CAPITOLATO
ALLEGATO 2
CAPITOLATO
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FNOMCeO
CIG 8704286C07
Sommario
ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
ART. 4 REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 14
ART. 5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 15
ART. 6 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 15
Art. 7 - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 16
ART. 8 VERIFICHE DI CONFORMITA’ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO 17
Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTO 19
ART. 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI 21
Art. 13 - PROPRIETA’ E DIRITTI 24
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA 25
Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 26
Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO 27
Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI 30
Art. 21 DOMICILIO DEL FORNITORE 30
ART. 23 DISPOSIZIONE FINALE 30
PREMESSA
PRESENTAZIONE ENTE E MISSION ISTITUZIONALE
La FNOMCeO per il perseguimento degli obiettivi connessi alle proprie funzioni progetta, organizza e realizza campagne e altre iniziative di comunicazione istituzionale, valoriali e di prodotto, esterne e interne, finalizzate a diffondere la “mission” istituzionale e i propri servizi, a consolidare il ruolo e l’identità di portatore di valori sociali e a dare informazioni all’utenza per specifiche finalità di servizio e/o di tutela. Per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle campagne di comunicazione esterna ed interna, nonché delle altre iniziative e prodotti di comunicazione istituzionale, FNOMCEO si avvale dei servizi di un fornitore esterno con competenze specialistiche nel settore, con cui viene stipulato un accordo quadro, da attivare nel periodo di relativa vigenza per le esigenze di comunicazione connesse agli obiettivi istituzionali.
Il presente Capitolato fornisce le indicazioni e le specifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione dell’offerta e dell’esecuzione relative alle prestazioni oggetto del servizio.
Nel corpo del presente Capitolato con il termine:
Fornitore si intende l’operatore economico (Impresa ovvero Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio) risultato aggiudicatario del servizio richiesto, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;
Stazione Appaltante si intende la FNOMCEO;
Committente si intende la FNOMCEO;
Lettera ordinativo, firmata per accettazione dal Fornitore, è il contratto attuativo con il quale, previa approvazione del progetto creativo, o per altro Servizio di comunicazione richiesto il Committente richiede al Fornitore l’esecuzione delle prestazioni necessarie alla realizzazione della campagna di comunicazione, ovvero la realizzazione di prodotti/servizi a listino o fuori listino, con indicazione dei corrispettivi previsti - secondo il Listino prezzi allegato 1/G al presente Capitolato o il corrispettivo concordato per il Servizio fuori listino - e di termini e modalità di corresponsione degli stessi;
Documento di brief è il documento, trasmesso dal Committente al Fornitore con la richiesta di attivazione dell’accordo quadro, contenente le indicazioni relative agli obiettivi, al prodotto/servizio da promuovere e ai tempi di pianificazione della campagna o del prodotto concordato;
Messaggio è qualunque contenuto diffuso allo scopo di promuovere il servizio/prodotto/valore individuato nel documento di brief;
Piattaforme di social networking: strumenti che consentono di interagire con un determinato target d’utenza utilizzando una comunicazione contestuale (Facebook, Twitter, Instragram, Google+, ed altri);
Fee di agenzia: è il compenso spettante al Fornitore per le attività di ideazione strategica, sviluppo del concept e realizzazione della campagna di comunicazione;
Mezzi di comunicazione: sono i media e i canali individuati per raggiungere efficacemente il target destinatario di ciascuna campagna;
Landing page: pagina web specificamente strutturata che il visitatore raggiunge dopo aver cliccato un link o una pubblicità.
La FNOMCEO, per assicurare la necessaria coerenza dell’azione comunicativa in una logica di continuità e di riconoscibilità della strategia e dello stile di comunicazione, nonché l’uniformità della linea creativa, del tratto grafico e della modalità di gestione delle iniziative, al fine di garantirne il coordinamento e la funzionalità a livelli ottimali, intende affidare a un operatore economico, anche plurisoggettivo, specializzato nel settore, i servizi di ideazione, progettazione e realizzazione delle campagne di comunicazione, nonché di altre iniziative e prodotti di comunicazione istituzionale, mediante la stipula di un accordo quadro da attivare, all’occorrenza, nel periodo di relativa vigenza.
I servizi oggetto del contratto saranno utilizzati dall’ Ufficio Stampa e comunicazione della FNOMCEO,quest’ ultima firmataria del contratto.
Oggetto del presente capitolato è la fornitura dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione, la realizzazione di altri progetti e prodotti di comunicazione di seguito specificati, nonché la fornitura di prodotti/servizi di comunicazione non collegati a una specifica campagna.
ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il presente appalto sarà eseguito con il sistema dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art.
54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, aggiudicato a un solo operatore economico.
La sottoscrizione dell’Accordo quadro non obbliga il Committente ad affidare all’aggiudicatario la realizzazione di campagne di comunicazione e/o altri servizi per l’intero valore dell’Accordo quadro, né all’affidamento di un numero minimo di campagne di comunicazione.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo quadro l’aggiudicatario assume l’obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell’Accordo quadro; qualora il Committente non attivi l’Accordo quadro, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dello stesso.
I singoli contratti di fornitura del servizio si concluderanno con lettere ordinativo, sottoscritte per accettazione dal Fornitore, contenenti i tempi, le modalità e quanto altro necessario per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro. Le lettere ordinativo saranno emesse a cura della FNOMCEO come specificato in premessa.
In considerazione degli obblighi assunti in forza dell’Accordo stesso, il Fornitore si impegna a fornire i servizi in base alle specifiche tecniche ed alle modalità di svolgimento di seguito descritte e nel resto della documentazione di gara.
A) IDEAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
A.1) ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO
Il Committente, per ciascuna campagna di comunicazione, procederà alla richiesta di attivazione dell’Accordo quadro, trasmessa al Fornitore per l’ideazione del progetto creativo della campagna, con allegato brief contenente le indicazioni relative agli obiettivi di comunicazione da raggiungere, al messaggio che si intende veicolare e, per le campagne di comunicazione, anche le strategie di utilizzo dei canali di comunicazione, i tempi di realizzazione della campagna, i servizi/prodotti da realizzare, anche a listino o fuori listino, il budget che si intende investire e quanto altro necessario per la individuazione della prestazione da eseguire, compresa eventuale documentazione informativa a supporto. Il Fornitore dovrà, salve le eccezioni eventualmente giustificate dalle finalità della campagna di comunicazione, garantire, per ogni campagna, la coerenza delle iniziative con la brand identity del Committente, secondo i manuali e le specifiche tecniche che saranno di volta in volta forniti unitamente al brief.
A.2) PROPOSTE CREATIVE
Entro il termine fissato nella richiesta di attivazione dell’Accordo quadro il Fornitore presenta la proposta di progetto creativo, contenenti i documenti di seguito descritti in dettaglio, da sottoporre all’approvazione della FNOMCeO con la predisposizione dei relativi razionali di presentazione:
A.2 I) ANALISI DI CONTESTO E STRATEGIA
Sulla base del brief predisposto dalla FNOMCEO, il fornitore deve provvedere all’analisi del contesto in cui la campagna si inserisce, che pone le esigenze di comunicazione alla base dell’azione da realizzare, nonché alla definizione delle strategie di comunicazione idonee in relazione agli obiettivi e target individuati secondo le indicazioni del Committente.
A.2 II) PROGETTI CREATIVI
È richiesta la realizzazione di una proposta coerentemente alle indicazioni contenute nel documento di brief. I progetti creativi devono rispettare lo stile concordato – che può essere rivisto e/o modificato nel corso della vigenza contrattuale – per garantire riconoscibilità al soggetto che comunica e continuità nell’azione.
La proposta, dovrà pervenire entro il termine indicato da FNOMCEO in relazione alle specifiche esigenze della campagna da realizzare, termine che, comunque, non potrà essere inferiore ai 10 gg. dalla richiesta di attivazione dell’Accordo quadro.
Tutte le comunicazioni relative all’esecuzione dei servizi dovranno avvenire esclusivamente attraverso posta elettronica agli indirizzi del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), così come indicati dal Committente.
Il Committente potrà convocare apposite riunioni presso la propria sede ovvero attraverso collegamento telematico (videoconferenza), al fine di illustrare nel dettaglio il documento di brief e fare il punto sull’avanzamento dei lavori; a seguito di ogni riunione di lavoro verrà redatto, a cura del Fornitore, un verbale nel quale saranno elencate le attività che dovranno essere svolte e i relativi step organizzativi, l’aggiornamento sullo stato dei lavori e sugli eventuali report relativi alle attività svolte.
I progetti creativi trasmessi dovranno essere presentati al Committente in sede di riunione di lavoro e, se richiesto dallo stesso Committente, anche a Organi o Strutture della FNOMCEO o Soggetti terzi che partecipano alla campagna.
A.3) APPROVAZIONE PROGETTO CREATIVO
Il Committente, esaminato il progetto creativo proposto, ne verifica la congruità in relazione alle indicazioni contenute nella lettera di attivazione dell’Accordo quadro per la realizzazione della campagna di comunicazione e ne chiede l’eventuale modifica per gli adattamenti necessari.
Il Fornitore si impegna ad apportare agli elaborati le eventuali modifiche e/o a produrre nuove elaborazioni che FNOMCEO dovesse richiedere, senza che ciò possa comportare alcuna maggiorazione dei costi, entro i termini indicati dal Committente.
Il Committente approva il progetto creativo scelto tra quelli proposti e richiede al Fornitore di realizzare il progetto stesso e i prodotti correlati (annuncio stampa, spot, ecc..).
Potranno essere acquistati spazi e/o visibilità su siti web, blog e social media gestiti da cosiddetti “influencer” che forniscono contenuti informativi nelle materie di interesse delle campagne. L’acquisto può avvenire attraverso piattaforme online dedicate o “pacchetti” confezionati dal fornitore con più influencer selezionati in relazione agli specifici obiettivi e target della campagna.
Il Committente, con le modalità temporali fissate nelle singole lettere ordinativo relative a ciascuna campagna e/o servizio – prodotto commissionato, corrisponderà al Fornitore il fee di agenzia (e/o il corrispettivo per il servizio/prodotto realizzato nelle ipotesi previste alla lettera B del presente articolo) e rimborserà gli importi pagati dallo stesso, sulla base delle fatture corredate dai giustificativi con la dichiarazione del servizio reso ai sensi del successivo articolo 8.
A.4) REALIZZAZIONE DEI SERVIZI, PRODOTTI E DEI MATERIALI
Il Fornitore deve realizzare i prodotti e i materiali necessari all’attuazione degli obiettivi della campagna di comunicazione, sulla base del progetto creativo approvato fornendo un qualificato supporto tecnico ed operativo nell'attività d'informazione, promozione e comunicazione della FNOMCeO. La realizzazione del Piano di comunicazione deve prevedere l'utilizzo di strumenti tradizionali e innovativi, mirati ai differenti pubblici di riferimento ivi indicati, anche in grado di consentire la loro interattività. Si sottolinea inoltre l'importanza del coinvolgimento degli OMCeO Provinciali, per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente individuati, per cui alcune iniziative potranno essere realizzate con la collaborazione degli OMCeO provinciali.
Si riporta di seguito l’elenco esplicativo a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dei servizi, prodotti e materiali da realizzare, che saranno indicati di volta in volta dal Committente:
♦ progetto creativo approvato (idea creativa completa di elementi visual e copy e di tutte le attività preliminari di analisi e studio) e relativo back stage, salvo diversa indicazione del committente; [nn. 1 e 2 listino]
♦ impianto per annunci su quotidiani, periodici e su qualunque altro mezzo previsto
nel piano mezzi, nei diversi formati necessari, anche adattabile alle diverse piattaforme mobile device;[ n. 3 listino]
♦ banner pubblicitario o altro format similare per la presenza su internet; [n. 4 listino]
♦ landing page ad hoc di campagna su dominio FNOMCEO (con solo costo di realizzazione e gestione a carico del Fornitore) o esterno (con costo anche di acquisto, registrazione e mantenimento del dominio a carico del Fornitore). La landing page andrà mantenuta e gestita per almeno un anno successivo alla ultimazione della campagna; al termine il Fornitore procederà, su richiesta del Committente, al trasferimento dei contenuti al sito web FNOMCEO); [nn. 23 -24 listino]
♦ produzione (testi e musica) spot radiofonico 30" e/o, su richiesta, 60” (ideazione,
realizzazione e duplicazione per tutte le radio pianificate) [n. 5 listino]
♦ produzione (testi e musica) spot radiofonico 30" e/o, su richiesta, 60” (ideazione, realizzazione e duplicazione per tutte le radio pianificate) con testimonial conosciuto al grande pubblico; [n. 6 listino]
♦ produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, mediante produzione con riprese in location concordate con il Committente; [n. 7 listino]
♦ produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, mediante produzione con riprese in location concordate con il Committente e la presenza di testimonial conosciuto al grande pubblico; [n. 8 listino]
♦ produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, in motion graphics o similari; [n. 9 listino]
♦ produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, in motion graphics o similari con animazione in 3D; [n. 10 listino]
♦ adattamento spot audiovideo ai canali social (secondo le richieste del Committente) con durata al di sotto dei 30 secondi; [n. 11 listino]
♦ telepromozioni, per la parte relativa all’ideazione e assistenza nelle fasi di produzione e post produzione (i costi di realizzazione sono a carico del concessionario indicato nel piano media); [n. 12 listino]
♦ impostazione, impianto ed esecutivo di stampa per il manifesto cm. 50x70 o 70x100; [n. 13 listino]
♦ impianti ed esecutivi di stampa per adattamenti dei soggetti creativi approvati sia per iniziative/eventi sia per gli appositi spazi dello stand istituzionale fino a un massimo di m. 2 x m. 3; [n. 14 listino]
♦ impianti ed esecutivi di stampa per i prodotti comunicativi quali depliant/pieghevole/volantino/o altri mezzi below the line (stampa e diffusione a carico del committente o del concessionario); [n. 15 listino]
♦ product placement tramite dialoghi per film, fiction televisive, documentari e similari; [n. 16 listino]
♦ prodotti di native advertising e video native advertising o redazionali e altri
prodotti di branded content; [n. 17 listino]
♦ video native advertising fino a 4 minuti mediante produzione con riprese in location concordate con il Committente; [n. 18 listino]
♦ video native advertising fino a 4 minuti mediante produzione con riprese in location concordate con il Committente, con la presenza di testimonial conosciuto al grande pubblico; [n. 19 listino]
♦ video native advertising fino a 4 minuti mediante produzione con riprese in motion graphic o similari con animazione in 3D; [n. 20 listino]
♦ prodotto multimediale interattivo, anche sotto forma di game, di una durata fino a 20 minuti; [n. 21 listino]
♦ prodotto multimediale interattivo, anche sotto forma di game, con animazione in 3D fino a 20 minuti; [n. 22 listino]
♦ ogni altro servizio, prodotto o materiale richiesto dall’evoluzione delle tecnologie e
della comunicazione istituzionale;
♦ pre-emption della creatività;
♦ report analitico e valutativo sui risultati di redemption relativi ai media con indicazione delle fonti e degli strumenti utilizzati;
♦ documento di analisi qualitativa relativo all’efficacia di impatto del messaggio di comunicazione.
Il Fornitore assicura l’assolvimento, a propria cura e spese, degli oneri relativi alla tutela dei diritti d’autore, di altri diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti connessi al relativo esercizio ai sensi delle vigenti norme in materia.
B) FORNITURA DI SINGOLI PRODOTTI/SERVIZI E REALIZZAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE
È prevista la fornitura di singoli prodotti/servizi come descritti al precedente punto A.4 riferiti ad iniziative anche non collegate a campagne di comunicazione.
La fornitura dei prodotti/servizi indicati al suddetto punto A.4 o altri servizi che dovessero rendersi necessari per la comunicazione, sarà commissionata con apposita lettera ordinativo contenente le indicazioni necessarie alla realizzazione degli stessi con indicazione dei corrispettivi previsti, secondo il Listino prezzi allegato 1/G o il corrispettivo concordato con il fornitore, e di termini e modalità di corresponsione degli stessi.
In ogni caso l’operatore economico affidatario dell’accordo Quadro dovrà garantire il
supporto ai piani di comunicazione con:
● Partecipazione ad incontri e riunioni periodiche per la programmazione e l'attuazione delle attività, con una verifica dell’attuazione del piano e il raggiungimento dei risultati attesi, rispetto agli interventi, agli strumenti di informazione e pubblicità realizzati. L’attività di monitoraggio sarà funzionale anche ad introdurre eventuali correzioni di rotta rispetto alla pianificazione annuale.
● riunioni di follow up via Skype o altra piattaforma di videoconferenza mensili per
un check up dell’attività di comunicazione, attraverso l’analisi della reportistica
● riunione / call del team di comunicazione mensile per individuare attività da
comunicare in occasione degli eventi istituzionali ART. 3 GRUPPO DI LAVORO
Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo quadro, il Fornitore dovrà garantire un
gruppo di lavoro costituito almeno dalle figure professionali di seguito indicate):
• un account manager con almeno 10 anni di esperienza nella gestione di progetti di comunicazione e informazione per pubbliche amministrazioni e/o per grandi clienti (organizzazioni di grandi dimensioni, con articolazioni complesse per funzioni e aree). Tale soggetto parteciperà agli incontri con il Committente, al quale garantirà supporto per tutta la durata dell’Accordo quadro, gestirà e coordinerà le risorse facenti parte del gruppo di lavoro;
• un direttore creativo con almeno 10 anni di esperienza nella realizzazione di campagne di comunicazione, pubblicità e informazione con pubbliche amministrazioni ed enti e almeno 5 anni di esperienza in attività analoghe nel settore sanitario.
• un art director con almeno 5 anni di esperienza nella realizzazione di campagne di comunicazione, pubblicità e informazione;
• un copywriter con almeno 5 anni di esperienza nella realizzazione di campagne di comunicazione, pubblicità e informazione;
• un social media manager, con almeno 5 anni di esperienza nella gestione di account e campagne social media advertising e influencing marketing;
• un content manager con almeno 5 anni di esperienza nella gestione dei contenuti di siti web istituzionali per enti e organizzazioni in ambito sanitario
• un giornalista professionista, con almeno 5 anni di esperienza nel settore sanitario.
Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione dei servizi oggetto dell’Accordo quadro, per l’intero periodo contrattuale, sono quelle individuate dall’offerente al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curricula inseriti nella busta B “offerta tecnica”.
Nel caso in cui l’offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata l’appartenenza di
ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti costituenti il raggruppamento.
L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro da parte del Fornitore, intervenuta prima o dopo la sottoscrizione del contratto, deve essere autorizzata dal Rup, il quale verifica l’equivalenza dei requisiti di professionalità ed esperienza delle risorse sostituite con quelle proposte in sostituzione.
Nel corso di esecuzione dell’Accordo quadro la FNOMCEO potrà richiedere al Fornitore la sostituzione di unità di personale che siano ritenute dalla Federazione non idonee alla corretta esecuzione dei singoli contratti, nonché l’integrazione del gruppo di lavoro di cui al presente articolo per campagne di particolare complessità o che prevedano
iniziative peculiari.
L’esercizio da parte della FNOMCEO di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di
unità di personale, non comporta per la Federazione onere alcuno.
Il Fornitore, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica dell’esigenza di sostituzione/integrazione, dovrà sottoporre a FNOMCEO almeno 2 curricula per ogni risorsa da inserire (ad integrazione e/o sostituzione) nel gruppo di lavoro; l’inserimento della nuova risorsa dovrà essere preventivamente autorizzato da FNOMCEO.
Il Rup, effettuata la verifica dell’equivalenza dei requisiti di professionalità ed esperienza delle risorse sostituite con quelle proposte in sostituzione/integrazione, comunica al Fornitore le proprie valutazioni sulla proposta di sostituzione/integrazione, concedendo, in caso di esito negativo, un ulteriore termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica della comunicazione di non accettazione della risorsa proposta.
L’eventuale proposta di sostituzione/integrazione effettuata, nell’ulteriore predetto termine, con altra risorsa ritenuta dal Rup non in possesso di requisiti equivalenti a quella da sostituire/integrare, ovvero la mancata proposta di risorse nel termine concesso, determinerà la dichiarazione da parte del Rup dell’impossibilità di addivenire alla sostituzione/integrazione, con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.
Il Fornitore si impegna a rendere disponibile la risorsa entro 3 giorni lavorativi dalla notifica dell’autorizzazione di FNOMCEO alla sostituzione/integrazione. La mancata messa a disposizione della nuova risorsa, fatta salva l’applicazione della penale di cui al successivo art. 11, determinerà, decorsi inutilmente 20 giorni lavorativi dalla notifica dell’autorizzazione di FNOMCEO, la dichiarazione dell’impossibilità di addivenire alla sostituzione/integrazione, con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.
Al fine di garantire l’invariabilità del punteggio tecnico complessivo conseguito in fase di gara - che unitamente al prezzo offerto costituisce il presupposto indefettibile dell’aggiudicazione - saranno considerati equivalenti i requisiti indicati nei curricula delle risorse proposte in sostituzione solo se corrispondenti ai requisiti delle risorse valutate dalla commissione di gara o migliorativi. I curricula delle risorse proposte in sostituzione dovranno essere corredati dalla documentazione comprovante i requisiti dichiarati.
In qualunque momento il possesso, da parte del personale impiegato dal Fornitore, dei requisiti professionali prefissati nel presente capitolato potrà essere sottoposto a verifiche da parte della FNOMCEO.
Tutte le spese e gli oneri relativi alle attività del gruppo di lavoro propedeutiche alla erogazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo l’utilizzo di pc ed altre attrezzature, le eventuali trasferte, il lavoro extra orario, …) sono da intendersi ricompresi e compensati nel corrispettivo complessivo
In particolare il Committente corrisponderà al Fornitore:
- “fee d’agenzia”, nella misura percentuale del 4% di cui all’ordinativo di fornitura come concordato con il fornitore, per le attività di ideazione, progettazione e sviluppo del concept, realizzazione dei servizi, prodotti e materiali relativi alla campagna di comunicazione di cui al punto A4 del presente Capitolato, oltre i costi delle attività incluse nel “listino prezzi” di cui all’Allegato n. 1/G al netto dei ribassi offerti in sede di gara;
- i canoni e /o i costi unitari previsti al listino prezzi di cui all’Allegato n. 1/G al netto dei ribassi offerti in sede di gara per i servizi di cui alle lettere A), B), C) e D) dell’Allegato stesso.
ART. 5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente appalto sarà eseguito con il sistema dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art.
54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, aggiudicato a un solo operatore economico.
Il presente Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni solari consecutivi, a decorrere dalla data di stipula presumibilmente 01/01/2022.
Resta inteso che i singoli contratti attuativi di cui al precedente art. 2 “specifiche tecniche dei servizi e relative modalità di svolgimento” devono essere emessi entro il termine di scadenza dell’accordo quadro. L’ultimo contratto emesso può essere eseguito anche oltre il termine di scadenza contrattuale ed è comunque regolato dal presente capitolato.
ART. 6 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo massimo presunto complessivo dell’appalto per la durata dell’intero periodo
del servizio - ai sensi dell’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti” del d.lgs. 50/2016 - è stimato in € 1.400.000,00
(oltre Iva), quantificato in € 350.000,00 (oltre Iva) per ciascun anno.
Si precisa che l’ammontare dell’accordo quadro per i servizi previsti nel presente Capitolato è da ritenersi quale quantità massima, al raggiungimento della quale non si potrà procedere alla emissione di ulteriori ordini fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e art. 106, comma 1 , let. A) alle seguenti condizioni: nei limiti del 20% del valore stimato annuale per eventuali servizi di comunicazione non previsti sorti per garantire la mission istituzionale della Federazione dovuta ad eventi eccezionali.
La previsione e la stima, come sopra determinate, non comportano alcun obbligo minimo di ordinativi o corrispettivi a carico del Committente, trattandosi di consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività.
Il Fornitore si obbliga, pertanto, a fornire i servizi che il Committente ordinerà sulla
base dell’effettivo fabbisogno.
L’importo presunto del presente accordo quadro non è comprensivo dei costi per rischi da interferenze in quanto le attività del presente appalto sono escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e smi, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo.
Art. 7 - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’accordo quadro sarà sottoscritto dal Presidente della Federazione.
Il Responsabile unico del procedimento, relativamente alla fase di programmazione,
gestione della procedura fino all’aggiudicazione, è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Il Fornitore, per parte sua, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, comunica alla stazione appaltante, affinché risulti indicato nell’accordo quadro stesso, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), che è il soggetto incaricato dal Fornitore di sovraintendere all’esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali, interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.
Il Dec, sotto il controllo del Rup, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”), svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’accordo quadro, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Il Dec svolge in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attività:
- interloquisce con il RUAC al fine di ottenere la corretta esecuzione del servizio;
- verifica la conformità dell’esecuzione del servizio;
- monitora il budget assegnato;
- rilascia il certificato di conformità con le modalità di cui al successivo articolo 8;
- formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità dei servizi;
- propone al Rup l’applicazione delle penali previste dal successivo art. 11.
Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal Rup, che decide
in via definitiva.
Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al RUAC, devono intendersi come presentate direttamente al fornitore.
ART. 8 VERIFICHE DI CONFORMITA’ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono sottoposte a verifiche di conformità da parte del Dec, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, nei singoli contratti attuativi e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
L’ultimo certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.
Il pagamento dell’ultimo corrispettivo di vigenza dell’accordo quadro è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nel successivo art. 14 del presente capitolato e con l’efficacia ivi stabilita.
Le verifiche di conformità e i relativi certificati di pagamento saranno emessi con le modalità di seguito illustrate.
8. 1 - CONSEGNA PRODOTTO / SERVIZIO
Il Fornitore, a completamento di ogni singola campagna di comunicazione, e/o alla consegna del prodotto/servizio a listino o fuori listino commissionato, provvede a comunicare al Committente l’avvenuta ultimazione di tutte le prestazioni, trasmettendo idonea reportistica e documentazione di dettaglio, al fine di consentire al DEC di effettuare la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi della normativa vigente in materia e nei termini ivi previsti.
A seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità con esito positivo, il Rup rilascia, contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni lavorativi, il certificato di pagamento relativo all’importo dovuto a titolo di fee di agenzia (di cui al precedente art. 4) e/o per il prodotto/servizio a listino o fuori listino realizzato, e/o per le attività a canone dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i., in sede di liquidazione della fattura, verrà operata sull’importo netto la ritenuta di garanzia dello 0,50%.
Nel caso in cui nel certificato di verifica di conformità siano evidenziate le proposte di applicazioni di penali, il Rup procede all’applicazione delle penali stesse come meglio descritte nel successivo art. 11, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare, che sarà trattenuto al momento del pagamento dell’importo fatturato.
Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del Fornitore, dal Rup, che decide in via definitiva.
8.2 - RIMBORSI SPESE
Il rimborso delle spese per l’acquisto di servizi da parte di soggetti terzi avvenuto durante lo svolgimento della singola campagna di comunicazione, avverrà dietro presentazione da parte del Fornitore, entro il termine del mese solare successivo, di richiesta di rimborso per le prestazioni rese dai fornitori nel mese solare precedente.
A tal fine, il Fornitore trasmette al Committente comunicazione di avvenuta conclusione e dettagliata rendicontazione delle prestazioni espletate nel mese solare precedente, corredata dalla relativa reportistica e documentazione di dettaglio ,per consentire la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi della normativa vigente in materia e nei termini ivi previsti.
A seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità con esito positivo delle prestazioni eseguite nel mese solare di riferimento, il RUP rilascia, contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni lavorativi, il certificato di pagamento dandone immediata comunicazione al Fornitore al fine della emissione della fattura nel rispetto delle seguenti modalità.
Il Fornitore, una volta corrisposto ai soggetti terzi quanto spettante per i servizi regolarmente espletati nel mese solare di riferimento, emette fattura nei confronti della Federazione per il rimborso delle spese sostenute, con applicazione di IVA, la cui base imponibile sarà pari al corrispettivo per il servizio ricevuto dal Fornitore (mandatario senza rappresentanza), e cioè all’importo imponibile quale riportato nella fattura intestata al Fornitore, emessa dal terzo o dal media per il servizio reso.
Tale fattura deve essere corredata di: estratto conto relativo alle spese sostenute per l’acquisto dei servizi; dichiarazioni dei servizi resi; copia conforme delle fatture quietanzate; dichiarazione su carta intestata della società che ha espletato il servizio, relativa ai movimenti concernenti i rimborsi, sottoscritta dal legale rappresentante con l’indicazione del conto corrente dedicato e i dati delle persone delegate ad operare sul predetto conto, accompagnata da copia del documento d’identità del legale rappresentante e di almeno uno dei soggetti che operano sul conto corrente dedicato (tracciabilità dei flussi finanziari).
Ai fini del rimborso, si intende validamente corrisposto dal Fornitore solo quanto ai terzi spettante per i servizi regolarmente espletati, nella misura indicata dal certificato di verifica di conformità emesso dal Committente. Per l’effetto, il Committente rimborsa al Fornitore le sole spese sostenute per l’acquisto dei servizi regolarmente espletati, nella misura di cui sopra.
Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
A seguito dell’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente articolo 8, il
Fornitore potrà inviare la fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, alla struttura committente, il cui codice univoco ufficio (C.U.U.) sarà indicato in ciascuna lettera ordinativo, che ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, il Fornitore, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni, completa di tutta la reportistica e documentazione di dettaglio, può comunque emettere fattura.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dal Fornitore dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente alla FNOMCEO il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).
La FNOMCEO, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG della presente procedura, n. 8704286C07 ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della Legge 136/2010, indicato dal Fornitore prima della stipula dell’accordo quadro.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del D.U.R.C.
L’eventuale sostituzione della persona rappresentante il Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate alla FNOMCEO entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e seguenti della Legge 136/2010.
I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’accordo quadro un R.T.I., salva e impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del committente, la fatturazione è esclusivamente in capo all’impresa mandataria, la quale si impegna a riportare nelle fatture l’importo che verrà liquidato alla/e mandante/i, nonché a fornire alla FNOMCEO la prova dei pagamenti effettuati a favore della/e mandante/i sui conti correnti dedicati, per le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del R.T.I.
Ai sensi dell’art. 48, comma 13, del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 del medesimo art. 48, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in allegato alla fattura oppure separatamente e contestualmente a mezzo PEC, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI.
ART. 10 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti si intendono fissati dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e perciò devono intendersi fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità, anche non prevista dal Fornitore in fase di formazione dei prezzi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro potrà essere soggetto a revisione periodica del prezzo, nei casi e con le modalità previsti all’art. 106 del d. lgs. 50/2016.
In caso di inadempimenti nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore la FNOMCEO avrà la facoltà di applicare le penali come appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo articolo 15, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Per ogni giorno di ritardo non imputabile alla FNOMCEO rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato e/o nelle singole lettere ordinativo saranno applicate le seguenti penali:
⮚ in caso di ritardo nell’avvio della campagna rispetto al termine concordato, una
penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo relativo alla stessa campagna;
⮚ in caso di ritardo nella fornitura del singolo prodotto/servizio rispetto alla tempistica individuata nella singola lettera ordinativo, una penale del 1 per mille del corrispettivo dovuto per l’acquisto del prodotto a listino o fuori listino;
⮚ in caso di ritardo nella presentazione della proposta contenente il progetto creativo rispetto al termine fissato nella richiesta di attivazione dell’Accordo quadro, una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
⮚ in caso di ritardo nella presentazione del progetto creativo prescelto per la realizzazione della campagna rispetto ai tempi indicati dal committente, una penale pari € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
⮚ in caso di ritardo rispetto al termine previsto all’art. 3 del presente capitolato per l’invio dei curriculum delle risorse da inserire (ad integrazione e/o sostituzione) nel gruppo di lavoro, una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15;
⮚ in caso di ritardo rispetto al termine previsto all’art. 3 del presente capitolato per la disponibilità delle nuove risorse del gruppo di lavoro una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15;
⮚ in caso di ritardo o mancata pubblicazione in giornata (o diverso termine richiesto) dei contenuti sul sito richiesta dagli Uffici della Federazione una penale pari € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
Saranno inoltre applicate le penali anche ad altri fatti non contemplati dal presente capitolato che costituiscono mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti rapportate alla gravità dell’inadempimento.
Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.
Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al Fornitore.
Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del Dec.
A tal fine, il Dec fissa un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Rup comunicherà al RUAC l’applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.
Le penali - a qualsiasi titolo comminate - nel complesso, non potranno complessivamente superare il 10% dell’importo netto contrattuale relative a ciascuna lettera di ordinativo, ai sensi dell’art.
113 bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la
risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e la FNOMCEO si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 16
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.
Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Il Fornitore provvederà alla fornitura dei servizi con personale in possesso dei profili professionali e dei requisiti specificati nell’offerta tecnica e con mezzi adeguati, in maniera tale da assicurare elevati livelli di qualità e rispetto dei tempi e delle indicazioni fornite dal Committente.
Il personale dovrà essere di sicura affidabilità e riservatezza.
Il Fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.
Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.
Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al terzo capoverso, sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare alla FNOMCEO dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.
Art. 13 - PROPRIETA’ E DIRITTI
Il Committente acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di tutti i prodotti previsti all’art. 2 del presente Capitolato e commissionati nell’ambito delle campagne di comunicazione esterna/interna o nelle altre attività di informazione, nonché dei prodotti specificati nel listino prezzi o fuori listino, con il diritto di utilizzarli liberamente e senza alcuna condizione o limitazione sia per la diffusione sia per la realizzazione di altro materiale informativo.
Il Fornitore, inoltre, deve garantire a proprie spese la liberatoria dai diritti su tutti i prodotti e i materiali realizzati, illimitata nel tempo, per consentire alla FNOMCEO il loro utilizzo/diffusione in ogni momento e modalità ritenuti opportuni, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di eventuali diritti vantati da terzi, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni.
Infine, il Fornitore si impegna a consegnare, a proprie spese, il master dei prodotti su supporti professionali e di comune utilizzo, secondo gli standard correnti per ogni singolo mezzo.
Il Fornitore, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della FNOMCEO, la quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo xxxxx, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.
La FNOMCEO ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
Il Fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della FNOCEO. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo bimestre di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’fornitore che ne abbia necessità di esibirla all’Federazione bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo contratto attuativo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Durante lo svolgimento dell’accordo quadro, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.
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Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:
a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Codice di Comportamento;
d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
e) l’accertata impossibilità di sostituire/integrare le risorse del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3 con risorse in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza equivalenti a quelli valutati dalla commissione di gara o migliorativi, ovvero la mancata messa a disposizione della risorsa sostitutiva/integrativa nei termini previsti all’art. 3.
In tutti i casi summenzionati la struttura competente alla stipula dell’Accordo quadro ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che la FNOMCEO stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’accordo quadro, l aFNOMCEO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento del completamento del servizio.
Qualora il Fornitore rifiuti o ritardi l’esecuzione del servizio la FNOMCEO si riserva di affidare il servizio a terzi, in danno del Fornitore inadempiente.
Al Fornitore inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dalla FNOMCEO rispetto a quelle previste dal contratto.
Il recupero di tali somme avverrà tramite prelievo su eventuali crediti del Fornitore o sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti sui beni del Fornitore stesso.
Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente.
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L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che l’hanno motivata.
L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte,
Il Fornitore può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione da parte della struttura competente alla stipula dell’Accordo quadro, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.
Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, il Fornitore deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso la struttura competente alla stipula dell’Accordo quadro almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore trasmette altresì:
a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, FNOMCEO non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il
Dec procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).
Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la struttura competente alla stipula dell’Accordo quadro revocherà l’autorizzazione.
Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, il Fornitore deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’accordo quadro.
Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’accordo quadro e devono essere depositati alla struttura competente alla stipula dell’Accordo quadro prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro.
Il Fornitore solleva la FNOMCEO da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso i terzi comunque connessa alla realizzazione delle attività e dei prodotti previsti nel presente Capitolato. Nessun ulteriore onere e responsabilità potranno dunque derivare a carico della FNOMCEO, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.
Art. 21 DOMICILIO DEL FORNITORE
A tutti gli effetti contrattuali, il Fornitore, tanto nazionale che estero, si obbliga ad eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l’indirizzo prima della stipula dell’Accordo Quadro.
Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente previste nella piena e totale osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali.
Il Fornitore è inoltre tenuto all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti la fornitura di servizi in generale e ogni altra normativa incidente sull’organizzazione ed esecuzione dell’appalto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile, dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relative disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione. e dalla specifica normativa di settore
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolato. Il Fornitore, con il fatto stesso di partecipare alla procedura di gara, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato d’oneri ed in tutti gli altri documenti, che dell’Accordo Quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.