Articolo 1
COMUNE DI FIRENZE
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Articolo 1
Definizioni
Per le Definizioni, si rimanda all’art. 1 del “Disciplinare del Mercato Elettronico del Comune di Firenze” di cui il presente Allegato 1 è parte integrante.
Articolo 2
Oggetto
Le presenti Condizioni Generali si applicano e regolano i contratti tra i Fornitori affidatari di procedure di acquisto effettuate attraverso il Mercato Elettronico e i Punti Ordinanti Interni secondo quanto previsto all’art. 23 comma 3 del Disciplinare di cui all’articolo precedente. Per quanto non previsto dai Contratti stipulati e dalle presenti Condizioni Generali, si applica quanto previsto dalla normativa in materia di forniture di beni e servizi pubblici, con particolare riguardo al Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016).
Articolo 3
Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei beni e servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, per i servizi e, per i beni, all’eventuale restituzione al Fornitore dei prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinante Interno.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti.
3. I servizi e i beni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche della RDO-Processo/i d’acquisto. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante Interno di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella RDO-Processo/i d’acquisto o dalla eventuale scheda tecnica del prodotto, a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire in particolare la sicurezza e riservatezza.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a mantenere indenne il Punto Ordinante Interno da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente
articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante Interno o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
5. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante Interno dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinante.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, quando necessario, di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante Interno nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.
7. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori la disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinante Interno, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
8. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle indicazioni del Punto Ordinante Interno.
9. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all’effettuazione della fornitura. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei prodotti.
10. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
11. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa.
12. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante Interno nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione della fornitura.
13. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinante Interno di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a: a) fornire i prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla RDO-Processo/i d’acquisto o nell’Ordine; b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei beni e servizi, e dei servizi connessi indicati nella RDO-Processo/i d’acquisto, nelle eventuali schede tecniche e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, tenendo indenne il Punto Ordinante Interno di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio,
qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante Interno azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei servizi e la fornitura dei prodotti e ad erogare i servizi connessi oggetto della prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante Interno, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 con riferimento alla attivazione dei servizi o alla consegna dei prodotti.
3. Nel caso di prestazione di servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinante Interno, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso ditte specializzate.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante Interno.
5. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
6. Il Punto Ordinante Interno, nel caso la prestazione consista nell’effettuazione di servizi, attraverso operatori idonei, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui gli stessi sono destinati ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi, attraverso la redazione dell’apposita documentazione sulle interferenze, i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13-8-2010 e succ. modif. e integr.
Articolo 5
Attivazione dei servizi e Consegna dei prodotti
Servizi
1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare quanto previsto in ciascun Ordine e, comunque, nel termine stabilito nella RDO
/Capitolato o in successive indicazioni del Punto Ordinante Interno.
2. All’atto dell’attivazione dei servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante Interno.
Beni
1. La consegna dei prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell’articolo, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei prodotti. Unitamente ai prodotti il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, quando prevista.
2. Per l’esecuzione della fornitura dei prodotti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare gli stessi all’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante Interno. Lo scarico merce dovrà avvenire al piano ovvero, in assenza di adeguati mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l’ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante Interno, o comunque ove indicato nell’Ordine.
3. I prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nella RDO e in conformità a quanto previsto nell’Ordine, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata in orario d’ufficio, dal lunedì al
venerdì, festivi esclusi, salvo termini diversi concordati fra le Parti. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.
4. All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei prodotti, nonché dopo l’eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’eventuale installazione o montaggio, potrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante Interno, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante Interno, la data dell’Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine ed il codice identificativo dei prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
5. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinante Interno.
Articolo 6
Verifica dei servizi
Verifica di conformità dei prodotti, collaudo, resi
Servizi
1. Il controllo del servizio, effettuato da parte del Punto Ordinante Interno, ha lo scopo di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
2. I controlli potranno essere effettuati, anche senza preavviso, da parte di personale e secondo modalità e nei tempi che stabilirà il Punto Ordinante Interno stesso con la possibilità dell’applicazione delle penali, nei casi di rilevate irregolarità, di cui al successivo art. 9.
3. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
Beni
1. I prodotti consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinante Interno, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo. La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dal Contratto concluso in seguito a RDO-Processo/i d’acquisto. Delle operazioni potrà essere redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come data di accettazione dei prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
2. Il Fornitore si farà carico dei prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante Interno dovrà restituire detti prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Interno prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5 riguardo ai resi.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Ordine e prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante Interno rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o
viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.
4. Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante Interno, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante Interno le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d’ufficio, salvo diverso accordo fra le Parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
5. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
6. Il Punto Ordinante Interno potrà provvedere a verifiche unilaterali, anche durante l’esecuzione del Contratto di Fornitura e dopo l’avvenuto collaudo, per l’accertamento della conformità dei prodotti consegnati dal Fornitore.
Articolo 7
Prezzo dei prodotti
1. Il prezzo dei prodotti è quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante Interno e indicato nell’Ordine dello stesso Punto Ordinante Interno.
2. Il prezzo comprende, tra l’altro: per i beni, a) l’eventuale garanzia prestate dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati; b) le spese e, in generale, tutti gli oneri relativi all’attività di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell’articolo, installazione e montaggio; per i servizi, a) le spese e, in generale, tutti gli oneri accessori ai servizi previsti; b) tutti i servizi connessi previsti e in generale gli oneri per quanto stabilito dalle presenti Condizioni generali in particolare per la sicurezza del lavoro e dei lavoratori.
3. Sono a carico del Fornitore le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l’ordine di bonifico).
4. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, XXX esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Fornitura.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
6. I prezzi dei beni e servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi concordati tra le parti in caso di RDO-Processo/i d’acquisto, salvo quelli previsti dalla stessa RDO o dal Capitolato e contratto concluso.
Articolo 8
Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture elettroniche emesse dal Fornitore nei termini della normativa vigente.
2. Ciascuna fattura elettronica emessa dal Fornitore, dovrà contenere, tra l’altro, oltre al riferimento alla data di prestazione dei servizi o alla data di consegna dei prodotti, anche il dettaglio dei servizi
resi o dei prodotti (tipo di prodotti, quantità, prezzi unitari) e dovrà essere intestata e inoltrata per via telematica al Punto Ordinante Interno secondo le modalità vigenti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
Articolo 9
Penali
1. Per i beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante Interno ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante Interno una penale pari all’1 % (uno per cento) del prezzo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per i servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno: - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinante Interno ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale fino al 2 % (due per cento) del prezzo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. - deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella RDO /processo di acquisto/i, nell’Ordine o nel contratto. In tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante Interno per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante Interno nel termine massimo di 10 (dieci ) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante Interno, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dalla resa dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante Interno di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi di cui al successivo art. 10. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% del prezzo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Restano salve in ogni caso le ulteriori e diverse penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Punti Ordinanti interni.
Articolo 10
Clausola risolutiva espressa
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante Interno potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, nei seguenti casi:
a) interruzione, abbandono o mancata effettuazione delle prestazioni senza giustificato motivo;
b) qualora anche una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal Fornitore per l’Abilitazione al Mercato Elettronico risultasse non veritiera o nel caso di perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’Abilitazione stessa;
c) violazione del dovere di riservatezza di cui al successivo art. 13;
d) azioni giudiziarie contro l’Amministrazione per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
e) frode o malafede nell’esecuzione del Contratto;
f) violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art. 12;
g) nel cado di violazione delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
h) applicazione di penali oltre la misura stabilita all’art. 9.
2. In caso di risoluzione della Fornitura, al Fornitore spetterà esclusivamente quanto indicato al successivo art. 11 comma 4 e lo stesso si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione a favore del Punto Ordinante Interno fino all’eventuale subentro di nuovo Fornitore.
Articolo 11
Recesso
1. Il Punto Ordinante Interno ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante preavviso scritto di almeno trenta giorni solari da inviare al Fornitore, nei casi di: a) giusta causa; b) reiterati gravi inadempimenti del Fornitore al Contratto.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; b) ove previsto, nei casi prescritti dal vigente Protocollo di Legalità che il Fornitore è tenuto a conoscere e accetta con la stipula del contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante Interno.
4. In caso di recesso del Punto Ordinante Interno il Fornitore ha diritto alla restituzione dei prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto).
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante Interno, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinante Interno a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto o previste dalla legge.
Articolo 13
Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante Interno.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 14, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è pubblicata sul sito del SIGEME al seguente link xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx_xxxxx.xxx e deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell’informativa, come sopra richiamata.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad
accettare la designazione a Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Punto ordinante interno diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, il Punto ordinante interno in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
Articolo 15
Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti interni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.