Condizioni Generali di Vendita
Condizioni Generali di Vendita
PreZero Polymers Italy S.P.A.
1. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)
Le presenti condizioni generali di contratto valgono per tutte le convenzioni, consegne e altre prestazioni. Attraverso l‘ordinazione delle merci l‘acquirente riconosce le nostre condi- zioni generali di contratto e si dichiara d‘accordo sulle stesse. Il venditore di merci altrettanto riconosce tramite la consegna le nostre CGC.
Tutte le vendite, consegne ed altre prestazioni hanno luogo esclusivamente in conformità di tali condizioni di contratto. Non vengono riconosciute condizioni contrarie o divergenti dalle nostre condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui noi avessimo approvato espressamente per iscritto la loro validità. Azioni da parte nostra non valgono mai come approvazione concludente alle condizioni generali di contratto, che sono divergenti dalle nostre condizioni. Le condizioni generali di contratto potranno essere da noi modificate in qualsiasi momento e valgono di volta in volta nella stesura del giorno della stipulazione del contratto.
2. OFFERTE ED ORDINAZIONI
Tutte le offerte del venditore sono fatte senza impegno.
Ordinazioni come anche accordi a voce sono vincolanti per il venditore solo quando, se e fin dove lui le conferma per iscritto o tramite un modulo oppure quando rispondono alle stesse tramite spedizione della merce e della fattura. Per tutto quanto non indicato nell’ordine dal Compratore, valgono gli standard tecnico/qualitativi del Venditore.
L’eventuale annullamento o modifica parziale o totale dell’ordine deve essere accettata da entrambe le parti (Compratore e Venditore). In ogni caso il venditore ha il diritto al rimborso da parte del Compratore di tutti i costi di produzione sostenuti fino al momento dell’annulla- mento dell’ordine.
3. CALCOLO E PAGAMENTO
Fino a trenta giorni prima del termine di consegna convenuto i prezzi possono essere modifi- cati dal venditore. In caso d’un aumento del prezzo l‘acquirente è autorizzato, entro 14 giorni dopo l‘avvenuta comunicazione dell‘aumento del prezzo a recedere dalla parte del contratto non ancora portata a termine. Il diritto di recesso non sussiste in caso di aumenti dei prezzi, che si basano su un aumento delle tariffe di trasporto. Il peso alla partenza è determinante per il calcolo. Spese accessorie, come p. es. le spese bancarie risultanti al momento del trasferimento del valore della fattura come anche le spese al riscatto dei documenti d‘im- barco, vanno a carico dell‘acquirente. Nel confronto di crediti del venditore, l‘acquirente può solo compensare o far valere un diritto di ritenzione, se la contropartita è accertata come indiscussa oppure passata in giudicato.
In caso di mora nel pagamento come di sospetti motivati alla solvibilità o affidabilità crediti- zia dell‘acquirente, il venditore è autorizzato – fermi restando i suoi altri diritti – a richiedere un pagamento in anticipo per le consegna non ancora fatte e a riscuotere immediatamente tutti i diritti dalla relazione d‘affari. In caso di ritardo nel pagamento dell‘acquirente (cliente) siamo autorizzati, a pretendere interessi di mora pari al 5% sopra il rispettivo tasso primario. L‘acquirente (cliente) moroso è obbligato, a risarcire tutte le appropriate spese d‘ingiunzione al pagamento e ad incassare i costi di riscossione e d‘informazione necessari per l‘esazione del credito. I prezzi indicati sono prezzi netti e valgono xxxxxx xxxxxxxxx. L‘acquirente sostiene esclusivamente le spese ed i costi risultanti dalla spedizione come anche le spese di trasporto.
Nel caso in cui tra Compratore e Venditore siano stati conclusi più contratti, oppure se un contratto prevede più forniture, la controversia relativa ad un contratto o ad una particolare fornitura non permette al compratore la sospensione dei pagamenti delle merci già fornite. Sempre nell’ipotesi di pluralità di contratti, se l’acquirente non adempie l’obbligo di pagare il prezzo anche di una sola fornitura, il venditore può sospendere le forniture in corso e rifiutar- si di eseguire gli altri contratti, salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.
Gli assegni e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine.
4. CONSEGNA E RITIRO
I tempi di consegna indicati sono consigliati e valgono con la riserva delle rispettive possibi- lità di consegna. L‘obbligo di consegna del venditore è sospeso, fin quando l‘acquirente è in ritardo con un pagamento in scadenza. I termini di consegna pattuiti si riferiscono alla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia
o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazione. Nel caso in cui questo causi un ritardo nella consegna o accettazione di oltre 1 mese, allora
ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegna.
5. SPEDIZIONE
Il venditore sceglie il tipo di trasporto e la via di trasporto. Il venditore nell‘ambito delle sue possibilità si darà da fare per tenere conto delle richieste dell‘acquirente. Spese eccedenti condizionate da ciò vanno a carico dell‘acquirente.
6. SOPPORTAZIONE DEL RISCHIO
Fin dove non viene concordato altro, il rischio passa definitivamente all‘acquirente, quando la merce viene spedita dallo stabilimento fornitore oppure consegnata ad uno spedizioniere o – nel caso che l‘acquirente si trovi in ritardo di accettazione – al momento della disponibilità di spedizione risp. di consegna del venditore.
7. DENUNCIA DEI VIZI
L‘acquirente deve controllare senza perdita di tempo la merce consegnata e constatare immediatamente eventuali vizi. Se questa verifica viene tralasciata, non è eseguita in misura necessaria o non vengono segnalati subito al venditore difetti riconoscibili al più tardi però entro 5 giorni dopo il ricevimento delle merci, allora la merce vale come accettata per quanto concerne tali vizi. Difetti non riconoscibili al momento della consegna della merce sono altrettanto da denunciare senza indugio dopo la loro scoperta. Reclami vanno sollevati per iscritto con indicazione dei dati di ordinazione, del numero di fattura e di spedizione, indicando anche dettagliatamente i vizi sostenuti.
Per trenta giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal compratore devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti, fermo l’onere del compratore di provare rigorosamente le sue contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione.
Nell‘ambito di denuncie dei vizi sollevate regolarmente e motivate, il venditore ha l‘obbligo secondo la sua scelta con adeguata considerazione degli interessi dell‘acquirente a con- cedere uno sconto, ritocco, cambio o ritiro della merce con rimborso del prezzo d‘acquisto. Se il venditore non adempie tale obbligo, allora l‘acquirente ha la possibilità di scegliere tra questi diritti. Sono escluse per quanto permesse giuridicamente altre rivendicazioni da parte dell‘acquirente, in quanto anche nel caso di accertata responsabilità del venditore, questi risponde sempre e solo limitatamente al valore della merce fornita e contestata.
Ciò vale soprattutto per il risarcimento di danni, che non sono stati causati direttamente alla merce stessa. La garanzia è esclusa quando vengono vendute espressamente qualità scadenti (non di prima qualità), tranne nel caso in cui la merce fornita si allontana dalla qualità inferiore pattuita.
Non sono ammessi reclami del compratore per effetti dovuti ad improprie manipolazioni, er- rate consulenze o istruzioni fornite dal venditore, errato immagazzinaggio della merce dopo la consegna. La merce deve essere conservata dal Compratore in un luogo idoneo, chiuso e al riparo dalle intemperie.
8. RESPONSABILITÀ, RECESSO
L‘acquirente può recedere dal contratto o chiedere il risarcimento dei danni solo in quei casi e nella misura in cui è stabilito espressamente nelle presenti condizioni. Si esclude una
responsabilità del venditore, che va oltre – uguale per quale motivo giuridico, anche per vio- lazione di doveri contrattuali accessori ed azioni non ammesse – tranne, quando il venditore secondo le disposizioni cogenti di legge garantisce illimitatamente.
9. RISERVA DI PROPRIETÀ
Le nostre merci passano in proprietà dell‘acquirente solo quando, costui ha estinto comple- tamente i suoi debiti derivanti dalle reciproche relazioni d‘affari. In caso di lavorazione della merce riservata, noi raggiungiamo comproprietà per i prodotti risultanti in rapporto al valore proporzionale della fattura della merce riservata per un importo delle spese dell‘acquirente per le restanti cose lavorate insieme e la lavorazione. Siamo autorizzati, con l’indennizzo di tali spese, ad ottenere la proprietà esclusiva sui nuovi prodotti.
10. INCOTERMS E DISPOSIZIONI BISFA
In aggiunta a tali condizioni valgono gli „incoterms“ pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale a Parigi e le disposizioni BISFA dell‘Unione Internazionale per le norma sulle fibre sintetiche a Basilea, di volta in volta nella redazione vigente al momento dell‘esecuzio- ne dell‘ordine.
11. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Luogo d’adempimento e di pagamento è la sede della nostra azienda. Per tutte le relazioni giuridiche esistenti tra la nostra impresa e i nostri contraenti va adottato il diritto materiale della Repubblica d‘Italia con esclusione del diritto d‘acquisto delle Nazioni Unite. Quale foro esclusivamente competente si concorda per tutte le liti il tribunale competente material- mente di 00000 Xxxxxxx - Xxxxxx.
Xxxx 0000