RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE Clausole campione

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 6. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l’ATI. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06. In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l’intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) e d) nonché III.2.2 lett. b) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettera a) e III.2.3 lettera a) dovranno essere posseduti dalle imprese componenti l’ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento temporaneo; i requisiti di cui al punto III.2.3 lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall’ATI nel suo complesso. La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l’ATI. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) del D. Lgs. 163/06 ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo G speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. ...
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, così come previsto dal D.Lgs. 163/2006, le offerte (economica e tecnica) dovranno essere sottoscritte da tutte le Imprese raggruppate, dovranno specificare le parti del servizio che saranno eseguite da singole Imprese e dovranno contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista nella citata normativa, specie per quanto riguarda il mandato speciale con rappresentanza ad un’Impresa capogruppo. In merito alla documentazione amministrativa, tutte le Imprese raggruppate dovranno firmare, per accettazione, il Capitolato speciale di gara, comprensivo di tutti gli allegati. Ogni Impresa dovrà altresì produrre le dichiarazioni richieste all’art. 11 del presente capitolato speciale di gara, secondo le note riferite ad ogni documento richiesto, fermo restando che i requisiti di capacità tecnica richiesti devono essere posseduti nell’ambito del Raggruppamento, con il limite del 40% da parte della mandataria e la restante parte dalle Imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. L’Impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di aggiudicazione l’Impresa capogruppo deve presentare, entro e non oltre 20 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, il mandato collettivo speciale e relativa procura conferitale dalle Imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, nonché di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi, compresi quelli di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. È vietata la partecipazione alla gara di una medesima impresa quale consorziata in più di un consorzio stabile.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE è ammessa la partecipazio- ne di imprese raggruppate nei modi previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 24.07.1992, n. 358 e succ. modificazioni.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all’art. 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. In caso di raggruppamenti di imprese è necessario, ai sensi dell’art. 11 della L 157/95, l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente della stessa associazione o consorzio, denominata capogruppo, da indicarsi nell’atto di impegno, redatto in competente bollo. Devono inoltre, essere indicati a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato in sede di gara. A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento costituito o costituendo con indicazione specifica della condizione di impresa mandante o mandataria e specifica indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 sono ammesse a presentare offerte gli imprenditori individuali, le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ed i consorzi. In ordine alla partecipazione di raggruppamenti di imprese, la documentazione da allegare dovrà essere distinta e completa per ciascuno dei partecipanti. Per i Consorzi la documentazione dovrà essere distinta e completa per il Consorzio e per l’ impresa consorziata che effettua la fornitura.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. 1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti. 7. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei ...