Riserva di proprietà. (a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l’Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.
Riserva di proprietà. 10.1 - Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
Riserva di proprietà. Fino alla ricezione del pagamento del prezzo integrale di acquisto da parte del Titolare, l’Utente non acquista la proprietà dei Prodotti ordinati.
Riserva di proprietà. Nell’ipotesi di vendita con pagamento dilazionato, l’Acquirente acquista la proprietà dei Prodotti solo dopo l’avvenuto pagamento dell’ultima rata del prezzo, assumendo tuttavia il rischio della perdita totale e parziale dei Prodotti sin dal momento della consegna. L’assunzione del rischio riguarda anche il furto, l’incendio o il caso fortuito che comportassero la perdita totale o parziale dei Prodotti. Il pagamento deI Prodotti, dovrà, pertanto, essere effettuato indipendentemente dalla circostanza dell’avvenuto perimento totale o parziale di essa. A tal fine l’Acquirente dovrà produrre a semplice richiesta del Fornitore un’idonea polizza di copertura dei rischi per il danneggiamento o perimento dei beni. L’Acquirente si impegna a non trasferire a terzi il godimento dei Prodotti prima di averne acquistato la proprietà e, in caso di atti esecutivi sulla stessa ad opera di terzi, si obbliga a comunicare all’Autorità procedente la sua qualità di semplice detentore dei Prodotti. In tal caso, l’Acquirente deve avvertire il Fornitore dell’inizio degli atti esecutivi, non oltre le 24 ore successive, mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede del Fornitore anticipata via telefax o via e-mail. Ai sensi dell’art. 1524, secondo comma del codice civile, il presente contratto di vendita con patto di riservato dominio deve essere trascritto nei registri della Cancelleria del Tribunale competente terrirorialmente a spese dell’Acquirente.
Riserva di proprietà. 1) Le nostre consegne e prestazioni rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti, compresi quelli sussidiari. Qualora la condotta dell'acquirente sia in violazione del contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, abbiamo facoltà di esigere la restituzione di quanto da noi consegnato e fornito. Il ritiro della merce non costituisce recesso dal contratto, a meno che non sia stato espressamente dichiarato da parte nostra. Il pignoramento di quanto da noi consegnato e fornito costituisce sempre un recesso dal contratto. Una volta ritirato quanto da noi consegnato e fornito, siamo autorizzati a venderlo. Il ricavato della vendita al netto dei costi di vendita adeguati viene accreditato. 2) L'acquirente non ha facoltà di dare in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà prima del pagamento finale, di cederla a terzi a titolo di garanzia o di gravare in altro modo sui diritti di terzi. In caso di pignoramento o altri interventi da parte di terzi, l'acquirente deve darne immediata comunicazione per iscritto, in modo da consentirci di intraprendere un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO, codice di procedura penale tedesco. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsarci i costi giudiziari e stragiudiziali di una causa ai sensi del § 771 ZPO, codice di procedura penale tedesco, sarà il l'acquirente a rispondere del danno da noi subito. 3) L'acquirente ha facoltà di trattare e alienare le nostre prestazioni soggette a riserva di proprietà nel corso del normale svolgimento delle attività commerciali. In ogni caso, cede a noi tutti i crediti per un importo pari all'ammontare finale della nostra fattura, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, che gli spettano dalla rivendita nei confronti dei suoi compratori o di terzi, indipendentemente dal fatto che gli articoli consegnati con riserva di proprietà siano stati rivenduti senza o dopo trattamento, miscelazione o altre trasformazioni. Accettiamo questa cessione. L'acquirente rimane legittimato a riscuotere i propri crediti nei confronti dei compratori anche dopo la cessione. La nostra autorità di riscuotere noi stessi il credito ne rimane impregiudicata. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere il credito fintanto che l'acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento con il ricavato ricevuto, non è in mora di pagamento e in particolare non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza o i pagamenti sono stati sospesi. Tuttavi...
Riserva di proprietà. Fino al pagamento di tutto l’importo in fattura, comprese le tasse accessorie, ci riserviamo il diritto di proprietà di tutta la merce di qualunque tipo consegnata al committente. L’acquirente non ha il diritto di ipotecare questi oggetti senza il nostro consenso e, in caso di un’ingiunzione, è tenuto a notificarcene immediatamente al fine di tutelare i nostri diritti. In caso di ritardo nei pagamenti, ci riserviamo il diritto di pretendere immediatamente la restituzione della nostra proprietà e, quindi, di annullare o meno la commessa. Nel primo caso, abbiamo diritto a rimborso per consumo e svalutazione pari al 40 percento del prezzo d’acquisto, se non possiamo provare un danno pari ad un importo maggiore o un mancato guadagno. Se l’acquirente ha sottoposto i prodotti da noi consegnati a ulteriori lavorazioni o modifiche, la nostra riserva di proprietà si applica per l’entità del valore del materiale eventualmente come comproprietà al nuovo prodotto e all’eventuale ricavo di vendita. Se, quindi, l’acquirente rivende la merce prodotta con le nostre consegne, ciò può avvenire solo con riserva della nostra proprietà alla merce o al ricavato. A questo riguardo è nostro fiduciario. Il passaggio della pretesa giuridica nei confronti di terzi avviene da sé sulla base del presente accordo e vale anche se l’acquirente contrariamente ai termini di contratto non ha effettuato una riserva nei confronti di terzi. Siamo autorizzati a rivendicare la nostra riserva di proprietà nei confronti dell’acquirente finché rimane nostro debitore nel corso del vigente rapporto commerciale. I crediti dell’acquirente derivati dalla rivendita della merce soggetta alla riserva di proprietà o da un altro motivo legale, vengono a noi ceduti sin da ora indipendentemente dal fatto che la merce soggetta a riserva di proprietà venga venduta prima o dopo la lavorazione o la modifica a uno o più clienti. I crediti ceduti ci spettano per l’ammontare dell’importo fatturato per la corrispondente merce venduta e sottoposta a riserva di proprietà. Nel caso in cui l’acquirente rivenda la merce sottoposta a riserva di proprietà insieme a merce non di nostra proprietà, la cessione del credito del prezzo d’acquisto si applica solo per l’ammontare dell’importo in fattura relativo alla merce sottoposta a riserva di proprietà e che, assieme alle altre merci, costituisce l’oggetto del contratto di compravendita. Nonostante la cessione, l’acquirente è autorizzato alla riscossione dei crediti derivanti dal...
Riserva di proprietà. 1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzati a ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente.
Riserva di proprietà. Siemens conserva la proprietà su tutte le proprie forniture fino all'integrale ricevimento dei pagamenti concordati. Con l’accettazione della fornitura, il committente autorizza Siemens a procedere alla registrazione della riserva di proprietà. Il commit- tente provvederà a proprie spese alla manutenzione dei beni consegnati per tutta la durata della riserva di proprietà e li assicu- rerà in favore di Siemens contro furto, danni, incendio, allaga- mento e altri rischi.
Riserva di proprietà. 9.1 E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento. Il Compratore dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di terzi la presente clausola di riserva della proprietà anche operando l’iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente richiesto. Il Compratore ha il diritto di disporre dei Prodotti fornitigli o di utilizzare gli stessi nelle lavorazioni nel corso dello svolgimento ordinario della sua attività. La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del Paese del Compratore che regola la presente clausola.
Riserva di proprietà. Il Compratore acquista la proprietà dei beni solo con il pagamento integrale del prezzo fatturato delle forniture ma assume i rischi dal momento della consegna.