DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011: ● Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore, prima dell’inizio del periodo di tirocinio presso il soggetto ospitante, il cui costo è a carico del tirocinante stesso
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio di assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di garanzia full risk. L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti negli Ospedali è consultabile e scaricabile, per l’ASST Fatebenefratelli Sacco, dal sito internet aziendale: • IDR_SPP_11 DUVRI PRELIMINARE; • Regole di sicurezza comportamentali per visitatori, utenti e pazienti suddivise per ogni Presidio Ospedaliero e per le sedi Territoriali; • POLICY ANTIFUMO – ASST Fatebenefratelli Sacco. Ospedale Sacco sacco_-_manuale_informativo_per_le_aziende_d.lgs._81.08.pdf xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_x/0/xxxxx/xxxxxxxx/0/ Ospedale Fatebenefratelli L’aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico dell’ASST, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell’ASST. L’aggiudicatario è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni al- tra indicazione, contenute nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI DEFINITIVO) predisposto dall’ASST ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008; prima dell’avvio del con- tratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà partecipare alla riunione di coordinamento prelimi- nare, ove necessaria, e sottoscrivere il suddetto DUVRI DEFINITIVO da allegare al contratto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti presso l’ASST sono consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx. Inoltre l’aggiudicatario è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI base mere forniture) predisposto dall’Azienda Committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; prima dell’avvio del contratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà sottoscrivere il suddetto DUVRI base mere forniture da allegare al contratto. L’aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico della Stazione appaltante, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell’Azienda Committente.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Concessionario, dovrà uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dal Comune di CADEO, in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, che, indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi di interferenze (allegato 5). Non estendendosi le prescrizioni previste nel DUVRI ai rischi specifici cui è soggetto il Concessionario, lo stesso, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale. Resta inoltre a carico del Concessionario la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio compreso quello messo a disposizione dalla Stazione appaltante, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio di assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di garanzia full risk. L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti negli Ospedali è consultabile e scaricabile, per l’ASST Fatebenefratelli Sacco, dal sito internet aziendale:
1. IDR_SPP_11 DUVRI PRELIMINARE;
2. Regole di sicurezza comportamentali per visitatori, utenti e pazienti suddivise per ogni Presidio Ospedaliero e per le sedi Territoriali;
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. L’Università provvederà, ai sensi dell’art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di “Formazione Generale” della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.
2. L’Azienda/Ente, provvederà con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 della’Art.37 del
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Art. 10 Danni e Polizza di assicurazione
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARXXX xa documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti. ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell’affidatario. Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’ affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di: - informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare; - informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale; - coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti; - eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara. A seguito dell’analisi delle attività descritte nella documentazione di gara ed in considerazione dei vari luoghi di espletamento della fornitura (che non risultano a contatto diretto con attività sanitarie, né prevedono l’espletamento in presenza di utenti), è stato valutato che le attività previste nel presente appalto non comportano in generale rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI. Pertanto: ■ non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l’obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà la fornitura, le misure generali di prevenzione e protezione dai rischi riportate nell’Allegato 1; ■ non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. Al fine di informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale, o per coordinare eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori e gli utenti, si forniscono in allegato le misure generali di prevenzione e protezione dai rischi da tenere nell’esecuzione della fornitura (Allegato 1).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008. A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara è stato predisposto il DUVRI preliminare allegato al Disciplinare di Gara (Allegato X) e la conseguente stima degli oneri a carico dell'Affidataria per l'eliminazione delle interferenze, che risultano pari a zero. Il personale dell’Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del d.lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto; Sarà cura dell’Istituto fornire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l’esecuzione delle attività connesse con l’espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato Ai fini di consentire l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del fornitore del servizio, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale le valutazioni dei rischi di ciascuna Unità Operativa destinataria del servizio.