SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. L’articolo 176, commi 8, 9, 10 e 10bis, del Codice prevede che nei casi che potrebbero comportare la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l’Amministrazione concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e di titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un OE che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro. L’Operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell’OE ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso. L’Amministrazione concedente prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori. Il Contratto riproduce nella sostanza la previsione legislativa, scandendo in dettaglio la procedura di sostituzione del Concessionario al fine di dare maggiore certezza in ordine ai tempi dell’eventuale sostituzione ovvero agli effetti della mancata novazione soggettiva del Contratto.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. I Finanziatori potranno impedire la risoluzione della Concessione prevista all’art. 28, designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, un soggetto che subentri nella Concessione al posto del Concessionario e che verrà accettato dal Concedente purché il soggetto subentrante designato dai Finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle possedute previste nel bando di gara.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Ove si verifichino Ie condizioni che possono determinare la risoluzione per inadempimento del Concessionario, gli enti Finanziatori possono impedirla, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, designando una società che subentri nella titolarità della Concessione.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario a causa di rinuncia all’aggiudicazione, risoluzione del contratto, recesso anticipato o revoca della concessione il Concedente si riserva di aggiudicare la concessione all’operatore economico che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario, qualora sussistano le condizioni, ovvero mediante nuovo affidamento a terzi.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 29 e 30, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nel Contratto di Rendimento Energetico in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. Art. 14 - Facoltà del Concessionario
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO. L’Amministrazione Comunale prevede la possibilità di modifica del contratto senza nuova procedura di aggiudicazione mediante sostituzione del concessionario a cui è aggiudicata inizialmente la presente concessione, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 artt. 175, comma 7, lett. d), 175 comma 1 lett. d), punto 1) e 175 comma 1 lett. a) (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia). La sostituzione deve avvenire, a seguito di espresso consenso da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto e nella garanzia del mantenimento di: - tutte le condizioni contenute nel presente capitolato speciale di concessione; - dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria, capacità tecniche e professionali, come specificati nel disciplinare di gara; - delle condizioni economiche stabilite e contenute nel contratto iniziale; - del progetto tecnico gestionale presentato in sede di offerta dal concessionario iniziale; - realizzazione degli interventi previsti dall’investimento presentato in sede di offerta; - delle garanzie assicurative assunte dal concessionario iniziale. Il nuovo concessionario per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 lett. a) e b) - espressamente esclusi i requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti – ha la facoltà di ricorrere all’istituzione dell’avvalimento ossia avvalendosi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, secondo quanto contenuto all’art. 89 del Codice degli appalti.