DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Clausole campione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Concessionario deve inoltre uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dall’A.C., in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., che, allegato al presente capitolato d’oneri (Allegato n. 9), indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze. Tale documento potrà essere aggiornato dall’A.C., anche su proposta del Concessionario, da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione e a seguito della valutazione dell’A.C. Il Concessionario è obbligato a comunicare tutte le modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione del servizio al fine di consentire all’A.C. di aggiornare il DUVRI per tutto il periodo della concessione. Non estendendosi le prescrizioni previste nel DUVRI ai rischi specifici cui è soggetto il Concessionario nell’eseguire il servizio, la stessa, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio, deve redigere il proprio documento di valutazione dei rischi, alla luce del quale deve provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il Concessionario s’impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali: − è obbligato all’osservanza e all’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, l’A.C. in merito alla sorveglianza delle attività; − per lo svolgimento del servizio, deve impiegare personale competente e idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d’uso delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l’esecuzione dei lavori affidati; − deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuali appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi da parte del personale, che deve attene...
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio di assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di garanzia full risk. L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti negli Ospedali è consultabile e scaricabile, per l’ASST Fatebenefratelli Sacco, dal sito internet aziendale: • IDR_SPP_11 DUVRI PRELIMINARE; • Regole di sicurezza comportamentali per visitatori, utenti e pazienti suddivise per ogni Presidio Ospedaliero e per le sedi Territoriali; • POLICY ANTIFUMO – ASST Fatebenefratelli Sacco. xxxx://xxx.xxxx-xxx- xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_x/0/xxxxx/xxxxxxxx/0/xxxxx_- _manuale_informativo_per_le_aziende_d.lgs._81.08.pdf xxxx://xxx.xxxx-xxx- xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_x/0/xxxxx/xxxxxxxx/0/xxx- mm 25.07.16_estratto_dvr_07_duvri_generale_fbf_mm_rev.2_25_11_2015.pdf L’aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico dell’ASST, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell’ASST. L’aggiudicatario è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni al- tra indicazione, contenute nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI DEFINITIVO) predisposto dall’ASST ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008; prima dell’avvio del con- tratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà partecipare alla riunione di coordinamento prelimina- re, ove necessaria, e sottoscrivere il suddetto DUVRI DEFINITIVO da allegare al contratto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’Ente Ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Concessionario, dovrà uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure emanate dal Comune di CADEO, in particolare al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, che, indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi di interferenze (allegato 5). Non estendendosi le prescrizioni previste nel DUVRI ai rischi specifici cui è soggetto il Concessionario, lo stesso, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale. Resta inoltre a carico del Concessionario la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio compreso quello messo a disposizione dalla Stazione appaltante, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008. A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara è stato predisposto il DUVRI preliminare allegato al Disciplinare di Gara (Allegato X) e la conseguente stima degli oneri a carico dell'Affidataria per l'eliminazione delle interferenze, che risultano pari a zero. Il personale dell’Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del d.lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto; Sarà cura dell’Istituto fornire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l’esecuzione delle attività connesse con l’espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato Ai fini di consentire l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del fornitore del servizio, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale le valutazioni dei rischi di ciascuna Unità Operativa destinataria del servizio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio di assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di garanzia full risk. L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del servizio, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti negli Ospedali è consultabile e scaricabile, per l’ASST Fatebenefratelli Sacco, dal sito internet aziendale:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. L’Università provvederà, ai sensi dell’art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di “Formazione Generale” della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Art. 10 Danni e Polizza di assicurazione
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. L’affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARXXX xa documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti. ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell’affidatario. Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’ affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008. Gli operatori economici si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d’ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell’adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.