Denuncia dei vizi. L‘acquirente deve controllare senza perdita di tempo la merce consegnata e constatare immediatamente eventuali vizi. Se questa verifica viene tralasciata, non è eseguita in misura necessaria o non vengono segnalati subito al venditore difetti riconoscibili al più tardi però entro 5 giorni dopo il ricevimento delle merci, allora la merce vale come accettata per quanto concerne tali vizi. Difetti non riconoscibili al momento della consegna della merce sono altrettanto da denunciare senza indugio dopo la loro scoperta. Reclami vanno sollevati per iscritto con indicazione dei dati di ordinazione, del numero di fattura e di spedizione, indicando anche dettagliatamente i vizi sostenuti. Per trenta giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal compratore devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti, fermo l’onere del compratore di provare rigorosamente le sue contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione. Nell‘ambito di denuncie dei vizi sollevate regolarmente e motivate, il venditore ha l‘obbligo secondo la sua scelta con adeguata considerazione degli interessi dell‘acquirente a con- cedere uno sconto, ritocco, cambio o ritiro della merce con rimborso del prezzo d‘acquisto. Se il venditore non adempie tale obbligo, allora l‘acquirente ha la possibilità di scegliere tra questi diritti. Sono escluse per quanto permesse giuridicamente altre rivendicazioni da parte dell‘acquirente, in quanto anche nel caso di accertata responsabilità del venditore, questi risponde sempre e solo limitatamente al valore della merce fornita e contestata. Ciò vale soprattutto per il risarcimento di danni, che non sono stati causati direttamente alla merce stessa. La garanzia è esclusa quando vengono vendute espressamente qualità scadenti (non di prima qualità), tranne nel caso in cui la merce fornita si allontana dalla qualità inferiore pattuita. Non sono ammessi reclami del compratore per effetti dovuti ad improprie manipolazioni, er- rate consulenze o istruzioni fornite dal venditore, errato immagazzinaggio della merce dopo la consegna. La merce deve essere conservata dal Compratore in un luogo idoneo, chiuso e al riparo dalle intemperie.
Denuncia dei vizi. Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all’Art 10. La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegram- ma, fax o con lettera raccomandata con avviso di ritorno o con citazio- ne giudiziaria. In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.
Denuncia dei vizi. 10.1. Tutte le prestazioni eseguite dalla società dovranno essere ispezionate dal contraente immediatamente dopo la loro consegna. Eventuali vizi riscontrati dovranno essere denunciati immediatamente e per iscritto (per brevità "denuncia"). I vizi emersi più tardi dovranno essere denunciati subito dopo la loro scoperta.
10.2. Se il contraente ommette di fare denuncia, egli non potrà più far valere il proprio diritto a garanzia o risarcimento per la sussistenza del vizio o per errore sulla mancanza di vizi.
10.3. Nella denuncia va specificato quale fornitura / prestazione o quali parti di esse siano affette dai vizi, in che cosa consistono i vizi e in quali circostanze si siano manifestati.
Denuncia dei vizi. RIMEDI CONTRO L’INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
Denuncia dei vizi. ⭘ Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non e( necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo( sempre far valere la garanzia, purche< il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172). ⭘ Art. 1497 Mancanza di qualità Quando la cosa venduta non ha le qualita( promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e( destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purche< il difetto di qualita( ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e( soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
Denuncia dei vizi. Art.130 Codice del consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ⭘ Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
Denuncia dei vizi. ⭘ 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Denuncia dei vizi. La denuncia del vizio va fatta entro tre giorni dal momento in cui si è mani- festato. Se tuttavia esso si manifesta oltre il termine stabilito dagli artt. 13 e 14 aumentato di tre giorni, nessun diritto spetta al compratore. Nella denuncia deve essere indicato il genere del vizio e il tempo nel quale si è manifestato. A corredo della denuncia stessa può essere allegato il cer- tificato veterinario.
Denuncia dei vizi. Il compratore, che ha riscontrato un vizio nellʼanimale, deve avver- tire il venditore, non appena il vizio sia stato rilevato e comunque non oltre i termini stabiliti dallʼart. 89.
Denuncia dei vizi. La denuncia dei vizi è fatta al venditore verbalmente, personalmente o per mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata o telefax. Nella denuncia è indicato non soltanto il vizio ma anche l’epoca nella quale si è manifestato.