PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
IL SOGGETTO PROMOTORE
L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, di seguito Xxxxxxxx promotore con sede legale in Milano, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nata a Lucera (FG) il 9/2/1970
Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
Visto il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”;
Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 “Regolamento recante norme sull’ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio e della professione di psicologo”, art.2, che stabilisce che all’esame di Stato” possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream”;
Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all’esame di Stato per l’Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- per l’iscrizione alla sez. A dell’Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell’Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;
- per l'iscrizione alla sezione B dell’Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;
Vista la Legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
Visto il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Viste le Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
Viste le Linee d’indirizzo sui tirocini post - lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;
Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
Visto il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre
2021, n. 163;
Preso atto degli orientamenti dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
Preso atto degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
Preso atto del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSY;
Verificata la contestuale presenza dell’accreditamento dell’ente ospitante presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia;
PROPONE la stipula della seguente convenzione:
ART. 1 PREMESSA
La presente convenzione sancisce l’accordo tra Università ed Ente ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.
L’accesso al tirocinio è consentito a coloro che:
- hanno conseguito o conseguiranno il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo (TPV);
- conseguono il titolo triennale in discipline psicologiche (L-24) e che svolgono un tirocinio professionalizzante di 500 ore valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo professionale.
ART. 2
CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO
I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro abilitato e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all’esercizio dell’attività professionale tramite l’osservazione diretta svolta in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.
Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all’apprendimento “di metodi,
strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia” (DM 567/2022, art.2, comma 3) oltre all’esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare del settore.
Il superamento del periodo di tirocinio consente l’ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell’Albo di riferimento.
ART. 3
CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
Il tirocinio professionalizzante per l’accesso alla Sez. B dell’Albo professionale prevede lo svolgimento di attività programmate e definite all’interno di un progetto individualizzato (Progetto Formativo), stilato tenendo conto delle “raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini”, presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa. Le suddette attività si concretizzano in periodi di esperienze dirette, svolte sotto l’assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, con l’obiettivo di sviluppare e apprendere competenze professionali.
Lo svolgimento del periodo di pratica consente l’accesso agli esami previsti per l’ottenimento dell’abilitazione alla professione di psicologo Sez. B dell’Albo di riferimento.
ART. 4 DURATA DEL TIROCINIO
Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall’Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.
● Il periodo di TPV, idoneo all’ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo, ha una durata massima di 750 ore che il tirocinante può svolgere presso lo stesso Ente;
● Il periodo di tirocinio professionalizzante, valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo, ha una durata complessiva di 500 ore da svolgersi entro un massimo di 6 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l’art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi.
ART. 5 PROGETTO FORMATIVO
Il Progetto Formativo di tirocinio riporta contenuti e obiettivi del percorso definito dal tutor dell’Ente ospitante, in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell’attuazione del progetto stesso.
Il tirocinante approvando il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell’ambito del tirocinio devono essere concordate con l’ente ospitante. Il Progetto Formativo prevede l’approvazione del tutor dell’Ente ospitante e del tirocinante.
L’Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.
ART. 6 CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO
L’Ente assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il Tutor deve essere uno Psicologo iscritto all’Albo Professionale da almeno 3 anni e deve intrattenere con l’Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo. È preferibile che ciascun tutor segua contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
ART. 7 OBBLIGHI DEL TUTOR E
VALUTAZIONE DEL TIROCINIO
Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione.
Si incarica inoltre di:
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinio pratico-valutativo, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l’attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del TPV;
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell’accesso all’esame di Stato Sez. B dell’Albo, la relazione finale di tirocinio che tiene conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto e il registro di attestazione della frequenza.
ART. 8
COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE
L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo.
La copertura assicurativa comprende anche le attività di tirocinio svolte al di fuori della sede definita e indicata dall’Ente come sede principale di svolgimento del tirocinio.
In caso di sinistri verificatisi durante il corso delle attività formative regolate dalla presente Convenzione, l’Ente ospitante si impegna a darne segnalazione all’Università entro i termini previsti dalla normativa.
ART. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
● Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore, prima dell’inizio del periodo di tirocinio presso il soggetto ospitante, il cui costo è a carico del tirocinante stesso
(v. info al link xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/00000/Xxxx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx);
● Formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.
b) “Sorveglianza sanitaria”, ove necessaria, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 81/2008, a carico del soggetto ospitante.
Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università all’indirizzo email xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
ART.10 LIMITAZIONI
La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall’Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.
L’Ente Ospitante non può in alcun modo avanzare, nei confronti del tirocinante le seguenti richieste che siano vincolanti ai fini dell’attivazione del percorso di tirocinio:
- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che implichino un onere economico per il tirocinante,
- richieste di coperture assicurative supplementari oltre a quella già garantita dall’Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione;
- richieste di corresponsione di contributi economici a qualsiasi titolo.
ART. 11
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di _ anni (con tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione medesima.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza*, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
*Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:
a) una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti
b) una titolarità e una responsabilità esterna
si prega di informare l’Ufficio Stage e Tirocini all’indirizzo e-mail xxxxx@xxxxxx.xx.
Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.
ART. 13 IMPOSTA DI BOLLO
La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l’imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).
L’obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d’uso.
ART. 14 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Milano, 1° ottobre 2022
Soggetto promotore
Università degli Studi di Milano-Bicocca La Rettrice
Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il documento originale firmato dalla Magnifica Rettrice è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione di imposta di bollo.
Alla Magnifica Rettrice
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
00000 Xxxxxx
c. a., Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato
Atto di formalizzazione dell’adesione di … (denominazione del Soggetto Ospitante) (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini professionalizzanti per l’ammissione all’abilitazione alla professione di Psicologo.
Il sottoscritto xxx nato il xxx a xxx in qualità di legale rappresentante (o suo delegato) dell’ente XXX (denominazione completa del Soggetto Ospitante), C.F …/partita IVA … con sede legale in Via … n.
…, … (C.A.P. e città), accetta integralmente le condizioni poste dall’Università degli Studi di Milano- Bicocca nella proposta di convenzione allegata ed esprime la volontà dell’Ente di assumersi gli impegni da esse derivanti, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa.
Distinti saluti.
Luogo, data stipula
… (Denominazione Soggetto Ospitante)
(firma del Rappresentante Legale o suo delegato)