra soggetti appartenenti a OpEn Fiber dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto.
12.2 Spirato il termine di presentazione delle offerte, OpEn Fiber procede, secondo il proprio Regolamento interno e reso disponibile sul sito OpEn Fiber, alla nomina della commissione (di seguito, la “Commissione”) mediante individuazione di componenti interni selezionati nel rispetto del principio di rotazione, terzietà, imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione e mediante sorteggio tra le liste di esperti formate dalle Direzioni di riferimento per lo specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. I membri della Commissione sono individuati in numero dispari e prevedono un numero di regola pari a 3 (tre). Il Presidente della Commissione è individuato dalla Direzione Acquisti e Servizi tra i commissari sorteggiati. Xxxxx salva la possibilità di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei componenti della Commissione, le funzioni di segretario potranno essere svolte da distinto soggetto appositamente individuato nell’atto di nomina. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra rilevante funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, art. 51 c.p.c. e art. 42, D.lgs n. 50/2016. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari rendono le necessarie dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione. In caso di impedimento di uno o più candidati
designati, ovvero in presenza di una causa ostativa all’assunzione dell’incarico, XxXx Xxxxx procederà all’individuazione di uno o più sostituti. L’eventuale sostituzione dei commissari in corso di svolgimento della procedura è assistita dalle medesime garanzie di imparzialità e avverrà secondo le modalità indicate per la nomina. In caso di indisponibilità, per qualunque ragione, di membri interni o in caso di insussistenza di adeguate professionalità interne, OpEn Fiber si riserva di individuare professionisti esterni - facendosi carico del rimborso per le spese strettamente necessarie all’espletamento delle attività di gara - attingendo agli apposti Albi professionali.
12.3 La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché degli ulteriori adempimenti indicati nella documentazione di gara. Nella valutazione delle offerte, la Commissione opera in piena autonomia e agisce nel rispetto dei criteri presenti dei documenti di gara.
12.4 La documentazione di gara indica le modalità di svolgimento dei lavori da parte della Commissione. In generale, la Commissione procede:
• all’apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti;
• alla valutazione e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara;
• alla verifica di congruità delle offerte, ove ne ravvisi i presupposti.
12.5 La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche, sulla base dei pesi e dei criteri definiti nella Richiesta di Offerta. Ferme restando le ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità dell’offerta non sanabili, la Commissione potrà richiedere chiarimenti tecnici o qualunque altra informazione possa risultare necessaria ai fini della valutazione stessa nell’osservanza della parità di trattamento.
12.6 Al termine della fase di valutazione tecnica e all’assegnazione dei punteggi, la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche, all’assegnazione del punteggio economico sulla base dei pesi definiti nella Richiesta di Offerta e a stilare una graduatoria provvisoria.
12.7 Non possono far parte della Commissione, né possono rivestire il ruolo di segretario o custode della documentazione di gara:
a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis c.p. e o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
• coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché all’articolo 2635 c.c.;
• coloro che hanno riportato una condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
• coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
• coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
• Le suddette ragioni ostative operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
13. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
13.1 Le procedure di affidamento saranno aggiudicate sulla base dei criteri indicati negli atti di gara e, in via generale, secondo i seguenti criteri in base alle prestazioni oggetto di gara:
▪ offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: in tal caso i criteri di valutazione delle offerte e la ponderazione tra elemento tecnico ed economico saranno specificati negli atti di gara;
▪ criterio del minor prezzo: individuato tramite formulazione del prezzo o dello sconto percentuale o altra modalità indicata negli atti di gara, fatta salva la disciplina sugli oneri di sicurezza.
13.2 In funzione di quanto definito all’interno della documentazione di gara, OpEn Fiber potrà procedere alternativamente con una delle seguenti ipotesi:
a) aggiudicazione al concorrente primo in graduatoria;
b) richiesta di xxxxxxxx, secondo modalità predeterminate nella documentazione di gara, mediante emissione di una successiva fase di rilancio economico per la ricezione di
offerte migliorative e successiva aggiudicazione al concorrente risultato primo in graduatoria a seguito del rilancio.
13.3 Al termine della scadenza delle offerte, la Commissione designata procederà, in apposita seduta, alla verifica delle offerte presentate e all’avvio dei propri lavori per la valutazione amministrativa, tecnica ed economica delle offerte regolarmente presentate.
13.4 In sede di valutazione amministrativa, la Commissione verificherà l’esaustività della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti per la partecipazione alla singola procedura, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione della garanzia provvisoria, la documentazione relativa al subappalto o all’avvalimento e ogni altra documentazione richiesta dagli atti di gara. Fatti salvi i casi di carenze essenziali e non sanabili della documentazione, tali da non consentire l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e previste a pena di esclusione, la Commissione potrà richiedere al concorrente l’integrazione documentale di quanto carente, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
13.5 Non potranno essere sanate le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali afferenti l’offerta tecnica ed economica.
13.6 Esaurita la fase di valutazione amministrativa, OpEn Fiber comunicherà ai concorrenti la propria ammissione o esclusione alle successive fasi, convocando altresì la seduta per l’apertura delle offerte tecniche.
13.7 La Commissione adotta le cautele idonee a garantire la segretezza degli atti di gara e a prevenire rischi di manomissioni.
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
14.1 Su richiesta di OpEn Fiber, i concorrenti forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, secondo i criteri di cui all’articolo 97, commi 2-3-3-bisi del D.lgs. n. 50/2016. OpEn Fiber, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
14.2 Nell’ambito delle verifiche avviate ai sensi del presente articolo, OpEn Fiber - tramite l’operato della Commissione – procederà a richiedere per iscritto all’offerente la produzione di giustificazioni scritte, assegnando all’uopo un termine per la ricezione delle giustificazioni.
14.3 Si procederà all’esclusione dell’offerta solo laddove le risposte fornite non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o se venga accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto viola gli obblighi normativi vigenti in tema di trattamento economico salariale obbligatorio e obblighi contributivi, anche con riguardo ai subappaltatori, nonché in caso di incongruità degli oneri per la sicurezza aziendale rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni affidate.
15. AGGIUDICAZIONE E STIPULA
15.1 Al termine dei propri lavori, la Commissione procede a comunicare l’esito della graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione, soggetta ad approvazione dell’organo competente, individuato sulla base dell’assetto dei poteri interno della Società pro tempore vigente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengano all’organo competente.
15.2 All’esito della verifica e dell’approvazione della proposta presentata, OpEn Fiber provvede all’aggiudicazione. OpEn Fiber si riserva la facoltà di non procedere con l’aggiudicazione della procedura di gara se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, in conformità all’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016.
15.3 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ivi incluse le verifiche relative al rispetto della normativa antimafia.
15.4 Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatta salva la possibilità per OpEn Fiber di agire in autotutela per comprovate o giustificate ragioni, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi (60) sessanta giorni, salvo diverso termine previsto negli atti di gara ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato
a OpEn Fiber, sciogliersi da ogni vincolo. In tale evenienza, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
15.5 L’avvio d’urgenza dell’esecuzione contrattuale è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, e/o una violazione agli obblighi discendenti dalla Concessione. Ricorrono, altresì, i presupposti di urgenza relativamente all’adempimento degli obblighi indifferibili derivanti dalla Concessione.
15.6 Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell’esecuzione.
15.7 Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi indicati all’articolo 32, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. Si applica, altresì, quanto previsto dall’articolo 32, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016.
15.8 L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, OpEn Fiber ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al punto 15.5.
15.9 Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
16. SUBAPPALTO
16.1 I soggetti affidatari dei contratti aggiudicati eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto in caso di modifiche e variazioni ai sensi del presente Manuale operativo. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di seguito indicate.
16.2 Tutte le prestazioni indicate nella Richiesta di Offerta, a qualsiasi categoria appartengano, possono essere subappaltate. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo di gara; in caso di appalti di lavori, la suddetta quota viene individuata al netto della quota ascrivibile ai materiali.
16.3 I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono indicare le attività che intendano subappaltare nonché i nominativi di almeno tre subappaltatori, ove esistenti.
16.4 L’affidatario deve procedere al deposito del contratto di subappalto presso Open Fiber almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Unitamente al contratto di subappalto, l’affidatario trasmetterà, altresì, tutta la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
16.5 L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti di XxXx Xxxxx. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
16.6 L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a OpEn Fiber prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.
16.7 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
16.8 L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica condotta da XxXx Xxxxx abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
16.9 I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
16.10Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 ove non derogato dall’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016 e compatibile con la disciplina prevista dalla Concessione e con gli obblighi a carico del Concessionario.
17. MODIFICHE E VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE
17.1 Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RdP secondo le modalità previste dall’ordinamento interno di OpEn Fiber. I
contratti di appalto aggiudicati da OpEn Fiber possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Le suddette clausole non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà quale misura massima della variazione rispetto al prezzo originario;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’affidamento iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’affidamento iniziale;
2. comporti per OpEn Fiber notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per OpEn Fiber. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità o Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
3. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
(i) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla precedente lettera a);
(ii) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della disciplina di gara;
(iii) se le modifiche non sono sostanziali, ossia non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, OpEn Fiber può stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
17.2 Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi da quelli originari o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero potuto attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al punto 17.1, lett. c) 3.
17.3 OpEn Fiber, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
17.4 La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle prestazioni richieste nell’ambito della Concessione. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per OpEn Fiber.
18. ESECUZIONE CONTRATTUALE
18.1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è gestita dal RdP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e il regolare svolgimento delle attività affidate. Il RdP si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione come previsto dal D.lgs. n. 81/2008, nonché dei soggetti incaricati della verifica di idoneità e conformità.
18.2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori, il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
18.3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali,
sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico le attività ed i compiti allo stesso demandati e di seguito indicati in via non esaustiva:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disciplina relativa al subappalto;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
18.4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a. verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b. programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
c. curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d. assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e. individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f. assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g. esaminare e approvare il programma delle verifiche degli impianti;
h. direzione di lavorazioni specialistiche.
18.5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di verifica e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a. la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le verifiche prescritte dal controllo di qualità o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c. il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e. l’assistenza alle prove di laboratorio;
f. l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g. la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
x. l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
18.6. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92 comma 1, D.lgs. n. 81/2008.
18.7. L’attività di Direzione Lavori viene meglio disciplinata nel contratto, in coerenza con gli obblighi discendenti in capo al Concessionario in virtù del rapporto di concessione.
19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÁ
19.1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RdP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
19.2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RdP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se OpEn Fiber si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
19.3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il RdP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
19.4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
19.5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Xxxx’istanza di proroga decide il RdP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
OpEn Fiber, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
19.6. Sono fatte salve le ulteriori cause individuate nella documentazione di gara, in conformità alle norme che regolano la Concessione e al D.lgs. n. 50/2016 in quanto espressamente richiamate e compatibili con i rapporti tra Concessionario e Concedente.
20. VERIFICA DI IDONEITÀ E CONFORMITA’
20.1. Il RdP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione (per servizi e fornitura) o al Direttore dei lavori (per i lavori).
20.2. I contratti affidati sono soggetti alle verifiche di idoneità e conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
20.3. La disciplina relativa ai tempi e modalità di svolgimento del collaudo e delle verifiche di conformità sarà indicata negli atti di gara, in conformità alle obbligazioni discendenti dalla Concessione (articolo 19.4) e relativi Disciplinari nonché all’espletamento delle funzioni di Alta Vigilanza spettanti al Concedente in tema di collaudo tecnico-amministrativo delle opere, ai tempi di realizzazione dell’infrastruttura e nel rispetto della normativa tecnica eventualmente applicabile.
21. RISOLUZIONE
21.1. OpEn Fiber può risolvere un contratto aggiudicato durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale;
b) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;
d) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
e) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80;
f) l’affidatario si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi di cui al contratto e sia infruttuosamente decorso il termine indicato nella diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c.;
g) inadempimento o violazione da parte dell’affidatario e/o del subappaltatore incaricato dell’esecuzione delle attività affidate, di una qualunque delle prescrizioni della normativa applicabile, anche in materia giuslavoristica, ambientale, fiscale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
21.2. Sono fatte salve le ulteriori cause di risoluzione individuate nella documentazione di gara, in conformità alle norme che regolano la Concessione e i rapporti tra Concedente e Concessionario. Si applica l’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.
22. RECESSO
22.1. OpEn Xxxxx potrà recedere dal contratto nelle ipotesi individuate nella documentazione di gara nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la Concessione. Si applica l’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.
23. CLAUSOLA SOCIALE
23.1. OpEn Fiber, nell’ambito degli appalti da essa affidati, adotterà le opportune misure al fine di verificare che sia garantito: a) il diritto di precedenza dei lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n.
2204 e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle telecomunicazioni, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni e compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica e con le qualifiche e le professionalità necessarie; b) siano utilizzati gli istituti del distacco di personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive cui le imprese non possano fare fronte con il proprio personale ed attrezzature.
24. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
24.1. Gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, indette da OpEn Fiber – anche per le finalità di tutela giurisdizionale degli interessati e ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 - saranno resi disponibili e aggiornati sul sito internet (xxxxxxxxx.xx/) in apposta sezione dedicata.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
25.1. Ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003, OpEn Fiber informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati nell’ambito dell’adesione al Meccanismo di Accesso degli Operatori Economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e nell’ambito delle procedure di gara sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte nel presente Manuale operativo, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
25.2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di tali dati non risulta possibile effettuare l’adesione al Meccanismo di Accesso né partecipare alle procedure indette da OpEn Fiber per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture.
25.3. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il D.lgs. n.196/2003 e le autorizzazioni generali emanate in materia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
25.4. I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del Meccanismo di Accesso nonché i dati trattati nell’ambito delle procedure di affidamento non sono comunicati a terzi, se non per
le finalità strettamente legate allo svolgimento delle attività di cui al presente Manuale operativo e previa acquisizione del consenso da parte dei soggetti interessati.
25.5. Titolare del trattamento dei dati è OpEn Fiber S.p.A. con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, x. 0
– 00000 Xxxxxx. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Acquisti e Servizi.
26. CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. N. 231/2001
26.1. Nell’ambito delle procedure di affidamento indette da OpEn Fiber, l’Operatore Economico dichiara di ben conoscere e si obbliga a osservare, le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Modello di cui al D.lgs. n. 231/2001 della stessa, resi disponibili tra l’altro al seguente indirizzo: xxxxxxxxx.xx/.
27. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
27.1. L’Operatore Economico che intenda esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell’articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto compatibile, dovrà presentare idonea istanza sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o diverso soggetto munito dei necessari poteri e trasmessa a mezzo PEC con indicazione puntuale dei documenti per i quali si intende esercitare l’accesso e l’esplicitazione della relativa motivazione.
27.2. Successivamente, OpEn Fiber provvederà sull’istanza pervenuta precisando, mediante apposita comunicazione indirizzata al domicilio PEC eletto dall’istante nell’ambito della procedura, i modi e tempi per l’esercizio del diritto di accesso ove ne siano stati ravvisati sussistenti i presupposti e/o non sia stato comunicato un provvedimento di differimento o di diniego, anche in ragione dei diritti dei controinteressati.
27.3. Le modalità di accesso alla documentazione relativa alla singola procedura saranno illustrate nella documentazione di gara.