Pubblicità e trasparenza Clausole campione
Pubblicità e trasparenza. 1. L’affidamento e la stipulazione di ogni contratto sono resi pubblici, secondo le modalità stabilite dalla vigente legislazione, e qualora sia ritenuto opportuno, anche mediante avviso sul sito internet della società.
Pubblicità e trasparenza. 1) L’ACI rende nota l’intenzione di L’ACI rende nota l’intenzione di aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando, dialogo competitivo, con la pubblicazione di un bando.
2) Il bando di gara, ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., contiene tutte le informazioni richieste e necessarie per partecipare alla gara ed è pubblicato nelle forme di legge e sul profilo del committente.
3) L’ACI garantisce trasparenza e parità di trattamento degli operatori economici nell’invio di documentazione, informazioni complementari e chiarimenti sugli atti di indizione delle gare a chiunque ne faccia richiesta. Le risposte alle richieste di chiarimenti sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nel quale è disponibile tutta la documentazione relativa ad ogni gara.
4) Al termine della procedura di gara, l’ACI provvede alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva sul profilo del committente e nelle forme di legge.
5) Nel caso di procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di informazione sulle gare, l’ACI può pubblicare avvisi per estratto.
6) Al fine di favorire azioni volte alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie ICT ed assicurare la speditezza, la sicurezza e la trasparenza nei rapporti con gli operatori economici interessati alle forniture di beni e servizi appaltati dall’Ente, saranno resi operativi strumenti e soluzioni per la gestione elettronica dei documenti e workflow, nonché sistemi integrati di trasmissione dei documenti mediante la PEC e l’utilizzo della firma digitale.
Pubblicità e trasparenza. 1. Il regime della pubblicità di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti e concessioni pubbliche di servizi, forniture, lavori ed opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria (nonché dalla normativa regionale, ove vigente in materia) ed in particolare, da quanto previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti.
2. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del Responsabile Unico del Procedimento, nonché gli ulteriori elementi prescritti dal Codice dei Contratti e dall’eventuale ulteriore normativa avente attinenza con la contrattualistica pubblica.
3. E’ sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso ovvero bando di indizione di gara e dei relativi risultati sull’Albo pretorio comunale, sul sito di “Amministrazione trasparente” e ove previsto dal Codice dei Contratti.
4. Come stabilito dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza quale Stazione appaltante pubblica, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento inerente le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati ed ai concorrenti di detto provvedimento tramite Pec indicando l’ufficio ovvero il collegamento informativo ad accesso riservato ove saranno disponibili i relativi atti.
5. Per le alienazioni di beni mobili e le locazioni si fa riferimento all’art. 66 X.X. 00 maggio 1924, n. 827, mentre per le alienazioni di beni immobili si richiama il Regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 17/04/2009.
6. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del Codice dei Contratti nonché quelle afferenti la disponibilità elettronica dei documenti di gara di cui all’art. 74 del Codice.
Pubblicità e trasparenza. 1. La sezione "Appalti" del sito informatico comunale costituisce il Profilo di committente in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla normativa vigente.
2. La Sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.
Pubblicità e trasparenza. In ottemperanza al principio della pubblicità e trasparenza degli atti stabilito dalle norme vigenti, il presente Accordo è depositato agli atti dei soggetti firmatari.
Pubblicità e trasparenza. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme e con le modalità previste dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi . Copia del presente regolamento deve essere tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse e reso accessibile per via telematica tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova affinché chiunque possa prendere visione ovvero estrarne copia .
Pubblicità e trasparenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di pubblicità e trasparenza si impegna a diffondere - in apposita sezione del sito Internet istituzionale - un elenco delle Commissioni istituite presso i Consigli provinciali che intendano operare nell'ambito della presente intesa.
Pubblicità e trasparenza. 22.1 L’avviso sui risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati, relativamente alla procedure relative agli affidamenti di importo superiore ad Euro 40.000 ed inferiori ad Euro 1.000.000 sono pubblicati sul sito di AER, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
Pubblicità e trasparenza. 26.1 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, la società pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
26.2 Le determinazioni previste dal presente Regolamento e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) aziendale e delle Linee Guida ANAC e dell’art. 36, co. 2 del D.lgs. 50/2016.
26.3 I Responsabili dei Settori aziendali, con facoltà di delega, sono tenuti alla pubblicazione della documentazione di propria competenza e a tal fine trasmettono tempestivamente al Responsabile della pubblicazione gli atti da inserire sul portale aziendale.
Pubblicità e trasparenza. 1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell’attività negoziale, è individuata sul sito web dell’Ente una apposita sezione corrispondente al “profilo del committente” nella quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti l’attività contrattuale del Comune, nonché la relativa modulistica.