BOZZA di CONVENZIONE
Contratto per la Concessione del Servizio di Illuminazione Votiva nei cimiteri comunali – Intervento di Finanza di Progetto per la progettazione e riqualificazione Energetica-Funzionale degli impianti Elettrici Votivi ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. 18.4.2016, N. 50 - CIG
……………………….
P R E M E S S O
CHE in data …… è pervenuta al Comune la proposta, prot…. avanzata ai sensi dell’art. 183, c. 15, del D.lgs. n. 50/2016 dall’Impresa ….., volta ad ottenere in concessione la gestione per anni 27 del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti, mediante lo strumento della finanza di progetto;
CHE detta proposta è comprensiva del Progetto, del Piano Economico Finanziario asseverato, della Bozza di Convenzione destinata a regolare i rapporti tra le parti, del documento contenente la Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione, nonché delle garanzie prescritte dalla sopra richiamata normativa;
CHE con deliberazione n. 247/2021 del 30.09.2021 la proposta aggiornata è stata dichiarata di pubblico interesse ed è stato approvato il relativo Progetto;
CHE a seguito dell’approvazione di cui sopra, con successiva determinazione n… del … è stata indetta una procedura ai sensi dell’art del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, in concessione, del servizio
di illuminazione votiva con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti esistenti nei cimiteri comunali per la durata di anni …. ponendo a base di gara la proposta avanzata da …, approvando altresì i documenti di gara, con diritto di prelazione per il Promotore;
CHE in esito a detta pubblicazione sono pervenute al Comune n. … …...... da parte di ……;
che con determinazione n….. è stato approvato l’esito della procedura di gara ed è stato disposto l’affidamento della concessione a ……. alle condizioni tutte contenute nell’offerta prodotta dalla medesima Impresa;
che l’Impresa aggiudicataria ha dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per cui il Concedente ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della concessione di cui trattasi, alle
condizioni di cui al Progetto approvato con deliberazione n…., nonché alle condizioni tecnico, giuridiche ed economiche contenute nell’offerta presentata in sede di gara;
CHE con determinazione n. …., esecutiva dalla medesima data, a firma del … e per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l’affidamento definitivo in concessione della gestione del servizio in oggetto, all’Impresa ….. ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
CHE in data ….. è stata inviata ai contro-interessati la comunicazione di aggiudicazione definitiva e che non sono intervenuti contenziosi nei termini di legge;
CHE occorre, quindi, provvedere alla stipulazione della convenzione per la disciplina dei rapporti negoziali in relazione alla concessione in oggetto;
visto l'art.32 co.14, del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla forma del contratto;
atteso che ai sensi dell’art. 165, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è stata presentata idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera ed è stato approvato il progetto definitivo con ……;
Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE – Il comune di Pordenone affida in via esclusiva, ai sensi della normativa vigente, alla ditta …, nel seguito nominata Concessionaria, la concessione del servizio di illuminazione votiva con Progettazione e realizzazione della Riqualificazione Energetica- Funzionale degli impianti elettrici votivi nei cimiteri di Pordenone capoluogo, Torre, Rorai Grande, Vallenoncello e Villanova. La concessione viene accettata sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti e condizioni risultanti dagli atti di gara che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettarne integralmente i contenuti e le prescrizioni, pur non allegati al presente atto.
Il presente contratto non è cedibile a pena di nullità e neanche pignorabile, fatti salvi i casi di legge.
La Concessionaria assume il rischio di costruzione, il rischio di disponibilità e il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera, in base alle modalità descritte nella presente Convenzione.
Il Comune si impegna a non concedere ad altri nel territorio Comunale analoga concessione che si intende estesa anche ai successivi ampliamenti che saranno realizzati nei cimiteri sopra indicati con diritto di privativa sulla giurisdizione territoriale del Comune. La Concessionaria si impegna a fornire,
a richiesta, uno o più punti luminosi a carattere votivo da installare su loculi, ossari, tombe a terra, cappelle e tombe famiglia, garantisce la sostituzione delle lampade fulminate e la manutenzione dell’impianto fino al punto luce sulla tomba, le lampade dovranno stare accese 24 ore su 24 salvo inconvenienti dovuti a forza maggiore od a mancanza di energia elettrica. Rimane impregiudicata per il cittadino la facoltà di servirsi liberamente di altri sistemi di illuminazione purchè non collegati alla rete elettrica (candele, ceri, lumini a batteria ecc..) Il Concessionario prende in carico gli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà eseguire tutte le opere di adeguamento atte a consentire la riqualificazione energetica e funzionale previste nel Progetto ed alle eventuali varianti migliorative offerte in fase di gara. Le lampade attive nei cinque cimiteri comunali alla data del 31/12/2020 sono n.11140.
ART 2. - DURATA DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO DELLE OPERE - La
Concessione avrà la durata di anni … con decorrenza dal ……… e scadenza al ……. La Ditta garantisce il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle opere, delle prestazioni professionali, progettazione, validazione, direzione e collaudo dei lavori nonché della gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali per tutta la durata della concessione, senza l’erogazione da parte del Comune di alcun contributo corrispettivo o indennizzo. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente ed in via esclusiva gli impianti realizzati, ferme restando le condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano Economico Finanziario Asseverato facente parte del presente contratto. Le parti reciprocamente danno atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio in quanto sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) che finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità). Allo scadere della concessione tutti gli impianti inizialmente realizzati ed indicati nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale, così come previsto dall’art. 6 del presente contratto, diventeranno di proprietà del Comune.
ART. 3. - TARIFFE - Alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi di
allacciamento dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente disciplinare e con le modalità previste nel contratto di abbonamento. Le tariffe, come offerto in sede di gara, sono le seguenti:
il Contributo di Xxxxxxxxxxxxx è stabilito in € + iva per loculi ossari e tombe a terra, in € ….. per Tombe di Famiglia e a preventivo per Cappelle di Famiglia. Gli impianti dovranno essere installati
esclusivamente dalla Concessionaria la quale ne assume la responsabilità e la manutenzione. Il sistema speciale di impianto si compone della fornitura e posa del conduttore, della lampadina e del relativo portalampada nonché dell’allacciamento alla rete. Non sono di competenza della Concessionaria la fornitura e posa dei porta lume e relativi accessori, l’utente dovrà provvedervi a sua cura e spese. Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di ottenere l’illuminazione elettrica votiva di una determinata sepoltura versando il contributo di allacciamento nelle misura prevista dal presente disciplinare salva la sua revisione. La richiesta di allacciamento sarà presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dalla Concessionaria. La Concessionaria dovrà provvedere all'esecuzione dell'allacciamento entro 5 giorni lavorativi dal pagamento del contributo stabilito;
il Canone di Utenza dovuto dall'utente è stabilito in annui € ….. + Iva. Nel canone annuale di utenza sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica e la vigilanza della rete e degli impianti. (se previsto in offerta) Oltre al canone annuale l’utente dovrà rimborsare alla ditta concessionaria i diritti di esazione nella misura non superiore a € 1,00. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un’unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Concessionaria, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento. In caso di ritardato pagamento del canone il Concessionario potrà applicare una penale di € 2,50. In caso di cessazione di sepoltura in corso d’anno il canone resta interamente dovuto. In caso di traslazione della salma nel corso dell'anno non sarà richiesto alcun canone ulteriore per i restanti mesi. L’utente è tenuto alla piena osservanza del Regolamento di utenza che fa parte integrante della presente Convenzione. La durata dell’abbonamento non può essere inferiore all’anno e s’intenderà automaticamente rinnovata salvo disdetta da inoltrare alla concessionaria almeno un mese prima della scadenza.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE - Quale corrispettivo di Concessione la
Concessionaria verserà annualmente al Comune, per tutta la durata della stessa, un contributo annuo di
€ …… + iva, come offerto in sede di gara, per ogni lampada che risulterà attiva al 31 dicembre. Il versamento del corrispettivo spettante dovrà essere effettuato in due rate rispettivamente al 31 luglio in
acconto e a saldo entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo. In caso di ritardato versamento delle somme dovute sarà applicata un’indennità di mora pari al tasso legale.
ART. 5 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - Il canone annuo di utenza, la quota di allacciamento e il corrispettivo dovuto al Comune potranno essere aggiornati ogni biennio, nella stessa percentuale, su proposta della Concessionaria o dell’Amministrazione, in base all'aumento calcolato dall’ISTAT- FOI (indice nazionale prezzi al consumo). La richiesta, formalizzata entro il 30 novembre (a valere per l'anno successivo), dovrà essere approvata, mediante apposito atto, entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento. Decorso il termine di cui al comma precedente, il silenzio del Comune sarà da considerarsi come provvedimento di assenso alla richiesta di revisione.
ART. 6 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI – Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e Trasporti con cui verranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali previsti dal comma 1 dell'art. 23 del Codice, in applicazione dell'art. 23, co.4, del D.Lgs 50/2016 ed in conformità al suddetto Decreto la Concessionaria, in considerazione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento da eseguire, consegnerà all’ufficio Tecnico Comunale il Progetto Esecutivo, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione ed assicurare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il Progetto Esecutivo dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale e dovrà essere redatto in conformità al Progetto posto a base di gara ed alle eventuali varianti migliorative offerte.
I tempi di progettazione e realizzazione delle opere dovranno corrispondere a quanto offerto in fase di gara e saranno pari a: Da stipula Contratto Concessione a consegna progetto esecutivo giorni…..
Da Approvazione Esecutivo A Data Verbale Inizio Lavori giorni ……. Da Data Verbale Inizio Lavori A Data Verbale Fine Lavori giorni …….
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto Esecutivo sarà applicata una penale di Euro 50 (cinquanta) mentre per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale di Euro 100 (cento). Un ritardo superiore a giorni 120, determinerà la revoca del contratto.
6.1. CIRCUITO PRIMARIO Il circuito primario dovrà essere ristrutturato in conformità alle prescrizioni tutte previste dal Progetto tenendo presente che sarà ammessa una caduta di tensione massimo del 4%, dovranno essere installati trasformatori di sicurezza a norma, gli stessi dovranno essere
corredati di interruttori magnetotermici con carico contenuto entro i margini di sicurezza, i trasformatori, con relative apparecchiature perfettamente cablate, dovranno essere inseriti in apposita cassetta protettiva in materiale plastico autoestinguente posata su piedistallo in cls prefabbricato o fissati direttamente a parete. All’interno della cabina di trasformazione il circuito a 230 volt dovrà essere opportunamente separato dal circuito 24 volt SELV. Tutti i cavi relativi alla parte a 230 volt dovranno essere del tipo N1VV-K o FG16–OR16 per la parte 220 volt. L’impianto dovrà essere dotato di un adeguato impianto di messa a terra.
6.2. CIRCUITO SECONDARIO - Le parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza dovranno essere realizzate come segue:
2.1. Le linee dorsali dovranno essere realizzate tenendo conto di una caduta di tensione massima del 4%. Per tali linee dovranno essere utilizzati cavi del tipo FG16–OR16 o cavi specifici per impiantistica cimiteriale marchiati “uso sistema selv”, tali cavi dovranno essere posati in cavidotti. La protezione magnetotermica delle linee di alimentazione 24V dovrà essere realizzata con interruttori magnetotermici e dovrà coprire un massimo di 50/60 punti luce. Tutti i cavi relativi alla parte a bassissima tensione di sicurezza dovranno essere del tipo specifici per impiantistica cimiteriale marchiati “Uso Sistema Xxxx 00 volt – adatti per posa interrata”. I portalampada da utilizzare devono essere conformi a quanto indicato nel progetto. Al fine di garantire la durata nel tempo, non è ammesso installare portalampada del tipo per impiantistica civile o previsti per un uso interno. Qualora la Ditta non avesse ottemperato alle sopraccitate prescrizioni, il Comune potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 108 c. 3 D.Lgs. 50/2016. Alla consegna dei lavori e a scadenze intermedie durante il periodo della concessione un responsabile tecnico incaricato effettuerà dei controlli su cavi, giunzioni, portalampade e qualora la ditta non avesse ottemperato alle sopra citate prescrizioni il Comune potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 108 co.3 del D.Lgs 50/2016. Entro trenta giorni dal termine dei lavori la ditta è tenuta a consegnare all’ufficio tecnico comunale la relazione di verifica funzionale degli impianti realizzati, le dichiarazioni di conformità previste dal D-M.37/08 ed eventuali elaborati aggiornati del Progetto Esecutivo in relazione alle modifiche attuate in fase di esecuzione dei lavori. La ditta è obbligata a consegnare al Comune tutta la documentazione relativa alla dichiarazione di messa in esercizio degli impianti di messa a terra che il Comune dovrà inviare agli organi competenti.
ART. 7 - ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI AGLI AMPLIAMENTI DEI
CIMITERI - Qualora durante il periodo di concessione l’Amministrazione Comunale dovesse provvedere ad ampliare o modificare i cimiteri la Concessionaria sarà tenuta, nei casi previsti dell’articolo 175 del D. Lgs. 50/2016, ad integrare a proprie spese gli impianti elettrici votivi estendendoli alle zone ampliate. Gli impianti elettrici votivi aggiuntivi verranno realizzati dal concessionario stesso in conformità alla vigente normativa in materia, ed in particolare la ditta dovrà osservare tutte le prescrizioni tecnico-costruttive che verranno di seguito elencate, con particolare riferimento all’utilizzo di materiali speciali appositamente prodotti per essere installati negli impianti di illuminazione votiva cimiteriale. Il progetto relativo all’ampliamento/nuovo impianto dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale ed i lavori saranno eseguiti sotto l’alta sorveglianza del Comune mentre resterà a carico della ditta la direzione lavori.
ART. 8 - SUB-CONCESSIONE - La gestione degli impianti dovrà essere effettuata esclusivamente dalla Ditta con proprio personale regolarmente retribuito e regolarizzato ai fini previdenziali. Qualora, a seguito di eventuali controlli da parte del Comune, la Ditta non risultasse in regola con quanto precedentemente disposto dal comma precedente, la presente concessione sarà risolta ai sensi dell’art.
176 D. Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei termini e con le modalità dell’art. 174 del D.Lgs.50/2016. In ogni caso la concessionaria resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. La concessionaria è obbligata in solido con il sub-appaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA – Nell'esecuzione del servizio la Concessionaria, dichiarando di manlevare il Comune concedente da ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale connessa con la gestione del servizio, ha il dovere di:
a) Prima dell’inizio della gestione e in ogni caso prima della firma della presente Convenzione, la Concessionaria entrante dovrà dimostrare di aver corrisposto alla Concessionaria uscente l’importo di
€ ………… (importo da determinare alla data dell’indizione della gara) oneri fiscali esclusi, corrispondente al valore degli impianti realizzati nella precedente Concessione il cui ammortamento non si è ancora perfezionato (ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante del Contratto Rep. 5316 del 14/9/2007);
b) osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nella presente Convenzione nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
c) curare il funzionamento ininterrotto (giorno/notte) degli impianti, salvo il caso in cui vi siano sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, calamità naturali, interruzioni della fornitura di energia elettrica da parte dell’ente fornitore, ecc.);
d) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate entro 3 giorni dalla segnalazione;
e) riparare ogni manufatto cimiteriale eventualmente danneggiato nel corso di lavori da parte della Ditta concessionaria;
f) riparare gli impianti comunque manomessi nel corso di operazioni cimiteriali o altri lavori eseguiti per conto del Comune;
g) consegnare annualmente al Comune l'elenco aggiornato delle utenze;
h) provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica degli impianti indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate;
i) farsi carico della spese relative alla fornitura di energia elettrica e di tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione;
j) realizzare le opere a favore del Comune offerte in gara assumendo in toto il rischio degli impianti di cui al progetto oggetto di concessione facendosi altresì carico di ottenere autorizzazioni, certificati, permessi, nulla-osta e quant’altro necessario per la costruzione, successiva gestione ed utilizzo degli impianti.
ART. 10 – CAUZIONI E GARANZIE:
1) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio di illuminazione votiva, la Concessionaria costituisce alla data di inizio della gestione del servizio apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il
pagamento di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanzia. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comune.
2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,
c. 7, tra cui l’assicurazione per tutte le opere in gestione a copertura dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, nonché per il danneggiamento a cose di terzi, per un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.
3) prima dell’inizio dei lavori di costruzione, riqualificazione energetica e funzionale degli impianti, la ditta concessionaria presenterà a sua scelta idonea cauzione definitiva nei termini di legge (art.103 D.Lgs 50/2016) anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa emessa da primaria compagnia o rilasciata dagli intermediari finanziari, pari al 10% dell’importo dei lavori che saranno indicati all’interno del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione comunale. Si applicano le riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia sarà completamente svincolata solo alla data di emissione del certificato di collaudo ed, in ogni caso, la sua mancata costituzione determina la revoca della concessione da parte del concedente, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni.
La cauzione definitiva di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. Per le modalità relative allo svincolo della cauzione si seguiranno le vigenti disposizioni di legge.
4) Il progettista è obbligato ad essere in possesso di polizza per responsabilità civile e professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - La Concessionaria assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, per quanto applicabili.
ART. 12 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA - La Concessionaria ha diritto al rimborso per eventuali spese per danni agli impianti, causati per lavori eseguiti da Terzi. Personale non autorizzato dalla Ditta non potrà riparare l’impianto. L’Ufficio Tecnico Comunale o i privati, si impegnano ad avvertire la Concessionaria prima dell’inizio di eventuali lavori nei Cimiteri, in particolare scavi per modifiche e ampliamenti onde evitare possibili danni all’impianto. Tra il Comune o l’azienda che gestisce il servizio di affossamento e pulizia del cimitero e la ditta affidataria del servizio di illuminazione votiva intercorreranno gli opportuni accordi per non causare danni all’impianto elettrico. ART. 13 - MODALITA’ DI GESTIONE - E’ ammessa l’installazione di una o più lampade nello stesso lampadario. Il costo del canone annuo sarà pertanto moltiplicato per il numero delle lampade installate. E’ assolutamente vietata la sostituzione delle lampade o la manomissione degli impianti da parte di privati o di installatori non autorizzati. Le lampade votive, alimentate da bassissima tensione di sicurezza, rimangono accese giorno e notte e devono essere tutte del tipo approvato nel progetto esecutivo con uguali caratteristiche di colore, luminosità, tensione di alimentazione e potenza. L’Amministrazione Comunale autorizza la Concessionaria al libero accesso al Cimitero anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose, durante l’esecuzione dei lavori, la Ditta sospenderà momentaneamente gli stessi. L’Amministrazione Comunale concede sull’intera area del cimitero, l’esecuzione di scavi atti all’alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso, comunque, di opere particolari, la Ditta concorderà con l’Ufficio Tecnico Comunale l’eventuale soluzione ritenuta esteticamente e tecnicamente ammissibile. La Ditta è autorizzata alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica nel luogo che verrà stabilito dall’Amministrazione Comunale e la posa dei moduli fotovoltaici come da progetto approvato e da indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nell’eventualità dell’esecuzione di lavori di qualsiasi genere all’interno del cimitero, l’Ufficio Tecnico Comunale darà notizia alla Ditta segnalando il tipo di intervento che si andrà ad eseguire. A tutela dei propri impianti, la Ditta terrà i contatti con l’Impresa esecutrice dei lavori tramite l'Ufficio Tecnico Comunale. Prima dell’esecuzione di nuovi loculi e di ossari, la Ditta proporrà le soluzioni tecniche da adottare per l’alloggiamento dell’impianto. Nel caso di ampliamento delle opere cimiteriali, di costruzione di nuovi cimiteri o di rifacimento parziale o totale della struttura impiantistica a seguito di esumazioni o altre cause non imputabili alla Ditta, l’esecuzione
di detti lavori dovrà essere effettuata esclusivamente dalla Concessionaria nei casi previsti dall’art. 7 del presente atto. In ogni caso i nuovi impianti realizzati durante il periodo di efficacia della concessione che non risultano ammortizzati potranno essere riscattati al termine del contratto a prezzo di perizia e, comunque, ai sensi di legge.
ART. 14 - MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Ai sensi degli articoli 165 e 182 del D. Lgs. 50/2016 al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario l’Amministrazione comunale si impegna ad adottare i necessari provvedimenti atti a rideterminare l’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione, mediante una modifica delle condizioni di contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Nel caso di nuovi ampliamenti dei cimiteri intervenuti in corso di gestione del presente contratto, i lavori per la realizzazione degli impianti elettrici di illuminazione votiva verranno affidati al concessionario senza necessità di ulteriori procedure di aggiudicazione nei casi previsti dall’articolo 175 del D.Lgs. 50/2016, e ciò comporta la necessaria rideterminazione dell’equilibrio economico-finanziario. Parimenti la revisione delle condizioni contrattuali nei termini di cui sopra sarà attivata nel caso in cui si manifestino i seguenti eventi di forza maggiore: guerre o atti di ostilità, esplosioni, fenomeni naturali avversi comprese esondazioni, terremoti, epidemie. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici. Tali valori potranno essere rimborsati dall’Amministrazione comunale o dal concessionario subentrante, a seguito di procedura di gara. Nel caso in cui nel corso del contratto si verifichino delle modifiche a favore della ditta tali da migliorare sensibilmente le condizioni di base del piano economico finanziario le parti contraenti si accorderanno per una revisione della concessione in favore del Comune tramite un aumento del corrispettivo di concessione o altra forma da concordare fra le parti.
ART. 15 - INADEMPIENZE - In caso di inadempimento alle disposizioni del presente contratto
dovuto a negligenza della ditta, questa sarà tenuta al pagamento di una penale di importo compreso tra Euro 50,00 ed Euro 250,00.
➢ per ogni utente che non venga allacciato alla rete entro 5 giorni dalla data del pagamento: Euro 100,00 (cento);
➢ per ogni lampada spenta e non riattivata entro 3 giorni dalla segnalazione: Euro 50,00 (cinquanta).
➢ Per ogni impianto generale spento e non riattivato entro 2 giorni dalla segnalazione: Euro 250,00 (duecentocinquanta).
Le eventuali contestazioni saranno notificate alla ditta, che potrà rispondere entro 15 giorni o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ricorrono i presupposti, procederà all’applicazione delle penali ed attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati. Il pagamento deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora la ditta non proceda al pagamento, il Comune avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dalla medesima.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RAPPORTI ECONOMICI - Impregiudicata
ogni altra azione anche a norma del codice civile, il concedente può risolvere ogni rapporto con il concessionario, nei seguenti casi:
1) quando il concessionario si venga a trovare in fase di gestione del contratto in una delle situazioni di cui all’articolo 80 c. 1 del d. Lgs. 50/2016;
2) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
3) esecuzione delle opere in modo gravemente difforme dalle descrizioni progettuali e dalle prescrizioni tecniche illustrate nella presente convenzione;
4) sospensione delle attività di gestione degli impianti per fatti imputabili al concessionario;
5) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria;
6) cessione della concessione a terzi in tutto o in parte;
7) violazione degli obblighi della presente concessione in merito alla presentazione di xxxxxxxx e coperture assicurative;
8) cessione indebita di quote societarie con indebita alterazione della struttura societaria.
L’esecuzione in danno non esime la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 17- REVOCA DELLA CONCESSIONE E RAPPORTI ECONOMICI Qualora il rapporto di
concessione venga revocato per ragioni di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario quanto segue:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione. (art. 176 co. 4 D.Lgs. D. 50/16).
Le somme in questione così introitate dal concessionario dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario stesso e saranno indisponibili da parte di quest’ultimo, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
ART. 18 – RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO – La Concessionaria è
obbligata ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e altresì a fare rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa. La Concessionaria dichiara di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Dichiara di essere a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI –
L’esecuzione dei lavori e l’erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e in ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.
ART. 20 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO – Sarà possibile sostituire il Concessionario in corso di gestione nei casi e nei limiti di cui all’art.175 del D.Lgs 50/2016.
ART. 21 – CONTROVERSIE - In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 24.12.2007, n.244 ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante la concessione che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente sarà quello in cui ha sede il Comune concedente.
ART. 22 – SPESE - Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti, imposte e ogni altra spesa relativa al presente contratto sono a carico della Concessionaria.
ART. 23 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO - A tutti gli effetti del presente contratto la Concessionaria elegge domicilio presso la sede legale del Comune.
ART. 24 – TRATTAMENTO DATI – I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dalla presente convenzione.
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 64, e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP (xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta Sistema Susio S.r.l., mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx pec xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
***
Il presente contratto, redatto su supporto informatico in un unico originale (bollo assolto mediante
………….), è soggetto ad IVA. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
LA DITTA CONCESSIONARIA ……………………………………………….
IL CONCEDENTE ………………………………………………………………
Allegato 1 REGOLAMENTO DI UTENZA:
1) Il servizio d’illuminazione votiva nei cimiteri comunali è esteso a loculi, ossari, tombe a terra e cappelle di famiglia. L'uso di detto servizio da parte dei cittadini non è obbligatorio ma per esigenze tecniche è predisposto su tutte le sepolture, anche se non richiesto.
2) La Concessionaria cura la predisposizione, l’installazione e la manutenzione della lampada votiva con il suo portalampada. Qualunque speciale opera artistica e decorativa da porre sulle lapidi è a carico dell'utente, come pure i lavori di marmista, pittore e decoratore nonché la fornitura e posa del porta lume in bronzo, acciaio, vetro o altro materiale a scelta purché consentito dal regolamento di polizia mortuaria.
3) Il servizio di illuminazione elettrica votiva sarà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati alla Concessionaria, presso i propri recapiti, a seguito di pagamento anticipato del diritto fisso di allacciamento che è così stabilito:
- per allacciamento a loculi, ossari e tombe a terra in € …… più Iva;
- per allacciamento a Tombe di Famiglia € …… + iva;
- per Cappelle di Famiglia il costo verrà determinato a preventivo in base al tipo di lavoro da eseguire;
4) Oltre a tale diritto l'utente dovrà pagare un canone annuo d’abbonamento, per l’illuminazione fornita tutti i giorni per n.24 ore su 24, per la fornitura dell'energia elettrica e relative tasse, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, per ricambio delle lampadine nella somma di € …… + IVA.
Nel canone annuale di utenza sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica e la vigilanza della rete e degli impianti. (se indicato in sede di offerta) Oltre al canone annuale l’utente dovrà rimborsare alla ditta concessionaria i diritti di esazione nella misura non superiore a € 1,00. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un’unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Concessionaria, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento. In caso di ritardato pagamento del canone il Concessionario potrà applicare una penale di € 2,50. In caso di cessazione di sepoltura in corso d’anno il canone resta interamente dovuto. La durata dell’abbonamento non può essere inferiore all’anno e s’intenderà automaticamente
rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare alla concessionaria almeno un mese prima della scadenza.
La Ditta si riserva il diritto, avutane l’autorizzazione dall’Amministrazione Comunale, di modificare i presenti canoni di abbonamento e di allacciamento in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5) Agli utenti è vietato asportare e cambiare lampadine, modificare e manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita, effettuare attacchi abusivi. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva ogni altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la Concessionaria il diritto
di sospendere il servizio.
6) La Concessionaria effettua periodici sopralluoghi per la verifica del funzionamento degli impianti, l’utente è tuttavia tenuto alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie del proprio impianto che sarà ripristinato entro tre giorni dalla segnalazione.
7) L’impresa non risponderà per eventuali momentanee interruzioni di corrente derivanti da mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente produttore ed erogatore, da cause di forza maggiore (temporali, scioperi, atti vandalici ecc. …), da guasti agli impianti che rendano necessaria la sospensione dell’energia per le riparazioni.
L’utente è tenuto alla piena osservanza del Regolamento di utenza che fa parte integrante della
Convenzione.
- Fine -
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 10/06/2022 14:18:04
IMPRONTA: 00000XX00000XX000XX0X00XX0X0X000000X0XX0X0XX000X000XX0X0X0X00X00 000X0XX0X0XX000X000XX0X0X0X00X00X0XXX0X0X000X0X000X00X000X0X0X00 X0XXX0X0X000X0X000X00X000X0X0X00XXX0X0000XX0000000X00XXX000000X0 ABB8A7513CA5752203B73BCA769084D7087BF14CE271370421E88EA40F317607
Atto n. 1351 del 10/06/2022