Valutazione dei dirigenti Clausole campione

Valutazione dei dirigenti. 1. Le amministrazioni definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 29/1993. 2. Le amministrazioni determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. 3. Nella valutazione le amministrazioni dovranno comunque considerare, in relazione all’operato dei dirigenti, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili. 4. Gli organi di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, anche assistito da una persona di fiducia. 5. La stessa procedura di contraddittorio di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa, di cui all’art. 22, comma 5. 6. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Xxxxx stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi. 7. L’accertamento dell’inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, in ragione della gravità dello scostamento, possono determinare: a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore; b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno. 8. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’art. 27, comma 4. 9. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lettera b), non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993.
Valutazione dei dirigenti. Gli enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di informativa sindacale, e devono comunque essere indicati nel contratto indivi- duale. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai re- lativi criteri di verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale: - collaborazione interna e livello di partecipazione multiprofessionale nell’organizzazione dipartimentale; - livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico; - capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali; - risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi, alla semplificazione e snellimento delle procedure nell’attività am- ministrativa in particolare per l’acquisizione di beni e servizi o nel reclutamento del personale; - capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del personale; - raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell’ art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 502/92 per i dirigenti sanitari, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2; - osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati in relazione alle attività dei vari ruoli; - rispetto delle norme comportamentali previste dai regolamenti aziendali. A titolo meramente indicativo la valutazione per i dirigenti di struttura complessa o semplice - ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate, le funzioni delegate ai sensi dell’atto aziendale nonché la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il rag- giungimento degli obiettivi ivi compreso il proprio apporto personale, mentre per gli altri dirigenti concerne l’osservanza degli obiettivi prestazionali affidat...
Valutazione dei dirigenti. 1. Il Nucleo di Valutazione di cui all’articolo 10 propone al Sindaco, supportato dagli uffici del Comune, il sistema di valutazione delle posizioni e delle prestazioni. 2. Sulla base della valutazione del controllo strategico, il Sindaco, con propria determinazione, sentita la Giunta comunale, attribuisce a ciascun dirigente la retribuzione di risultato e stabilisce per ciascuna posizione dirigenziale la relativa retribuzione. 3. Il servizio, prima di procedere alla valutazione definitiva dell'attività di un dirigente, acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dirigente interessato. 4. In caso di valutazione di risultato negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta comunale e degli assessori o del Direttore generale, ovvero in caso di responsabilità grave e reiterata, il dirigente può essere assegnato ad altro incarico per il quale lo stesso risulti idoneo oppure può essere collocato a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. All'interessato debbono essere preventivamente contestate mediante notifica le ragioni in base alle quali si intende adottare il provvedimento ed egli ha il diritto di controdedurre entro 15 giorni dalla notifica. I provvedimenti conseguenti la valutazione negativa sono adottati con atto motivato del Sindaco, sentita la Giunta comunale.
Valutazione dei dirigenti. 1) Il processo di valutazione dei dirigenti, ai fini della retribuzione collegata ai risultati, si articola nelle seguenti fasi: a) formale assegnazione degli obiettivi, che dovrà avvenire entro il mese di febbraio di ogni anno; b) eventuale revisione degli obiettivi, in presenza di eventi straordinari e non prevedibili; c) valutazione oggettiva del raggiungimento degli obiettivi, nonché soggettiva sulla qualità delle prestazioni rese dal dirigente; d) formalizzazione in contraddittorio dell’esito della valutazione.
Valutazione dei dirigenti. 1. I Dirigenti sono responsabili dei risultati delle attività delle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati e degli adempimenti loro spettanti. A tal fine essi partecipano alla predisposizione degli strumenti previsionali e possono far constare per iscritto eventuali osservazioni e riserve relativamente alle modalità esecutive e alle risorse assegnate. 2. Sulla base delle risultanze consuntive annuali delle attività, il Direttore Generale, verificato il grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi, valendosi dei criteri e con le modalità fissati dalla Giunta come previsto dall'articolo 4, acquisito il risultato della verifica e sentito il Nucleo di Valutazione di cui al precedente articolo 19, provvede alla valutazione delle prestazioni dei Dirigenti. La valutazione è comunicata agli interessati che possono controdedurre con memoria scritta nei dieci giorni successivi alla comunicazione. 3. Ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, il Direttore Generale, sentito il Nucleo di Valutazione, provvede alla valutazione delle diverse posizioni dirigenziali, in relazione alle funzioni ed alle responsabilità che ne derivano, all'assegnazione degli obiettivi individuali, nonchè alla attribuzione dei premi in conseguenza dei risultati raggiunti. 4. Qualora la valutazione sia negativa l'Amministrazione applica ai singoli dirigenti le sanzioni previste dalla contrattazione collettiva.
Valutazione dei dirigenti. Il sistema dovrà essere in grado di fornire gli elementi per la valutazione delle prestazioni dirigenziali, conformemente a quanto previsto dal contratto dei dirigenti.
Valutazione dei dirigenti. Bewertung der Führungskräfte
Valutazione dei dirigenti. Principi generali 20
Valutazione dei dirigenti. La valutazione dell’attività del dirigente è periodica e complessiva, secondo quanto previsto dai CCNL della dirigenza. La prima effettuata dal Nucleo di Valutazione con cadenza annuale, è finalizzata alla verifica periodica dei risultati ottenuti alla luce anche del piano di lavoro e della relazione dell’attività svolta, redatti rispettivamente, all’inizio ed al termine di ogni esercizio dal dirigente. La verifica va effettuata con riferimento anche alle risorse utilizzate ed ai costi eventualmente sostenuti. In caso di mancato conseguimento dei risultati attesi o di parziale realizzazione degli obiettivi fissati vanno, altresì, individuate le cause, l’imputabilità o meno delle stesse alla responsabilità del dirigente nonché le irregolarità eventualmente accertate nel processo gestionale. La verifica complessiva effettuata dal Collegio Tecnico di cui agli artt. 31 dei rispettivi CCNL, riguarda l’intera durata di espletamento dell’incarico direzionale, tiene conto dell’esito delle verifiche periodiche precedentemente esperite ed è essenzialmente preordinata al rinnovo o meno dell’incarico di interesse o all’affidamento al dirigente di altro incarico. In caso di valutazione non positiva, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della stessa, il Nucleo di Valutazione e il Collegio Tecnico, ciascuno per la rispettiva competenza, sono tenuti ad acquisire in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato. Al termine della valutazione il Nucleo di Valutazione e il Collegio Tecnico riferiscono al Direttore Generale con relazione scritta alla quale vanno allegate le dichiarazioni eventualmente rese in contraddittorio dai dirigenti interessati. L’esito delle valutazioni periodiche e complessive, è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di tale esito i soggetti competenti alle nomine ai sensi dell’art. 3 tengono conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi nonché di rinnovo degli stessi.
Valutazione dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti riguarda l’apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi della gestione dell’Ente, la performance dei servizi e dei progetti di competenza, il conseguimento di specifici obiettivi individuali, nonché le capacità, le competenze tecniche e manageriali, la capacità di valutazione dei propri collaboratori e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 2. La valutazione è diretta, a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, al riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. 3. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi ai dirigenti è effettuata dall’O.d.V., e assunta con Decreto del Sindaco. 4. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi al Segretario Generale è effettuata dal Sindaco con il supporto tecnico dell’O.d.V.