Manifestazioni pubbliche Clausole campione

Manifestazioni pubbliche. 1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro. 2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 3. Il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l’utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili. 4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.
Manifestazioni pubbliche. 1. Gli enti Pubblici, enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso 2. Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento, al conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta negli orari di apertura. 3. Tali iniziative saranno assoggettate alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi di cui all’art. 77 del D. Lvo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni
Manifestazioni pubbliche. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con idoneo preavviso , il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
Manifestazioni pubbliche. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni dì pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
Manifestazioni pubbliche. 1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino o gruppi di cittadini, che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, feste, 2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. I rifiuti derivati dalle iniziative, oggetto di raccolte differenziate, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta. 3. Qualora l’organizzatore non provveda ad effettuare la pulizia dell’area gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati direttamente ai promotori delle manifestazioni. 4. I soggetti che organizzano tali iniziative, in particolare nel caso in cui sia prevista la somministrazione di cibo e bevande, devono effettuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti che vengono prodotti sia dagli organizzatori che dai partecipanti collocando nelle aree in cui è autorizzata l’attività un numero di contenitori idoneo alla frequentazione prevista, fermo restando il preferenziale utilizzo di attrezzature riciclabili ed il contenimento della produzione di rifiuti.
Manifestazioni pubbliche. L’amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio. Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l’individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.
Manifestazioni pubbliche. 1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune e per conoscenza Gestore del servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. 2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite. 3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi. 4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

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  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)