Consegna e ritiro Clausole campione

Consegna e ritiro. 1. A seguito del perfezionamento del contratto di compravendita, ogni rischio e responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di ritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). La richiesta di ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in assenza di previa richiesta.
Consegna e ritiro. La consegna (passaggio di proprietà) delle bestie si intende fatta nel momento in cui si conclude il contratto. A volte nel momento in cui avviene la consegna, è corrisposta alla persona che ha avuto cura delle bestie (salariato agricolo) una mancia a piacere che, non fa comunque parte del prezzo. Il ritiro del bestiame acquistato avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti. Se il ritiro non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno particolare caratteristico il bestiame acquistato che rimane in custodia del venditore.
Consegna e ritiro. La consegna può avvenire sul luogo di produzione, o può essere stabilita al macello od in luogo diverso da quello di produzione. In questi ultimi due casi, ogni rischio e pericolo sino al momento del ritiro effettivo sono a carico del venditore. A volte, nel momento della consegna, viene corrisposta una mancia al personale di stalla; mancia a piacere, che non fa comunque parte del prezzo.
Consegna e ritiro. La consegna (passaggio di proprietà) del bestiame acquistato si intende fatta all’atto della conclusione del contratto. A volte, nel momento in cui avviene la consegna è corrisposta alla persona che ha avuto cura del bestiame (salariato agricolo) una mancia, che non fa comunque parte del prezzo. Il ritiro del bestiame acquistato avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio e che, in genere, non supera gli otto giorni, salvo diversi accordi tra le parti. Se il ritiro non avviene subito, il compratore, poichè il bestiame equino normalmente non viene marcato, usa prendere nota dei segni caratteristici che contraddistinguono la bestia, nonchè dell’età della bestia stessa, la quale rimane in custodia del venditore. Quando il bestiame acquistato viene consegnato o ritirato fuori dell’azienda, in luogo indicato dal compratore, oltre alla mancia ai conducenti, convenuta con gli stessi ed oltre ai consueti compensi ai mediatori, se questi hanno interposto la propria opera per la conclusione del contratto, il compratore usa versare al personale del venditore un compenso nella misura convenuta nel contratto. l ritiro dei capi acquistati, nelle cosiddette contrattazioni in fiera, avviene subito, altrimenti il compratore è tenuto a versare una caparra.
Consegna e ritiro. La consegna ed il ritiro, in genere sono contemporanei ed avvengono al momento in cui si conclude il contratto, si versa la caparra o si paga l’importo pattuito. Può, tuttavia, verificarsi il caso della non simultaneità della consegna e del ritiro.
Consegna e ritiro. La consegna (passaggio di proprietà) degli animali si intende fatta nel momento in cui si conclude il contratto. Il ritiro del bestiame acquistato avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio e che, in genere, non supera gli otto giorni. Se il ritiro non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno particolare il bestiame acquistato che rimane in custodia del venditore. In caso di morte dell’animale prima del ritiro, il venditore è tenuto a provare nei modi di legge la morte stessa, nonchè la utilizzazione della carcassa. Nelle cosiddette contrattazioni in fiera, il bestiame acquistato viene ritirato subito; se, tuttavia, il ritiro è dilazionato, il compratore usa versare una caparra. Nei grandi allevamenti, dove la consegna dei capi venduti viene effettuata periodicamente e si esaurisce nel giro di alcuni mesi, ogni rischio incombe sul venditore.
Consegna e ritiro. La consegna può essere effettuata nel luogo di produzione, in tale caso ogni rischio e pericolo per accidentalità (anche mortale) sopravvenienti al bestiame, sino al ritiro dello stesso, è a carico del venditore, salvo diverso accordo fra le parti.
Consegna e ritiro. La consegna (passaggio di proprietà) delle bestie si intende fatta nel momento in cui si conclude il contratto. Il venditore esige di prendere visione all’atto di consegna della merce del certificato attestante la disinfestazione del veicolo di trasporto da parte del proprietario del mezzo Oltre ai consueti compensi ai mediatori, se questi intervengono nella conclusione del contratto, il compratore usa versare al vergaro, al momento della consegna dei capi, una regalia la quale viene divisa con i pastori. Quando le contrattazioni hanno per oggetto gli abbacchi, si usa stabilire che il venditore deve consegnare un determinato numero di bestie, in un certo giorno od in una certa epoca, della quale si precisano il giorno iniziale e quello finale per la consegna stessa. Questa avviene man mano che gli abbacchi arrivano a maturazione. Gli abbacchi pronti per la consegna debbono essere senz’altro ritirati. In tutti gli altri casi, il ritiro del bestiame avviene entro un termine che si usa precisare unitamente a qualche altra modalità di dettaglio e che, in genere, non supera gli otto giorni. Se il ritiro non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno particolare caratteristico il bestiame acquistato che rimane in custodia del venditore. Il compratore, però, in questo caso, si assume ogni rischio e pericolo per qualsiasi evento compreso il furto e la malattia, anche mortale, che possa sopraggiungere agli animali prima del ritiro effettivo. In caso di morte dell’animale prima del ritiro e previa verifica dell’avvenuto decesso da parte dell’autorità sanitaria locale il compratore si fa carico delle spese relative alle operazioni di ispezione da parte delle ASL, e dallo smaltimento della carcassa dell’animale deceduto; il venditore deve essere munito di un certificato di avvenuto decesso da un veterinario ASL.
Consegna e ritiro. La consegna ha luogo, di solito, al centro di raccolta del compratore. Ad Itri la consegna è immediata e contemporanea alla conclusione del contratto. A Sezze la consegna avviene nei locali del venditore. Allorquando tra la consegna ed il ritiro effettivo intercorre un certo tempo, anche di pochi giorni, non è ammesso alcun calo né naturale, né “stradale”. Il peso accertato al posto di consegna stabilito al momento della conclusione del contratto fa sempre fede, anche per le vendite fuori piazza. La lana generalmente viene consegnata in balle di juta delle dimensioni di metri 2,50 per 1,50, balle che tengono da 160 a 180 kg. circa di lana. Tuttavia, a Itri ed in molti Comuni, si usa consegnare anche sfusa senza alcun imballaggio. La lana agnellina va imballata a parte, separatamente dalla matricina, così pure le scodature e la moretta. Le balle sono ordinariamente fornite dal compratore, ma se esse vengono fornite dal venditore, debbono essergli restituite entro un certo termine, abbastanza lungo, cioè prima dell’inizio della nuova campagna laniera. Se il compratore non restituisce le tele deve pagarne il prezzo.
Consegna e ritiro. I tempi di consegna indicati sono consigliati e valgono con la riserva delle rispettive possibi- lità di consegna. L‘obbligo di consegna del venditore è sospeso, fin quando l‘acquirente è in ritardo con un pagamento in scadenza. I termini di consegna pattuiti si riferiscono alla data di trapasso del rischio sull‘acquirente. In caso di violazione colposa del termine di consegna l‘acquirente può recedere dal contratto o esigere il risarcimento dei danni con esclusione di altri diritti al termine di un adeguata proroga, che egli stabilisce per iscritto. Diritti dell‘acqui- rente al risarcimento del danno per ritardo o non adempimento sono tuttavia limitati secon- do l‘ammontare del valore della fattura, che non è o non viene consegnata puntualmente, fin dove il venditore non risponde illimitatamente per dolo o per colpa grave in base alle norme cogenti. Impreviste interruzioni di funzionamento, trasgressioni dei termini di consegna oppure mancate consegne di fornitori del venditore, mancanza di manodopera, di energia o di materie prime, scioperi, serrate, difficoltà nel procurare mezzi di trasporto, intralci del traffico, provvedimenti delle autorità e casi di forza maggiore esentano la parte colpita per il periodo dell‘intralcio e nella misura del loro effetto dall‘obbligo di fornitura e d’accettazione. Nel caso in cui questo causi un ritardo nella consegna o accettazione di oltre 1 mese, allora ognuna delle parti è autorizzata con esclusione di tutti gli altri diritti, a recedere dal contratto in quanto alla quantità colpita dall‘intralcio di fornitura e di presa in consegna.