MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. In accordo con l’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., eventuali modifiche e varianti relative a contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Committente. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in accordo con le previsioni contrattuali previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione dei prezzi. Sarà pertanto il Committente a decidere se ricorrere o meno alla procedura della revisione dei prezzi e i meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei documenti di gara. Tuttavia la variazione di prezzo in aumento o in diminuzione deve essere valutata sulla base dei prezzari di riferimento e si applica una franchigia del 10%; è possibile infatti variare il prezzo solo per l’eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell’eccedenza.
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. (art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e art. 5 dell’Allegato II.14 al Codice) Modifiche, variazioni e varianti contrattuali sono regolate dal codice dei Contratti pubblici, art. 120 del Codice e art. 5 dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Gli importi netti di ogni categoria di lavorazioni omogenee ai fini della verifica dell’incidenza delle varianti di cui all’art. 5 dell’Allegato II.14 al Codice, potranno variare in aumento o in diminuzione per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, fino alla concorrenza di un quinto dell‘importo contrattuale senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto. In tal caso, come specificato all’articolo 120 comma 9 del Codice, la stazione appaltante può imporre le stesse condizioni previste nel contratto originario e l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dello stesso. Qualora sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del progetto ed il progettista, promuove la redazione di una perizia e ne indica i motivi nella relazione da inviare alla stazione appaltante per l’adozione della modifica contrattuale ai sensi dell’art. 5 allegato II.14 al Codice. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili dei danni derivati alla stazione appaltante dall’inosservanza del presente articolo e delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza averne ottenuta regolare autorizzazione.
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Art. 46 - Contabilità dei lavori
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Ai sensi degli articoli 165 e 182 del D. Lgs. 50/2016 al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario l’Amministrazione comunale si impegna ad adottare i necessari provvedimenti atti a rideterminare l’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione, mediante una modifica delle condizioni di contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Nel caso di nuovi ampliamenti dei cimiteri intervenuti in corso di gestione del presente contratto, i lavori per la realizzazione degli impianti elettrici di illuminazione votiva verranno affidati al concessionario senza necessità di ulteriori procedure di aggiudicazione nei casi previsti dall’articolo 175 del D.Lgs. 50/2016, e ciò comporta la necessaria rideterminazione dell’equilibrio economico-finanziario. Parimenti la revisione delle condizioni contrattuali nei termini di cui sopra sarà attivata nel caso in cui si manifestino i seguenti eventi di forza maggiore: guerre o atti di ostilità, esplosioni, fenomeni naturali avversi comprese esondazioni, terremoti, epidemie. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici. Tali valori potranno essere rimborsati dall’Amministrazione comunale o dal concessionario subentrante, a seguito di procedura di gara. Nel caso in cui nel corso del contratto si verifichino delle modifiche a favore della ditta tali da migliorare sensibilmente le condizioni di base del piano economico finanziario le parti contraenti si accorderanno per una revisione della concessione in favore del Comune tramite un aumento del corrispettivo di concessione o altra forma da concordare fra le parti.
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro Art. 177 Affidamenti dei concessionari
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Per le modifiche al contratto si applica l’art. 175 del D.Lgs 50/2016.
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii..
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione45, se queste, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici46; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;