SUB CONCESSIONE Clausole campione

SUB CONCESSIONE. E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
SUB CONCESSIONE. E’ vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione gli impianti sportivi, in toto o in di uno o più dei plessi facenti parte dell’appalto. E' consentita la subconcessione limitatamente alla gestione dell’eventuale punto di ristoro di cui all'articolo 10 lettera B). In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
SUB CONCESSIONE. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di sub concedere in tutto o in parte sotto qualsiasi forma la gestione del bar oggetto di contratto pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione. E’ data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi di cui al precedente articolo 8 mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto. Gli atti di affidamento e i contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Monza – Ufficio Gestione diretta impianti sportivi prima dell’attivazione del servizio.
SUB CONCESSIONE. Al fine di assicurare la massima utilizzazione ed apertura al territorio dell’impianto sportivo scolastico affidato in concessione, in considerazione dei sottesi interessi pubblici a favorire la diffusione della pratica sportiva e ad assicurare alle famiglie l’accessibilità allo sport a tariffe contenute, il concessionario ha il diritto e l’obbligo di provvedere alla apertura ed alla gestione dell’impianto per le finalità perseguite con il presente bando di gara. In considerazione di ciò e dell’esigenza di assicurare al concessionario la possibilità di raggiungere l’equilibrio economico- finanziario, il concessionario potrà promuovere, nell'uso dell’impianto sportivo di cui trattasi, forme di collaborazione sportiva ed organizzativa con altre associazioni sportive senza scopo di lucro e/o altri soggetti aventi i medesimi requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura. Il concessionario potrà dunque sviluppare forme di collaborazione e partnership con altre associazioni sportive operanti sul territorio, a condizione che: a) trattasi di soggetto avente gli stessi requisiti previsti dall’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla concessione di cui trattasi e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico e dalle vigenti normative; b) vengano applicate dal sub-concessionario all’utenza le medesime tariffe metropolitane stabilite nel presente atto di concessione; c) il legale rappresentante del sub-concessionario, i relativi dirigenti e gli istruttori utilizzati all’interno della struttura siano in possesso dei medesimi requisiti di affidabilità morale richiesti al concessionario (assenza di condanne e/o sentenze di patteggiamento per reati che possono incidere sul rapporto, a insindacabile giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale), il quale si impegna a verificare preventivamente e periodicamente, anche mediante acquisizione di autocertificazioni da parte degli interessati, e a comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Nell’ambito degli accordi di partnership sportiva tra concessionario e sub-concessionario, potrà essere prevista la compartecipazione del sub-concessionario alle spese di concessione e gestione dell’impianto sostenute dal concessionario, anche in forma forfettaria. La sub-concessione sarà autorizzata dall’Ente, previa richiesta scritta e documentata da parte del concessionario. Il concessionario risponde in proprio per ogni eventuale violazione della presente concessione da ...
SUB CONCESSIONE. E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l’oggetto della presente concessione, pena di decadenza del contratto. E’ data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sottoelencati mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto: -gestione bar-ristoro; -manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, edili, anticendio); -conduzione caldaia; -pulizie; -custodia e servizi di controllo. Gli atti di affidamento e le bozze dei contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Attività Sportive del Comune di Monza – Ufficio gestione impianti sportivi - prima dell’attivazione del servizio.
SUB CONCESSIONE. E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della concessione dell’impianto. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
SUB CONCESSIONE. Il gestore si obbliga ad utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata apposita concessione dall’ufficio gestione diretta impianti sportivi. È fatto divieto al gestore di cedere o sub-concedere in tutto o in parte l’utilizzo dell’impianto, anche in forma gratuita, sotto pena di risoluzione immediata della presente convenzione.
SUB CONCESSIONE. E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l’oggetto della presente concessione, pena di decadenza della presente convenzione. E’ data facoltà alla Concessionaria di affidare in appalto a terzi i servizi sotto elencati mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto: -gestione bar-ristoro; -manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, riscaldamento); -manutenzione edile; -manutenzione verde; -pulizie; -custodia e servizi di controllo. Gli atti di affidamento e le bozze dei contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dall’ufficio gestione immobili del Comune di Monza - prima dell’attivazione del servizio.
SUB CONCESSIONE. Il concessionario non potrà, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, cedere ad altri in tutto o in parte il contratto di concessione.
SUB CONCESSIONE. La sub concessione anche parziale è vietata. E’ consentito al Concessionario appaltare a terzi le attività elencate all’art. 9 del Capitolato nei limiti e modalità ivi indicate.