Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni
Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni
Allegato a Delibera di Assemblea nr. 6 del 14 giugno 2018
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'Amministrazione Art. 5 - Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione
Art. 6 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee e per la definizione della forma contrattuale
Art. 7 - Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione Art. 8 - Adozione di aree verdi
Art. 9 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Art. 10 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
Art. 11 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor Art. 12 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale Art. 13 - Sponsorizzazioni plurime
Art. 14 - Esclusiva generale dello sponsor
Art. 15 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione Art. 16 - Affidamento diretto
Art. 17 - Beni e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000,00 euro) Art. 18 - Affidamenti di valore superiore ai 40.000,00 euro
Art. 19 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione. Contenuti minimi del contratto Art. 20 - Contratto di sponsorizzazione
Art. 21 - Obblighi a carico del Comune
Art. 22 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali Art. 23 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor
Art. 24 - Atto di mecenatismo
Art. 25 - La valutazione delle proposte Art. 26 - Aspetti contabili e fiscali
Art. 27 - Controlli e verifiche
Art. 28 - Trattamento dati personali Art. 29 - Rinvio dinamico
Art. 30 - Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Parco regionale Molentargius Saline, in breve Ente Parco, in attuazione delle disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni:
a) negli artt. 1174, 1322 del codice civile;
b) nell'art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
c) nell'art. 1, comma1-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
d) negli articoli 16, 17, 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
e) nell'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
f) negli artt. 119, 162, 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
g) determinazione n. 24 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 5 dicembre 2001;
h) nell'art. 74 comma 1 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella nuova formulazione del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344;
i) nell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
j) nell'art. 19 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell’Ente ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi dall’Amministrazione sia con soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro, per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di contributi, di interventi, lavori, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione inseriti, oppure da inserire nei programmi di spesa, ordinari o straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.
2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una entrata o in una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello sponsor e/o dello sponsee, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Parco Regionale Molentargius Saline (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo soggetto (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria "immagine" in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";
c) per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con X.Xxx. n. 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Parco Regionale Molentargius Saline;
d) per "sponsee": il soggetto che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor;
e) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Ente Parco per la pubblicità dello sponsor;
f) per "veicolo pubblicitario": l'opera o la prestazione attraverso cui lo "sponsor" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include l'individuazione di uno "spazio pubblicitario".
g) per sponsorizzazione tecnica: : quella in cui lo sponsor, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari
svolge direttamente l’attività oggetto di sponsorizzazione - come ad esempio l’esecuzione di lavori o prestazioni di servizi;
h) per sponsorizzazione finanziaria o pura: quella in cui lo sponsor, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento dell’attività oggetto di sponsorizzazione - come ad esempio l’esecuzione di lavori o prestazioni di servizi o forniture viene posta a carico di soggetti diversi;
i) per sponsorizzazione mista: una sponsorizzazione che presenta contestualmente I caratteri della sponsorizzazione tecnica e mista.
2. Non costituisce sponsorizzazione l’offerta all’Ente Parco, a titolo di liberalità, cioè senza alcun corrispettivo ne alcuna forma di pubblicità a favore del donatore, somme di denaro o di altre utilità di qualsiasi natura, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal medesimo Parco ovvero per altri fini pubblici.
Art. 4 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'Amministrazione
1. Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero dalla prestazione materiale in lavori, forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Parco regionale Molentarius Saline, le modalità con cui l’Amministrazione stessa si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, promuovendone l'immagine.
2. All'atto della presentazione della proposta presso l'Ufficio Protocollo, l’Ente acquisisce oltreché l'obbligo, anche il diritto alla divulgazione dell'iniziativa e il diritto alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione, condizionata dall'effettiva e conclusiva realizzazione dell'iniziativa sponsorizzata.
Art. 5 - Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione
1. Gli accordi di collaborazione potranno determinare, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o della collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio dell’Ente Parco, oltre che il ritorno pubblicitario rimarcato al precedente art. 4, anche la possibilità economica per lo "sponsor" di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Parco, da concretizzarsi nella forniture di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ad origine dal Comune.
A titolo esemplificativo si segnalano: la gestione di aree o strutture aperte al pubblico quali spazi espositivi, eventi, manifestazioni ecc., che non abbiano una rilevanza economica autonoma, per l'utilizzo dei quali è comunemente previsto il pagamento di un prezzo, di un contributo economico o altro beneficio da parte del dell’Amministrazione;
Stante la loro natura di più spiccata valenza economica e/o di interesse imprenditoriale del contraente privato, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma , la "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo e, successivamente, su indirizzo del Direttoe del Parco, ad una specifica indagine di mercato a seguito di determina a contrattare del Responsabile del settore competente per materia.
3. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 6 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee e per la definizione della forma contrattuale
1. I contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Ente Parco devono includere obbligatoriamente le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello sponsor e dello sponsee) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o sponsee" ovvero di quello "collaborante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità proprie del Parco Regionale Molentargius Saline.
3. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto/convenzione da redigersi in forma scritta.
4. L'Amministrazione può definire di volta in volta, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.
Art. 7- Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione a favore dell’Ente, (di carattere tecnico o finanziario), può avere ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo): la fornitura di materiale, attrezzature, beni; la realizzazione di un’opera o di un lavoro; la fornitura di una prestazione di servizio; la gestione di un’opera o di un’area; la gestione di un servizio, ecc.
2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Parco Regionale Molentargius fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) attività od eventi a rilevanza artistica, culturale, turistica o spettacolare di differente tipologia come mostre, concerti, spettacoli promossi gestiti od organizzati dall’Ente, sia direttamente che indirettamente;
b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
c) attività di programmazione turistica;
d) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili, arredo urbano;
e) fornitura di beni quali, ad esempio, attrezzature informatiche di varia natura, pannelli informativi e similari, mezzi di locomozione;
f) attività riguardanti contratti di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 151 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sono esclusi dal contratto di sponsorizzazione i servizi di ingegneria e architettura per i quali la stazione appaltante non può prevedere, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o rimborso (art. 24, comma 8-ter, del D.Lgs. n. 50/2016).
g) gestione di sportelli informativi;
h) marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione ivi copresa la divulgazione finalizzata all’educazione ambientale, realizzazione di periodici.
2. Indipendentemente dall’attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività anzidette, l’Ente Parco è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la clausola “sponsor” in qualunque procedimento di gara, in modo tale che in caso di aggiudicazione, il partecipante abbia l’obbligo di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente, purché la sponsorizzazione, ai fini dell’aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.
Art. 8 - Adozione di spazi pubblici e aree verdi
1. Il Parco Regionale Molentargius, con deliberazione del Consiglio Direttivo, procederà all'individuazione delle aree destinate a spazi pubblici, aree verdi, percorsi e beni simili che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni e privati in genere.
2. Sarà sempre possibile da parte di sponsor proporre interventi non inseriti in piani individuati dall’organo esecutivo dell’Ente. In tal caso, tuttavia, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di accettare o solo valutare la proposta presentata senza alcuna possibilità di richiedere, da parte del soggetto promotore, indennizzi o rimborsi di alcuna natura.
3. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione fisica del manufatto o del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa.
4. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell’opera e/o dell'impianto che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.
5. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
6. Il progetto dovrà rispettare tutte le normative vigenti relative all’intervento sponsorizzato, incluse le norme sulla qualificazione dei soggetti esecutori, la normative antimafia e la normative sulla sucurezza sui cantieri e/o sui luoghi di lavoro.
7. La pubblicità avverrà tramite l’inserimento nell’area verde di appositi cartelli o targhe.
8. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d’impianto ed a quelle relative alla manutenzione.
9. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.
10. L’Ente Parco nominerà un Responsabile del Procedimento e/o un supervisore dei lavori e/o della manutenzione che vigilerà sul rispetto del contratto di sponsorizzazione e sulla fedele realizzazione dell’opera e/o della manutenzione rispetto al progetto presentato.
11. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
Articolo 9 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile di settore. In alternativa, nel corso dell'anno, il Consiglio direttivo, su proposta del Direttore Generale, può formulare indirizzi specifici al Responsbile del settore interessato per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione. E’ fatto salvo quanto previsto negli artt. 8 e 11 in merito alle proposte spontanee di sponsorizzazione.
3. Il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso.
4. L'avviso pubblico, unitamente ad un eventuale disciplinare, è approvato con determinazione del Responsabile del settore competente che sarà individuato nella delibera di Consiglio Direttivo, adottata per l’avvio della procedura.
5. L'avviso, pubblicato all'albo pretorio online, è inserito nel sito internet dell’Ente e/o altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione deve indicare i seguenti elementi minimi:
a) l'oggetto della sponsorizzazione;
b) indicazione dello spazio messo a disposizione;
c) le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
d) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma richiesta quale sponsorizzazione;
e) l'inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
f) i criteri e modalità di valutazione delle offerte;
g) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
h) l'eventuale diritto di prelazione, a partita di condizioni offerte, a norma dell’art. 11;
i) la compresenza di altri sponsor nell’ambito dello stesso oggetto sponsorizzato;
m) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
6. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Resaponsabile del settore competente nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Per la suddetta valutazione, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ci si potrà avvalere di apposita Commissione Giudicatrice appositamente nominata.
7. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni, salvo eventuali esenzioni ove consentito.
Art. 10 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
1. L’Ente Parco ha la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
d) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
e) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
f) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
g) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
h) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabile;
i) diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
l) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
m) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
n) obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente. abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 11 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
1. Nel caso in cui pervenga al protocollo dell’Ente Parco una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale sponsor, il Responsabile del settore competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e, previo parere motivato del Direttore del Parco e deliberaizone sull’opportunità della proposta da parte del Consiglio Direttivo, procede, a seconda dell’importo a norma dei successivi artt. 17 o 18.
2. Qualora il Responsabile del Settore Competente, previo indirizzo scritto del Direttore del Parco, non proceda alla valutazione della proposta presentata nel termine di 90 gg, ovvero il Consiglio Direttivo non deliberi l’opportunità della stessa entro 150 gg., la proposta medesima si intende respinta.
3. Nel caso in cui venga attivata una procedura concorrenziale, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall’Amministrazione. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.
Art. 12 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
1. Possono assumere la veste di "sponsor" ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Parco Regionale Molentargius Saline;
d) Enti ed Istituzioni Pubbliche;
Art. 13 - Sponsorizzazioni plurime
1. Fatto salvo quanto specificato al successive art. 14, in generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto l’Ente Parco può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.
Art. 14 - Esclusiva generale dello sponsor
1. l’Ente Parco può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico per un determinato periodo di tempo;
b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, o di attività.
2. Ove l’Ente Parco intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ne delibera la previsione ed evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti propedeutici alla scelta dello sponsor ed alla conclusione del contratto di sponsorizzazione. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste ed evincibili.
Art. 15 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro (c.d. sponsorizzazioni a carattere finanziario o pura), il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 40% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Responsabile del settore competente a cui spetterà la valutazione delle modalità.
2. Se richiesto dall’Ente Parco, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, almeno di entità pari alla entità della quota residua, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 16 - Affidamento diretto
1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:
a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 9;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.
c) nelle alter ipotesi previste e disciplinate dal presente regolamento (vedi art. 17).
2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile del
settore procedente.
4. Nel caso di lavori l’affidamento diretto è subordinato all’approvazione dell’opera da parte del Consiglio Direttivo, ed al rispetto della normative di settore.
Art. 17 - Beni e servizi di modesta entità o di importo inferiore ai 40.000,00 euro
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà a procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando l’importo stimato dei lavori ovvero il valore dei beni o servizi offerti non sia superiore ad euro 40.000,00.
Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
- la realizzazione di lavori od opere di modica entità;
- la realizzazione od il finanziamento di opera d’arte, monumentali o artistiche;
- l’allestimento di locali e spazi pubblici in occasione di ricorrenze o manifestazioni pubbliche;
- la fornitura di cancelleria, piccoli attrezzi di lavoro, materiale di consumo, divise di lavoro;
- la fornitura di materiale “usa e getta”;
- la fornitura di materiale di arredo urbano;
- contributi monetari dello sponsor;
- servizi di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di ricorrenze e manifestazioni.
2. Nei casi di cui al precedente comma il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta senza altre formalità che la forma scritta.
3. Tutte le sponsorizzazioni di modesta entità saranno pubblicate in apposito elenco disponibile sul sito internet dell’ente.
4. Nel caso di lavori resta vincolate quanto stabilito al precedent art. 16, comma 4.
Art. 18 - Affidamenti di valore superiore ai 40.000,00 euro
1. In attuazione di quanto disposto all'art. 19 del vigente “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50/2016) si stabilisce che:
a) al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro (quarantamila euro), mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano eventualmente manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nel caso di ricevimento di più candidature si procederà, ove possibile, nel rispetto di quanto specificato al precedente art. 9.
3. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Art.19 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione. Contenuti minimi del contratto
1. La scelta dello sponsor è effettuata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, inserimento sul sito internet dell’Ente o, se ritenuto utile dal Responsabile del Procedimento in relazione alla natura specifica della proposta, con l'invio oltre che ai Comunic consorziati, alle associazioni di categoria, gruppi ed associazioni e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
Art. 20 - Contratto di sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (sponsor e sponsee) e costituisce, unitamente alla deliberazione di Consiglio Direttivo e/o la determinazione del Responsabile del settore competente, la documentazione che regola la sponsorizzazione.
2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali:
- l'oggetto del contratto e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico eventuale
"disciplinare (o progetto) di sponsorizzazione";
- gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- la durata del contratto che, di norma, non può essere superiore ad anni cinque, salvo I casi in cui l’entità o la natura della sponsorizzazione rendano necessario un termine motivatamente maggiore;
- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso d'inadempimento;
- la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienza;
- la risoluzione del contratto per inadempimento;
- la competenza del Tribunale competente per territorio in caso di controversie;
- la disciplina delle spese contrattuali;
- le eventuali garanzie a supporto del rispetto degli obblighi dello sponsor;
- l’obbligo al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, se dovuta, nella misura di legge;
- altro ritenuto necessario in rapport alla tipologia della sponsorizzazione.
3. Nel contratto dev'essere prevista la facoltà dell’Ente Parco di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine dell’amministrazione o dei Comuni consorziati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
4. Mediante il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dallo sponsor e dal Direttore del Parco o dal Responsabile del settore competente, si autorizza altresì l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nei documenti di sponsorizzazione.
Art. 21 - Obblighi
1. l’Ente Parco, quale contro-prestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare alcune delle forme pubblicitarie che si indicano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o sul sito web istituzionale, all’interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchiologo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o negli spazi oggetto della sponsorizzazione;
c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione specifica relativa alle singole manifestazioni od eventi organizzati (biglietti d’ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, ecc.);
Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
Art. 22 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali
1. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto beni architettonici e monumentali, recupero di opere d'arte e/o similari.
2. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alle tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.
3. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture eventi per oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente Regolamento.
4. Qualora richiesa, l’apposizione di targhette o messaggi sui beni vincolati dovrà essere confacente alla natura dell’immobile e, comunque, dovrà ottenere il nulla osta della Soprintendenza competente per materia.
Art. 23 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. L’Ente Parco, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal “Codice dei contratti” (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Art. 24 - Atto di mecenatismo
1. Le sponsorizzazioni offerte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto marginale e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della
prestazione resa.
Art. 25 - La valutazione delle proposte
1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, compreso il caso in cui si sia pervenuti alla proposta in seguito a procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate dal dal Responsabile del settore competente in base ai criteri indicati nell'avviso di evidenza pubblica o nella lettera di invito ovvero nella proposta dello sponsor, in relazione a chi è promotore dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui non sia evidente la competenza di riferimento sarà il Direttore del Parco a decidere l’assegnazione della responsabilità della valutazione della sponsorizzazione su iniziativa pubblica o dello sponsor.
3. Tali proposte, previa valutazione del Direttore del Parco, saranno sottoposte al parere del Consiglio Direttivo che potrà deliberare il reperimento della eventuale disponibilità finanziaria residuale necessaria alla sponsorizzazione, nella fattispecie dell'attività di "collaborazione".
Art. 26 - Aspetti contabili e fiscali
1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.
2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA di legge”, e l’importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d’IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell’evento o dell’iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.
3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor all’Ente Parco del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all’IVA e la fatturazione dell’Ente Parco allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
a) contributi economici: il Parco emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
b) realizzazione lavori e/o cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà all’Ente Parco un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, L’Ente Parco provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
c) adozione di aree verdi: lo sponsor provvederà a fatturare all’Ente Parco gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo sponsor rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, l’Ente Parco provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.
5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.
6. L’emissione di fattura da parte dell’Ente Parco nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.
7. Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.
Art. 27 - Controlli e verifiche
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Direttore del Parco o suoi delegati, e dal responsabile del settore competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata A/R o PEC.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 28 - Trattamento dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le
finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti in relaizone alla disciplina vigente in materia.
I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Parco regionale Molentargius Saline in persona del Presidente. Ai fini della individuazione del Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP) ed alla designazione dei responsabili del trattamento, si fa specifico rinvio ai provvedimenti di designazione appositamente adottati dall’Ente in base agli articoli 37 e 28 del regolamento UE 2016/679.
Lo sponsor autorizza, senza alcuna riserva, la pubblicazione del proprio logo, della denominazione societaria in targhette e pubblicazioni o simili. La proposta di sponsorizzazione implica altresì una implicita autorizzazione, salvo che il contratto di sponsorizazzazione non disponga diversamente, alla divulgazione su tutti i media dell’avvenuta sponsorizzazione e/o atto di mecenatismo.
Art. 29 - Rinvio dinamico
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 30 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva e sarà affisso permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Sono abrogate le norme che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.