PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX (XXXX)
Xxxxxxxx 0 Componente 1
Investimento 1.4
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE
Dell' Investimento 1.4 “Sistema Duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
TRA
L’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (C.F 80237250586) rappresentata dal Direttore generale Xxxxxxxx X’Xxxxxx, con sede legale in Roma, in Xxx Xxxxxx x. 00 (xx seguito “Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR”)
E
La Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxx 0, (xx seguito “DG Politiche Attive”)
E
L’Amministrazione REGIONE Xxxxxx – Romagna (C.F. 80062590379) rappresentata dal Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa Xxxxxx Xxxxxx con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx, 52 (di seguito “Soggetto Attuatore”)
Di seguito indicate anche come “parti”
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che in particolare prevede: “Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: (omissis) d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
i) il nome del destinatario finale dei fondi;
ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
iii) il/i nome/i,il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.
I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 600.000.000,00 per il periodo 2021 – 2025 che si pone l’obiettivo di migliorare l'accesso al mondo del lavoro per i giovani e gli adulti senza diploma, attraverso l'incremento della partecipazione all'educazione formale e a quella professionale, nonché alla formazione attraverso il sistema duale, che include anche l'apprendistato;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 dicembre 2021 di adozione del Piano nazionale nuove competenze pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 307 del 28.12.2021;
VISTA la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 sul Contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 16 del 14 aprile 2022 sul Riparto delle risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 15 del 14 aprile 2022 sul Finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
VISTE le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale, adottate con Decreto n. 139 del 2 agosto 2022, in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2022 pubblicate su GU Serie Generale 219 del 19 settembre 2022 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 26 novembre 2021 recante l’individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie previste nella Missione M5, Componente C1 – tipologia “Investimento”, intervento 1.4 “Sistema Duale”;
VISTO il Decreto Direttoriale n 54 del 22 luglio 2022 recante la ripartizione delle risorse attribuite all’intervento Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.4 “Sistema duale” del PNRR per l’annualità finanziaria 2021;
VISTO il Decreto Direttoriale n.76 del 20 settembre 2022 recante costituzione dell’Osservatorio del Sistema duale di cui al paragrafo 9 delle “Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale” adottate con Decreto ministeriale n. 139 del 2 agosto 2022”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO il Decreto Legge. 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», artt. 9, 12, 15, 15 bis;
VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021 n. 156, art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;
VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;
VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», in particolare art. 9;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTO l’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTA la Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la Circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTA la Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;
VISTA la Circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;
VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;
VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;
VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
VISTA la Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
VISTA la Circolare RGS n.34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”, “il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR” e che “l’alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest’ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l’acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l’interoperabilità del sistema ReGiS con i sistemi informativi locali”;
RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”, “i soggetti attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza”;
RITENUTO di poter conseguire le finalità dell’Investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTE le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e xx.xx.;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n.963/2016 “Recepimento del Decreto Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna, Ufficio scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.lgs. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" -Attuazione art. 54 della L.R. 9/2016”;
- n. 1636/2022 “Revisione e aggiornamento del repertorio regionale delle qualifiche. approvazione della correlazione con le figure nazionali IeFP, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155/2019. approvazione delle confluenze delle qualifiche regionali per i percorsi di IeFP. integrazioni alla DGR n.1778/2020.”;
- n. 1310/2022 “Approvazione schema del documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "Sistema duale" dell'Xxxxxx-Romagna, finanziata a valere sul PNRR Missione 5 -Componente 1 - Investimento 1.4. Anno finanziario 2021;
VISTO il Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata dall’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale”, previo riscontro positivo ricevuto dalla DG Politiche Attive con nota prot. N. 2585del 03/08/2022;
CONSIDERATO l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “ (…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico”, e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’Accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
CONSIDERATO, altresì, che l’Investimento è conseguito con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
Articolo 2
(Interesse pubblico comune alle parti)
1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Missione 5 Componente 1 Investimento 1.4 - Sistema Duale. Nello specifico, le parti collaborano per l’attuazione degli interventi collegati alla misura e il pieno raggiungimento nei tempi previsti.
Articolo 3
(Oggetto)
1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una collaborazione nell’ambito delle attività previste per il conseguimento dell’obiettivo generale dell’Investimento 1.4 “Sistema duale”, da raggiungere entro dicembre 2025, come stabilito dal documento “Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy” (pag. 376) in termini di “almeno 135.000 partecipanti a percorsi aggiuntivi (additional people) rispetto alla baseline (39.000) che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto una “relevant certification” nel quinquennio 2121-2025, verificato, monitorato e rendicontato secondo quanto definito:
• dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
• dal documento “Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy” (pag. 376);
• dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale, adottate con Decreto n. 139 del 2 agosto 2022, in recepimento dell’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2022 pubblicate su GU Serie Generale n. 219 del 19 settembre 2022 e successive modificazioni;
2. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, in attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 4
(Compiti in capo all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, si obbliga a:
a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento degli obiettivi dell’investimento;
b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dell’avanzamento dell’Obiettivo generale PNRR, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati;
d. adottare cronoprogrammi annuali che individuino interim steps per il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR, e vigilare sul rispetto della tempistica ivi prevista;
e. vigilare affinché vengano alimentati nelle banche dati i dati di monitoraggio e gli indicatori di riferimento;
f. emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR, la regolarità della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l’Unità di Missione presso il Ministero dell’economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
g. verificare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR;
h. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e, se applicabile, di programmi e progetti complementari cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali;
i. a partire dai trenta giorni successivi all’ avvio delle attività, così come definito dall’ art. 8, comma 1, svolgere attività di controllo al 100% sul soddisfacente conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR, anche mediante verifiche in itinere e/o in loco;
j. validare i dati inseriti dalle Regioni nel sistema informativo relativamente al monitoraggio ed alla rendicontazione dell’Obiettivo generale PNRR, nonché degli indicatori comuni;
k. rendicontare i dati di Obiettivo generale PNRR nelle modalità indicate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR, espletate le verifiche di competenza;
l. consuntivare le spese al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR, espletate le verifiche di competenza sulla rendicontazione di spesa presentata dai Soggetti Attuatori;
m. rendicontare gli indicatori comuni ed eventuali quote di cofinanziamento degli interventi con risorse comunitarie sulla base delle informazioni inserite dai Soggetti Attuatori e/o delegati;
n. attivare, anche previa segnalazione delle criticità emerse nell’ambito dell’Osservatorio del Sistema Duale sulla base dei dati di monitoraggio, l’iter procedurale finalizzato all’esercizio dei poteri sostituivi di cui all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
o. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi e ad evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l’incrocio di banche dati;
p. erogare le risorse previa presentazione, da parte del Soggetto Attuatore o suo delegato responsabile dell’attuazione degli interventi, della prescritta richiesta di anticipo, di pagamento intermedio e di saldo, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’erogazione e le disponibilità;
q. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse indebitamente utilizzate.
Articolo 4 bis
(Compiti in capo alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro – Amministrazione attuatrice)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la DG Politiche Attive, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11/10/2021, concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in particolare articolo 1 comma 2 e articolo 2 comma 1 lettere a) e b), nell’ambito delle sue funzioni, concorre con l’Unità di Missione all’attuazione degli interventi del PNRR e al raggiungimento del relativo Obiettivo Generale dell’Investimento 1.4 Sistema duale del PNRR di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Nell’ambito delle proprie competenze, di cui al precedente comma 1, la DG Politiche Attive assicura di:
a. modificare/aggiornare/integrare le “Linee guida” relative al Sistema Duale adottate con Decreto n. 139 del 2 agosto 2022, in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2022, al fine di assicurare la coerenza degli interventi con il quadro normativo nazionale e comunitario;
b. approvare il Documento di Programmazione regionale del Soggetto Attuatore e successivi aggiornamenti e integrazioni;
c. definire e/o adeguare i criteri di riparto delle risorse, da adottare con apposito Decreto e definire, acquisito il preventivo nulla osta da parte dell’ Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e/o del Servizio centrale di coordinamento del PNRR, la ripartizione delle risorse adottando il relativo Decreto;
d. concorrere alle funzioni di presidio sull’attuazione degli interventi del PNRR, di cui al comma 1, anche organizzando e coordinando i lavori dell’Osservatorio del Sistema Duale, previsto dalle “Linee guida” e istituito con Decreto a n.76 del 20 settembre 2022.
Nei compiti di cui alle lettere a) e c) la DG Politiche Attive si avvale del parere dell’Osservatorio del Sistema Duale.
3. Qualora dai dati di monitoraggio, validati dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR ai sensi dell’art. 4, emergano criticità nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, la DG Politiche Attive, in raccordo con l’Unità di Missione e nell’ambito dell’Osservatorio del Sistema Duale, promuove interventi di tutoraggio in favore delle Regioni/Province autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Articolo 5
(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si obbliga a:
a. adottare, modificare, aggiornare, integrare, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida relative al Sistema Duale adottate con Decreto n. 139 del 2 agosto 2022, e successive modifiche e integrazioni, il “Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata a valere sul PNRR, finalizzato alla regolamentazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”;
b. implementare quanto previsto nel “Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata a valere sul PNRR” e garantire la realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
c. assumere, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo, per i quali potrà avvalersi, ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali:
i. di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione;
ii. del rispetto del Cronoprogramma di Misura, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento dell’Obiettivo PNRR associato alla misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai principi trasversali PNRR;
iii. dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”), rif. “Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del soggetto attuatore” - pagina 26, Circolare RGS n. 30 dell’ 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
x. xxxxxxxx, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di rendicontazione per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali. Nello specifico, il Soggetto Attuatore si impegna a:
i. rendicontare le spese sostenute ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di opzioni semplificate dei costi, attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite dal successivo art. 7, con esposizione separata dell’importo IVA relativo o rispettivamente stimato nel caso di opzione semplificate di costi;
ii. attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile;
iii. attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, nonché dei principi trasversali;
iv. attestare l’assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;
v. laddove l’oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per l’Obiettivo generale PNRR definito negli Operational Arrangements – direttamente collegato/collegabile alla maturazione dell’Obiettivo generale PNRR, caricare
anche la documentazione probatoria del soddisfacente conseguimento dell’obiettivo relativamente alla fase cui la spesa è riferita (es. completamento di un modulo formativo);
e. inviare un organigramma, secondo format già in uso, ove compatibili, nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali;
f. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e successive modifiche e integrazioni;
g. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
h. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;
i. adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, e sottoporle in anticipo all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per le verifiche di competenza;
j. assicurare l’individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i principi trasversali;
k. implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR e il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli Operational Arrangements, come richiamati in premessa;
l. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR e a prevenire le criticità, anche sulla base dell’analisi di interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
m. dare piena attuazione agli interventi, garantendone l’avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l’Unione europea, dell’Obiettivo generale PNRR;
n. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
p. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, e specificare chiaramente quella cui si intende fare riferimento, allegando la descrizione al presente Accordo qualora si intenda adottare una metodologia regionale;
q. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare, nel rispetto della previsione di cui all’art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, si impegna a dotarsi per ciascun progetto PNRR, a pena di nullità dello stesso, di un Codice Unico di Progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020, e a riportarlo su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
r. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
s. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
t. garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4
del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
u. garantire, in particolare, la disponibilità dei documenti relativi all’Obiettivo generale PNRR nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute, così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
v. favorire l’accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per l’esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR;
w. inoltrare le Richieste di trasferimento delle risorse all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
x. predisporre i pagamenti ai Soggetti esecutori, effettuando le verifiche in uso nell’ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dall’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché nel rispetto della normative e delle circolari richiamate in premessa;
y. conformarsi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell’intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 2 e 3 del presente Accordo;
z. inviare all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR almeno due volte l’anno: rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio previsioni di spesa aggiornate secondo un cronoprogramma riferito all’intera durata del progetto;
aa. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e comunicare preventivamente all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;
bb. alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni rilevanti e i dati di programmazione ed attuazione finanziaria e procedurale dei progetti, nonché degli indicatori in conformità a quanto stabilito dal Paragrafo 3 delle Linee Guida sul Monitoraggio, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrate in sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10 di ciascun mese con riferimento all’arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 “PNRR – Scadenze di Monitoraggio” della medesima Circolare);
cc. eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS, che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;
dd. indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS.
Articolo 6
(Obblighi e responsabilità delle parti)
1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell’ambito della stima dei costi progettuali, l’importo dell’IVA non è incluso ai fini del PNRR.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall’Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano, ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che l’intervento è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione europea, e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest’ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 7
(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)
1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, registra i dati e le informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale e inerenti gli “indicatori comuni” nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione di progetto inerente il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura in sistemi informativi locali. Ciò al fine di consentire all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR l’acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell’Obiettivo generale PNRR e della spesa, nonché l’espletamento delle relative verifiche di competenza della medesima Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR.
2. Il Soggetto Attuatore, con cadenza mensile, entro il 10 di ciascun mese con riferimento al periodo conclusosi con il 31 del mese precedente, aggiorna le informazioni necessarie alla rendicontazione dell’Obiettivo generale PNRR inserite nel Sistema informativo ReGiS, nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements. L’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza e, in caso di esito positivo, procede all’invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR, sarà attivata la
procedura stabilita dall’art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Il monitoraggio dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR sull’avanzamento dell’Obiettivo generale PNRR ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi di Misura e a livello di Soggetto Attuatore di Cronoprogrammi di progetto (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022).
4. Il Soggetto Attuatore, entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ogni anno, previo espletamento delle verifiche di competenza, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e della normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, di quella comunitaria dei fondi strutturali. Il rendiconto delle spese sarà inviato dal Soggetto Attuatore all’Amministrazione centrale titolare di interventi il PNRR per il tramite del sistema informatico (ReGiS). L’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza e in caso di esito positivo procede all’invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. Nel caso in cui l’esito negativo totale o parziale del controllo venisse confermato, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procederà all’attivazione della procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o decurtandole dall’erogazione del saldo.
5. Il Soggetto Attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo ReGiS -di cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020- dei dati relativi agli “indicatori comuni” di cui all’art. 29 del Regolamento UE 2021/241, così come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021. Gli indicatori comuni sono:
- Indicatore comune n. 14: numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini);
- Indicatore comune n. 10: numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).
Articolo 8
(Oneri finanziari, assistenza tecnica e modalità di erogazione del contributo)
1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
L’avvio delle attività coincide con l’approvazione, da parte della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, del Documento di Programmazione Regionale dell’offerta formativa “Sistema Duale”.
Le movimentazioni finanziarie relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
2. L’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR mette a disposizione dei Soggetti Attuatori i servizi di Invitalia e di Cassa Depositi e Prestiti, in conformità ai Piani da queste presentate nel rispetto delle previsioni della Circolare MEF RGS n. 6 del 24 gennaio 2022.
3. Le parti inoltre possono avvalersi di quanto previsto ex art.11 Decreto Legge. 77 del 2021, ai sensi del quale “per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della
regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché' per la realizzazione delle attività di cui all'articolo33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”.
4. Le parti possono avvalersi inoltre di quanto previsto dall’art. 9 comma 1 del Decreto Legge152/2021 che stabilisce “(…) Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 dicembre 2026.
5. L’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, su richiesta del Soggetto Attuatore, mediante apposito format, procede con l’erogazione a titolo di anticipo di una quota del contributo assegnato, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n. 54 del 22 luglio 2022 e da successivi provvedimenti.
6. Dalle risorse erogate verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di procedura di recupero.
7. In ogni caso, il saldo finale delle risorse assegnate per l’intervento verrà erogato dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese, effettuata sulla rendicontazione inviata dal Soggetto Attuatore unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell’intervento di competenza, acquisito il Parere dell’Unità di Missione RGS attestante il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR.
8. Le parti, durante l’esecuzione del presente Accordo, si impegnano all’osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell’esercizio dell’attività d’impresa e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
Articolo 9
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)
1. Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
- Per l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxx e il
(ii) Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali.
- Per la DG Politiche Attive del Lavoro
(i) esercente le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, ai sensi e per gli effetti del DM n. 253 del 29 dicembre 2021
(ii) Responsabile interno del trattamento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del DM n. 37 del 10 aprile 2019 e successive modifiche, come da atto di nomina prot. n. 4243 del 19 ottobre 0000
- Xxx xx Xxxxxxx/Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Giunta Regionale dell’Xxxxxx-Romagna in persona del Rappresentante legale e il
(ii) Responsabile del trattamento è il delegato del titolare c.d. Soggetto Attuatore, Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
Articolo 10
(Riduzione o revoca dei contributi)
1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, questa, d’intesa con la DG Politiche Attive, può revocare i contributi assegnati al Soggetto Attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto Attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Qualora l’inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR sarà attivata la procedura stabilita dall’art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l’attuazione degli interventi ad essa affidati, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, sentiti la DG Politiche Attive e il Servizio centrale di coordinamento del PNRR, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento.
Articolo 11 (Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
delle Politiche Sociali: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx
b) per la DG Politiche Attive: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx
c) per la Regione/Provincia autonoma: Settore Educazione, istruzione, formazione, lavoro XxxxXxx@xxxxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxxxx-Xxxxxxx.xx
Articolo 12 (Durata)
1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell’espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.
Articolo 13 (Disposizioni finali)
1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
3. Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
Per l’Amministrazione | Per l’Amministrazione | Per l’Amministrazione |
Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR - MLPS | DG Politiche Attive - MLPS | Regione Xxxxxx - Romagna |
Dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxx | Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Direttore Generale DG Conoscenza, Xxxxxxx, Lavoro, Impresa Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx |
* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012