Aspetti contabili e fiscali. 1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/1972.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia. • Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo Sponsee presenterà allo Sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto, comprensivo d’Iva ai sensi della vigente normativa in materia. • Nel caso in cui la sponsorizzazione sia di natura tecnica, ovvero siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto d’obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello Sponsor all’ente del valore del servizio o dei beni, soggetto ad Iva, e la fatturazione dell’ente allo Sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per l’attività di promozione dell’immagine e/o dei prodotti e servizi dello Sponsor. • Nel caso in cui, infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello Sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall’ente, è fatto d’obbligo la doppia fatturazione: lo Sponsor presenterà fattura con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
3. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso, saranno interamente a carico dello Sponsor.
4. I soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.
5. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
Aspetti contabili e fiscali. 1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA di legge”.
3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, si opera la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Parco del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all’Iva, e la fatturazione del Parco allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
Aspetti contabili e fiscali. 1. Le prestazioni rese ai sensi del presente Regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia, pertanto:
a. nel caso di sponsorizzazione pura, il Comune emette a favore dello sponsor una fattura di importo pari al contributo ricevuto, soggetto a IVA;
b. nel caso di sponsorizzazione tecnica ovvero qualora siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto obbligo della “doppia fatturazione”, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore del servizio o dei beni ceduti, soggetto a IVA e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, soggetto a IVA, con compensazione contabile delle due fatture, per le attività di promozione dell’immagine e/o del marchio e/o dei prodotti e servizi dello sponsor;
c. nel caso di compartecipazione economica diretta da parte dello sponsor alle spese di realizzazione di interventi/iniziative/attività previste dall’Ente è dato obbligo della “doppia fatturazione” quindi lo sponsor emetterà una fattura dell’importo pari alle spese sostenute, soggetto a IVA, e il Comune emetterà una fattura di uguale importo, soggetto a IVA, a titolo di sponsorizzazione;
d. nel caso di sponsorizzazione mista, il Comune emette a favore dello sponsor una fattura pari al valore complessivo della sponsorizzazione, soggetto a IVA mentre lo sponsor emette al Comune una fattura dell’importo del valore dei lavori/beni/servizi realizzati, soggetto a IVA.
2. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento delle imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti dalla legge e/o da regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto di sponsorizzazione e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel Piano esecutivo di gestione e delle performance ad inizio anno, o durante l‘anno mediante variazioni, in osservanza dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata e in spesa per pari importo al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e della normativa fiscale.
Aspetti contabili e fiscali. ART. 35 –
Aspetti contabili e fiscali. 1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in Bilancio, nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile.
2. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale inerente alle imposte dirette, per quanto applicabili, alle imposte indirette (IVA, ecc.) ed ai tributi locali (COSAP, ecc.), alla cui applicazione si fa rinvio.
Aspetti contabili e fiscali. 1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale inerente alle imposte dirette, per quanto applicabili, alle imposte indirette (IVA, ecc.) ed ai tributi locali (TOSAP-TARES,ecc.), alla cui applicazione si fa rinvio.
2. In particolare, quando la prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste in servizi o fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione: dello sponsor al Comune per il valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor per un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor.
Aspetti contabili e fiscali. Art. 20 - Controlli e verifiche
Aspetti contabili e fiscali. 1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/1972.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia. - Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo Sponsee presenterà allo Sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto, comprensivo d’Iva ai sensi della vigente normativa in materia. - Nel caso in cui la sponsorizzazione sia di natura tecnica, ovvero siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto d’obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello Sponsor all’ente del valore del servizio o dei beni, soggetto ad Iva, e la fatturazione dell’ente allo Sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per l’attività di promozione dell’immagine e/o dei prodotti e servizi dello Sponsor. - Nel caso in cui, infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello Sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall’ente, è fatto d’obbligo la doppia fatturazione: lo Sponsor presenterà fattura con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
3. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso, saranno interamente a carico dello Sponsor.
4. I soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.
5. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
Aspetti contabili e fiscali. 1. Le prestazioni corrispettive oggetto del contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
2. Nel caso di sponsorizzazione pura l'Amministrazione dovrà emettere regolare fattura a titolo di sponsorizzazione per l’importo del contributo economico stabilito nel contratto.
3. Nel caso di sponsorizzazione tecnica lo sponsor dovrà emettere regolare fattura all'Amministrazione corrispondente al valore contrattuale dei lavori realizzati o dei beni o servizi ceduti. Il Comune dovrà emettere fattura allo sponsor di pari importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture.
4. Resta fermo l’obbligo dello sponsor di adempiere alle eventuali ed ulteriori obbligazioni tributarie o fiscali inerenti l’attività posta in essere.
5. Qualora si proceda con l'acquisizione di una sponsorizzazione ove dovesse occorrere, si procederà alla variazione di bilancio necessaria in Entrata e Spesa in appositi capitoli; successivamente con determina dirigenziale si dovrà procedere con impegno di spesa e al relativo accertamento.
Aspetti contabili e fiscali. 1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l’anno con variazione, nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.