Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. Ai fini dell'opponibilità all’Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la Azienda cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue. L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ fatto assoluto divieto al fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell’Azienda contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali.
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ fatto divieto all’ impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa aggiudicataria nei confronti dell’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. É fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. É ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. 25.1 Il presente Contratto non può essere ceduto da parte della Ditta. Sono fatte le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
25.2 La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita nei confronti di banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore e nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte di Xxxxx RE, manifestato, ai sensi del comma 13 del predetto articolo.
25.3 Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Enpam RE. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge
25.4 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Xxxxx RE di opporre al
25.5 La Ditta, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Ditta medesima riportando il medesimo CIG.
25.6 In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Enpam RE al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. L’impresa aggiudicataria dell'appalto non potrà a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione. La violazione del divieto produrrà per l'Amministrazione il diritto di risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. L’eventuale cessione dei crediti da parte dell’impresa aggiudicataria dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione a mezzo del responsabile del procedimento
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. 30 6 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 30 Allegati al Capitolato: All. 1 Riepilogo prezzi unitari e importi totali All. 2 Calendario prelievi campioni
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante Interno, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinante Interno a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto o previste dalla legge.
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti. Si rimanda a quanto prescritto a combinato disposto degli artt. 25 e 26 dello Schema di Contratto.