REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
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Approvato con delibera C.C. n. 6 del 22/04/2015
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani pag. 2 di 50
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INDICE
TITOLO I. GENERALITA’ E DEFINIZIONI ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 2 PRINCIPI, FINALITÀ E OBIETTIVI ARTICOLO 3 DEFINIZIONI
ARTICOLO 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ARTICOLO 5 LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE
TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI 12
ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
ARTICOLO 7 ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
TITOLO III. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 13
ARTICOLO 8 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO ARTICOLO 9 AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO E RELATIVE PROCEDURE DIAGGIORNAMENTO
ARTICOLO 10 CAPACITÀ DEI CONTENITORI E FREQUENZA DI RACCOLTA ARTICOLO 11 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ARTICOLO 12 COLLOCAZIONE SU STRADA DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ARTICOLO 13 CENTRO DI RACCOLTA
ARTICOLO 14 SERVIZI DI RACCOLTA ITINERANTE ARTICOLO 15 OGGETTO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 16 OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ARTICOLO 17 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ARTICOLO 18 RACCOLTA DI RIFIUTI RESIDUI INDIFFERENZIATI
ARTICOLO 19 RACCOLTA DELLO SCARTO UMIDO ARTICOLO 20 RACCOLTA DI CARTA E CARTONE ARTICOLO 21 RACCOLTA DI VETRO E BARATTOLAME ARTICOLO 22 RACCOLTA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA
ARTICOLO 23 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI
ARTICOLO 24 RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI ARTICOLO 25 RACCOLTA DI METALLI
ARTICOLO 26 RACCOLTA DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
ARTICOLO 27 RACCOLTA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI USATI DI ORIGINE DOMESTICA
ARTICOLO 28 RACCOLTA DI OLI E GRASSI COMMESTIBILI
ARTICOLO 29 RACCOLTA DEGLI OLI MINERALI DI ORIGINE DOMESTICA
ARTICOLO 30 RACCOLTA DELLE BATTERIE AL PIOMBO PER AUTOVEICOLI DI ORIGINE DOMESTICA
ARTICOLO 31 RACCOLTA DI VERNICI, INCHIOSTRI,ADESIVI, RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE E LORO CONTENITORI UTILIZZATI ETICHETTATI T OF (TOSSICO O INFIAMMABILE) DI ORIGINE DOMESTICA
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ARTICOLO 32 RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI O NON UTILIZZATI ARTICOLO 33 RACCOLTA DEL LEGNO
ARTICOLO 34 RACCOLTA DI PNEUMATICI DI ORIGINE DOMESTICA ARTICOLO 35 RACCOLTA DI INERTI DI ORIGINE DOMESTICA ARTICOLO 36 RACCOLTA DEI RIFIUTI DEI MERCATI
ARTICOLO 37 RACCOLTA DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE ARTICOLO 38 RACCOLTA DI SIRINGHE ABBANDONATE
ARTICOLO 39 MANUTENZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI ARTICOLO 40 TRASPORTO, PESATURA E SMALTIMENTO
ARTICOLO 41 RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI
TITOLO IV. ECO-CENTRO O CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 31
ARTICOLO 42 PREMESSA
ARTICOLO 43 UTENZE AUTORIZZATE AL CONFERIMENTO
TITOLO V. ULTERIORI NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI ESTERNI (NON DOMESTICI)
ARTICOLO 44 DEFINIZIONI
ARTICOLO 45 MODALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
ARTICOLO 46 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
ARTICOLO 47 DIVIETI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI ARTICOLO 48 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI SU AREE PUBBLICHE
ARTICOLO 49 GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI E ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI
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ARTICOLO 50 RIFIUTI CIMITERIALI
ARTICOLO 51 RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 52 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE ARTICOLO 53 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
ARTICOLO 54 PULIZIA DEI MERCATI
ARTICOLO 55 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI ARTICOLO 56 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
ARTICOLO 57 PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI ARTICOLO 58 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 59 PULIZIE DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI
ARTICOLO 60 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E A USO SPECIALE
ARTICOLO 61 SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE DURANTE LE NEVICATE ECCEZIONALI
TITOLO VI. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 41
ARTICOLO 62 INCENTIVI
ARTICOLO 63 AGEVOLAZIONI
TITOLO VII. COLLABORAZIONE DEL VOLONTARIATO 42
ARTICOLO 64 ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VOLONTARIATO ARTICOLO 65 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
ARTICOLO 66 CONDIZIONI OPERATIVE
TITOLO VIII. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI 44
ARTICOLO 67 CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI
TITOLO IX. CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 45
ARTICOLO 68 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
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ARTICOLO 69 TASSA E TARIFFA
ARTICOLO 70 DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO ARTICOLO 71 CONTROLLI E ACCERTAMENTI ARTICOLO 72 SANZIONI
ARTICOLO 73 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
TITOLO I. GENERALITA’ E DEFINIZIONI
Articolo 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e stabilisce in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. Il Comune di Grumello del Monte per brevità di seguito indicato come “il Comune”, può avvalersi dei servizi svolti da terzi autorizzati.
3. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, Il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
Articolo 2 Principi, finalità e obiettivi
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Nel rispetto dell’ordinamento nazionale la gestione dei rifiuti deve essere svolta con le seguenti priorità:
a) prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti
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b) recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria
c) uso dei rifiuti come fonte di energia
d) smaltimento della fase residuale.
Articolo 3 Definizioni
1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g) smaltimento:le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
h) recupero: le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
i) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
j) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto contenuto di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
k) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
l) imballaggio: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
m) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale per il consumatore;
n) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali le punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
o) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
p) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
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q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
r) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
s) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;
t) gestore del servizio o “gestore”: l’impresa, incaricata dal Comune, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all’Albo di cui all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
u) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade.
v) Eco-Centro o Centro di Raccolta Comunale: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
w) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
x) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
y) Ai sensi del D.Lgs. 151/05 si adottano le seguenti definizioni:
RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
XXXX professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera “y”;
RAEE storici": i XXXX derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
centri di raccolta di RAEE". spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
z) "raccolta separata": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i centri di raccolta.
aa) “distributore". soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.Lgs 151/05;
4. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni
a) ee. raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
b) rifiuti speciali recuperabili: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
c) rendiconto annuale: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato etc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD;
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d) rifiuto residuo o indifferenziato: il rifiuto che non può essere ulteriormente suddiviso in frazioni differenziate che siano oggetto di raccolta separata.
Articolo 4 Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani :
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Si definiscono Rifiuti Urbani interni i rifiuti di cui ai punti a) e b).
4. Si definiscono Rifiuti Urbani esterni i rifiuti di cui ai restanti punti.
5. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 185 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/2006;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato dai rifiuti;
l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti (solidi) urbani.
6. Sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari al termine del loro uso, cioè i materiali adibiti a contenere merci al fine di facilitarne la manipolazione, il trasporto, di cui il detentori si disfa, ha l’obbligo o l’intenzione di disfarsi.
Articolo 5 Limiti al campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006:
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a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
b) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
c) i rifiuti radioattivi e/o derivati dall’amianto
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
e) le carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole
f) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
g) eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281;
h) i materiali esplosivi in disuso;
i) i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da Consorzi od altri Enti;
j) i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei corsi d’acqua gestiti da Terzi;
k) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo e irrigui;
l) il materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici e alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
m) i sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.
TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
Articolo 6 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
I produttori dei rifiuti speciali, non pericolosi o pericolosi sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei propri rifiuti speciali direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, oppure mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali doBGà essere stipulata apposita convenzione.
Articolo 7 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani
1. L'assimilazione dei rifiuti speciali rende tali rifiuti a tutti gli effetti Rifiuti Urbani. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione avviene ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett.g del D.Lgs 152/06; pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all’art. 195 comma 2 lett. e del citato D.Lgs. in particolare individuando i rifiuti assimilabili tra:
• i rifiuti da attività agro-industriali;
• i rifiuti da lavorazioni industriali;
• i rifiuti da lavorazioni artigianali;
• i rifiuti da attività commerciali;
• i rifiuti da attività di servizio;
• i rifiuti derivati da attività sanitarie, come definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
2. Sono fatte salve le equiparazioni ai rifiuti urbani intervenuti successivamente al presente regolamento in base alla legge;
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TITOLO III.GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 8 Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio
1. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l’affidamento dei servizi ad un soggetto terzo denominato Gestore dei servizi.
2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni e speciali assimilati, provvedendo a:
a) definire, articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
b) definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell’utenza, se compatibili con l’organizzazione dei servizi e di problematiche tecniche indicate dal Gestore;
d) assicurare la igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
e) promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e a garantire l’idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi;
3. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Gestore del Servizio provvede in autonomia, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nel rispetto di quanto definito nell’apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati.
4. Qualora disposizioni contenute nel presente regolamento fossero discordanti da quanto indicato nell’apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati farà fede il contratto fino alla sua naturale risoluzione o aggiornamento concordato tra le parti
5. Il Comune si impegna a svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all’articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
6. Il Comune si riserva la facoltà di attivare, attraverso il Gestore del Servizio, attività e servizi relativi alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
Articolo 9 Area di espletamento del pubblico servizio e relative procedure di aggiornamento
1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni viene svolta nell’ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il Gestore è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio
2. I limiti della zona di raccolta coincidono con il perimetro del territorio comunale.
3. In generale, per le aree che sono soggette a raccolta mediante contenitori stradali, si considerano non serviti i luoghi di produzione dei rifiuti il cui accesso sulla pubblica strada è posto a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino contenitore portarifiuti, e comunque al di fuori del centro abitato.
4. Per le aree soggette a raccolta domiciliare, si considerano non servite le utenze le cui strade private accedono a tratti di strada pubblica non interessati dalla percorrenza dei mezzi del Gestore del Servizio.
5. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
6. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore in sede di capitolato e documenti collegati mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con il Comune, e con l’impiego di
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idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento finale.
7. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse concordate dal Comune e dal Gestore; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni, che verranno debitamente rese note, fornite dal Comune e dal Gestore del servizio pubblico.
Articolo 10 Capacità dei contenitori e frequenza di raccolta
1. Le capacità minime dei contenitori saranno congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
2. Le frequenze minime di raccolta presso le utenze saranno le seguenti:
a) Settimanale per la frazione secca dei rifiuti da avviare a smaltimento e 2 volte/settimana ove la raccolta separata dell’umido non sia attivata, sarà prevista a parte anche la raccolta settimanale per i pannolini, con le frequenze e i modi indicati con il Gestore;
b) N° 2 volte/settimana per la raccolta della frazione umida (scarto di cucina) con l’aggiunta di un possibile terzo passaggio nel periodo estivo compreso dal 1/6 al 30/09;
c) Settimanale per le frazioni secche riciclabili quali, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e barattolame. d. variabile, a seconda delle modalità di raccolta previste, per le altre frazioni.
0.Xx rapporto contenitore/n° di utenze e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal Gestore tenendo conto delle impostazioni del servizio e sulla base degli obiettivi di raccolta.
4. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.
5. Le operazioni di esposizione/ritiro nel giorno di raccolta e di pulizia dei contenitori assegnati alle singole utenze sarà a cura delle utenze stesse.
6.Le modalità di raccolta e le frequenze potranno essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale nell’ambito del capitolato speciale d’appalto del servizio di gestione di igiene urbana.
Articolo 11 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani
1. Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, ottimizzare la differenziazione dei rifiuti al fine del recupero di materia, di energia e dello smaltimento in sicurezza sono previste le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:
a) Conferimento tramite contenitori dedicati alle utenze mediante raccolta “porta a porta”; i contenitori dovranno essere posizionati su strada o in apposite ubicazioni concordati con il gestore nei giorni ed orari di servizio di raccolta stabiliti dal Comune;
b) Conferimento tramite contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità;
c) Conferimento tramite Centro di Raccolta;
d) Conferimento tramite servizi di raccolta itinerante;
2. Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l’intercettazione dei rifiuti.
Articolo 12 Collocazione su strada dei contenitori per rifiuti urbani
1. I contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti sono assegnati a singoli edifici/utenze in base al numero e alla tipologia di utenza. I contenitori sono sistemati all’interno dell’area privata dell’utenza fino al giorno di raccolta stabilito e comunicato dal Gestore.
2. Le utenze assegnatarie dovranno esporre i contenitori nei giorni di raccolta stabilite e comunicate dal Gestore. Per le operazioni di raccolta gli utenti produttori di rifiuti sono obbligati a posizionare i contenitori a ridosso dell’ingresso dell’abitazione/condominio, di regola in area pubblica su bordo
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strada, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate dal Gestore, assicurando che gli stessi non ostacolino l’accesso alla propria o ad altre abitazioni e non costituiscano ostacolo alla circolazione stradale e ciclopedonale. Dopo lo svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno di raccolta dal suolo pubblico e riposizionati nell’area privata.
3. I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti urbani sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate dal Comune).
4. Detti contenitori sono collocati a cura del Gestore in accordo con il Comune, in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio nonché dall’osservanza di quanto disposta dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
5. I contenitori per la raccolta di alcune tipologie specifiche di RU sono collocati in area privata (es. farmacie, scuole, attività commerciali) nei casi in cui questa collocazione favorisca l’efficacia e l’efficienza del servizio previo accordo/consenso scritto del Gestore
Articolo 13 Centro di Raccolta
1. Il centro di raccolta Comunale è individuato in apposita area di Raccolta e regolamentato dalle disposizioni di cui al titolo IV del presente Regolamento.
Articolo 14 Servizi di raccolta itinerante
1. Tali servizi possono essere attivati per frazioni particolari quali: rifiuti urbani ingombranti, scarto verde da utenze domestiche e parchi pubblici.
2. Gli eventuali servizi di raccolta itinerante avranno frequenza stabilita e verranno opportunamente divulgati alla utenza.
Articolo 15 Oggetto del servizio
1. Nell’ambito dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come precedentemente definiti, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni:
a. Umido (scarto di cucina)
b. carta e cartone
c. vetro e lattine/barattolame
d. Imballaggi in plastica
e. metallo
f. rifiuti ingombranti
g. scarto verde (rifiuti biodegradabili da parchi e giardini)
h. rifiuti residui indifferenziati
i. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi, pile e batterie, cartucce toner esauste)
j. oli e grassi commestibili
k. oli minerali
l. batterie al piombo per veicoli
m. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
n. medicinali
o. legno
p. pneumatici
q. inerti
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r. rifiuti dei mercati
s. residui della pulizia stradale
x. xxxxxxxx
2. La raccolta differenziata delle precedenti frazioni è finalizzata a:
a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
d. separare le frazioni pericolose non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
3. Le seguenti frazioni sono raccolte con le modalità riassunte in tabella e dettagliate negli articoli seguenti:
Porta A Porta | Centro di raccolta | Raccolta Itinerante | |
Umido | Si | ||
Carta e cartone | Si | Si | |
Vetro | Si | Si | |
Metallo | Si | ||
Imballaggi in plastica | Si | Si | |
Rifiuti ingombranti | Si | Si | |
Rifiuti residui non differenziati | Si | ||
Rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (verde) | Si | Si | |
RAEE | Si | ||
Oli e grassi commestibili | Si | ||
Oli minerali | Si | ||
Batterie al piombo per veicoli Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | Si Si | ||
Medicinali | Si |
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Legno | Si | ||
Pneumatici | Si | ||
Inerti | Si | ||
Rifiuti dei mercati | Si | ||
Residui della pulizia stradale | Si | Si | |
Siringhe | Si |
Articolo 16 Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati
1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. E’ obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle tipologie più sopra indicate o il conferimento in contenitori diversi da quelli indicati nel presente regolamento; è comunque vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani indifferenziati.
3. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, etc. devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del Gestore, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.
4. Ai fini del miglior recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all’utenza di conferirle pulite e pressate.
5. Gli imballaggi a basso volume specifico, come lattine, scatoloni in cartone e contenitori in plastica, devono essere schiacciati/piegati a cura dell’utente prima del conferimento al servizio pubblico.
6. Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume e, comunque, essere inseriti all’interno del contenitori appositamente predisposti e non già abbandonati al di fuori degli stessi.
7. Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l’involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. L’utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
Articolo 17 Divieti per i produttori di rifiuti urbani e assimilati
1. È vietato abbandonare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti).
Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
2. È vietata il prelievo, la cernita ed il recupero dei rifiuti esposti dall’utenza da parte di soggetti non autorizzati;
3. E’ vietato introdurre nei contenitori di raccolta oggetti voluminosi.
4. E’ vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in sacchetti, all’esterno dei contenitori di raccolta, salvo disposizioni diverse per particolari tipi di raccolte a sacchi.
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5. È vietato introdurre nei contenitori di raccolta materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, etc.). In caso di incendio doBGanno essere avvisati immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
6. E’ vietato, al fine di evitare rumori molesti ai residenti, il conferimento dei rifiuti nei contenitori posti su suolo pubblico in orario notturno, dalle ore 23.00 alle ore 6.00 di ogni giorno.
7. E’ inoltre vietato gli utenti del servizio spostare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.
8. E’ vietata l’immissione dei rifiuti sciolti all’interno dei contenitori per lo scarto umido; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi in materiale biodegradabile;
9. E’ vietato l’utilizzo dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
10. E’ vietata l’immissione nei contenitori dei rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali servizi di raccolta; in particolare:
a. i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate;
b. i rifiuti ingombranti;
c. i rifiuti pericolosi;
d. i rifiuti speciali non assimilati
e. le sostanze liquide;
f. i materiali accesi;
11. E’ vietato conferire al servizio di raccolta materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
12. E’ vietato l’incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
Articolo 18 Raccolta di rifiuti residui indifferenziati
1. La raccolta di rifiuti residui indifferenziati viene effettuata tramite contenitori porta a porta (sacchi a perdere).
2. Per rifiuti residui o indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che non sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio oggetti in materiali misti, polveri, pannolini, carta sporca, ecc..
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È obbligatorio il conferimento di questi rifiuti tramite sacchetto chiuso.
Articolo 19 Raccolta dello scarto umido
1. La raccolta dello scarto umido (avanzi di cucina biodegradabili) viene effettuata tramite contenitori porta a porta.
2. Per scarto umido si intendono avanzi di cucina prodotti da utenze domestiche e dalle utenze non domestiche a cui viene esteso il servizio (x.xx. bar, ristoranti, scuole, mense aziendali, ecc).
3. Lo scarto umido delle utenze domestiche va collocato all’interno dei contenitori di raccolta racchiuso all’interno di un sacchetto di materiale biodegradabile (p.e. Carta, MaterBI®).
4. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
Articolo 20 Raccolta di carta e cartone
1. La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite servizio porta a porta e tramite conferimento al Centro di Raccolta.
2. Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino.
3. Il cartone deve essere conferito piegato, imballato, legato.
4. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori (bidoni, sacchi, ecc).
Articolo 21 Raccolta del vetro
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1. La raccolta del vetro può essere effettuata tramite contenitori stradali (campane)di colore verde, oppure mediante contenitori porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, vasi, in vetro, oggetti in vetro, vetro per finestre.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti
4. Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta.
5. Il conferimento di tubi ad incandescenza o fluorescenti (lampadine, neon, ecc) è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta o presso Centro di Raccolta RAEE autorizzato.
Articolo 22 Raccolta di imballaggi in plastica
1. La raccolta di imballaggi in plastica viene effettuata tramite contenitori porta a porta (sacchi a perdere) e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per imballaggi in plastica si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, polistirolo.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Il conferimento di imballaggi in plastica di provenienza non domestica (rifiuti assimilati) che supera le volumetrie massime predisposte dal gestore per la raccolta porta a porta è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta.
Articolo 23 Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti
1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata tramite il Centro di raccolta e su richiesta (prenotazione telefonica) porta a porta. La frequenza minima garantita dal servizio è garantita compatibilmente con le prenotazioni effettuate.
2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d’arredo di grandi dimensioni.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti presso il centro di Raccolta.
4. Il conferimento di tali rifiuti può avvenire anche su prenotazione (chiamata diretta da parte dell’utente al Numero telefonico del Gestore del Servizio); l’utente è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
5. Nel caso di raccolta su prenotazione, l’utente è tenuto a disporre i rifiuti ingombranti oggetto del conferimento, in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
6. E’ vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di tali rifiuti al suolo.
Articolo 24 Raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
1. La raccolta di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite il Centro di raccolta e porta a porta su richiesta inoltrata al gestore del Servizio. Il servizio porta a porta interessa esclusivamente i rifiuti prodotti presso le utenze domestiche.
2. Per rifiuti vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e sfalcio dei giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani.
3. La raccolta porta a porta avviene con appositi bidoni carrellati di colore verde assegnati dal Gestore alle utenza, secondo le modalità stabilite dal Gestore. Verrà assegnato un massimo di 1 contenitore/utenza. Le frequenze di svuotamento sarà determinata dal soggetto gestore di concerto con gli indirizzi espressi dal Comune.
4. Il servizio potrà essere assoggettato ad un canone annuo da stabilirsi nell’ambito del Regolamento Comunale sulla Tassa/Tariffa.
5. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
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6. Nelle zone e per le utenze in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata porta a porta, si potrà effettuare il compostaggio domestico all’interno dell’area verde di proprietà privata. Tale pratica potrà essere incentivata secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulla tassa/tariffa.
Articolo 25 Raccolta di metalli
1. La raccolta di metalli viene effettuata presso il Centro di Raccolta.
2. Per metalli si intendono a titolo di esempio imballaggi metallici di grandi dimensioni quali lattine e scatolette ad uso commerciale, reti dei letti, telai di biciclette.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti
Articolo 26 Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
1. Presso l’Ecocentro Comunale vengono predisposti i contenitori per la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dalle utenze domestiche, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.Lgs. 151/05; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
2. Ai fini della raccolta separata dei RAEE, le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuate sono le seguenti:
a. Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori, etc.)
b. Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni,etc. )
c. Piccoli elettrodomestici
d. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax, etc.)
e. Apparecchiature di consumo (televisori, radio, videocamere …)
f. Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, lampade al neon, lampade a basso consumo, ecc)
g. Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire…) (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
h. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
i. Dispositivi medici (es. misuratori di pressione) ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati
j. Strumenti di monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore …)
k. Parti di AEE quali pile, batterie, cartucce toner, cartucce di inchiostro
3. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti pericolosi, alcune categorie di apparecchiature potranno essere raccolte in maniera congiunta.
4. Il Gestore predispone all’interno del Centro di Raccolta tutti i contenitori adatti alla raccolta differenziata dei RAEE, assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei Raee raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo
6 D.Lgs.151/05 siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell’ozono atmosferico o altre sostanze.
5. Fino alla data di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 151/05, il Comune si riserva di richiedere ai distributori la documentazione della provenienza del rifiuto conferito: pertanto i rifiuti consegnati saranno accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal detentore.
Articolo 27 Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica
1. La raccolta di pile e batterie viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e presso alcuni esercizi commerciali.
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2. Pile e batterie sono parti costituenti apparecchiature elettriche ed elettroniche pertanto si classificano come RAEE.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nelle more dell’applicazione del Decreto n. 476 del 20/11/1997, le pile e le batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli), devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita. I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti.
5. Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso il Centro di Raccolta esistente, oppure, nel caso che venga attivato tale servizio, al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti chimici domestici.
6. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 2 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e egli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta. Il venditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento dl contenitore seguite presso il suo servizio.
7. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.
8. Sono escluse da questa tipologia di rifiuto e di raccolta, le batterie per veicoli.
Articolo 28 Raccolta di oli e grassi commestibili
1. La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura provenienti da cucine mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti al centro di raccolta in contenitori adeguati a tenuta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
Articolo 29 Raccolta degli oli minerali di origine domestica
1. La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell’olio di un veicolo, hanno l’obbligo di conferire l’olio usato presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende (utenze nondomestiche) in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Xxx Xxxxx
Articolo 30 Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica
1. La raccolta di batterie al piombo viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini (utenze domestiche).
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo, hanno l’obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
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4. È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell’ambiente, ed a conferirle al Centro di Raccolta.
Articolo 31 Raccolta di vernici, inchiostri,adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T oF (tossico o infiammabile) di origine domestica
1. La raccolta di vernici, inchiostri,adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta; il conferimento è consentito esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta “T” e/o “F” o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull’etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta “Xi”, “Xn”, “C” o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull’etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti, lavati e puliti essi possono essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi (metallici o in plastica).
Articolo 32 Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati
1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati preso le farmacie (comunali e private) convenzionate e ULS oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta esistente.
2. I medicinali devono essere privati dell’imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.
3. I contenitori per la raccolta dovranno essere mantenuti all’interno delle farmacie in orario di chiusura.
Articolo 33 Raccolta del legno
1. La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per legno si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, bancali
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
Articolo 34 Raccolta di pneumatici di origine domestica
1. La raccolta di pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
3. È vietato il conferimento di pneumatici da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.
Articolo 35 Raccolta di inerti di origine domestica
1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Per inerti di origine domestica si intendono i rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, etc.) per piccole quantità conferite esclusivamente da utenze domestiche.
3. È vietato il conferimento di inerti da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.
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Articolo 36 Raccolta dei rifiuti dei mercati
1. Il servizio di raccolta è descritto nell’apposito articolo nel titolo V
Articolo 37 Raccolta dei residui della pulizia strade
1. Il servizio di raccolta è descritto nell’apposito articolo nel titolo V
Articolo 38 Raccolta di siringhe abbandonate
1. Le siringhe abbandonante in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico sono oggetto di raccolta separata in quanto considerate rifiuto a rischio infettivo.
2. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro dell’Azienda ASL ed inviati alla termodistruzione.
Articolo 39 Manutenzione, pulizia e disinfezione dei contenitori
1. L’utenza assegnataria di contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti è responsabile delle operazioni di esposizione e ritiro dei contenitori. L’utenza provvederà alle operazioni di eventuale lavaggio dei contenitori e della scrupolosa conservazione degli stessi all’interno dell’area privata tra un turno di raccolta ed il successivo.
2. Il Gestore del servizio provvederà alla manutenzione straordinaria dei contenitori e al rinnovo dei contenitori rotti, su richiesta e dietro pagamento del prezzo di costo dei contenitori, su richiesta dell’utenza, il Gestore del Servizio potrà effettuare anche le operazioni di lavaggio straordinario dei contenitori quali bidoni carrellati (Vol min = 120 litri) e cassonetti (a 4 ruote/piedi); il servizio di lavaggio è a pagamento.
5. Non è ammesso per i servizi di raccolta contenitori di versi da quelli distribuiti, se non previo autorizzazione da parte del Gestore.
Articolo 40 Trasporto, pesatura e smaltimento
1. Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto sono tenuti all’osservanza delle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, etc.).
3. Tutti i rifiuti raccolti potranno essere pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.
4. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene presso impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalle autorità Provinciali o Regionali.
Articolo 41 Raccolte differenziate sperimentali
1. Possono essere attivate in forma sperimentale, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte – preventivamente concordate tra il Comune ed il Gestore - indi se del caso andranno definitivamente istituite con apposita ordinanza del Sindaco. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in parti del territorio Comunale o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all’analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
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3. Le ordinanze istitutive di cui ai punti precedenti stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.
TITOLO IV. ECO-CENTRO o CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Articolo 42 Premessa
1. Il Centro di raccolta è un’area recintata, presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
2. La gestione ed il Funzionamento del Centro di Raccolta del Comune di Grumello del Monte, sono definite dal presente regolamento per il conferimento dei rifiuti ammessi in base alle autorizzazioni di legge emesse dalle autorità competenti ed agli atti organizzativi del Comune.
3. Il Centro di Raccolta è affidato in gestione al Comune, che nomina un Responsabile Tecnico.
4. Il Responsabile Tecnico sovrintende il corretto funzionamento della stessa coordinando la gestione attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento.
Articolo 43 Utenze autorizzate al conferimento
1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti i seguenti soggetti (utenze):
a. cittadini o residenti domiciliati nel Comune di Grumello del Monte (utenze domestiche)
b. Gli enti e le imprese con sede nel territorio comunale per il conferimento dei soli rifiuti assimilati come descritti al titolo II del presente regolamento, (utenze non domestiche); pertanto sono esclusi i rifiuti speciali, etc. o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali.
c. Il gestore del servizio di igiene urbana comunale
d. Altri soggetti in seguito ad apposita convenzione con il Gestore e previo accordo con il Comune.
2. Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura, tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati su cartello collocato all'ingresso del Centro di Raccolta.
3. I soggetti che a qualunque titolo accedono al Centro di Raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti all’interno dei contenitori predisposti seguendo le indicazioni dell’apposita cartellonistica e impartite dal personale.
4. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato:
a. l'accesso all'interno dello stesso;
b. il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
TITOLO V. ULTERIORI NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI ESTERNI (NON DOMESTICI)
Articolo 44 Definizioni
1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
b. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
c. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
d. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c).
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Articolo 45 Modalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni
1. I servizi inerenti la raccolta, l’allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante il Gestore e riguardante seguenti specifiche attività:
a. spazzamento stradale;
b. gestione dei rifiuti abbandonati
c. gestione dei rifiuti cimiteriali
d. gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione
e. gestione dei rifiuti mercatali
f. gestione della neve
Articolo 46 Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni
1. I servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Gestore entro il perimetro definito.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
a. le strade e piazze classificabili comunali;
b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
c. i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
d. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti: devono essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli - sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, etc.); devono inoltre essere dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, etc.).
3. Il servizio non viene svolto per quei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d’acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali, super-strade e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che sono attivati degli Enti competenti e rimangono a loro carico.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Gestore in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
5. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze.
Articolo 47 Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici
1. E’ fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, abbandonare e gettare rifiuti di qualsivoglia natura e qualsiasi quantità: tali rifiuti devono unicamente essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani non domestici o se per natura, qualità, dimensioni analoghi ai rifiuti domestici e extradomestici, nei cassonetti predisposti per l’ordinario servizio di raccolta.
2. E’ vietato introdurre rifiuti all’interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.
Articolo 48 Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche
1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute tassativamente ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. A tale scopo i possessori di animali dovranno munirsi di paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni ogni volta che accompagnano gli stessi su strade pubbliche o di uso pubblico provvedendo all’immediata rimozione di detti escrementi. Per quanto non espresso nel presente dispositivo si rinvia al regolamento comunale competente per materia.
Articolo 49 Gestione dei rifiuti abbandonati e asporto degli scarichi abusivi
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1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, del D.Lgs 152/2006 chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
3. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Articolo 50 Rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni.
2. I rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, quali giardinaggio, potature e sfalci, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani esterni, in particolare sarà favorito il recupero tramite compostaggio.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell’ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.
Articolo 51 Rifiuti da esumazione ed estumulazioni
1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione: a. resti lignei di feretro;
b. avanzi di indumenti e imbottiture;
c. oggetti ed elementi metallici del feretro.
2. L’avvio a trattamento/smaltimento dei rifiuti da esumazione/estumulazioni viene eseguito ai sensi del Dpr 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Vista la particolarità dei rifiuti medesimi, gli stessi saranno ridotti di volume, possibilmente tramite triturazione, messi in appositi contenitori a perdere flessibili (di foggia e colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni” e smaltiti tramite
termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti.
4. Le parti metalliche di grosso taglio quali lamiere zincate, ottone, bronzo, etc. previa eventuale disinfezione saranno inviate al recupero.
5. Il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.
Articolo 52 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
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3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l’accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l’igiene pubblica o per l’ambiente, il Sindaco, sentiti i competenti Uffici Provinciali e/o la sezione provinciale dell’ARPAV, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché l’Ufficio Comunale competente esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.
Articolo 53 Pulizia dei terreni non edificati
1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il coretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l’accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l’igiene pubblica o per l’ambiente, il Sindaco, sentiti i competenti Uffici Provinciali e/o la sezione provinciale dell’ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché l’Ufficio Comunale competente esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.
Articolo 54 Pulizia dei mercati
1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e conferendoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione, per la raccolta e il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.
Articolo 55 Aree occupate da pubblici esercizi
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffé, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani: in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti
3. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. In sede di rilascio della autorizzazione alla gestione di esercizi pubblici dovrà essere previsto che l’occupazione conseguente di aree pubbliche non impedisca la circolazione dei mezzi di raccolta.
Articolo 56 Carico e scarico di merci e materiali
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo n. 152/206.
Articolo 57 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
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1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati le seguenti tipologie:
x. Xxxxxx;
b. materiali assimilati ai rifiuti urbani per il solo trattamento finale come previsto ai sensi di legge;
c. materiali recuperabili (carta, cartone, etc.);
d. rifiuti speciali e/o pericolosi (barattoli di vernice, solventi, etc.).
4. Il divieto di conferire rifiuti non assimilati agli urbani unitamente a rifiuti assimilati agli urbani è vietato su tutto il territorio Comunale.
5. E’ fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l’area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.
Articolo 58 Manifestazioni pubbliche
1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o singoli cittadini o gruppi di cittadini intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l’uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la
manifestazione.
2. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore saranno comunque imputati dallo stesso ai promotori delle manifestazioni.
Articolo 59 Pulizie delle aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, provvedendo direttamente, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l’uso.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore saranno comunque imputati dallo stesso ai promotori delle iniziativi di cui al presente articolo.
Articolo 60 Aree di sosta temporanea e a uso speciale
1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
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2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al Gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.
Articolo 61 Servizio di viabilità invernale durante le nevicate eccezionali
1. In caso di precipitazioni nevose eccezionali, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica;
2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale secondo il “Piano Neve” predisposto dall’Amministrazione Comunale.
3. Le modalità di effettuazione del servizio possono essere riviste all’occorrenza con il Gestore.
4. A cura dei proprietari, dei conduttori e/o dei frontisti di stabili od aree, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
5. E’ vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.
TITOLO VI. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI
Articolo 62 Incentivi
1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell’attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
a. attestati di benemerenza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno profuso;
b. premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa. Sarà compito delle singole Amministrazioni stabilire premi e incentivi ai sensi del presente Regolamento e sentito il Gestore del Servizio.
2. La tematica non è oggetto diretto del presente regolamento, ma soggetta alle norme del Regolamento Comunale sulla Tassa/Tariffa.
Articolo 63 Agevolazioni
1. Si possono inoltre prevedere, per la raccolta differenziata, agevolazioni sulla tassa/tarifa, nel rispetto di quanto riportato nel “Regolamento per la determinazione e applicazione della Tassa/Tariffa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani”. La tematica non è oggetto diretto del presente regolamento.
TITOLO VII. COLLABORAZIONE DEL VOLONTARIATO
Articolo 64 Attività di raccolta differenziata del volontariato
1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell’Associazione. Le Associazioni che intendono effettuare la raccolta e/o lo stoccaggio dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.
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2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall’Ente Pubblico o chi per esso.
3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti similari della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico.
5. Dovranno inoltre assicurare la strumentazione necessaria alla raccolta (mezzi di trasporto, stoccaggio etc...) nonché l’effettivo riciclaggio dei materiali anche sotto forma di accordi , contratti etc.. con aziende autorizzate del settore.
6. Nel caso di utilizzazione di strutture fisse dovranno essere concordate con il Comune e il Gestore e dovranno essere garantite la pulizia ed il decoro e rispettate le condizioni disposte in ordine alla viabilità ed occupazione del suolo pubblico.
Articolo 65 Principi gestionali e requisiti
1. I principi gestionali a cui si dovranno attenere le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata, riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:
a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
b. evitare spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
e. non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale, in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettare le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all’occupazione del suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per potere collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l’effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l’autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio materiali.
Articolo 66 Condizioni operative
1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti.
2. Si fa comunque espresso divieto di raccolta per:
a. frazione umida dei rifiuti urbani;
b. verde da giardino;
c. rifiuti urbani pericolosi;
d. rifiuti speciali assimilati;
e. oli e batterie auto.
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3. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
4. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio e trasporto) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge.
5. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell’attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno inoltre certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
TITOLO VIII. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI
Articolo 67 Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali
1. Premesso che, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore detentore come indicato all’art. 188 comma 2 de D.Lgs 152/06 e pertanto il servizio non rientra nel regime di privativa, il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore del Servizio, ponendo a carico del produttore i costi derivanti dall’insieme delle operazioni compiute.
3. Il Gestore ha facoltà di decidere in merito all’attivazione effettiva delle convenzioni, considerate le proprie capacità operative e l’efficienza/onere economico che tale servizio di raccolta comporta.
TITOLO IX. CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Articolo 68 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.
Articolo 69 Tassa e Tariffa
1. Per la copertura – anche parziale - dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è istituita la Tassa Rifiuti, oggetto di specifico Regolamento Comunale adottato dal Comune di Grumello del Monte.
2. Ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, con i tempi conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo potrà essere istituita la relativa Tariffa. Nella fase transitoria, si continuerà ad applicare la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani come disciplinato dallo specifico Regolamento del Comune di Grumello del Monte.
3. Nel caso di futura applicazione della Tariffa Puntuale, le utenze dovranno consegnare/rendere accessibili al Gestore i contenitori per eventuale applicazione di dispositivi di identificazione degli stessi.
Articolo 70 Divieti e criteri di comportamento
1. E’ vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acque, i rii, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
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2. In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio Ecologia, allorché sussistano motivi igienico- sanitari od ambientali, con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
3. Al privato o a chi non espressamente autorizzato, è proibita ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti.
4. L’utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti a tali servizi.
5. Ai sensi dell’articolo 107 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, .
Articolo 71 Controlli e accertamenti
1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull’osservanza al presente Regolamento:
a. gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale ;
b. il personale di vigilanza ed ispettivo della Provincia, dell’Azienda ASL e dell’ARPAV;
c. il personale tecnico del Gestore del servizio a tal fine espressamente incaricato.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell’ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente, oltre al Corpo Forestale dello Stato.
3. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste da specifico ordinamento.
4. I dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con Ordinanza, possono limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall’impresa stessa accertare violazioni trasmettendo gli atti agli Agenti di Polizia Locale.
Articolo 72 Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.
2. È fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla gestione dei Rifiuti Xxxxxx si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo.
Riferimento legislativo (D.Lgs 152/06) Violazione Sanzione Minimo- Massimo Art.255 Abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti € 105,00 - € 620,00 Art.255 Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti € 25,00 - € 50,00
Art.255 non ottemperanza all'ordinanza del Responsabile del Servizio e/o del Sindaco secondo le rispettive competenze, di cui all'articolo 192, comma 3, (rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti), pena dell'arresto fino ad un anno
Art. 256 attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
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Art. 256 realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Art.257 cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio pena dell'arresto da un anno
a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro. Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
a) Negli altri casi conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta € 105,00 - € 620,00
b) Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati non pericolosi € 25,00 - € 150,00
c) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati pericolosi; € 105,00 -
€ 620,00
d) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, così come indicato nel presente Regolamento (ad esempio conferimento in giorni diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati, non corretta collocazione dei contenitori per il conferimento in violazione dell’art.12, c.2) € 25,00 - € 150,00
e) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta, così come indicato nell’allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all’esterno dei contenitori, etc.), € 25,00 - € 150,00
f) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta € 25,00 - € 150,00 i)
g) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico € 25,00 - € 150,00
h) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati € 25,00 - € 150,00
i) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione € 25,00 - € 150,00
j) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree
k) pubbliche o di pubblico accesso € 25,00 - € 150,00
l) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati € 25,00 - € 150,00
m) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati € 25,00 - € 150,00
5. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell’errato conferimento
6. Altre violazioni al presente Regolamento non contemplate sono punite con l’irrogazione di sanzioni amministrative con un minimo di € 25 ed un massimo di €500, determinate ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 introdotto della L. n.3/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 73 Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente Regolamento diventa esecutivo ai sensi di legge il / / .
2. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile col presente Regolamento si intende abrogata.
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3. Qualora disposizioni contenute nel presente regolamento fossero discordanti da quanto indicato nell’apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati che regolano i rapporti con il Gestore del Servizio farà fede il contratto fino alla sua naturale risoluzione o aggiornamento concordato tra le parti.