COMUNE DI FERRARA
COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
CAPITOLATO D'APPALTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI
INDICE DEGLI ARTICOLI Articolo 1- OGGETTO DELL'APPALTO
Articolo 2 - DURATA DELL'APPALTO
Articolo 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Articolo 4 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Articolo 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA Articolo 6 - NORME MERCEOLOGICHE ED IGIENICHE
Articolo 7 - POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA Articolo 8 - ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE Articolo 9 - PIANO DELLE CONSEGNE
Articolo 10 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Articolo 11 - SCIOPERI E CALAMITA’
Articolo 12 - PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA Articolo 13 - REVISIONE PREZZI
Articolo 14 - CORRISPETTIVI
Articolo 15 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA Articolo 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Articolo 17 - RECUPERO CONTRIBUTI.
Articolo 18 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Articolo 19 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
Articolo 20 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI Articolo 21 - PERSONALE DELL'APPALTATORE
Articolo 22 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI Articolo 23 - PENALITA’ – ESECUZIONE IN DANNO
Articolo 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI Articolo 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 26 - RESPONSABILITÀ E RISCHI DELL'APPALTO Articolo 27 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA Articolo 28 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
Articolo 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO – SUBAPPALTO
Articolo 30 - DOMICILIO
Articolo 31 - FORO COMPETENTE
Articolo 32 - DISPOSIZIONI FINALI E PERIODO DI PROVA
ALLEGATI:
A. ELENCO DELLE SCUOLE INTERESSATE ALLA FORNITURA
B. MODELLO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONSUMAZIONI EFFETIVAMENTE EROGATE
C. ELENCO DEI PRODOTTI DA FORNIRE
D. MODELLO DI SCHEDA PRODOTTO
E. PIANO DELLE CONSEGNE
F. GRAMMATURE E MENU’ PER ADULTI, BAMBINI E LATTANTI
G. CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E REQUISITI IGIENICO SANITARI RICHIESTI PER I GENERI ALIMENTARI DA FORNIRE ALLE CUCINE SCOLASTICHE
H. CALENDARIO DELLA STAGIONALITA’
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato disciplina l'appalto:
1) per il reperimento sul mercato, il controllo qualitativo e quantitativo, relativo alle tipologie delle forniture, il trasporto e la consegna alle singole cucine delle scuole d'infanzia comunali, dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie (nidi e materne di cui all’allegato A), di pasti a crudo di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di ortofrutticoli da agricoltura convenzionale, integrata, biologica, di prodotti lattiero-caseari, di prodotti biologici confezionati e generi alimentari vari secondo pezzature, quantità e qualità desumibili dagli allegati F e G riguardanti rispettivamente menù e grammature per pranzi, colazioni e merende da confezionare a cura del personale comunale, nonché le caratteristiche dei prodotti alimentari oggetto del contratto. Le tabelle dietetiche allegate sono comunque suscettibili di variazioni da concordare con l’appaltatore, in seguito a suggerimenti volti al miglioramento della fornitura provenienti dalla competente A.U.S.L. o da esperti nutrizionisti di fiducia dell’Istituzione.
Articolo 2 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha durata di 3 (tre) anni, a far tempo dal 02/11/2009 e fino al 31/10/2012. E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato dell'Istituzione dei Servizi Educativi qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dell'Istituzione stessa, eseguito in maniera non soddisfacente.
Alla scadenza naturale, la stazione appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare l’appalto per una volta per ulteriori tre anni, con specifico provvedimento alle condizioni di legge.
E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare, per un massimo di un anno scolastico, l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque per un periodo non superiore ad un anno scolastico dalla scadenza.
Articolo 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara la Ditta, pena l’esclusione dalla stessa, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente articolo.
In particolare la ditta dovrà presentare:
1. tutta la documentazione, prevista nel disciplinare di gara al punto 1, la quale risulta necessaria per essere ammessi alla gara:
2. una relazione riguardante la qualità del servizio e dei prodotti offerti secondo quanto indicato nel successivo art. 5 - lett. B) e C);
3. la documentazione riguardante il possesso di certificazione conformità alla norma ISO 9001:2000 o alla norma ISO 9001:2008: il Sistema di Gestione della Qualità delle Organizzazioni
4. offerta economica indicante lo sconto unico percentuale, in cifre ed in lettere, da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara indicati nel successivo art. 12.
L’offerta economica, convalidata con marca da bollo da Euro 14,62, dovrà essere
sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la legale rappresentanza e specificare il numero di partita I.V.A. e C.F.
Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire entro i termini e modalità previste al punto 1 del disciplinare di gara.
Articolo 4 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi ed agli effetti dell'art..37 del D.Lgs 163/2006.
Ciascuna delle imprese del raggruppamento dovrà possedere i requisiti specificati nel disciplinare di gara secondo le percentuali in esso indicate.
L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese che si impegnano a formare l'associazione temporanea, deve specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle associate.
Non saranno ammesse altre offerte presentate singolarmente da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento medesimo.
Articolo 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, alla Ditta (intendendosi d’ora in poi per ditta o impresa o appaltatore anche i raggruppamenti di imprese e/o i Consorzi), che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, valutata secondo una pluralità di criteri descritti nel bando di gara.
Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione e/o di ammissione di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente, o di non aggiudicare l’appalto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base al punteggio attribuito ai seguenti criteri elencati:
A) Prezzo: punti 40
B) Qualità del servizio: punti 30
C) Qualificazione dei prodotti: punti 30
A) Prezzo
Verrà assegnato il punteggio max di 40 punti all’offerta della ditta che ha presentato il prezzo più basso (ottenuto applicando la percentuale unica di sconto offerta al prezzo complessivo posto a base d’asta di cui al successivo art. 15). Quindi per le altre offerte il prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale, nel modo seguente:
prezzo offerto dalla ditta : prezzo più basso offerto = 40 : X
X= prezzo più basso x 40 / prezzo offerto
B) Qualità del servizio MAX P.TI 30
B1) SELEZIONE DEI FORNITORI MAX P.TI 6
Certificazioni di qualità possedute dai fornitori, rilasciate da organismo (Ente certificatore) accreditato attestante
A | Certificazione di conformità alla norma ISO 22000/2005: “Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare | punti 2 |
B | Certificazione di conformità alla norma ISO 22005/2007: “Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – principi generali per la progettazione e l’attuazione” | punti 2 |
C | Certificazione ambientale ISO 14001, EMAS | punti 1 |
D | Altre Certificazioni di qualità | punti 1 |
Le certificazioni di conformità alle norme devono essere in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora le certificazioni presentate scadano durante l’intervallo di tempo di validità dell’appalto, la ditta ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante il rinnovo delle stesse da parte dell’Ente Certificatore.
B2) CONTROLLO DEI FORNITORI MAX P.TI 5
Relazione di massimo due pagine sulle strategie di controllo per il mantenimento degli standards qualitativi, con elencazione dei requisiti richiesti agli stessi, eventualmente presentando il contratto di acquisto vigente.
B3) MODALITA’ ORGANIZZATIVE E OPERATIVE MAX P.TI 14
Relazione di massimo 10 pagg. riguardante le modalità di fornitura e distribuzione su:
A | numero e tipologia dei mezzi di trasporto messi a disposizione per l’espletamento del servizio, con particolare riferimento all’utilizzo di mezzi di trasporto eco-compatibili ad alimentazione elettrica, GPL o gas naturale, oppure Euro4 comprensivi di filtro antiparticolato se trattasi di veicoli diesel, per il quale è richiesta apposita documentazione ovvero da autocerticifazione da inviare annualmente | punti 2,5 | ||||||||
B | presenza comunale; | di | punti | di | stoccaggio | merci | all’interno | del | territorio | punti 3 |
C | piano per la risoluzione delle emergenze | punti 3 | ||||||||
D | gestione dei reclami e delle non conformità di prodotto e di processo e relative azioni preventive/correttive | punti 3,5 | ||||||||
E | proposte innovative per una migliore e più efficiente erogazione delle prestazioni previste in contratto pur nel rispetto delle prescrizioni minime di capitolato. | punti 2 |
B4) ORGANICO A DISPOSIZIONE E PROFESSIONALITA’ MAX P.TI 5
Relazione di massimo 4 pagine riguardante il complesso di risorse umane che la ditta intende destinare per il punto di coordinamento all’interno del territorio comunale di cui al successivo art 21 con riferimento sia al numero delle persone impiegate, sia alla qualificazione professionale del personale stesso (esperienza, titoli di studio, specializzazione ecc.).
L’ Istituzione ha facoltà di richiedere evidenza oggettiva dell’effettiva applicazione di quanto dichiarato al Punto B) QUALITA’ DEL SERVIZIO.
C) Qualificazione delle derrate alimentari MAX P.TI 30
C1) EVENTUALE QUALIFICAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI PER AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DEI PRODOTTI BIOLOGICI MAX P.TI 18
Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti da agricoltura biologica; alle rimanenti Ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale; a parità di numero di prodotti offerti si terrà conto anche della frequenza con cui gli alimenti compaiono nel menù,
C2) EVENTUALE QUALIFICAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI PER AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DEI PRODOTTI DOP, IGP, STG MAX P.TI 5
Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti DOP, IGP, STG (da fornire ogni qualvolta siano previsti in menù), alle rimanenti Ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale.
C3) PRODOTTI AGROALIMENTARI A FILIERA CORTA MAX P.TI 5
Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti agroalimentari acquistati direttamente dal produttore o reperiti in ambito locale (nel raggio di 100 km.) e/o della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, quale impegno per la riduzione di emissione di gas provocate nel trasporto, alle rimanenti Ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale.
C4) CARNI MACELLATE SECONDO I RITI RELIGIOSI EBRAICO OD ISLAMICO (DM 11/06/80)
destinate alla preparazione dei pasti per gli utenti che, per scelte personali, abbiano fatto richiesta di non consumare carni di altra tipologia sarà assegnati un punteggio. MAX P.TI 2
/ /
L'appalto è inscindibile.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicherà l'art. 86 del D. Lgs 163/2006.
Le offerte non dovranno contenere né riserve, né condizioni, pena l'invalidità, e nessun compenso o rimborso spetterà alle Ditte concorrenti per la presentazione delle stesse.
Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione della fornitura oppure di effettuare una seconda gara.
Nel caso di offerte uguali l'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 77 del X.X.
x. 000/0000 ad estrazione in seduta pubblica.
Articolo 6 - NORME MERCEOLOGICHE ED IGIENICHE
Gli alimenti e le modalità di esplicazione del servizio dovranno essere rispondenti ai principi di cui alla legge n. 29/2002 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva".
Gli alimenti dovranno corrispondere a quanto indicato nelle schede merceologiche di cui all’ allegato G del presente atto.
La Ditta aggiudicataria DEVE operare in conformità al Reg.CE 852/2004 per quanto riguarda l’igiene dei prodotti alimentari e l’attuazione del sistema di autocontrollo secondo i principi HACCP stabiliti dal Regolamento.
La Ditta aggiudicataria deve inoltre operare in conformità a quanto disposto dal Reg. CE 178/2002 riguardo la rintracciabilità degli alimenti trattati.
Si precisa inoltre che deve essere garantito - anche per i propri fornitori e gli eventuali
intermediari commerciali - il rispetto delle prescrizioni di cui al Reg.CE 852/2004 e Reg. CE 178/2002 e successive regolamentazioni e/o disposizioni normative nazionali e regionali, con riferimento a tutti i prodotti alimentari reperiti sul mercato e forniti alle scuole.
Articolo 7 – POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA
La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Sistema di Gestione Ambientale EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) del Comune di Ferrara di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto. La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno
Articolo 8 - ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE
L'appaltatore provvederà alla produzione o al reperimento sul mercato dei generi alimentari necessari per il funzionamento delle scuole d'infanzia, dei Centri per le Famiglie oltre che al loro controllo ed al confezionamento (ove necessario), così come previsto per legge.
Sono altresì a cura e spese dell’appaltatore il trasporto e la consegna dei prodotti, effettuati in conformità alle normative vigenti in materia.
Il trasporto dovrà essere effettuato con idonei automezzi conformi ai regolamenti igienico- sanitari vigenti e con contenitori adeguati, che si attengano alle norme di legge con particolare riguardo alla tecnica di separazione tra i prodotti surgelati/congelati o refrigerati. Le temperature di consegna dei prodotti refrigerati, congelati e surgelati sono quelle di cui al Reg. (CE) 853/2004, al X.Xxx.110/92, al D.P.R.327/80 All. C; le date di scadenza delle carni confezionate in sottovuoto, del latte pastorizzato, dei latticini e degli altri prodotti confezionati sono quelle di cui all’allegato G.
La consegna deve essere effettuata agli operatori scolastici responsabili delle singole cucine (cuochi) e agli operatori dei Centri per le Famiglie, che sono tenuti a controllare la merce prima di firmare il Documento di trasporto e compilare l’apposita scheda prevista dal Piano di Autocontrollo predisposto dall’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie Reg. (CE) 852/2004.
L’accesso di mezzi di trasporto nelle aree scolastiche dovrà avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l’accesso e per l’uscita dei bambini o comunque previa verifica della non presenza di bambini nell’area esterna interessata dal percorso dei mezzi.
Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all’area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto della Ditta aggiudicataria, atto a controllare che non possa verificarsi la presenza di persone nell’area di manovra o la introduzione di persone non autorizzate nell’area scolastica.
In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree comunali e scolastiche dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.
E’ fatto tassativamente obbligo al vettore di esporre il tesserino personale di identificazione. Il vettore della Ditta incaricato delle consegne dovrà trattenersi presso il plesso rifornito il tempo strettamente necessario al personale per effettuare il controllo della conformità dei prodotti in qualità e quantità. In caso di difformità, il personale comunale contesterà al vettore quanto rilevato e comunicherà via fax, la non conformità con apposito verbale al referente dell’Istituzione. In ogni caso la sottoscrizione del documento di trasporto non solleva l’appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi occulti dei prodotti alimentari, non riscontrati immediatamente.
L’aggiudicatario è obbligato a rispettare la frequenza e gli orari di consegna indicati nell’allegato E, salvo successivi e diversi accordi con l’Istituzione dei Servizi Educativi.
In caso di mancata, ritardata consegna totale o parziale della merce, oppure quando la merce risulta, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti indicati nelle tabelle merceologiche di cui agli allegati G, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
□ di respingere la merce contestata la quale deve essere ritirata e sostituita con le modalità stabilite dall’art. 21, a spese e a rischio della Ditta aggiudicataria. Trascorso tale tempo la merce contestata sarà eliminata dal personale di cucina. L’Istituzione non ha nessuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata.
□ di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla Ditta aggiudicataria del maggior costo.
Articolo 9 - PIANO DELLE CONSEGNE
Il piano delle consegne da parte dell’appaltatore terrà conto delle seguenti condizioni :
1) Gli ordini riportanti le presenze previste per il pranzo dei bambini e degli adulti, e delle colazioni e delle merende pomeridiane per i bambini, daranno luogo alle consegne di derrate ai plessi scolastici, sulla base del menù stagionale e delle grammature in vigore;
2) Gli ordini saranno trasmessi una volta alla settimana, via fax, alla ditta Aggiudicataria (indicativamente ogni martedì, in tempi utili per permettere il rifornimento delle derrate.
3) Le consegne saranno effettuate nei Nidi comunali e nelle Scuole d’Infanzia secondo le modalità dell’allegato E;
4) sono previste due consegne a settimana (martedì e venerdì) per i prodotti freschi a regime di temperatura controllata (latte fresco, latticini, carni fresche, ecc), e per i prodotti ortofrutticoli freschi. Il rifornimento del venerdì é relativo alle derrate occorrenti lunedì e martedì - mentre quello del martedì é relativo alle consumazioni previste per il mercoledì, giovedì e venerdì;
5) è ammessa una sola consegna settimanale per generi alimentari confezionati da conservarsi a temperatura ambiente (il venerdì) e per i prodotti surgelati o congelati (il martedì)
6) la consegna del pane sarà invece giornaliera e sempre misurata in rapporto alle presenze comunicate;
Si precisa che l'appaltatore dovrà fornire: creme di riso, tapioca e mais, liofilizzati, omogeneizzati, pastine, latte di proseguimento e quant’altro necessario all’alimentazione del lattante da 3 a 12 mesi, compreso piccole quantità di carne già porzionata e congelata. E’ esclusa la fornitura del solo latte in polvere.
Per i bambini e gli adulti ai quali sia stata diagnosticata con certificazione medica una patologia di tipo allergico o una temporanea intolleranza a determinati alimenti, verranno adottate le indicazioni prescritte dal medico curante. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà prevedere anche per le diete differenziate la consegna di piccole quantità di carne già porzionata e congelata; e alla fornitura di tutte le diverse tipologie di prodotti, necessari alla preparazione delle diete, comprese quelle per gli affetti da celiachia, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituzione.
Qualora sia necessaria la fornitura di diverse tipologie di prodotti da utilizzare per l’accoglienza di adulti e bambini in un qualsiasi servizio di competenza dell’Istituzione, questi saranno oggetto di particolari accordi tra l’Istituzione e l’appaltatore.
L’elenco delle scuole presso le quali effettuare le consegne è riportato all’allegato A al presente capitolato.
A questo proposito si precisa, tuttavia, che è facoltà dell'Istituzione rivedere l'organizzazione delle consegne, nel senso di aumentare o diminuire il numero dei punti di consegna o la periodicità delle consegne. Resta inteso che, in tale eventualità, nulla sarà dovuto dall'Istituzione.
Articolo 10 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
L’Istituzione dei Servizi Educativi, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 02.08.1997
n. 28 e dalla L.R. 4.11.2002 n. 29 intende inserire elementi qualificanti nell’ambito della
ristorazione scolastica, promuovendo, in particolare, comportamenti alimentari ed una cultura dell’alimentazione finalizzati alla prevenzione della salute dei bambini utenti del servizio.
A tale fine nel corso degli anni ha provveduto ad introdurre, per la produzione di menù scolastici, generi alimentari di largo consumo provenienti da coltivazioni biologiche e a lotta integrata, oltre a prodotti tipici tradizionali. Pertanto, in sintonia con gli indirizzi della Legge Regionale di cui sopra, intende sia continuare ad utilizzare i prodotti già impiegati, sia ampliare la gamma di detti prodotti.
I seguenti generi alimentari devono obbligatoriamente possedere le sottoelencate qualità:
a. Prodotti biologici: pane, pasta, semolino, riso, legumi secchi, pomodori pelati, passata di pomodoro, farina, confettura, orzo perlato, camomilla, succo di frutta, carne bovina,insalata, patate, carote, mele, banane, verdure surgelate, uova pastorizzate;
b. Prodotti a lotta integrata: tutta la restante frutta e verdura non indicata al precedente punto a) ed al successivo punto d);
c. Prodotti a denominazione di origine protetta: prosciutto crudo di Parma e Parmigiano Reggiano.
d. Prodotti provenienti dal commercio equo e solidale: banane.
e. L’olio deve essere del tipo extravergine d’oliva.
f. Pane di produzione locale (ferrarese) nei seguenti formati: filoncino, panino, rosetta, coppiette ferraresi
g. Le carni suine ed avicunicole, le uova fresche ed il latte fresco sono richiesti di provenienza nazionale
E’ ammessa la fornitura di prodotti ortofrutticoli a lotta integrata o convenzionali qualora non siano reperibili sul mercato prodotti da agricoltura biologica. La non reperibilità sul mercato deve essere di volta in volta attestata da Prober (Associazione produttori biologici e biodinamici dell’Xxxxxx Xxxxxxx).
La ditta aggiudicataria dovrà produrre l’elenco dei fornitori di tutti i prodotti richiesti alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e le relative schede tecniche.
Si precisa che ai fini del presente capitolato si intendono:
• Per prodotto “biologico” un prodotto ottenuto ed etichettato secondo quanto disposto dal Regolamento CE 834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
• Per prodotto “a lotta integrata” si intende un prodotto ottenuto in conformità a disciplinari di produzione integrata approvati con specifiche deliberazioni delle giunte regionali, conformi alle Linee guida nazionali di produzione integrata, approvate dal Comitato di produzione integrata istituito con DM 2722 del 17 Aprile 2008, in attuazione della riforma dell’organizzazione comune dei mercati (OCM), di cui al Reg. CE 1234/2007 del Consiglio e al Reg. CE 1580/2007 della Commissione per quanto riguarda le modalità di applicazione.
• Gli alimenti derivanti da produzione integrata dovranno essere dotati di marchi riconosciuti, collettivi pubblici (es. marchio “Qualità controllata” QC) o marchi privati commerciali certificati.
• Per “prodotti tipici” si intendono i prodotti certificati come DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), così come definiti dal Reg. CE n° 510/2006, e STG (Specialità Tradizionali Garantite ), così come definite dal Reg. CE n° 509/2006
• Per prodotto “tradizionale” si intende un prodotto ottenuto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 Aprile 1998, n. 173 e DM 8 Settembre 1999, contenuto negli
appositi elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali
L'appaltatore s'impegna a fornire prodotti alimentari rispondenti alle prescrizioni qualitative indicate specificatamente nell'allegato G .
Caratteristiche ancora migliori e non richieste dal capitolato saranno oggetto di assegnazione di un punteggio specifico ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, come specificato al precedente art. 5 punto C.
Le forniture dei generi alimentari devono presentare etichettatura tale da riconoscere inequivocabilmente, l’origine non transgenica degli alimenti. (così come previsto dalla normativa vigente).
E’ prevista compresa nel prezzo complessivo dell’appalto, la fornitura di n. 4.000 (quattromila) litri di acqua oligominerale naturale per i soli lattanti, e per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza in tutte le scuole.
Si precisa che i prodotti saranno valutati sul piano organolettico dall’Amministrazione in relazione al gradimento dell’utenza finale. Qualora le caratteristiche organolettiche non siano ritenute adeguate l’Amministrazione chiederà la fornitura di un prodotto sostitutivo di uguali caratteristiche merceologiche a parità del prezzo offerto.
Per tutta la durata dell’appalto nel caso si renda necessaria una sostituzione dei prodotti offerti, la ditta deve inviarne comunicazione scritta al referente dell’Amministrazione prima della consegna, motivandone le cause che l’hanno reso necessario e allegando le schede tecniche di prodotto. Saranno a carico della ditta aggiudicataria i costi delle eventuali analisi a cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione o di un suo delegato, verranno sottoposti i nuovi prodotti.
Articolo 11 - SCIOPERI e CALAMITA'
In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Istituzione e/o la Ditta Appaltatrice, dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, in modo da consentire alle cucine di programmare in accordo con l’appaltatore una fornitura straordinaria che scongiuri interruzioni nell’erogazione dei pasti o comunque disagi all’utenza.
Qualora, invece, la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 23.
In caso di interruzione totale, non prevedibile, dell’attività scolastica per la quale non sia stata data comunicazione alla ditta appaltatrice, con un anticipo di 24 ore, l’Istituzione riconosce alla ditta appaltatrice un equo indennizzo non superiore comunque al 30% del valore della fornitura prevista.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come dell’Amministrazione che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti, ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, furti, atti vandalici, improvvise rotture o malfunzionamenti agli impianti della scuola e/o attrezzature di cucina.
Articolo 12 - PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA
Per le derrate da fornire per la preparazione dei pasti nei nidi e nelle scuole d’Infanzia sarà riconosciuto all’appaltatore un prezzo per pasto, colazione e merenda erogati all’utenza, ovvero un compenso per le derrate consegnate alle strutture di cucina commisurato alle presenze effettive registrate in mensa (pasti, colazioni e merende), comunicate mensilmente dalle scuole all’Ufficio Referente dell’Istituzione e trasmesse all’appaltatore (vedere il modello di cui all’allegato B.
Il prezzo unitario a base di gara di un pasto a crudo comprendente la merenda del mattino per i soli bambini è pari a € 1,98 IVA esclusa.
Il prezzo unitario a base di gara di una colazione o di una merenda pomeridiana a crudo per i soli bambini è pari a € 0,22 IVA esclusa.
I prezzi unitari a base di gara per pasti, colazioni e merende a crudo moltiplicati per le previste presenze di adulti e bambini in nidi e materne comunali, formano l'importo complessivo contrattuale presunto di cui al successivo art. 15.
Articolo 13 - REVISIONE PREZZI
Resta convenuto che il prezzo unitario dei pasti, nella tipologia sopradescritta e indicata dall’offerta dell’impresa, è comprensivo di ogni voce di spesa che il presente Capitolato pone a carico dell’Impresa aggiudicataria.
I prezzi unitari dei pasti, nella tipologia sopradescritta e indicata dall’offerta dell’impresa, si intendono stabiliti dall’offerente, a suo rischio e pericolo e quindi invariabili durante tutta la durata del contratto che si andrà a stipulare per tutte le forniture, fatta salva la revisione periodica del prezzo. Trascorso il primo anno contrattuale il prezzo dei pasti e delle sole colazioni o merende a crudo sarà oggetto di revisione (in aumento o in diminuzione) allo scopo di aggiornare i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in base all’andamento dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per la categoria “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”” - certificato da apposita dichiarazione rilasciata dal Servizio statistico del Comune di Ferrara - (Legge Finanziaria 24 Dicembre 1993 n. 537, art. 6 come modificata dall’art. 44 Legge Finanziaria n. 724/94). I prezzi così revisionati resteranno in vigore fino al termine dell’anno successivo.
Altrettanto sarà fatto in caso di rinnovo del contratto
Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
Articolo 14 - CORRISPETTIVI
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
I corrispettivi saranno liquidati in relazione alla quantità di pasti, colazioni e merende effettivamente erogati dalle mense scolastiche, quindi in base alle presenze effettive in mensa di adulti e bambini (per questi ultimi sono possibili in aggiunta al pasto la colazione mattutina e la merenda pomeridiana con prezzo unitario distinto da quello del pasto).
I prospetti mensili trasmessi dalle scuole all’Ufficio Refezione dell’Istituzione Scolastica, riporteranno le presenze giornaliere di adulti e bambini (con colazioni e merende) realmente verificatesi nelle singole mense.
Articolo 15 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
Considerata l’intera durata contrattuale (art. 2) e i prezzi unitari a base di gara (art. 12), l'importo complessivo presunto a base di gara (I.V.A. esclusa) tenuto conto delle seguenti previsioni nelle presenze in mensa di adulti e bambini, che sono quantificate tenendo conto dei consumi effettivi dell’anno scolastico 2007/2008 per le scuole comprese nell’allegato A viene a quantificarsi in Euro 1.917.300,00 (di cui oneri per la sicurezza derivanti da "interferenze" pari a zero) così determinato:
Scuole d’infanzia | Nido | Totale pasti | Prezzi unitari | Totale euro | |
Pasti bambino + merenda | 424.000 | 300.000 | 724.000 | € 1,98 | 1.433.520,00 |
Pasti adulti | 81.000 | 90.000 | 171.000 | € 1,98 | 338.580,00 |
Colazioni | 125.000 | 45.000 | 170.000 | € 0,22 | 37.400,00 |
Merende pomeridiane | 320.000 | 170.000 | 490.000 | € 0,22 | 107.800,00 |
Totale a base di gara (IVA esclusa) € 1.917.300,00
L’Importo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto, inclusa la previsione di un eventuale rinnovo triennale ammonta ad Euro 3.834.600,00 (I.V.A esclusa).
Sull'importo complessivo a base di gara deve applicarsi la percentuale di ribasso offerta dalle ditte partecipanti alla gara, ai fini della determinazione del prezzo più conveniente e dell’attribuzione del punteggio previsto al precedente art. 5.
Lo sconto percentuale unico offerto dalla ditta poi risultata aggiudicataria dell’appalto, sarà applicato ai prezzi unitari sopra citati per la determinazione degli importi unitari contrattuali.
Ai prezzi così calcolati verrà applicata l’I.V.A., se dovuta ai sensi di legge.
I quantitativi indicati relativi alle presenze sono puramente indicativi e determinati sulla base degli iscritti e del numero di personale che ha usufruito del pasto nell’anno scolastico 2007/2008 (da Settembre 2007 ad Agosto 2008). Tali valori non sono quindi vincolanti per l'Istituzione dei Servizi Educativi e potranno subire quindi variazioni sia in aumento che in diminuzione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.
Articolo 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al corrispettivo contrattuale unitario fissato per pasti, colazioni e merende, in sede di aggiudicazione.
Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà presentare fattura in duplice copia, con aggiunta dell'I.V.A., riferita a ciascuna struttura scolastica servita. Ogni fattura deve specificare la quantità di pasti, colazioni e merende consumate effettivamente nel mese precedente dalla popolazione scolastica (adulti e bambini) delle materne e dei nidi, con riferimento ai dati trasmessi dalle scuole all’ufficio refezione scolastica dell’Amministrazione appaltante, nei prospetti contenenti i dati delle presenze suddette.
Il pagamento sarà effettuato unicamente a mezzo mandato entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture all'Ufficio Protocollo dell’Istituzione.
Articolo 17 - RECUPERO CONTRIBUTI
L'appaltatore è tenuto a fornire copia di tutte le fatture e bolle di consegna relative ai propri acquisti di prodotti lattiero-caseari, consegnati alle cucine scolastiche (o in sostituzione una documentazione equipollente), onde permettere all’Istituzione di espletare le procedure per l'ottenimento dei contributi comunitari sui consumi di latticini, così come previsto dal Reg. CE n. 657/2008 recante le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.
Altrettanto è tenuto a fare per il recupero di contributi eventualmente previsti per altre forniture del presente capitolato.
Articolo 18 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
A garanzia dell’offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dal servizio, la ditta dovrà costituire apposite cauzioni infruttifere, così come previsto dagli artt. 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) del vigente Codice dei Contratti.
Le cauzioni possono essere costituite mediante uno dei seguenti modi previsti dalla Legge n° 348 del 10/6/1982:
□ versamento in contanti o in titoli di Stato presso la Tesoreria del Comune di Ferrara;
□ fidejussione prestata da aziende di credito;
□ polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano;
La cauzione provvisoria se costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità dell’offerta presentata (180 gg).
La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro 30 giorni dall’aggiudicazione, mentre alla ditta aggiudicataria, verrà restituita all’atto di costituzione della cauzione definitiva.
Qualora la garanzia venga costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fidejussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del cod. civ.
Il deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la durata del contratto e viene restituito dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto tutti i suoi obblighi e l’Amministrazione Comunale nulla ha più a pretendere.
Articolo 19 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assunzione di personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.
E' inoltre tenuto al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.
L'appaltatore è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti Previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa amministrazione committente, e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.
Articolo 20 – TUTELA DEI DATI SENSIBILI
La ditta aggiudicataria sarà designata Responsabile dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
La ditta, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all’osservanza delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti attuativi e pertanto non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù del presente appalto.
L'aggiudicatario dovrà dimostrare al Comune di Ferrara di operare nel pieno rispetto degli adempimenti richiesti dal citato X.Xxx n.196/03 e dalle disposizioni di cui al “Regolamento in materia di dati personali”, approvato con delibera di C.C. del 25 Febbraio 2008 – P.G. 8038/08.
Articolo 21 - PERSONALE DELL'APPALTATORE
L’aggiudicatario si impegna ad acquisire entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e per tutta la durata dell’appalto la disponibilità di un proprio punto di coordinamento all'interno del territorio comunale - dotato di telefono e telefax e con almeno un addetto disponibile dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dei giorni feriali - al quale l'amministrazione appaltante possa fare riferimento. I nominativi delle figure professionali impiegate in tal punto di coordinamento dovranno essere comunicati all’amministrazione prima della partenza del contratto; le stesse dovranno tempestivamente intervenire ogniqualvolta l'amministrazione comunale ne faccia richiesta.
L’impresa deve certificare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola.
Articolo 22 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'amministrazione comunale.
L’Istituzione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla merce consegnata, relativi sia alla quantità che alla qualità, tramite propri operatori o esperti dalla medesima delegati, di effettuare a propria discrezione analisi chimiche e microbiologiche per verificare la rispondenza della merce ai requisiti richiesti.
Il fornitore è obbligato alla sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche “a vista” e/o mediante strumenti di misurazione (bilance, termometri) effettuate dal personale incaricato dall’Istituzione, al momento della consegna dei prodotti stessi risultino non conformi ai requisiti di legge o ai requisiti stabiliti dal presente Capitolato.
Il fornitore è inoltre obbligato alla sostituzione dei prodotti che si rivelassero non conformi in un momento successivo a quello della consegna, a seguito di ulteriori controllo da parte del personale incaricato dall’Istituzione o al momento del loro utilizzo per la preparazione dei pasti.
La sostituzione dei prodotti non conformi deve essere effettuata alla fornitura successiva o, su richiesta dell’Istituzione, entro le 8.30 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta di sostituzione. Qualora i prodotti da sostituire siano stati consegnati nella stessa giornata in cui ne è previsto l’utilizzo (es. pane fresco), la sostituzione deve essere effettuata in tempi utili per il normale utilizzo del/i prodotto/i.
Nei casi in cui per esigenze di servizio vi sia necessità di prodotti non consegnati ovvero erroneamente forniti o non conformi ai requisiti di legge o ai requisiti stabiliti dal presente Capitolato e il Fornitore non effettui la sostituzione nei tempi previsti, l’Amministrazione può
acquistare detti prodotti da terzi. In tal caso il Fornitore è obbligato a rimborsare i costi sostenuti ovvero gli eventuali maggiori costi, documentati mediante relativa fattura o altro documento giustificativo.
L’Istituzione dei Servizi Educativi, scolastici e per le Famiglie si riserva di effettuare, qualora lo ritenga necessario analisi suppletive tramite un laboratorio che sarà identificato con apposito provvedimento. In tal caso verrà seguita la seguente procedura:
1) I campioni di prodotto devono essere prelevati in tre aliquote omogenee, nelle quantità idonee per l’esecuzione delle verifiche analitiche. Le aliquote di prodotto devono essere così destinate:
- una aliquota di prodotto per l’esecuzione delle verifiche analitiche (di primo grado)
- una aliquota di prodotto per l’eventuale revisione delle verifiche analitiche (di 2°grado)
- una aliquota di prodotto da mettere a disposizione del fornitore;
2) I prodotti prelevati devono essere esattamente identificati (marca, lotto di produzione, data di confezionamento, scadenza, data di consegna e dati desunti dal documento di trasporto per i prodotti sfusi, ecc);
3) L’attività di prelievo deve essere documentata mediante apposito verbale di prelievo; copia del verbale di prelievo deve essere inviata al Fornitore nello stesso giorno di esecuzione del prelievo;
4) I campioni prelevati, se deperibili, devono essere conservati, dal momento del prelievo, ad una temperatura conforme alle indicazioni riportate in etichetta;
5) Trascorsi i primi due giorni dal prelievo la conservazione dei campioni deve essere effettuata a -18°C;
6) I costi relativi ai prodotti prelevati sono a carico dell’ Amministrazione, fatta salva l’ipotesi in cui le verifiche analitiche rilevino delle non conformità. In tal caso i costi dei prodotti prelevati s’intendono a carico del fornitore;
7) Nell’ipotesi in cui le verifiche analitiche di primo grado rilevino la non conformità del/i prodotto/i esaminato/i l’Istituzione comunica per iscritto al Fornitore gli esiti delle verifiche analitiche effettuate;
8) Nel caso in cui il Fornitore non accetti i risultati delle verifiche di primo grado, le parti di comune accordo incaricano un altro laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare analisi sugli alimenti ed in possesso di accreditamento Sinal per le prove richieste, per l’effettuazione delle analisi di secondo grado, relativamente alle non conformità rilevate dalle analisi di primo grado;
9) Nel caso in cui le verifiche analitiche di secondo grado confermino la non conformità del/i prodotto/i, il Fornitore è tenuto a pagare le spese per le verifiche analitiche di primo e di secondo grado nonché la penale prevista dal presente capitolato. In questo caso il Fornitore non può pretendere il pagamento del prodotto contestato. Il Fornitore è inoltre tenuto a ritirare il prodotto oggetto della contestazione entro i due giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione dell’esito delle analisi da parte dell’Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine massimo, l’Amministrazione può procedere alla distruzione del prodotto ponendo gli eventuali costi a carico del fornitore;
10) Nel caso in cui le analisi di secondo grado non rilevino la/e non conformità contestata/e dall’Amministrazione a seguito delle verifiche analitiche di primo grado, al Fornitore sono poste a carico soltanto le spese delle analisi di secondo grado.
In caso di non rispondenza della merce ai requisiti, convalidata da un certificato di analisi, il fornitore è tenuto al pagamento delle spese d’analisi, oltre che alle penalità previste dal presente capitolato
Potrà essere disposta una verifica iniziale di idoneità degli automezzi per la consegna dei prodotti alimentari, e in qualsiasi momento, l'ispezione dei locali e di quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei trasporti, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente capitolato anche prelevando campioni di prodotti da sottoporre successivamente ad analisi.
L'Istituzione potrà avvalersi per l'esecuzione dei controlli di personale proprio. E’ altresì
prevista la possibilità per l’Istituzione di esternalizzare il servizio di controllo delle mense mediante appalto o incarico professionale conferito a società o a consulenti il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all’appaltatore.
L'appaltatore, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
Articolo 23 - PENALITA’ – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'amministrazione committente invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente testo.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà nei seguenti casi all'applicazione delle sotto indicate penalità:
A) se la consegna è eseguita in ritardo rispetto agli orari concordati e, nonostante questo la merce può essere utilizzata per la composizione del menù giornaliero – a insindacabile giudizio dell’accettante – la penalità è pari al 20% dell’importo ottenuto moltiplicando il prezzo unitario del pasto per il numero di presenze, di quel giorno, presso il plesso interessato;
B) se la consegna è eseguita in ritardo rispetto agli orari concordati e la merce non può essere utilizzata per la composizione del menù giornaliero – a insindacabile giudizio dell’accettante – o in caso di mancata consegna della stessa, la penalità è pari al 100% dell’importo ottenuto moltiplicando il prezzo unitario del pasto per il numero di presenze, di quel giorno, presso il plesso interessato;
C) Se la consegna è eseguita in ritardo rispetto alle giornate e agli orari concordati dall’allegato
E) l'Istituzione applicherà una penale pari a € 300,00 per ogni plesso;
D) In caso di mancata consegna secondo le giornate indicate nell’allegato E) l'Istituzione dei Servizi Educativi applicherà una penale pari a € 300,00 per ogni plesso;
E) Se la merce consegnata non corrisponde qualitativamente a quanto richiesto dal presente capitolato, verrà applicata una penale pari a € 500,00;
F) Se la merce consegnata non corrisponde - a giudizio insindacabile dell’accertante o degli organi di vigilanza dell’azienda Ausl di Ferrara – per qualità e marchio alle schede tecniche presentate in sede di gara o a quelle presentate a seguito di successivi accordi con l’Istituzione sarà applicata una penale pari a € 400,00 per ogni prodotto non conforme;
G) In caso di consegna di una quantità di merce non corrispondente a quanto previsto nei menù allegati e quindi non sufficiente alla preparazione dei pasti, l'Istituzione applicherà una penale pari a € 300,00 per ogni plesso a cui é stata recapitata la fornitura non conforme;
H) Se la merce consegnata non corrisponde – a giudizio insindacabile dell’accettante e degli organi di vigilanza dell’azienda Ausl – ai requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente e dal presente capitolato, la penalità è pari a € 1.000,00 per ogni prodotto non conforme, che verrà applicata anche quando la non conformità si riveli al momento dell’utilizzo della matrice alimentare;
I) Se la merce consegnata si rivelasse, a seguito di indagini analitiche svolte secondo le modalità previste all’art. 22, non conforme ai requisiti dettati dalle normative vigenti e dal presente Capitolato, verrà applicata una penalità pari a € 1.000,00;
J) Per la mancata sostituzione di prodotti risultati non conformi nei tempi previsti dall’art. 22 sarà applicata una penalità pari a € 300,00;
K) Per la mancata consegna di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare (dietetici o per la prima infanzia), sarà applicata una penalità pari a € 400,00;
L) Se i mezzi utilizzati dai vettori per la consegna delle derrate non corrispondono a quanto previsto dalla normativa vigente e sugli stessi non sarà rispettato quanto previsto dal Reg: CE 852/2004, sarà applicata una penale di € 400,00;
M) In caso di mancato o ritardato preavviso rispetto al termine di cui all'art. 11 sarà applicata una
penalità di Euro 500,00;
N) Mancanza di riscontro oggettivo (lettera o fax) a seguito di: non conformità rilevate e/o di richiesta di chiarimenti e/o informazioni relativi al servizio offerto, ai prodotti forniti, o quant’altro richiesto per far fronte alla continua evoluzione normativa del settore che prevede un adeguamento da parte della ditta aggiudicataria sarà applicata una penale di € 400,00.
Le possibili ulteriori inosservanze alle norme del presente capitolato, non sanzionate da penalità, verranno ugualmente contestate formalmente e daranno diritto all'amministrazione comunale ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze.
In caso d'inadempimento dell'appaltatore è inoltre prevista la possibilità, per l'amministrazione committente, di reperire i prodotti presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti. Il corrispettivo per i prodotti in questione sarà recuperato dalla stessa Istituzione mediante compensazione sulle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente, o mediante rivalsa sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Articolo 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003.
1) I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento della presente gara e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Istituzione, che sono principalmente quelle relative alla gestione di asili nido e delle Scuole d'infanzia, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (per l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).
2) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
3) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4) I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
5) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrara.
6) Il Responsabile del trattamento per l'Istituzione dei servizi educativi è D.ssa Xxxxxxxx Xxxxx.
7) Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L.241/90 e xxxx.xx xxx.xx ed xxx.xx e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con
D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno.
A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l’accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l’accesso, salvo il disposto del comma 6 dell’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006.
Articolo 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Istituzione dei Servizi Educativi si riserva di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora si verifichino nel corso di un anno solare, infrazioni da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di almeno tre delle penalità indicate ai punti a) e b) dell’art. 23 o di soltanto due penalità previste al punto c) d) e) f)dell’art. 23.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione di due o più giorni del servizio di preparazione pasti in una o più cucine e/o rischi e danni alla salute degli utenti anche di un solo plesso scolastico, l’Istituzione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche a prescindere dall’applicazione delle penalità suddette.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Ditta aggiudicataria, con indicazione di un termine non inferiore a giorni 8 (otto) per eventuali contestazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori per ulteriori danni.
Articolo 26 - RESPONSABILITÀ E RISCHI DELL'APPALTO
L’impresa è responsabile verso l’Amministrazione appaltante del buon andamento delle forniture; l'appaltatore assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato del deterioramento dei generi alimentari, qualunque ne sia l'entità e la causa, ed è responsabile dei danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei locali comunali, per fatti od attività connesse con l'esecuzione del presente appalto. L’aggiudicatario, prima dell’inizio del rapporto contrattuale, dovrà dimostrare l’esistenza di apposita Polizza Assicurativa, per i rischi connessi alla fornitura delle derrate alimentari, con massimale minimo di Euro 1.549.370,00 producendo idonea documentazione.
La Ditta aggiudicataria si obbliga sollevare l’Istituzione da qualsiasi pretesa azione o molestia e da danni diretti o indiretti che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta e in ogni caso da questa rimborsate.
L'appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l'esecuzione del contratto e terrà perciò indenne, a tale titolo, l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.
Esso, conseguentemente, è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi, con un massimale non inferiore a Euro 2.582.284,00 per danni a persone, e non inferiore a Euro 154.937,00 per i danni a cose, trasmettendone copia all'amministrazione committente prima della firma del relativo contratto di appalto.
Articolo 27 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.
Per l’individuazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 – comma 3 del D. Lgs 81/2008 constato che il servizio consiste nel trasporto con furgoni e nella consegna alle cucine ubicate nei vari plessi scolastici di pacchi con confezioni di prodotti e che gli eventuali pericoli sono connessi con le operazioni di scarico dei furgoni e con il successivo trasporto manuale delle forniture fino alla cucina e/o all’apposito magazzino, si stabiliscono quindi le seguenti misure di prevenzione dei rischi da interferenza:
Misura 1: Il furgone per le consegne si dovrà fermare nel parcheggio più vicino alla cucina. La consegna degli articoli deve essere eseguita a mano o tramite l’utilizzo di appositi carrelli a trazione manuale in dotazione della ditta aggiudicataria.
Misura 2: il responsabile del magazzino o persona dallo stesso delegata accoglierà il trasportatore e lo accompagnerà nei luoghi ove gli articoli devono essere depositati, sorvegliando affinché la consegna avvenga senza che possano sorgere rischi da interferenza tra chi esegue le consegne e gli operatori della cucina.
Misura 3: - Gli addetti della ditta aggiudicataria devono rispettare i tempi di consegna, ed indossare il tesserino personale di identificazione in modo che sia ben visibile.
I rischi da interferenza indicati sono quelli al momento prevedibili in generale e ad essi se ne potranno aggiungere altri per situazioni particolari. In queste situazioni sarà compito del dipendente della ditta appaltatrice, in collaborazione con il responsabile del magazzino, valutare ulteriori rischi presenti di volta in volta e comportarsi in modo da evitare interferenze con la sicurezza degli operatori della cucina.
Il testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 all’art. 26 – comma 5 - indica che: “Nei singoli contratti di subappalto, d’appalto e di somministrazione, …devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Poichè oggetto della presente gara consiste nella mera fornitura di generi alimentari per ristorazione scolastica si può considerare che nel presente contratto il costo per i rischi da interferenza è pari a zero.
Articolo 28 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
La stipulazione del contratto avverrà per atto pubblico in forma amministrativa.
Le spese di bollo, aggiudicazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria e conseguente inerente al presente contratto sono a completo carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO - SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietata la cessione del contratto.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione committente.
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell’amministrazione appaltante, a
condizione che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intenderebbe subappaltare. Al riguardo verrà data applicazione alla disciplina dettata dall’art. 16 del d.lgs. n° 358/92 così come modificato dall’art. 118 del d.lgs n° 163/2006.
Articolo 30 - DOMICILIO
L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.
Articolo 31 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, comprese quelle inerenti la validità del contratto stesso, é competente il Foro di Ferrara.
Articolo 32 - DISPOSIZIONI FINALI E PERIODO DI PROVA
Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme in materia del X.X. 00/00/0000 x. 0000, xxx X.X. 23/5/1924
n. 827, e delle successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
La fornitura potrà essere iniziata anche nelle more della stipulazione del contratto.
Per i primi nove mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova allo scopo di consentire all'amministrazione comunale di verificare la regolarità d'esecuzione della fornitura.
Durante tale periodo l'amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni. In tale eventualità spetterà alla ditta il solo corrispettivo delle forniture eseguite, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.