SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori ind...
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. L’articolo 176, commi 8, 9, 10 e 10bis, del Codice prevede che nei casi che potrebbero comportare la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l’Amministrazione concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e di titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un OE che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro. L’Operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell’OE ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso. L’Amministrazione concedente prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori. Il Contratto riproduce nella sostanza la previsione legislativa, scandendo in dettaglio la procedura di sostituzione del Concessionario al fine di dare maggiore certezza in ordine ai tempi dell’eventuale sostituzione ovvero agli effetti della mancata novazione soggettiva del Contratto.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.
2. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.
3. Fuori dalle ipotesi di cui all’art. 175, comma 1, lett. d), del Codice, la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l’esperimento di una nuova procedura di gara.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. Sarà possibile sostituire il Concessionario in corso di gestione nei casi e nei limiti di cui all’art.175 del D.Lgs 50/2016.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del concessionario a causa di risoluzione del contratto o di rinuncia all'aggiudicazione, l'Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare l'incarico al concorrente secondo classificato ovvero al terzo, qualora sussistano le condizioni o mediante affidamento a terzi.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario, in caso di decadenza o revoca della concessione o di rinuncia all’aggiudicazione, l’A.C. si riserva di aggiudicare la Concessione al concorrente classificatosi secondo nella graduatoria. In caso di indisponibilità di questo, l’A.C. procederà mediante affidamento a terzi, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati al Concessionario uscente o rinunciatario.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. I Finanziatori potranno impedire la risoluzione della Concessione prevista all’art. 28, designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, un soggetto che subentri nella Concessione al posto del Concessionario e che verrà accettato dal Concedente purché il soggetto subentrante designato dai Finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle possedute previste nel bando di gara.
2. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
3. Il soggetto subentrante assicura la ripresa dell’esecuzione della concessione entro il termine indicato dal concedente, e la sostituzione è comunque limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 28.1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176 del Codice, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.