ACCORDO
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri
LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA, in appresso denominate le «parti»,
RICONOSCENDO l’importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e l’importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;
«API/PNR») nella misura in cui sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze (departure control systems, DCS) dei vettori;
IMPEGNATI a collaborare per coadiuvare l’ICAO nella definizione di una norma multilaterale per la trasmissione di dati PNR comunicati dalle compagnie aeree commerciali;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Il presente accordo è inteso a garantire che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano forniti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy.
2. Per viaggio pertinente all’accordo si intende un trasferi- mento mediante vettore aereo dal territorio di una parte al territorio della parte richiedente.
Articolo 2
Per autorità competente di una parte richiedente si intende un’autorità responsabile in Canada o nell’Unione europea del trattamento dei dati API/PNR di persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo secondo quanto specificato nell’allegato I del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
Articolo 3
1. Le parti convengono che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano trattati secondo le modalità descritte negli impegni assunti dall’autorità competente che acquisisce i dati API/PNR.
2. Gli impegni specificano le norme e le procedure per la trasmissione e la tutela dei dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo forniti all’autorità com- petente.
3. L’autorità competente elabora i dati API/PNR ricevuti e tratta le persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo alle quali si riferiscono i dati API/PNR in conformità degli ob- blighi costituzionali e delle leggi pertinenti, senza discrimina- zioni, in particolare in base alla nazionalità e/o al paese di residenza.
Articolo 4
Accesso, rettifica e annotazione
1. L’autorità competente consente ad una persona non pre- sente sul territorio che rientra nella sua giurisdizione, alla quale si riferiscono i dati API/PNR trattati a norma del presente ac- cordo, di accedere a tali dati nonché di richiederne la rettifica qualora siano erronei o di aggiungere l’annotazione che è stata presentata richiesta di rettifica.
2. La possibilità di accesso, rettifica e annotazione rispetto a tali dati prevista dall’autorità competente è offerta in circostanze analoghe a quelle applicabili a persone presenti sul territorio che rientra nella giurisdizione di tale autorità.
Articolo 5
Obbligo di trattamento dei dati API/PNR
1. In relazione all’applicazione del presente accordo sul ter- ritorio comunitario, poiché esso attiene al trattamento di dati personali, i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’ac- cordo dalla Comunità al Canada trattano i dati API/PNR conte- xxxx nei rispettivi sistemi automatizzati di prenotazione e DCS, come richiesto dalle competenti autorità canadesi in applica- zione della legislazione canadese. L’elenco degli elementi del PNR che i vettori aerei che gestiscono viaggi pertinenti all’ac- cordo trasferiscono alla competente autorità canadese figura nell’allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soltanto fintan- toché la decisione è applicabile e decade alla data di abroga- zione, sospensione o scadenza senza rinnovo della decisione.
Articolo 6
1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti di ciascuna parte, i cui nominativi verranno comunicati all’altra parte per via diplomatica. Il comitato misto si riunisce nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno stabiliti di comune accordo. La prima riunione ha luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
2. Il comitato misto è incaricato tra l’altro di:
a) fungere da canale di comunicazione relativamente all’attua- zione del presente accordo ed eventuali questioni connesse;
b) comporre, per quanto possibile, eventuali controversie ri- guardanti l’attuazione del presente accordo ed eventuali que- stioni connesse;
c) organizzare la revisione congiunta di cui all’articolo 8 e stabilire le relative modalità dettagliate;
d) adottare il regolamento interno.
3. Le parti rappresentate in sede di comitato misto possono decidere adattamenti dell’allegato I del presente accordo, le quali si applicano a decorrere dalla data di tale accordo.
Articolo 7
Composizione delle controversie
Le parti si consultano tempestivamente, su richiesta di una di esse, in merito ad eventuali controversie che non abbiano tro- vato composizione in sede di comitato misto.
Articolo 8
Conformemente all’allegato III del presente accordo, che ne costituisce parte integrante, le parti procedono annualmente, o secondo la scadenza convenuta, ad una revisione congiun- ta dell’attuazione del presente accordo e di eventuali questio- ni connesse, compresi sviluppi quali la definizione da parte del- l’ICAO di pertinenti orientamenti in materia di PNR.
Articolo 9
Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo
1. Il presente accordo entra in vigore previo scambio tra le parti delle notifiche dell’espletamento delle procedure per l’en- trata in vigore dello stesso. Il presente accordo entra in vigore alla data della seconda notifica.
2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, il presente accordo può essere modificato mediante un accordo tra le parti. Xxxxxxxx modifica entra in vigore 90 giorni dopo lo scambio tra le parti delle notifiche di avvenuto espletamento delle pertinenti proce- dure interne.
3. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte in ogni momento, previa notifica scritta non meno di 90 giorni prima della data di denuncia proposta.
Articolo 10
Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle parti.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, a Lussem- burgo, addì tre ottobre duemilacinque, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, li- tuana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugual- mente fede. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e francese prevale sulle altre versioni linguistiche.
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por el Gobierno de Canadá Za vládu Kanady
For Canadas regering
Für die Regierung Kanadas Kanada valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση του Καναδά For the Government of Canada Pour le gouvernement du Canada Per il governo del Canada Kanādas Valdības vārdā
Kanados Vyriausybės vardu Kanada kormánya részéről Għall-Gvern tal-Kanada
Voor de Regering van Canada W imieniu rządu Kanady
Pelo Governo do Canadá Xx xxxxx Xxxxxx
Xx Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx Xxxxxxx regerings vägnar
ALLEGATO I
Autorità competenti
Ai fini dell’articolo 3, l’autorità competente del Canada è la Canada Border Services Agency (CBSA).
ALLEGATO II
Elementi del PNR da raccogliere
1. Codice identificativo del PNR
2. Data di prenotazione
3. Data/e prevista/e del viaggio
4. Nome
5. Altri nomi che compaiono nel PNR
6. Informazioni su tutte le modalità di pagamento
7. Indirizzo di fatturazione
8. Recapiti telefonici
9. Itinerario completo per lo specifico PNR
10. Informazioni sui viaggiatori abituali «Frequent flyer» (solo per miglia percorse e indirizzo/i)
11. Agenzia viaggi
12. Agente di viaggio
13. PNR scissi/divisi
14. Dati sull’emissione del biglietto
15. Numero del biglietto
16. Numero del posto
17. Data di emissione del biglietto
18. Precedenti assenze all’imbarco
19. Numero di etichetta dei bagagli
20. Passeggero senza prenotazione
21. Informazioni relative al posto
22. Biglietti di sola andata
23. Informazioni APIS eventualmente assunte
24. Standby
25. Ordine al check in
ALLEGATO III
Anteriormente alla revisione congiunta, le parti si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi, che possono comprendere autorità competenti per la protezione della vita privata/la protezione dei dati, dogane, immigra- zione, applicazione delle norme, intelligence e interdizione, nonché altre forme di applicazione della legge, sicurezza dei confini e/o dell’aviazione, compresi esperti degli Stati membri dell’Unione europea.
Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla revisione dovranno rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Tuttavia, l’obbligo di riservatezza non precluderà a ciascuna parte la possibilità di riferire nel modo opportuno i risultati della revisione congiunta alle rispettive autorità competenti, compresi il Parlamento del Canada e il Parlamento europeo.
Le parti stabiliscono assieme le modalità dettagliate della revisione congiunta.