ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007. E’tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dalla suddetta normativa. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Ferrara per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti alla sicurezza, dovrà essere prodotta alla stazione appaltante che provvederà ad inoltrarli, al Responsabile della Prevenzione e Protezione aziendale. Dovrà essere altresì indicato all’azienda sanitaria il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all’azienda sanitaria che provvederà ad inoltrarla al proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L’azienda sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell’azienda sanitaria che delle autorità presso ciascuna struttura in appalto.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. ARTICOLO 32 -
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti dal D.Lgs 81/2008. Dovrà essere indicato alla stazione appaltante il nome del: - datore di lavoro - medico competente - responsabile servizio prevenzione e protezione - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla stazione appaltante. L’Amministrazione si riserva di verificare anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive, nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza in materia. Tutta la documentazione comprovante gli adempimenti previsti in materia di sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dall’Amministrazione che delle autorità. In base alla determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e determinazione dei costi della sicurezza”, si dà atto che per il servizio assistenza educativa presso l’asilo nido sono presenti i seguenti rischi interferenti: - rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore. Per quanto riguarda il servizio di pre e post scuola e di centri estivi, il datore di lavoro dei luoghi di lavoro interessati da tale servizio (scuole dell’infanzia e scuole primarie) non coincide con il committente (comune di Bareggio), per cui, secondo quanto previsto dall’art. 26 – comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., “il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza pres...
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. L’appaltatore prima dell’avvio del servizio dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato: ⋅ la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ⋅ la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista); ⋅ la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08; ⋅ l’individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione; ⋅ l’informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; ⋅ l’attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore; ⋅ di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità degli automezzi che saranno utilizzati il tutto con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Codice della Strada per la sicurezza degli autoveicoli e del trasporto; ⋅ che i lavoratori impiegati per lo svolgimento dell’attività fanno parte (alla data di avvio dell’attività) dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed hanno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D.Lgs. 81/08.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. 1. L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. 1. Il concessionario dovrà provvedere ad ottemperare a tutte le prescrizioni e ad agli obblighi previsti dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In particolare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), insieme all’individuazione delle figure previste per l’attuazione degli stessi, dovranno essere presentati dal concessionario entro trenta giorni prima della sottoscrizione della convenzione.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, nonché il nominativo del responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. 1. L’impresa aggiudicataria è tenuta alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza in esecuzione alla legge.
2. L’impresa aggiudicataria si obbliga a far osservare scrupolosamente al personale addetto al servizio le norme antinfortunistiche, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, nonché di attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.).
3. Al momento della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. per tutti i servizi contemplati dal presente capitolato.
4. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante. L’Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
5. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. Art. 16– Garanzia definitiva