Dirigenti. Nell’ambito della predetta operazione di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo ISP, al fine di favorire nel contempo l’ottimale e proficuo utilizzo delle professionalità esistenti nel nuovo Gruppo che si è costituito e la tutela dell’occupazione sostenibile nonché , nel contesto delle previsioni esistenti per la categoria ed in coerenza con l’applicazione delle vigenti disposizioni in tema di contrattazione collettiva di secondo livello, sarà favorita la collocazione del personale dirigente che disponga delle competenze funzionali e manageriali necessarie per la migliore copertura del ruolo nel contesto del nuovo Gruppo. Conseguentemente, al fine di garantire la tutela dell’occupazione sostenibile anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, l’azienda: - fermo restando il mantenimento della categoria dirigenziale, può attribuire mansioni e/o ruoli che, pur non essendo correlati alla categoria dirigenziale, comportino comunque, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite, lo svolgimento, in via continuativa e prevalente, di elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altro personale. - può prevedere l'accesso ad un trattamento pensionistico, anche tramite l’attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, di dirigenti in possesso dei necessari requisiti, con contestuale erogazione di un’indennità omnicomprensiva di cessazione del rapporto di lavoro quantificata in 6 mensilità. In applicazione della presente specifica intesa, e tenuto conto delle finalità con essa perseguite, tale indennità è sostitutiva del preavviso e/o della relativa indennità sostitutiva dei trattamenti di cui ai paragrafi a) e b) lettera a) che precedono, nonché di tutte le indennità supplementari e/o sanzionatorie e/o risarcitorie previste dal CCNL e dalla legge quali possibili conseguenze della comunicata cessazione del rapporto di lavoro ed è erogata esclusivamente in favore di coloro che:
Dirigenti. L’Art.23 - Franchigia relativa per invalidità permanente, delle Norme che rego- lano l’Assicurazione Infortuni, si intende abrogato e si conviene, esclusivamente per il rischio extraprofessionale, la seguente franchigia assoluta: non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale. Se invece l’invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte di invalidità permanente eccedente il 3% della totale. Nel caso l’invalidità permanente risultasse superiore al 15%, la suddetta franchigia si intenderà annullata. L’assicurazione è estesa al caso di invalidità permanente che sia conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto della presente assicurazione.
Dirigenti. 1. I dirigenti, nell’ambito dell’attività contrattuale dell’Ente, compiono gli atti gestionali ed esecutivi, anche a rilevanza esterna, secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore, dallo Statuto e dal presente regolamento:
Dirigenti. Sono dirigenti del club il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere, ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Fanno tutti parte del consiglio direttivo. Fra i dirigenti è incluso anche il prefetto che può essere componente del consiglio direttivo, se previsto dal regolamento.
Dirigenti. Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'articolo 18. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione FNDA-CIDA, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al Dirigente delle indennità di cui all'articolo 20, nonché il TFR da parte dell'ENPAIA. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al primo comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna).
Dirigenti. In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:
Dirigenti. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono definiti Dirigenti quelle “persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuano le direttive del Direttore Generale, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Pertanto il Dirigente è soggetto dotato di potere di gestione, attua le direttive del Direttore Generale organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa si rende responsabile della corretta applicazione e della vigilanza di tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sua Unità Operativa (U.O.). I Dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori, funzioni proprie con responsabilità diverse e articolate in relazione ai diversi ruoli. Una prima distinzione viene espressa tra Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi e Dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre U.O. (coloro che gestiscono processi critici richiamati nelle procedure). Una ulteriore distinzione viene operata in considerazione delle gerarchie organizzative dell’Azienda ULSS 8. Si distinguono pertanto: ⮚ Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di U.O. semplice e complessa o capi dipartimento, qualora venga ad essi attribuita autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate). Le responsabilità dei Dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dalla Direzione Generale in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole U.O. Nell’Azienda ULSS 8 sono Dirigenti i titolari della funzione di: Direttore di Unità Operativa Complessa; Direttore di Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale; Direttore di Unità Operativa Semplice (quando strutturata con personale assegnato); Responsabili strutture in staff al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario. ⮚ Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi per la salute e sicurezza dei lavoratori oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale. (es.: U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimo...
Dirigenti. Sono dirigenti del club e membri del suo consiglio direttivo il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto e il segretario, ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Sono considerati dirigenti del club anche il tesoriere ed eventualmente il prefetto, i quali possono far parte del consiglio direttivo se il regolamento del club lo prevede. I dirigenti del club sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del club satellite.
Dirigenti. Nell’Ateneo di Verona sono Dirigenti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08: • il Direttore Generale • i Direttori di Dipartimento • i Dirigenti Responsabili di Direzione • i Direttori dei Centri di Ricerca e di Servizi • i Direttori di Biblioteca Essi rispondono della corretta gestione delle attività e dell’assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle disposizioni emanate, in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, dal DL o dal suo Delegato.
Dirigenti. La categoria di prestatori di lavoro gerarchicamente più elevata è senza dubbio quella dirigenziale. Tale categoria riserva molte particolarità in virtù delle peculiarità delle mansioni richieste a questi ultimi. Le origini di questa categoria sono senza dubbio più recenti rispetto a quelle delle categorie operaie (per le quali è quasi impossibile identificare un punto d’inizio per via della manualità della prestazione) e impiegatizie all’interno delle quali si presuppone che sia nata e evoluta la categoria dirigenziale in particolar modo con l’avvento delle realtà industriali dove era necessario che alcuni lavoratori sviluppassero funzioni organizzative con la conseguente investitura di particolari poteri da parte dell’imprenditore a questi ultimi; infatti si può dire che «mentre la figura dell’impiegato ha origine lontana nell’impresa mercantile, il dirigente appare piuttosto a seguito dell’esperienza progressiva dell’impresa industriale».68 In un primo momento tale categoria di lavoratori, non solo è stata esclusa dalle leggi sul lavoro privato, ma era addirittura previsto che tale categoria fosse inserita nelle liste imprenditoriali69. Successivamente, dopo la regolamentazione della categoria impiegatizia ad opera del R.D.L. 1825/1924, il legislatore decise di regolare anche la categoria dirigenziale, in maniera distinta rispetto alla categoria impiegatizia, con il X.X. 0 luglio 1926 n. 113070 nella quale, inquadrando tutta la realtà sindacale e sottoponendola a disciplina pubblicistica, si 68Giugni G., il dirigente di azienda nel diritto, in Il dirigente di azienda nell’evoluzione della società, Roma, 1974, p.302. 69Già previsto in L. n. 295 del 15 giugno 1893, la quale prevedeva che «i direttori e gli amministratori tecnici e amministrativi e gli altri capi di uffici e servizi con funzioni analoghe, gli institori e in generale gli impiegati muniti di procura» dovessero essere appunto iscritti nelle liste degli imprenditori. 70In attuazione della legge 3 aprile 1926 n. 536.