Denuncia dei vizi Clausole campione

Denuncia dei vizi. L‘acquirente deve controllare senza perdita di tempo la merce consegnata e constatare immediatamente eventuali vizi. Se questa verifica viene tralasciata, non è eseguita in misura necessaria o non vengono segnalati subito al venditore difetti riconoscibili al più tardi però entro 5 giorni dopo il ricevimento delle merci, allora la merce vale come accettata per quanto concerne tali vizi. Difetti non riconoscibili al momento della consegna della merce sono altrettanto da denunciare senza indugio dopo la loro scoperta. Reclami vanno sollevati per iscritto con indicazione dei dati di ordinazione, del numero di fattura e di spedizione, indicando anche dettagliatamente i vizi sostenuti. Per trenta giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal compratore devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti, fermo l’onere del compratore di provare rigorosamente le sue contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione. Nell‘ambito di denuncie dei vizi sollevate regolarmente e motivate, il venditore ha l‘obbligo secondo la sua scelta con adeguata considerazione degli interessi dell‘acquirente a con- cedere uno sconto, ritocco, cambio o ritiro della merce con rimborso del prezzo d‘acquisto. Se il venditore non adempie tale obbligo, allora l‘acquirente ha la possibilità di scegliere tra questi diritti. Sono escluse per quanto permesse giuridicamente altre rivendicazioni da parte dell‘acquirente, in quanto anche nel caso di accertata responsabilità del venditore, questi risponde sempre e solo limitatamente al valore della merce fornita e contestata. Ciò vale soprattutto per il risarcimento di danni, che non sono stati causati direttamente alla merce stessa. La garanzia è esclusa quando vengono vendute espressamente qualità scadenti (non di prima qualità), tranne nel caso in cui la merce fornita si allontana dalla qualità inferiore pattuita. Non sono ammessi reclami del compratore per effetti dovuti ad improprie manipolazioni, er- rate consulenze o istruzioni fornite dal venditore, errato immagazzinaggio della merce dopo la consegna. La merce deve essere conservata dal Compratore in un luogo idoneo, chiuso e al riparo dalle intemperie.
Denuncia dei vizi. 9.1 I diritti derivanti dai vizi del Committente previsti dal paragrafo 13, presup- pongono che questi abbia ispezionato l'oggetto della fornitura subito dopo la consegna e ne abbia correttamente denunciato i vizi come da § 377 HGB. Le denunce vanno inoltrate immediatamente e in forma scritta e devono contenere l'indicazione specifica del vizio. Le denunce riguardanti una forni- tura incompleta ed eventuali vizi riconoscibili, dovranno essere comunicate per iscritto al Fornitore entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla conse- gna dell’oggetto della fornitura, mentre i vizi non palesi dovranno essere comunicati entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal momento in cui sono rilevati. Il Committente non è autorizzato a respingere l'accettazione dell'og- getto di fornitura per vizi non sostanziali. Sono esclusi i diritti per vizi comu- nicati in ritardo.
Denuncia dei vizi. Il compratore denuncia il vizio riscontrato al cane e avverte il vendi- tore, comunque entro il termine di cui all’articolo precedente. La denuncia viene fatta per iscritto, precisamente con telegramma o lettera raccomandata. Si indica il vizio e il momento nel quale è stato rilevato. La denuncia viene accompagnata da certificato veterinario.
Denuncia dei vizi. Articolo 13 Penali Articolo 14 Garanzia
Denuncia dei vizi. Art. 9.2 - Foro competente
Denuncia dei vizi. 10.1. Tutte le prestazioni eseguite dalla società dovranno essere ispezionate dal contraente immediatamente dopo la loro consegna. Eventuali vizi riscontrati dovranno essere denunciati immediatamente e per iscritto (per brevità "denuncia"). I vizi emersi più tardi dovranno essere denunciati subito dopo la loro scoperta.
Denuncia dei vizi. La denuncia dei vizi è fatta al venditore verbalmente, personalmente o per mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata o telefax. Nella denuncia è indicato non soltanto il vizio ma anche l’epoca nella quale si è manifestato.
Denuncia dei vizi. In deroga al diverso termine stabilito dall'Art. 1495 Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, l'Acquirente potrà denunciare vizi, mancanze, difetti di conformità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti, rispettivamente, dal ricevimento della merce se palesi, e dalla scoperta se occulti. Tale denuncia varrà come rifiuto di accettazione e quindi respingimento della fornitura. Il Fornitore sarà responsabile dei vizi occulti dei Prodotti in qualsiasi momento successivo alla consegna all'Acquirente o qualsiasi Acquirente successivo, nonostante l'ispezione e l'accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente o qualsiasi Acquirente successivo.
Denuncia dei vizi. La denuncia del vizio deve essere la più sollecita possibile e co- munque entro i termini di cui all’art. 102, può essere verbale oppure per iscritto, con telegramma o lettera raccomandata. In essa deve essere precisato il momento in cui il vizio è stato ri- levato e, se del caso, essa viene documentata con certificato veteri- nario. Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifi- ca del vizio nel più breve tempo possibile. Il cane, nel frattempo, deve essere custodito e accudito con la di- ligenza del buon padre di famiglia. Se il venditore, entro 6 giorni dalla denuncia del vizio, non si pre- senta a verificarlo, il cane può essere collocato – previa comunica- zione al venditore – presso un canile autorizzato o presso terzi quali- ficati. Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibito- rio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge. Il certificato di iscrizione a un libro genealogico ufficialmente rico- nosciuto deve essere consegnato, se il cane è adulto, all’atto della vendita del cane, ovvero entro otto giorni dalla consegna; se si tratta di un cucciolo, il documento deve essere consegnato non ap- pena pervenuto al venditore o al massimo entro dieci mesi dalla con- segna. Tutte le spese inerenti l’iscrizione sono incluse nel prezzo di ven- dita. Trascorsi tali termini, la mancata consegna del certificato dà luo- go alla risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge.
Denuncia dei vizi. 7.1. Qualsiasi denuncia, pretesa o richiesta di riparazioni di difetti o di risarcimento connessa alla presenza di Vizi che, per loro natura, siano riscontrabili a fronte di una accurata ed attenta ispezione, dovrà essere notificata dal Cliente a Bolzoni per iscritto entro 6 (sei) giorni dalla data di consegna del Prodotto presso il Cliente, pena la decadenza di ogni rimedio e azione del Cliente e l’esonero da qualsivoglia responsabilità di Xxxxxxx.